Il lavoro si incentra sul principio della funzione rieducativa della pena previsto dall’art. 27, comma 3 Cost. prendendo spunto da quanto si trova affermato nella recente sentenza n. 201 del 2025 della Corte costituzionale: il riferimento è soprattutto all’affermazione secondo la quale la finalità rieducativa “non può essere sacrificata a vantaggio di alcun’altra, seppur legittima, finalità della pena”. Il lavoro si orienta in questa direzione. In primo luogo esso intende esaminare le tre fasi in cui può essere suddivisa la giurisprudenza costituzionale relativa al principio suddetto; in secondo luogo il lavoro intende assodare se nel passaggio dall’una all’altra di queste tre fasi – con particolare riferimento alla più recente di esse – la Corte abbia davvero radicalmente cambiato opinione in ordine alla seguente questione: quale portata occorre attribuire alla funzione rieducativa in rapporto alle altre funzioni della pena e soprattutto alla funzione retributiva? Oppure non è invece così radicale il mutamento di opinione che a questo proposito certamente deve essere registrato?
La funzione rieducativa della pena nella giurisprudenza del Giudice delle leggi (Osservazioni alla luce della sentenza n. 201 del 2025)
BONOMI
2026-01-01
Abstract
Il lavoro si incentra sul principio della funzione rieducativa della pena previsto dall’art. 27, comma 3 Cost. prendendo spunto da quanto si trova affermato nella recente sentenza n. 201 del 2025 della Corte costituzionale: il riferimento è soprattutto all’affermazione secondo la quale la finalità rieducativa “non può essere sacrificata a vantaggio di alcun’altra, seppur legittima, finalità della pena”. Il lavoro si orienta in questa direzione. In primo luogo esso intende esaminare le tre fasi in cui può essere suddivisa la giurisprudenza costituzionale relativa al principio suddetto; in secondo luogo il lavoro intende assodare se nel passaggio dall’una all’altra di queste tre fasi – con particolare riferimento alla più recente di esse – la Corte abbia davvero radicalmente cambiato opinione in ordine alla seguente questione: quale portata occorre attribuire alla funzione rieducativa in rapporto alle altre funzioni della pena e soprattutto alla funzione retributiva? Oppure non è invece così radicale il mutamento di opinione che a questo proposito certamente deve essere registrato?I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


