. Se osservato sotto la lente della tutela delle persone vulnerabili, il diritto delle successioni manifesta diversi aspetti di disfunzionalità. Fra di essi, il tema della forma testamentaria presenta una peculiare criticità: il testamento olografo, per il suo carattere di estrema accessibilità e ‘leggerezza’ formalistica, rende spesso difficile l’interpretazione della reale volontà del testatore o della sua effettiva capacità cognitiva e ben si presta ad essere distrutto o alterato; da ciò si genera una conflittualità, soprattutto in merito alle condizioni di capacità cognitiva del testatore, che spesso sfocia in procedimenti giudiziari dall’esito incerto. In questo modo, le disposizioni testamentarie contenute in una scheda olografa hanno un’alta possibilità di rimanere del tutto o parzialmente inattuate. La riflessione si rivolge, dunque, ai possibili interventi evolutivi in materia di formalismo testamentario: da più parti si invoca – de iure condendo – una limitazione che impedisca al testatore, oltre una certa età, di esprimere le sue ultime volontà in una scheda olografa. È da chiedersi, peraltro, se sia ammissibile che lo stesso testatore, consapevole del suo prossimo decadimento psicologico, si autotuteli limitando unilateralmente la validità dei suoi possibili futuri testamenti alla sola forma dell’atto pubblico. In assenza di disposizioni normative in merito, assume rilevanza l’autodeterminazione della persona vulnerabile e il suo interesse a salvaguardare la genuinità delle proprie disposizioni, per rinunciare alla libertà di usare il testamento olografo che promette una facilità di ripensamento al costo di una altrettanto facile possibilità di captazione e alterazione della volontà.
Forma testamentaria e autotutela del testatore anziano
Rosanna De Meo
2026-01-01
Abstract
. Se osservato sotto la lente della tutela delle persone vulnerabili, il diritto delle successioni manifesta diversi aspetti di disfunzionalità. Fra di essi, il tema della forma testamentaria presenta una peculiare criticità: il testamento olografo, per il suo carattere di estrema accessibilità e ‘leggerezza’ formalistica, rende spesso difficile l’interpretazione della reale volontà del testatore o della sua effettiva capacità cognitiva e ben si presta ad essere distrutto o alterato; da ciò si genera una conflittualità, soprattutto in merito alle condizioni di capacità cognitiva del testatore, che spesso sfocia in procedimenti giudiziari dall’esito incerto. In questo modo, le disposizioni testamentarie contenute in una scheda olografa hanno un’alta possibilità di rimanere del tutto o parzialmente inattuate. La riflessione si rivolge, dunque, ai possibili interventi evolutivi in materia di formalismo testamentario: da più parti si invoca – de iure condendo – una limitazione che impedisca al testatore, oltre una certa età, di esprimere le sue ultime volontà in una scheda olografa. È da chiedersi, peraltro, se sia ammissibile che lo stesso testatore, consapevole del suo prossimo decadimento psicologico, si autotuteli limitando unilateralmente la validità dei suoi possibili futuri testamenti alla sola forma dell’atto pubblico. In assenza di disposizioni normative in merito, assume rilevanza l’autodeterminazione della persona vulnerabile e il suo interesse a salvaguardare la genuinità delle proprie disposizioni, per rinunciare alla libertà di usare il testamento olografo che promette una facilità di ripensamento al costo di una altrettanto facile possibilità di captazione e alterazione della volontà.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


