Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ha stabilito che, nella vigenza dell'art. 32 bis d.p.r. 636/1972, nel procedimento davanti alle Commissioni tributarie tutte le comunicazioni e le notifiche al contribuente devono essere eseguite nel domicilio eletto; le indicazioni fornite dal contribuente hanno effetto anche per i successivi gradi del giudizio. I giudici hanno così ritenuto non eseguita la comunicazione dell'avviso di trattazione dell'udienza dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale presso un luogo diverso dal domicilio eletto nel procedimento d'appello. L'A. pone a confronto l'art. 17 d.lg. 546/1992 con il previgente art. 32 bis d.p.r. 636/1972 e svolge alcune considerazioni in merito alla elezione del domicilio in cui ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento tributario, soffermandosi ad analizzare le questioni relative al cambiamento del domicilio; richiama i diversi orientamenti dottrinari sulla materia e affronta, quindi, i problemi concernenti i vizi derivanti dall'inosservanza delle norme sul luogo della notificazione. A tale proposito, esprime il proprio favore per la tesi secondo cui i vizi della comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza non compromettono la regolare costituzione del contraddittorio. • principi generali; contenzioso tributario

ELEZIONE DI DOMICILIO E LUOGO DELLE COMUNICAZIONI NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

URICCHIO, Antonio Felice
1999-01-01

Abstract

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ha stabilito che, nella vigenza dell'art. 32 bis d.p.r. 636/1972, nel procedimento davanti alle Commissioni tributarie tutte le comunicazioni e le notifiche al contribuente devono essere eseguite nel domicilio eletto; le indicazioni fornite dal contribuente hanno effetto anche per i successivi gradi del giudizio. I giudici hanno così ritenuto non eseguita la comunicazione dell'avviso di trattazione dell'udienza dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale presso un luogo diverso dal domicilio eletto nel procedimento d'appello. L'A. pone a confronto l'art. 17 d.lg. 546/1992 con il previgente art. 32 bis d.p.r. 636/1972 e svolge alcune considerazioni in merito alla elezione del domicilio in cui ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento tributario, soffermandosi ad analizzare le questioni relative al cambiamento del domicilio; richiama i diversi orientamenti dottrinari sulla materia e affronta, quindi, i problemi concernenti i vizi derivanti dall'inosservanza delle norme sul luogo della notificazione. A tale proposito, esprime il proprio favore per la tesi secondo cui i vizi della comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza non compromettono la regolare costituzione del contraddittorio. • principi generali; contenzioso tributario
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