L'A. premette che con la circolare n. 39/E del 1998 il Ministero delle Finanze aveva ordinato agli uffici finanziari periferici di attivarsi per l'individuazione delle situazioni di incompatibilità dei giudici tributari, dando inoltre istruzioni in merito alla tempestiva impugnativa delle sentenze emesse da giudici che si fossero trovati in situazione di incompatibilità. La materia è stata portata all'attenzione della Corte di Cassazione che, con la sentenza annotata, ha affermato quanto segue: l'incompatibilità del giudice tributario per effetto dello svolgimento di attività di consulenza e di assistenza non influisce sulla validità delle sentenze pronunciate anteriormente al provvedimento di decadenza; le somme versate per la definizione in via breve prevista dall'art. 58 d.p.r. 633/1972 restano irripetibili anche nel caso di annullamento dell'atto di accertamento dell'illecito. L'A. ripercorre il contenuto della pronuncia ed approfondisce le importanti questioni che emergono in tema di incompatibilità e decadenza dei giudici tributari, valutando le conseguenze che derivano dalla decadenza; prende in particolare in considerazione l'ipotesi di incompatibilità di coloro che esercitano attività di assistenza e consulenza dei contribuenti anche attraverso la tenuta di scritture contabili. Svolge infine brevi considerazioni adesive alla seconda parte della decisione.

CONSEGUENZE PROCESSUALI DELL'INCOMPATIBILITÀ ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI GIUDICE TRIBUTARIO

URICCHIO, Antonio Felice
2000-01-01

Abstract

L'A. premette che con la circolare n. 39/E del 1998 il Ministero delle Finanze aveva ordinato agli uffici finanziari periferici di attivarsi per l'individuazione delle situazioni di incompatibilità dei giudici tributari, dando inoltre istruzioni in merito alla tempestiva impugnativa delle sentenze emesse da giudici che si fossero trovati in situazione di incompatibilità. La materia è stata portata all'attenzione della Corte di Cassazione che, con la sentenza annotata, ha affermato quanto segue: l'incompatibilità del giudice tributario per effetto dello svolgimento di attività di consulenza e di assistenza non influisce sulla validità delle sentenze pronunciate anteriormente al provvedimento di decadenza; le somme versate per la definizione in via breve prevista dall'art. 58 d.p.r. 633/1972 restano irripetibili anche nel caso di annullamento dell'atto di accertamento dell'illecito. L'A. ripercorre il contenuto della pronuncia ed approfondisce le importanti questioni che emergono in tema di incompatibilità e decadenza dei giudici tributari, valutando le conseguenze che derivano dalla decadenza; prende in particolare in considerazione l'ipotesi di incompatibilità di coloro che esercitano attività di assistenza e consulenza dei contribuenti anche attraverso la tenuta di scritture contabili. Svolge infine brevi considerazioni adesive alla seconda parte della decisione.
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