Il saggio verte sulle condizioni e sui limiti di applicazione della tariffa forense ai fini della determinazione del compenso agli avvocati che svolgono le funzioni di arbitro. In effetti, prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 585/1994, l'attività arbitrale non era contemplata dalla tariffa, sicché, il presidente del tribunale godeva di ampi poteri discrezionali nella determinazione del compenso spettanti agli avvocati-arbitri. Dopo il 1995 (anno di entrata in vigore dell'anzidetto D.M.), invece, il presidente applica la tariffa, la quale, tuttavia, non contempla l'ipotesi dei collegi misti, cioè non interamente composti da avvocati. In tal caso, il presidente non è tenuto ad applicare il D.M. del 1994, sicché recupera la propria discrezionalità.
Sulla liquidazione del compenso agli avvocati componenti collegi arbitrali
Francesco Saverio Damiani
2003-01-01
Abstract
Il saggio verte sulle condizioni e sui limiti di applicazione della tariffa forense ai fini della determinazione del compenso agli avvocati che svolgono le funzioni di arbitro. In effetti, prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 585/1994, l'attività arbitrale non era contemplata dalla tariffa, sicché, il presidente del tribunale godeva di ampi poteri discrezionali nella determinazione del compenso spettanti agli avvocati-arbitri. Dopo il 1995 (anno di entrata in vigore dell'anzidetto D.M.), invece, il presidente applica la tariffa, la quale, tuttavia, non contempla l'ipotesi dei collegi misti, cioè non interamente composti da avvocati. In tal caso, il presidente non è tenuto ad applicare il D.M. del 1994, sicché recupera la propria discrezionalità.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


