Ai fini dell'accertamento tributario, le movimentazioni bancarie non giustificate costituiscono presunzione legale relativa di imponibilità, ai sensi degli artt. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e 51 del d.P.R. n. 633/1972; grava, pertanto, sul contribuente l’onere di fornire, per ciascuna operazione, una giustificazione analitica, documentata e puntuale, idonea a dimostrarne l’irrilevanza fiscale. Inoltre, l'indeducibilità dei costi connessi ad attività illecite presuppone, ai sensi dell’art. 14, comma 4-bis, della l. n. 537/1993, come modificato dal d.l. n. 16/2012, l’effettivo esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero per delitto non colposo o l’adozione di uno degli atti processuali indicati dalla norma; ne deriva che, in assenza di tali presupposti, è precluso al giudice tributario ogni sindacato incidentale sulla qualificazione penale della condotta. Ove il procedimento penale si concluda con una decisione che escluda la sussistenza del reato, il contribuente ha diritto al rimborso delle imposte versate e dei relativi accessori, sempreché sussista corrispondenza sostanziale tra i fatti contestati in sede penale e quelli oggetto dell'accertamento fiscale.
Presunzioni bancarie e indeducibilità dei costi da reato nel processo tributario
Luca Petruzzella
2025-01-01
Abstract
Ai fini dell'accertamento tributario, le movimentazioni bancarie non giustificate costituiscono presunzione legale relativa di imponibilità, ai sensi degli artt. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e 51 del d.P.R. n. 633/1972; grava, pertanto, sul contribuente l’onere di fornire, per ciascuna operazione, una giustificazione analitica, documentata e puntuale, idonea a dimostrarne l’irrilevanza fiscale. Inoltre, l'indeducibilità dei costi connessi ad attività illecite presuppone, ai sensi dell’art. 14, comma 4-bis, della l. n. 537/1993, come modificato dal d.l. n. 16/2012, l’effettivo esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero per delitto non colposo o l’adozione di uno degli atti processuali indicati dalla norma; ne deriva che, in assenza di tali presupposti, è precluso al giudice tributario ogni sindacato incidentale sulla qualificazione penale della condotta. Ove il procedimento penale si concluda con una decisione che escluda la sussistenza del reato, il contribuente ha diritto al rimborso delle imposte versate e dei relativi accessori, sempreché sussista corrispondenza sostanziale tra i fatti contestati in sede penale e quelli oggetto dell'accertamento fiscale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


