Il concordato preventivo biennale (CPB), introdotto dal d.lgs. 13/2024 e modificato dal d.lgs. 81/2025, segna il passaggio da un'imposizione fondata sull'accertamento del reddito effettivo a una predeterminazione algoritmica ancorata all'affidabilità fiscale storica del contribuente, rappresentando l'anello più recente della parabola evolutiva dei meccanismi standardizzati di determinazione dell'imponibile, dai quali si distingue per il salto qualitativo dal paradigma presuntivo retrospettivo a quello prognostico prospettico. L'istituto solleva tre ordini di criticità sistematiche. Sul piano costituzionale, la traslazione funzionale del punteggio ISA -da indicatore di attendibilità dichiarativa pregressa a criterio di determinazione del quantum e del quomodo del prelievo, ai sensi degli artt. 9, co. 3-bis e 20-bis - introduce un parametro reputazionale di problematico ancoraggio alla capacità contributiva effettiva ex art. 53 Cost. Sul piano della ragionevolezza, emergono un'asimmetria strutturale tra la rigidità del vincolo concordatario per il contribuente e la discrezionalità dei poteri di controllo dell'Amministrazione, nonché un effetto disincentivante sulla crescita dimensionale delle imprese derivante dalla configurazione delle operazioni straordinarie quale causa automatica di cessazione (art. 21, co. 1, lett. b-ter), in tensione con gli artt. 3 e 41 Cost. Sul piano applicativo, i dati ricavati dalla bozza del d.d.l. di bilancio 2026 confermano un radicamento modesto, riconducibile non a un'imperfezione tecnica delle proposte, ma alla struttura asimmetrica del rischio, letta alla luce della letteratura economica sull'avversione alle perdite. L'ipotesi di un'implementazione AI-driven del CPB viene affrontata distinguendo due piani: la struttura dell'incentivo, sulla quale l'intelligenza artificiale non può incidere trattandosi di questione di architettura normativa; e la rigidità della cessazione automatica in caso di operazioni straordinarie, rispetto alla quale si prospetta un intervento circoscritto fondato su modelli predittivi di continuità concordataria post-operazione, da inquadrare nei vincoli posti dalla l. 132/2025 e dal reg. (UE) 2024/1689 (AI Act). Il nodo di fondo resta di architettura normativa: l'intelligenza artificiale non può supplire a ciò che solo il legislatore è in grado di correggere attraverso una redistribuzione del rischio tra fisco e contribuente e il recupero del contraddittorio endoprocedimentale prefigurato dalla legge delega n. 111/2023.
Capacità contributiva effettiva e concordato preventivo biennale: verso un’implementazione AI-driven?
Luca Petruzzella
2026-01-01
Abstract
Il concordato preventivo biennale (CPB), introdotto dal d.lgs. 13/2024 e modificato dal d.lgs. 81/2025, segna il passaggio da un'imposizione fondata sull'accertamento del reddito effettivo a una predeterminazione algoritmica ancorata all'affidabilità fiscale storica del contribuente, rappresentando l'anello più recente della parabola evolutiva dei meccanismi standardizzati di determinazione dell'imponibile, dai quali si distingue per il salto qualitativo dal paradigma presuntivo retrospettivo a quello prognostico prospettico. L'istituto solleva tre ordini di criticità sistematiche. Sul piano costituzionale, la traslazione funzionale del punteggio ISA -da indicatore di attendibilità dichiarativa pregressa a criterio di determinazione del quantum e del quomodo del prelievo, ai sensi degli artt. 9, co. 3-bis e 20-bis - introduce un parametro reputazionale di problematico ancoraggio alla capacità contributiva effettiva ex art. 53 Cost. Sul piano della ragionevolezza, emergono un'asimmetria strutturale tra la rigidità del vincolo concordatario per il contribuente e la discrezionalità dei poteri di controllo dell'Amministrazione, nonché un effetto disincentivante sulla crescita dimensionale delle imprese derivante dalla configurazione delle operazioni straordinarie quale causa automatica di cessazione (art. 21, co. 1, lett. b-ter), in tensione con gli artt. 3 e 41 Cost. Sul piano applicativo, i dati ricavati dalla bozza del d.d.l. di bilancio 2026 confermano un radicamento modesto, riconducibile non a un'imperfezione tecnica delle proposte, ma alla struttura asimmetrica del rischio, letta alla luce della letteratura economica sull'avversione alle perdite. L'ipotesi di un'implementazione AI-driven del CPB viene affrontata distinguendo due piani: la struttura dell'incentivo, sulla quale l'intelligenza artificiale non può incidere trattandosi di questione di architettura normativa; e la rigidità della cessazione automatica in caso di operazioni straordinarie, rispetto alla quale si prospetta un intervento circoscritto fondato su modelli predittivi di continuità concordataria post-operazione, da inquadrare nei vincoli posti dalla l. 132/2025 e dal reg. (UE) 2024/1689 (AI Act). Il nodo di fondo resta di architettura normativa: l'intelligenza artificiale non può supplire a ciò che solo il legislatore è in grado di correggere attraverso una redistribuzione del rischio tra fisco e contribuente e il recupero del contraddittorio endoprocedimentale prefigurato dalla legge delega n. 111/2023.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


