L'articolo esamina l'interferenza costante tra il principio del ne bis in idem, sancito dall'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU e dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e il sistema sanzionatorio tributario italiano, strutturato, com'è ben noto, su un doppio binario penale e amministrativo. In tale contesto, l'art. 21-ter, introdotto nel corpo del d.lgs. 74/2000 per effetto del d.lgs. 87/2024, mira a contenere il rischio di duplicazione punitiva, imponendo al giudice l'obbligo di considerare le sanzioni già divenute definitive al fine di evitare un trattamento punitivo sproporzionato rispetto alla gravità dell'illecito. A distanza di un anno dall'entrata in vigore della norma, tuttavia, emergono rilevanti criticità applicative; l'assenza di criteri attuativi puntuali impedisce un'omogenea valutazione della proporzionalità complessiva della risposta sanzionatoria e lascia ai giudici un ampio margine di discrezionalità, che compromette l'uniformità interpretativa e applicativa sul territorio nazionale. Né la successiva trasposizione della previsione nell'art. 124 del nuovo Testo Unico della Giustizia Tributaria (d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175), la cui efficacia è stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2026, appare risolutiva delle incertezze sistemiche. In un'ottica di superamento delle aporie rilevate, si prospettano alcuni ipotetici interventi riformatori, che spaziano dalla riduzione dell'apparato edittale amministrativo all'adozione di modelli normativi alternativi ispirati, ad esempio, all'art. 187-terdecies TUF, fino alla potenziale introduzione, all'interno dell'atteso Codice tributario, di una disposizione espressa sul ne bis in idem, idonea a recepire in modo sistematico e vincolante i criteri elaborati dalla ormai consolidata giurisprudenza europea.
Sanzioni tributarie e ne bis in idem: profili di compatibilità un anno dopo il D.Lgs. 87/2024
Luca Petruzzella
2025-01-01
Abstract
L'articolo esamina l'interferenza costante tra il principio del ne bis in idem, sancito dall'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU e dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e il sistema sanzionatorio tributario italiano, strutturato, com'è ben noto, su un doppio binario penale e amministrativo. In tale contesto, l'art. 21-ter, introdotto nel corpo del d.lgs. 74/2000 per effetto del d.lgs. 87/2024, mira a contenere il rischio di duplicazione punitiva, imponendo al giudice l'obbligo di considerare le sanzioni già divenute definitive al fine di evitare un trattamento punitivo sproporzionato rispetto alla gravità dell'illecito. A distanza di un anno dall'entrata in vigore della norma, tuttavia, emergono rilevanti criticità applicative; l'assenza di criteri attuativi puntuali impedisce un'omogenea valutazione della proporzionalità complessiva della risposta sanzionatoria e lascia ai giudici un ampio margine di discrezionalità, che compromette l'uniformità interpretativa e applicativa sul territorio nazionale. Né la successiva trasposizione della previsione nell'art. 124 del nuovo Testo Unico della Giustizia Tributaria (d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175), la cui efficacia è stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2026, appare risolutiva delle incertezze sistemiche. In un'ottica di superamento delle aporie rilevate, si prospettano alcuni ipotetici interventi riformatori, che spaziano dalla riduzione dell'apparato edittale amministrativo all'adozione di modelli normativi alternativi ispirati, ad esempio, all'art. 187-terdecies TUF, fino alla potenziale introduzione, all'interno dell'atteso Codice tributario, di una disposizione espressa sul ne bis in idem, idonea a recepire in modo sistematico e vincolante i criteri elaborati dalla ormai consolidata giurisprudenza europea.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


