Il saggio si propone di esaminare con spirito critico le peculiarità dell'approccio britannico al dialogo con Corti straniere e sovranazionali. Tale peculiarità risiede nella circostanza per la quale la giurisprudenza della Corte suprema di recente istituzione, per certi versi in linea di continuità e per altri in antitesi rispetto alla House of Lords, copre l’intera gradualità dialogica suddetta e, al contempo, si con-figura come bacino di fermentazione di formule evolutive dell’interazione tra Corti: la naturale propensione della Corte suprema, raccogliendo essa il testimone del Judicial Committee del Privy Council e della sua funzione armonizzatrice, all’uso del metodo comparatistico con particolare riferi-mento alla giurisprudenza dei paesi di common law , è integrata dal ri-chiamo della giurisprudenza straniera come imprescindibile veicolo sup-pletivo dell’interpretazione di norme che hanno origine in trattati interna-zionali e dallo sviluppo di una comunicazione interlocutoria con le Corti di Lussemburgo e di Strasburgo, nel primo caso muovendosi sul terreno degli obblighi derivanti dal diritto comunitario che di per sé agevola l’interazione tra Corti nazionali ma che, di contro, nel Regno Unito fa registrare una sempre più pronunciata tendenza a preferire la risoluzione di controversie interpretative a livello nazionale evitando il ricorso al rinvio pregiudiziale , nel secondo caso trasformando la Corte di Strasburgo da sede propulsiva del processo di armonizzazione della garanzia dei diritti a ricettore delle specificità nazionali a fini di sintesi e composizione nel quadro di un comune sistema di tutela. Incisivo risulta, dunque, (e su questo aspetto il saggio si incentra) il personale approccio dei singoli giudici al diritto straniero, in particolare alla giurisprudenza straniera, che non genera di per sé un obbligo di conformità ad essa da parte delle corti nazionali, ma che è comunque considerata fonte di ispirazione e legittimazione in varia misura delle pronunce dei giudici supremi. Questo scenario delinea un approccio alla comparazione non standardizzato, ma sostanzialmente libero e, dunque, naturalmente complesso da ricostruire, ma al contempo aperto alla recezione delle sollecitazioni provenienti dal diritto alieno; peraltro, esso rifugge dall’interpretazione originalista dei testi normativi volta a guidare l’attività ermeneutica alla luce della ricostruzione dell’intento del legislatore, e dal criterio interpretativo dell’expressivism che esalta l’impronta che le origini storiche di un ordinamento gli conferiscono, e condivide il carattere funzionale dell’interpretazione che volge all’analisi della funzione che norme e istituti giuridici svolgono in uno specifico sistema giuridico e sociale al fine dell’evoluzione dinamica dell’ordinamento interno.
«Now it is our time to speak»: i giudici supremi del Regno Unito e il dialogo rivelatore
MARTINO, Pamela
2014-01-01
Abstract
Il saggio si propone di esaminare con spirito critico le peculiarità dell'approccio britannico al dialogo con Corti straniere e sovranazionali. Tale peculiarità risiede nella circostanza per la quale la giurisprudenza della Corte suprema di recente istituzione, per certi versi in linea di continuità e per altri in antitesi rispetto alla House of Lords, copre l’intera gradualità dialogica suddetta e, al contempo, si con-figura come bacino di fermentazione di formule evolutive dell’interazione tra Corti: la naturale propensione della Corte suprema, raccogliendo essa il testimone del Judicial Committee del Privy Council e della sua funzione armonizzatrice, all’uso del metodo comparatistico con particolare riferi-mento alla giurisprudenza dei paesi di common law , è integrata dal ri-chiamo della giurisprudenza straniera come imprescindibile veicolo sup-pletivo dell’interpretazione di norme che hanno origine in trattati interna-zionali e dallo sviluppo di una comunicazione interlocutoria con le Corti di Lussemburgo e di Strasburgo, nel primo caso muovendosi sul terreno degli obblighi derivanti dal diritto comunitario che di per sé agevola l’interazione tra Corti nazionali ma che, di contro, nel Regno Unito fa registrare una sempre più pronunciata tendenza a preferire la risoluzione di controversie interpretative a livello nazionale evitando il ricorso al rinvio pregiudiziale , nel secondo caso trasformando la Corte di Strasburgo da sede propulsiva del processo di armonizzazione della garanzia dei diritti a ricettore delle specificità nazionali a fini di sintesi e composizione nel quadro di un comune sistema di tutela. Incisivo risulta, dunque, (e su questo aspetto il saggio si incentra) il personale approccio dei singoli giudici al diritto straniero, in particolare alla giurisprudenza straniera, che non genera di per sé un obbligo di conformità ad essa da parte delle corti nazionali, ma che è comunque considerata fonte di ispirazione e legittimazione in varia misura delle pronunce dei giudici supremi. Questo scenario delinea un approccio alla comparazione non standardizzato, ma sostanzialmente libero e, dunque, naturalmente complesso da ricostruire, ma al contempo aperto alla recezione delle sollecitazioni provenienti dal diritto alieno; peraltro, esso rifugge dall’interpretazione originalista dei testi normativi volta a guidare l’attività ermeneutica alla luce della ricostruzione dell’intento del legislatore, e dal criterio interpretativo dell’expressivism che esalta l’impronta che le origini storiche di un ordinamento gli conferiscono, e condivide il carattere funzionale dell’interpretazione che volge all’analisi della funzione che norme e istituti giuridici svolgono in uno specifico sistema giuridico e sociale al fine dell’evoluzione dinamica dell’ordinamento interno.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.