Dell’intero settore della giustizia costituzionale, il presente studio si è incentrato sugli aspetti indicati nel titolo, i quali sono sembrati tra i più interessanti sia per l’ampiezza e la delicatezza dei profili che coinvolgono, sia per l’attualità dei temi che, direttamente o indirettamente, sono da essi condizionati. In effetti, i profili storici della giustizia costituzionale in Italia hanno costituito in più occasioni oggetto di attenta riflessione da parte della dottrina più sensibile, che, proprio attraverso la speculazione storica degli istituti indagati, è riuscita a portare alla luce le reali ed oggettive giustificazioni di taluni mutamenti, o evoluzioni, dell’assetto del sistema che altrimenti sarebbero rimasti non facilmente spiegabili. Tale sensibilità verso la prospettiva storica del controllo di costituzionalità delle leggi appare assai attutita negli studi più recenti, che sempre più spesso vengono impostati in termini di commento più o meno analitico del diritto “pretorio” della Corte, con la tendenza a ricavarne presumibili linee di tendenza, che sono, però, a volte il risultato dell’analisi di settori piuttosto limitati della complessa materia e per tale motivo non sembrano (correttamente) applicabili all’intero sistema o, ancor meno, utilizzabili per ricostruire credibili indici di evoluzione o mutamento del sistema stesso. La ricerca ha preso le mosse proprio dalla consapevolezza della necessità –oggi invero ancor più pressante, per le ragioni che più oltre saranno illustrate– di una attenta riconsiderazione dei presupposti storici di taluni istituti. Con ciò non si è inteso certo negare l’utilità di quelle indagini che cercano di ricondurre ad un ordine sistematico la giurisprudenza costituzionale, ma, più semplicemente, rimarcare che una rilettura del modello di giustizia costituzionale italiano –ed il suo inserimento nel più generale contesto dell’ordinamento giuridico vigente– può portare a conclusioni complessivamente corrette solo a condizione che non vengano ignorati taluni “passaggi” fondamentali (con particolare riferimento ad alcune condizioni storiche che hanno segnato in modo evidente ed ineludibile la modulazione, se non la vera e propria modellazione del sistema oggi vigente). Non si è trascurato di delineare -sia pur sinteticamente- i diversi modelli di giustizia costituzionale, come storicamente stratificatisi, muovendo dalla originaria (non superata, almeno in alcuni ordinamenti, si pensi alla Francia) contrapposizione tra controllo "politico" e controllo "giudiziario" di costituzionalità e, nell'ambito del secondo, tra sindacato "diffuso" e sindacato "accentrato", per poi ripercorrere l'influenza, in parte implicita, che essi hanno dispiegato sulla costruzione del sistema nazionale di giurisdizione costituzionale, attraverso l'esame delle posizioni, delle proposte e del dibattito svoltosi in seno all'Assemblea costituente. Né é meno essenziale la consapevolezza del rilievo di quel momento giuridico "fondante", che non sempre é dato di cogliere nella letteratura giuspubblicistica, e che giustifica un primo approccio problematico, nel quale siano poste in piena luce, al di là ed oltre le suggestioni di tipo squisitamente dottrinale, pure presenti, le radici ideologico-politiche delle diverse sensibilità enucleabili tra i Costituenti attorno al tema della garanzia costituzionale e dei suoi mezzi; sensibilità che riflettono, poi, in definitiva, differenti concezioni del rapporto tra la tutela dei diritti di libertà e dei diritti civili e politici, aspetto sensibile in un Paese che appena lasciava alle spalle l'esperienza di un regime autoritario e per certi versi totalitario, e il forte impulso programmatico nella costruzione di un ordinamento costituzionale ispirato a valori fondanti di socialità e democraticità, ovvero il serrato confronto tra concezioni liberali, laiche, cattoliche, socialiste dello Stato e della sua forma. Nella prima delineazione di quel dibattito, non deve sfuggire che il "compromesso" costituzionale ha consentito l'enucleazione di un sistema di valori condivisi e di un ordinamento della giurisdizione costituzionale che ha saputo coniugare gli aspetti funzionali migliori del sindacato diffuso e del sindacato accentrato con l'esigenza di evitare la pietrificazione dell'interpretazione costituzionale, la cristallizzazione del ruolo della Corte, la marginalizzazione dei giudici di merito, in sintesi i profili più problematici di una adesione acritica alla dottrina kelseniana del controllo di costituzionalità, senza per questo scadere nell'accettazione del modello politico "puro" della visione shmittiana. L’analisi della tematica, quindi, si è limitata all’approfondimento di uno degli aspetti più generali della giustizia costituzionale attuale, ovverosia a quello della configurazione stessa dell’effettivo modello di controllo di costituzionalità attualmente operante, cercando di delinearne una ricostruzione che tenga nel dovuto conto sia i suoi presupposti storici, sia i suoi profili evolutivi nell’arco, ormai, di un cinquantennio. Invero, le continue evoluzioni e modificazioni –non sempre del tutto lineari– degli orientamenti giurisprudenziali della Corte, hanno inciso continuamente anche sul diritto vivente, in modo talvolta così rilevante da comportare in alcuni casi la necessità di una ricostruzione teorica di interi istituti. Siffatto continuo fluire della giurisprudenza costituzionale, se, da un lato, ha stemperato con il passare del tempo talune problematiche originariamente complesse ed oggetto di articolato dibattito, dall’altro è oggi suscettibile –dato il livello raggiunto– di indurre incertezze di opinione che si tramutano in altrettanti problemi e, comunque, ulteriori oggetti di indagine. Tra questi, un aspetto attualmente controverso è sicuramente quello relativo alla verifica di un’opinione dogmatica che tende a ritenere che nel sistema italiano sia riscontrabile, negli ultimi anni, una tendenza verso un modello “diffuso” di giustizia costituzionale. Le implicazioni effettuali –sull’intero ordinamento giuridico– di una tale impostazione (ove essa fosse effettivamente riscontrata come corretta e realistica) potrebbero rivelarsi di tale portata da costringere l’interprete a ripensare in termini notevolmente diversi tutta una serie di problematiche che oggi vengono invece considerate come sostanzialmente esaurite sotto il profilo scientifico. In verità, la verifica del rapporto tra sindacato (o aspetti del sindacato) diffuso e sindacato accentrato, colta nella dinamica tra fase ascendente e fase discendente del controllo, consente di evidenziare tutta una serie di possibili evoluzioni del sistema della giurisdizione costituzionale e di comprendere se e quanto esso vada effettivamente “oscillando” verso un controllo diffuso di costituzionalità, anche in relazione alle categorie delle decisioni costituzionali (si pensi alle sentenze adeguatrici o alle sentenze interpretative di rigetto), o se, invece, tali “oscillazioni” siano connaturali ad un sistema c.d. “misto”. Ne è conseguita, dunque, la necessità di una analisi attenta e cauta, in grado di individuare le “reali” direzioni di evoluzione del sistema, evitando di invertire i presupposti logici del problema, ad esempio facendo assurgere alla dignità di modificazioni del modello di giustizia costituzionale quelle che potrebbero invece essere solo diverse articolazioni delle tecniche decisorie della Corte, destinate ad esaurire il loro compito nel contingente periodo di adattamento del sistema a mutate esigenze di contemperamento di taluni interessi interni all’ordinamento statale. La verifica potrebbe dare risultati diversi qualora il profilo di indagine tenga conto di alcune “spinte” esterne che hanno comportato, per l’ordinamento in generale e per il sistema di giustizia costituzionale in particolare, un possibile mutamento dell’assetto iniziale. Ci si riferisce all’incidenza che il primato del diritto comunitario ha avuto nell’ordinamento interno, con riguardo sia al sistema delle fonti, sia al sindacato di legittimità comunitaria della legge nazionale. Quest’ultimo, può, oggi, ritenersi un controllo anch’esso “misto”, nel quale la linea di confine tra sindacato diffuso e sindacato accentrato ( fatta salva la specifica competenza degli organi di giustizia comunitaria sull’interpretazione dei trattati e del diritto derivato) è fissata in funzione della natura dell’atto normativo comunitario (a seconda che appartenga al novero delle fonti c.d. self executing o richieda la mediazione del legislatore nazionale per la sua applicazione, quali le direttive), oppure della natura dei diritti violati (diritti inalienabili della persona umana), oppure, ancora ed infine, della violazione da parte del diritto interno del diritto comunitario originario. Operando su materia giuridica non ancora stabilizzata (si pensi all'impatto sui sistemi costituzionali del processo "costituente" europeo, in parte conclusosi, almeno sotto il profilo del diritto positivo, con l’adozione del Trattato costituzionale europeo, alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, allo sviluppo del secondo "pilastro" della costruzione europea, costituito proprio dal settore giustizia e affari interni), ogni conclusione sulle linee evolutive del sindacato di costituzionalità non può che essere parziale, temporanea, "rebus sic stantibus"; ed ogni indagine relativa non può sottrarsi ad un senso di "provvisorietà" che, però, non renda vano lo sforzo ricostruttivo ma, delineandone i limiti, spinge verso ulteriori approfondimenti, ineludibili in tempi nei quali i processi di trasformazione degli ordinamenti sono caratterizzati da impulsi tanto forti e vitali e richiedono un'attenta, costante ed aggiornata riflessione che, muovendo da basi dommatiche consolidate dalla tradizione scientifica, sappia aprirsi all'elaborazione di nuove, piú adeguate e affinate teorizzazioni.

L'accentramento e la diffusione nel giudizio sulle leggi

NICO, Anna Maria
2007-01-01

Abstract

Dell’intero settore della giustizia costituzionale, il presente studio si è incentrato sugli aspetti indicati nel titolo, i quali sono sembrati tra i più interessanti sia per l’ampiezza e la delicatezza dei profili che coinvolgono, sia per l’attualità dei temi che, direttamente o indirettamente, sono da essi condizionati. In effetti, i profili storici della giustizia costituzionale in Italia hanno costituito in più occasioni oggetto di attenta riflessione da parte della dottrina più sensibile, che, proprio attraverso la speculazione storica degli istituti indagati, è riuscita a portare alla luce le reali ed oggettive giustificazioni di taluni mutamenti, o evoluzioni, dell’assetto del sistema che altrimenti sarebbero rimasti non facilmente spiegabili. Tale sensibilità verso la prospettiva storica del controllo di costituzionalità delle leggi appare assai attutita negli studi più recenti, che sempre più spesso vengono impostati in termini di commento più o meno analitico del diritto “pretorio” della Corte, con la tendenza a ricavarne presumibili linee di tendenza, che sono, però, a volte il risultato dell’analisi di settori piuttosto limitati della complessa materia e per tale motivo non sembrano (correttamente) applicabili all’intero sistema o, ancor meno, utilizzabili per ricostruire credibili indici di evoluzione o mutamento del sistema stesso. La ricerca ha preso le mosse proprio dalla consapevolezza della necessità –oggi invero ancor più pressante, per le ragioni che più oltre saranno illustrate– di una attenta riconsiderazione dei presupposti storici di taluni istituti. Con ciò non si è inteso certo negare l’utilità di quelle indagini che cercano di ricondurre ad un ordine sistematico la giurisprudenza costituzionale, ma, più semplicemente, rimarcare che una rilettura del modello di giustizia costituzionale italiano –ed il suo inserimento nel più generale contesto dell’ordinamento giuridico vigente– può portare a conclusioni complessivamente corrette solo a condizione che non vengano ignorati taluni “passaggi” fondamentali (con particolare riferimento ad alcune condizioni storiche che hanno segnato in modo evidente ed ineludibile la modulazione, se non la vera e propria modellazione del sistema oggi vigente). Non si è trascurato di delineare -sia pur sinteticamente- i diversi modelli di giustizia costituzionale, come storicamente stratificatisi, muovendo dalla originaria (non superata, almeno in alcuni ordinamenti, si pensi alla Francia) contrapposizione tra controllo "politico" e controllo "giudiziario" di costituzionalità e, nell'ambito del secondo, tra sindacato "diffuso" e sindacato "accentrato", per poi ripercorrere l'influenza, in parte implicita, che essi hanno dispiegato sulla costruzione del sistema nazionale di giurisdizione costituzionale, attraverso l'esame delle posizioni, delle proposte e del dibattito svoltosi in seno all'Assemblea costituente. Né é meno essenziale la consapevolezza del rilievo di quel momento giuridico "fondante", che non sempre é dato di cogliere nella letteratura giuspubblicistica, e che giustifica un primo approccio problematico, nel quale siano poste in piena luce, al di là ed oltre le suggestioni di tipo squisitamente dottrinale, pure presenti, le radici ideologico-politiche delle diverse sensibilità enucleabili tra i Costituenti attorno al tema della garanzia costituzionale e dei suoi mezzi; sensibilità che riflettono, poi, in definitiva, differenti concezioni del rapporto tra la tutela dei diritti di libertà e dei diritti civili e politici, aspetto sensibile in un Paese che appena lasciava alle spalle l'esperienza di un regime autoritario e per certi versi totalitario, e il forte impulso programmatico nella costruzione di un ordinamento costituzionale ispirato a valori fondanti di socialità e democraticità, ovvero il serrato confronto tra concezioni liberali, laiche, cattoliche, socialiste dello Stato e della sua forma. Nella prima delineazione di quel dibattito, non deve sfuggire che il "compromesso" costituzionale ha consentito l'enucleazione di un sistema di valori condivisi e di un ordinamento della giurisdizione costituzionale che ha saputo coniugare gli aspetti funzionali migliori del sindacato diffuso e del sindacato accentrato con l'esigenza di evitare la pietrificazione dell'interpretazione costituzionale, la cristallizzazione del ruolo della Corte, la marginalizzazione dei giudici di merito, in sintesi i profili più problematici di una adesione acritica alla dottrina kelseniana del controllo di costituzionalità, senza per questo scadere nell'accettazione del modello politico "puro" della visione shmittiana. L’analisi della tematica, quindi, si è limitata all’approfondimento di uno degli aspetti più generali della giustizia costituzionale attuale, ovverosia a quello della configurazione stessa dell’effettivo modello di controllo di costituzionalità attualmente operante, cercando di delinearne una ricostruzione che tenga nel dovuto conto sia i suoi presupposti storici, sia i suoi profili evolutivi nell’arco, ormai, di un cinquantennio. Invero, le continue evoluzioni e modificazioni –non sempre del tutto lineari– degli orientamenti giurisprudenziali della Corte, hanno inciso continuamente anche sul diritto vivente, in modo talvolta così rilevante da comportare in alcuni casi la necessità di una ricostruzione teorica di interi istituti. Siffatto continuo fluire della giurisprudenza costituzionale, se, da un lato, ha stemperato con il passare del tempo talune problematiche originariamente complesse ed oggetto di articolato dibattito, dall’altro è oggi suscettibile –dato il livello raggiunto– di indurre incertezze di opinione che si tramutano in altrettanti problemi e, comunque, ulteriori oggetti di indagine. Tra questi, un aspetto attualmente controverso è sicuramente quello relativo alla verifica di un’opinione dogmatica che tende a ritenere che nel sistema italiano sia riscontrabile, negli ultimi anni, una tendenza verso un modello “diffuso” di giustizia costituzionale. Le implicazioni effettuali –sull’intero ordinamento giuridico– di una tale impostazione (ove essa fosse effettivamente riscontrata come corretta e realistica) potrebbero rivelarsi di tale portata da costringere l’interprete a ripensare in termini notevolmente diversi tutta una serie di problematiche che oggi vengono invece considerate come sostanzialmente esaurite sotto il profilo scientifico. In verità, la verifica del rapporto tra sindacato (o aspetti del sindacato) diffuso e sindacato accentrato, colta nella dinamica tra fase ascendente e fase discendente del controllo, consente di evidenziare tutta una serie di possibili evoluzioni del sistema della giurisdizione costituzionale e di comprendere se e quanto esso vada effettivamente “oscillando” verso un controllo diffuso di costituzionalità, anche in relazione alle categorie delle decisioni costituzionali (si pensi alle sentenze adeguatrici o alle sentenze interpretative di rigetto), o se, invece, tali “oscillazioni” siano connaturali ad un sistema c.d. “misto”. Ne è conseguita, dunque, la necessità di una analisi attenta e cauta, in grado di individuare le “reali” direzioni di evoluzione del sistema, evitando di invertire i presupposti logici del problema, ad esempio facendo assurgere alla dignità di modificazioni del modello di giustizia costituzionale quelle che potrebbero invece essere solo diverse articolazioni delle tecniche decisorie della Corte, destinate ad esaurire il loro compito nel contingente periodo di adattamento del sistema a mutate esigenze di contemperamento di taluni interessi interni all’ordinamento statale. La verifica potrebbe dare risultati diversi qualora il profilo di indagine tenga conto di alcune “spinte” esterne che hanno comportato, per l’ordinamento in generale e per il sistema di giustizia costituzionale in particolare, un possibile mutamento dell’assetto iniziale. Ci si riferisce all’incidenza che il primato del diritto comunitario ha avuto nell’ordinamento interno, con riguardo sia al sistema delle fonti, sia al sindacato di legittimità comunitaria della legge nazionale. Quest’ultimo, può, oggi, ritenersi un controllo anch’esso “misto”, nel quale la linea di confine tra sindacato diffuso e sindacato accentrato ( fatta salva la specifica competenza degli organi di giustizia comunitaria sull’interpretazione dei trattati e del diritto derivato) è fissata in funzione della natura dell’atto normativo comunitario (a seconda che appartenga al novero delle fonti c.d. self executing o richieda la mediazione del legislatore nazionale per la sua applicazione, quali le direttive), oppure della natura dei diritti violati (diritti inalienabili della persona umana), oppure, ancora ed infine, della violazione da parte del diritto interno del diritto comunitario originario. Operando su materia giuridica non ancora stabilizzata (si pensi all'impatto sui sistemi costituzionali del processo "costituente" europeo, in parte conclusosi, almeno sotto il profilo del diritto positivo, con l’adozione del Trattato costituzionale europeo, alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, allo sviluppo del secondo "pilastro" della costruzione europea, costituito proprio dal settore giustizia e affari interni), ogni conclusione sulle linee evolutive del sindacato di costituzionalità non può che essere parziale, temporanea, "rebus sic stantibus"; ed ogni indagine relativa non può sottrarsi ad un senso di "provvisorietà" che, però, non renda vano lo sforzo ricostruttivo ma, delineandone i limiti, spinge verso ulteriori approfondimenti, ineludibili in tempi nei quali i processi di trasformazione degli ordinamenti sono caratterizzati da impulsi tanto forti e vitali e richiedono un'attenta, costante ed aggiornata riflessione che, muovendo da basi dommatiche consolidate dalla tradizione scientifica, sappia aprirsi all'elaborazione di nuove, piú adeguate e affinate teorizzazioni.
2007
9788834876138
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11586/68896
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact