Il contributo approfondisce le modifiche apportate all'art. 642 c.p.c. dalla l. 263/2005, per effetto delle quali oggi il decreto ingiuntivo può essere dichiarato provvisoriamente esecutivo anche nel caso in cui il creditore produca documentazione proveniente dal debitore ed attestante l'esistenza del diritto fatto valere. Si tratta evidentemente della scrittura privata, la cui collocazione tra i presupposti previsti dal comma 2 della norma - che subordinano la concessione della provvisoria esecutorietà dell'ingiunzione a una valutazione discrezionale del giudice - appare poco sensata, considerato che la scrittura privata è titolo esecutivo, sicché sarebbe tato più opportuno collocarla nel primo comma dell'art. 642 c.p.c.
Commento all’art. 642 c.p.c.
Francesco Saverio Damiani
2006-01-01
Abstract
Il contributo approfondisce le modifiche apportate all'art. 642 c.p.c. dalla l. 263/2005, per effetto delle quali oggi il decreto ingiuntivo può essere dichiarato provvisoriamente esecutivo anche nel caso in cui il creditore produca documentazione proveniente dal debitore ed attestante l'esistenza del diritto fatto valere. Si tratta evidentemente della scrittura privata, la cui collocazione tra i presupposti previsti dal comma 2 della norma - che subordinano la concessione della provvisoria esecutorietà dell'ingiunzione a una valutazione discrezionale del giudice - appare poco sensata, considerato che la scrittura privata è titolo esecutivo, sicché sarebbe tato più opportuno collocarla nel primo comma dell'art. 642 c.p.c.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


