The Grand Chamber judgment of the Court of Justice of 29 April 2025, Commission v Malta (C-181/23), marks a decisive step in clarifying the limits within which Member States may exercise their competence, which is in principle exclusive, in matters of nationality. In light of the combined reading of Article 20 TFEU and Article 4(3) TEU, this article argues that the Court has developed a genuine « non-depletion» limit on Union citizenship, aimed at preventing European citizenship from being reduced to an automatic by-product of State choices detached from any effective criterion of belonging. It follows that mechanisms for granting national citizenship that encourage or permit its substantive commodification, such as citizenship-by-investment schemes based on exclusively financial considerations, are incompatible with EU law, since they entail the transfer of the entire set of rights attached to Union citizenship in the absence of a genuine personal and territorial link with the Member State concerned. On this basis, the article reconstructs the scholarly reception of the judgment, offers a comparative analysis of the case law of the Court of Justice of the European Union and the European Court of Human Rights, and assesses the main systemic implications that the decision is likely to produce for the Member States.

La sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia UE del 29 aprile 2025, Commissione c. Malta (C-181/23), segna un passaggio decisivo nella precisazione dei limiti entro i quali gli Stati membri possono esercitare la competenza, in via di principio esclusiva, in materia di cittadinanza nazionale. Alla luce del combinato disposto dell’art. 20 TFUE e dell’art. 4, par. 3, TUE, il contributo sostiene che la Corte abbia elaborato un vero e proprio limite di «non svuotamento» della cittadinanza dell’Unione, volto a impedire che lo status di cittadino europeo venga ridotto a un effetto automatico di scelte statali sganciate da un effettivo criterio di appartenenza. Ne consegue l’incompatibilità con il diritto dell’Unione dei meccanismi di attribuzione della cittadinanza nazionale che ne incentivano o consentono una sostanziale mercificazione, come i regimi di citizenship by investment fondati su presupposti esclusivamente patrimoniali, in quanto essi comportano il trasferimento dell’intero complesso dei diritti connessi alla cittadinanza dell’Unione in assenza di un genuino legame personale e territoriale con lo Stato membro interessato. Su tali premesse, il contributo ricostruisce la ricezione dottrinale della pronuncia, propone un’analisi comparata tra la giurisprudenza della Corte di giustizia UE e quella della Corte EDU, e valuta le principali implicazioni sistemiche che la decisione è suscettibile di produrre per gli Stati membri.

La frontiera interna della cittadinanza: limiti dell’Unione europea alla naturalizzazione basata sull’investimento

donatella del vescovo
2026-01-01

Abstract

The Grand Chamber judgment of the Court of Justice of 29 April 2025, Commission v Malta (C-181/23), marks a decisive step in clarifying the limits within which Member States may exercise their competence, which is in principle exclusive, in matters of nationality. In light of the combined reading of Article 20 TFEU and Article 4(3) TEU, this article argues that the Court has developed a genuine « non-depletion» limit on Union citizenship, aimed at preventing European citizenship from being reduced to an automatic by-product of State choices detached from any effective criterion of belonging. It follows that mechanisms for granting national citizenship that encourage or permit its substantive commodification, such as citizenship-by-investment schemes based on exclusively financial considerations, are incompatible with EU law, since they entail the transfer of the entire set of rights attached to Union citizenship in the absence of a genuine personal and territorial link with the Member State concerned. On this basis, the article reconstructs the scholarly reception of the judgment, offers a comparative analysis of the case law of the Court of Justice of the European Union and the European Court of Human Rights, and assesses the main systemic implications that the decision is likely to produce for the Member States.
2026
La sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia UE del 29 aprile 2025, Commissione c. Malta (C-181/23), segna un passaggio decisivo nella precisazione dei limiti entro i quali gli Stati membri possono esercitare la competenza, in via di principio esclusiva, in materia di cittadinanza nazionale. Alla luce del combinato disposto dell’art. 20 TFUE e dell’art. 4, par. 3, TUE, il contributo sostiene che la Corte abbia elaborato un vero e proprio limite di «non svuotamento» della cittadinanza dell’Unione, volto a impedire che lo status di cittadino europeo venga ridotto a un effetto automatico di scelte statali sganciate da un effettivo criterio di appartenenza. Ne consegue l’incompatibilità con il diritto dell’Unione dei meccanismi di attribuzione della cittadinanza nazionale che ne incentivano o consentono una sostanziale mercificazione, come i regimi di citizenship by investment fondati su presupposti esclusivamente patrimoniali, in quanto essi comportano il trasferimento dell’intero complesso dei diritti connessi alla cittadinanza dell’Unione in assenza di un genuino legame personale e territoriale con lo Stato membro interessato. Su tali premesse, il contributo ricostruisce la ricezione dottrinale della pronuncia, propone un’analisi comparata tra la giurisprudenza della Corte di giustizia UE e quella della Corte EDU, e valuta le principali implicazioni sistemiche che la decisione è suscettibile di produrre per gli Stati membri.
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