La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 10 luglio 2025 (C- 287/24) si colloca in un passaggio delicato dell’evoluzione della PAC, nel quale la risposta all’emergenza di mercato si intreccia con la più profonda e strutturale sfida della transizione climatica. La Corte ha confermato la validità della decisione di esecuzione (UE) 2022/484, che ha autorizzato deroghe ai requisiti di inverdimento per l’anno di domanda 2022, ritenendo l’atto adeguatamente motivato e adottato nei limiti dell’art. 69 del regolamento n. 1307/2013. Una lettura sistemica, tuttavia, impone di collocare la pronuncia entro il paradigma della «doppia crisi»: quella di mercato, innescata dalla guerra in Ucraina, e quella climatica, di natura strutturale. Se la prima può legittimare interventi emergenziali, la seconda, in quanto strutturale, non può restare sul piano degli obiettivi dichiarati, ma deve orientare in modo permanente l’interpretazione e l’applicazione della disciplina. La decisione sollecita così una riflessione sul bilanciamento tra sicurezza alimentare e tutela climaticoambientale, e sulla stabilità sistemica della PAC, sospesa tra ambizione verde e revisione emergenziale.
Crisi di mercato e crisi climatico-ambientale nella pac: le deroghe al greening tra logica dell’emergenza e tenuta del sistema
Domenico Cristallo
2026-01-01
Abstract
La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 10 luglio 2025 (C- 287/24) si colloca in un passaggio delicato dell’evoluzione della PAC, nel quale la risposta all’emergenza di mercato si intreccia con la più profonda e strutturale sfida della transizione climatica. La Corte ha confermato la validità della decisione di esecuzione (UE) 2022/484, che ha autorizzato deroghe ai requisiti di inverdimento per l’anno di domanda 2022, ritenendo l’atto adeguatamente motivato e adottato nei limiti dell’art. 69 del regolamento n. 1307/2013. Una lettura sistemica, tuttavia, impone di collocare la pronuncia entro il paradigma della «doppia crisi»: quella di mercato, innescata dalla guerra in Ucraina, e quella climatica, di natura strutturale. Se la prima può legittimare interventi emergenziali, la seconda, in quanto strutturale, non può restare sul piano degli obiettivi dichiarati, ma deve orientare in modo permanente l’interpretazione e l’applicazione della disciplina. La decisione sollecita così una riflessione sul bilanciamento tra sicurezza alimentare e tutela climaticoambientale, e sulla stabilità sistemica della PAC, sospesa tra ambizione verde e revisione emergenziale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


