Il lavoro sviluppa una critica alla giurisprudenza che qualifica gli oneri a carico del proprietario incolpevole del sito contaminato (art. 253 d.lg. n. 152/2006) in termini di responsabilità oggettiva. Anche le modifiche apportate dalla l. n. 166/2009 al disorganico regime di responsabilità ambientale non intaccano la natura soggettiva della responsabilità dell’inquinatore, in costante violazione del principio comunitario «chi inquina paga». Persiste la deresponsabilizzazione dell’inquinatore, sí che il costo sociale della bonifica ricade sul proprietario incolpevole, a causa di un uso “eccessivamente conformato” dell’onere reale.
La «responsabilità» del proprietario del sito inquinato
CORRIERO, VALERIA
2011-01-01
Abstract
Il lavoro sviluppa una critica alla giurisprudenza che qualifica gli oneri a carico del proprietario incolpevole del sito contaminato (art. 253 d.lg. n. 152/2006) in termini di responsabilità oggettiva. Anche le modifiche apportate dalla l. n. 166/2009 al disorganico regime di responsabilità ambientale non intaccano la natura soggettiva della responsabilità dell’inquinatore, in costante violazione del principio comunitario «chi inquina paga». Persiste la deresponsabilizzazione dell’inquinatore, sí che il costo sociale della bonifica ricade sul proprietario incolpevole, a causa di un uso “eccessivamente conformato” dell’onere reale.File in questo prodotto:
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