Ai sensi dell'art. 8, d.l. n. 138/2001 (conv. in l. n. 148/2011), la contrattazione collettiva di prossimità può derogare (anche in senso peggiorativo per i lavoratori) alle disposizioni di legge e di CCNL, fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro. Il saggio si propone di individuare i limiti invalicabili alla potenzialità derogatoria degli accordi di prossimità con riferimento alla regolazione dei contratti ad orario ridotto, modulato o flessibile (ossia, part-time, lavoro intermittente e lavoro ripartito).
Contratti a orario ridotto, modulato o flessibile
VOZA, Roberto
2012-01-01
Abstract
Ai sensi dell'art. 8, d.l. n. 138/2001 (conv. in l. n. 148/2011), la contrattazione collettiva di prossimità può derogare (anche in senso peggiorativo per i lavoratori) alle disposizioni di legge e di CCNL, fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro. Il saggio si propone di individuare i limiti invalicabili alla potenzialità derogatoria degli accordi di prossimità con riferimento alla regolazione dei contratti ad orario ridotto, modulato o flessibile (ossia, part-time, lavoro intermittente e lavoro ripartito).File in questo prodotto:
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