Il contributo analizza la sentenza della Corte di Cassazione, sez. V, 27 luglio 2025, n. 21595, relativa all'art. 21-bis d.lgs. 74/2000, introdotto dal d.lgs. 87/2024 e trasposto nell'art. 119 del Testo Unico della giustizia tributaria di cui al d.lgs. 175/2024. La pronuncia, aderendo all'indirizzo della precedente decisione 14 febbraio 2025, n. 3800, circoscrive l'efficacia del giudicato penale assolutorio al solo versante sanzionatorio, riconoscendo alla sentenza penale, in punto di accertamento dell'imposta, valore di mero elemento probatorio. Essa afferma inoltre la natura perentoria del termine di quindici giorni per il deposito della sentenza irrevocabile nel giudizio di legittimità, da computarsi a ritroso, ed esclude la pregiudizialità del giudizio penale rispetto a quello tributario, con conseguente inammissibilità del rinvio in attesa del giudicato. L'esame si sofferma su tre profili critici: la lettura selettiva dei criteri di delega di cui all'art. 20 l. 111/2023, che il Collegio riconduce al solo principio del ne bis in idem trascurando la distinta direttiva sui rapporti tra le due giurisdizioni; la sovrapposizione funzionale postulata tra l'art. 21-bis e l'art. 21-ter, che assolvono invece a finalità autonome; la tensione dell'orientamento restrittivo con gli artt. 53 e 27 Cost., laddove l'accertamento penale di insussistenza del fatto coesista con la persistenza del presupposto impositivo.

Il giudicato penale nel processo tributario: questioni controverse

luca petruzzella
2026-01-01

Abstract

Il contributo analizza la sentenza della Corte di Cassazione, sez. V, 27 luglio 2025, n. 21595, relativa all'art. 21-bis d.lgs. 74/2000, introdotto dal d.lgs. 87/2024 e trasposto nell'art. 119 del Testo Unico della giustizia tributaria di cui al d.lgs. 175/2024. La pronuncia, aderendo all'indirizzo della precedente decisione 14 febbraio 2025, n. 3800, circoscrive l'efficacia del giudicato penale assolutorio al solo versante sanzionatorio, riconoscendo alla sentenza penale, in punto di accertamento dell'imposta, valore di mero elemento probatorio. Essa afferma inoltre la natura perentoria del termine di quindici giorni per il deposito della sentenza irrevocabile nel giudizio di legittimità, da computarsi a ritroso, ed esclude la pregiudizialità del giudizio penale rispetto a quello tributario, con conseguente inammissibilità del rinvio in attesa del giudicato. L'esame si sofferma su tre profili critici: la lettura selettiva dei criteri di delega di cui all'art. 20 l. 111/2023, che il Collegio riconduce al solo principio del ne bis in idem trascurando la distinta direttiva sui rapporti tra le due giurisdizioni; la sovrapposizione funzionale postulata tra l'art. 21-bis e l'art. 21-ter, che assolvono invece a finalità autonome; la tensione dell'orientamento restrittivo con gli artt. 53 e 27 Cost., laddove l'accertamento penale di insussistenza del fatto coesista con la persistenza del presupposto impositivo.
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