Le relazioni economico-giuridiche tra il settore agricolo ed il settore industriale sono sempre più caratterizzate da una sostanziale dipendenza della produzione primaria dalle esigenze dettate dagli acquirenti del prodotto, a loro volta soggetti all’adeguamento dell’attività e del prodotto finito a specifiche normative di settore, volte alla tutela della salute del consumatore, alla garanzia della sicurezza dell’alimento, al rispetto dell’ambiente. L’imprenditore agricolo è parte debole del contratto che lo lega alla controparte industriale, ma lo squilibrio del potere contrattuale non raffigura più il solo tratto distintivo delle relazioni economiche tra agricoltura e industria, rappresentando pur sempre un problema fondamentale e ancora attualissimo. L’impresa agricola è, infatti, sempre più lontana dal consumatore per adeguare, invece, la produzione primaria alle esigenze delle imprese alimentari, di trasformazione o di distribuzione. Lo strumento giuridico più spesso utilizzato nelle moderne relazioni tra agricoltura e industria è rappresentato dal contratto di integrazione verticale. La definizione giuridica del contratto di integrazione verticale in agricoltura assume differenti aspetti a seconda delle singole esperienze giuridiche che ne hanno sperimentato una regolamentazione, tra le quali spicca la storica legge francese del 6 luglio 1964. Il panorama normativo italiano è sfornito di una regolamentazione giuridica del rapporto contrattuale di integrazione verticale; in alcune normative volte a disciplinare i rapporti tra agricoltura e industria, è possibile individuare un apparato normativo, seppur scarno ed incompleto, applicabile ai contratti di integrazione verticale, con il limite individuabile nell’assenza di una regolamentazione privatistica del rapporto che lega l’imprenditore agricolo alla controparte industriale. Non fa eccezione il decreto legge 24 gennaio 2012 n.1, convertito in legge 24 marzo 2012, n.27, che ha introdotto, all’art.62, una nuova regolamentazione relativa alle relazioni commerciali in materia di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, pur senza intervenire sulla regolamentazione dei contratti di integrazione verticale in agricoltura.

L’integrazione verticale per contratto nel settore agro-alimentare: fattispecie giuridica e disciplina applicabile.

COSTANTINO, LAURA
2013-01-01

Abstract

Le relazioni economico-giuridiche tra il settore agricolo ed il settore industriale sono sempre più caratterizzate da una sostanziale dipendenza della produzione primaria dalle esigenze dettate dagli acquirenti del prodotto, a loro volta soggetti all’adeguamento dell’attività e del prodotto finito a specifiche normative di settore, volte alla tutela della salute del consumatore, alla garanzia della sicurezza dell’alimento, al rispetto dell’ambiente. L’imprenditore agricolo è parte debole del contratto che lo lega alla controparte industriale, ma lo squilibrio del potere contrattuale non raffigura più il solo tratto distintivo delle relazioni economiche tra agricoltura e industria, rappresentando pur sempre un problema fondamentale e ancora attualissimo. L’impresa agricola è, infatti, sempre più lontana dal consumatore per adeguare, invece, la produzione primaria alle esigenze delle imprese alimentari, di trasformazione o di distribuzione. Lo strumento giuridico più spesso utilizzato nelle moderne relazioni tra agricoltura e industria è rappresentato dal contratto di integrazione verticale. La definizione giuridica del contratto di integrazione verticale in agricoltura assume differenti aspetti a seconda delle singole esperienze giuridiche che ne hanno sperimentato una regolamentazione, tra le quali spicca la storica legge francese del 6 luglio 1964. Il panorama normativo italiano è sfornito di una regolamentazione giuridica del rapporto contrattuale di integrazione verticale; in alcune normative volte a disciplinare i rapporti tra agricoltura e industria, è possibile individuare un apparato normativo, seppur scarno ed incompleto, applicabile ai contratti di integrazione verticale, con il limite individuabile nell’assenza di una regolamentazione privatistica del rapporto che lega l’imprenditore agricolo alla controparte industriale. Non fa eccezione il decreto legge 24 gennaio 2012 n.1, convertito in legge 24 marzo 2012, n.27, che ha introdotto, all’art.62, una nuova regolamentazione relativa alle relazioni commerciali in materia di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, pur senza intervenire sulla regolamentazione dei contratti di integrazione verticale in agricoltura.
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