L’ambiente di cui all’art. 41 Cost. comma 2 riformato impatta nella legislazione urbanistica, assume un valore costituzionale prioritario nel suo rinnovato concetto di territorio globale, polisenso, poliforme e multidimensionale. Esso entra nella politica di pianificazione urbanistica e ambientale che ne determina i nuovi contenuti strutturali e funzionali. I cambiamenti climatici in atto configurano una nuova dimensione giuridica ed economica del territorio e ne impongono un uso di nuova tecnologia limitando l’iniziativa economica privata in ragione dei nuovi scenari che portano al contenimento dell’uso del suolo e al suo arresto, destinato ora a realizzare solo opere pubbliche e di pubblica utilità. La logica del profitto segna il passo, si attesta solo nel rigenerare le parti del territorio degradate senza aggiungere nuovi habitat. Appare oggi di immediata necessità l’intervento legislativo nella materia per realizzare, nel territorio, tutte quelle opere urgenti, in tutte le sue declinazioni, atte a superare la situazione di danni strutturali ed economici provocati dai cambiamenti climatici. Un ritardo del Parlamento a legiferare, porterebbe secondi i principi costituzionali a promuovere un ruolo di supplenza della Corte costituzionale con sentenze additive e, nel caso in cui la soluzione degli interventi integrativi sia obbligata, ad abilitare il giudice ordinario a porre rimedi all’omissione legislativa attraverso la costituzione di commissioni di consulenza tecnica mista capaci di ridurre i deficit strutturali del territorio e avviare progetti di realizzazione di opere di risanamento e rigenerazione pubbliche e private utili e necessarie a ripristinare secondo nuove tecnologie l’integrità del territorio compromesso.

L'ambiente nell'economia di mercato urbanistico ed edilizio. Segnali di apertura a nuove prospettive.

Morea Rossana
2026-01-01

Abstract

L’ambiente di cui all’art. 41 Cost. comma 2 riformato impatta nella legislazione urbanistica, assume un valore costituzionale prioritario nel suo rinnovato concetto di territorio globale, polisenso, poliforme e multidimensionale. Esso entra nella politica di pianificazione urbanistica e ambientale che ne determina i nuovi contenuti strutturali e funzionali. I cambiamenti climatici in atto configurano una nuova dimensione giuridica ed economica del territorio e ne impongono un uso di nuova tecnologia limitando l’iniziativa economica privata in ragione dei nuovi scenari che portano al contenimento dell’uso del suolo e al suo arresto, destinato ora a realizzare solo opere pubbliche e di pubblica utilità. La logica del profitto segna il passo, si attesta solo nel rigenerare le parti del territorio degradate senza aggiungere nuovi habitat. Appare oggi di immediata necessità l’intervento legislativo nella materia per realizzare, nel territorio, tutte quelle opere urgenti, in tutte le sue declinazioni, atte a superare la situazione di danni strutturali ed economici provocati dai cambiamenti climatici. Un ritardo del Parlamento a legiferare, porterebbe secondi i principi costituzionali a promuovere un ruolo di supplenza della Corte costituzionale con sentenze additive e, nel caso in cui la soluzione degli interventi integrativi sia obbligata, ad abilitare il giudice ordinario a porre rimedi all’omissione legislativa attraverso la costituzione di commissioni di consulenza tecnica mista capaci di ridurre i deficit strutturali del territorio e avviare progetti di realizzazione di opere di risanamento e rigenerazione pubbliche e private utili e necessarie a ripristinare secondo nuove tecnologie l’integrità del territorio compromesso.
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