Il breve saggio costituisce un commento alla sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite, n. 2425/2011 che, in tema di esdebitazione conseguente alla chiusura del fallimento, ha sancito il principio secondo cui, ai fini della realizzazione del presupposto del soddisfacimento parziale dei creditori concorsuali, contemplato dall’art. 142, comma 2, della Legge Fallimentare, non occorre che durante la procedura siano stati parzialmente tutti i creditori concorsuali, essendo sufficiente che si sia avuto il parziale soddisfacimento anche solo di una parte di essi.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione in materia di esdebitazione

NISIO, Nicola
2012-01-01

Abstract

Il breve saggio costituisce un commento alla sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite, n. 2425/2011 che, in tema di esdebitazione conseguente alla chiusura del fallimento, ha sancito il principio secondo cui, ai fini della realizzazione del presupposto del soddisfacimento parziale dei creditori concorsuali, contemplato dall’art. 142, comma 2, della Legge Fallimentare, non occorre che durante la procedura siano stati parzialmente tutti i creditori concorsuali, essendo sufficiente che si sia avuto il parziale soddisfacimento anche solo di una parte di essi.
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