Il saggio ha ad oggetto lo studio della nomina del difensore nel processo civile, atteso che le questioni generate dalla procura alle liti sono tantissime e danno spesso vita a decisioni in contrasto fra loro, giacché la giurisprudenza si dibatte da sempre tra interpretazioni assai fiscali e interpretazioni assai meno rigorose. Si è quindi cercato innanzi tutto di appurare le ragioni per le quali il regime del conferimento dell’incarico difensivo nel processo civile sia diuturna fonte di problemi; e, di poi, si è cercato di capire quel che bisogna fare per uscire dall’impasse. Dopo che si è tentato di dimostrare, alla luce dell’analisi storica e del dato positivo, che il problema della nomina del difensore è in realtà un falso problema (in quanto la nomina del difensore ben può essere presunta), si è auspicata una svolta della giurisprudenza che affermi a chiare lettere, sia pure con riferimento ai soli giudizi di merito, che la nomina del difensore può essere desunta anche da fatti o comportamenti concludenti, come peraltro già avviene, senza alcun problema, nel processo penale per il difensore dell’imputato. Il tutto anche in ossequio al principio del giusto processo ex art. 111, 1° comma, Cost., impone di discostarsi da interpretazioni suscettibili di ledere il diritto di difesa di chi rilascia la procura.ITALIANO
La nomina del difensore nel processo civile
DELUCA, Giovanni Battista Libero
2006-01-01
Abstract
Il saggio ha ad oggetto lo studio della nomina del difensore nel processo civile, atteso che le questioni generate dalla procura alle liti sono tantissime e danno spesso vita a decisioni in contrasto fra loro, giacché la giurisprudenza si dibatte da sempre tra interpretazioni assai fiscali e interpretazioni assai meno rigorose. Si è quindi cercato innanzi tutto di appurare le ragioni per le quali il regime del conferimento dell’incarico difensivo nel processo civile sia diuturna fonte di problemi; e, di poi, si è cercato di capire quel che bisogna fare per uscire dall’impasse. Dopo che si è tentato di dimostrare, alla luce dell’analisi storica e del dato positivo, che il problema della nomina del difensore è in realtà un falso problema (in quanto la nomina del difensore ben può essere presunta), si è auspicata una svolta della giurisprudenza che affermi a chiare lettere, sia pure con riferimento ai soli giudizi di merito, che la nomina del difensore può essere desunta anche da fatti o comportamenti concludenti, come peraltro già avviene, senza alcun problema, nel processo penale per il difensore dell’imputato. Il tutto anche in ossequio al principio del giusto processo ex art. 111, 1° comma, Cost., impone di discostarsi da interpretazioni suscettibili di ledere il diritto di difesa di chi rilascia la procura.ITALIANOI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.