Il contributo analizza le novità introdotte dalla l. 263/2005 nell'art. 293 c.p.c. che oggi prevede, al primo comma, la possibilità per il contumace di costituirsi in tutto il corso del processo e fino all'udienza di precisazione delle conclusioni. Il che conferma che il giudice, ad onta del dato normativo, può fissare un'udienza ad hoc per lo svolgimento dell'anzidetta attività processuale.

Commento all’art. 293 c.p.c.

Francesco Saverio Damiani
2006-01-01

Abstract

Il contributo analizza le novità introdotte dalla l. 263/2005 nell'art. 293 c.p.c. che oggi prevede, al primo comma, la possibilità per il contumace di costituirsi in tutto il corso del processo e fino all'udienza di precisazione delle conclusioni. Il che conferma che il giudice, ad onta del dato normativo, può fissare un'udienza ad hoc per lo svolgimento dell'anzidetta attività processuale.
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