Il contributo esamina le modifiche apportate dal d.lgs. n. 51/1998 alle disposizioni di attuazione del c.p.c. e, segnatamente, all'art. 35 che regola l'obbligo del cancelliere di conservare gli originali delle sentenze, dei decreti ingiuntivi e dei verbali di conciliazione, riunendoli in volumi annuali. A tali provvedimenti, il d.lgs. ha aggiunto pure le (copie delle) sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., che vengono stese a verbale dopo la discussione orale delle parti nei processi dinanzi al giudice monocratico del tribunale

Commento all’art. 117 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

Francesco Saverio Damiani
2000-01-01

Abstract

Il contributo esamina le modifiche apportate dal d.lgs. n. 51/1998 alle disposizioni di attuazione del c.p.c. e, segnatamente, all'art. 35 che regola l'obbligo del cancelliere di conservare gli originali delle sentenze, dei decreti ingiuntivi e dei verbali di conciliazione, riunendoli in volumi annuali. A tali provvedimenti, il d.lgs. ha aggiunto pure le (copie delle) sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., che vengono stese a verbale dopo la discussione orale delle parti nei processi dinanzi al giudice monocratico del tribunale
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