La disciplina sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, di cui agli art. 114 ss. cod. consumo, non esclude, né limita, secondo quanto previsto dall’art. 127 stesso codice (e già dall’art. 13 della direttiva 85/374/Cee e, comunque, ulteriormente confermato dall’art. 4 della direttiva 2024/2853), la possibilità per il danneggiato di usufruire della tutela somministrata da un regime di responsabilità differente da quello stabilito dalle anzidette disposizioni, il quale, però, una volta individuato sulla scorta dei fatti allegati e provati, dovrà trovare applicazione in coerenza con la disciplina per esso specificamente dettata dal legislatore, senza potersi operare commistioni tra regimi di responsabilità diversamente regolati
Responsabilità per vaccino difettoso: no al patchwork di regole!
A. Bitetto
2025-01-01
Abstract
La disciplina sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, di cui agli art. 114 ss. cod. consumo, non esclude, né limita, secondo quanto previsto dall’art. 127 stesso codice (e già dall’art. 13 della direttiva 85/374/Cee e, comunque, ulteriormente confermato dall’art. 4 della direttiva 2024/2853), la possibilità per il danneggiato di usufruire della tutela somministrata da un regime di responsabilità differente da quello stabilito dalle anzidette disposizioni, il quale, però, una volta individuato sulla scorta dei fatti allegati e provati, dovrà trovare applicazione in coerenza con la disciplina per esso specificamente dettata dal legislatore, senza potersi operare commistioni tra regimi di responsabilità diversamente regolatiI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


