Il contributo esamina la modifica introdotta nell'art. 642 c.p.c. dalla l. 263/2005 che ha aggiunto, tra le prove scritte che consentono la concessione (discrezionale) della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, la documentazione proveniente dal debitore, comprovante il diritto fatto valere. Si tratta, evidentemente, della scrittura privata, la cui collocazione nel comma 2 dell'art. 642 c.p.c. desta qualche perplessità, considerato che essa è titolo esecutivo, sicché il legislatore avrebbe fatto meglio a includerla tra i documenti previsti dal comma 1
Commento all’art. 642 c.p.c.
Francesco Saverio Damiani
2007-01-01
Abstract
Il contributo esamina la modifica introdotta nell'art. 642 c.p.c. dalla l. 263/2005 che ha aggiunto, tra le prove scritte che consentono la concessione (discrezionale) della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, la documentazione proveniente dal debitore, comprovante il diritto fatto valere. Si tratta, evidentemente, della scrittura privata, la cui collocazione nel comma 2 dell'art. 642 c.p.c. desta qualche perplessità, considerato che essa è titolo esecutivo, sicché il legislatore avrebbe fatto meglio a includerla tra i documenti previsti dal comma 1File in questo prodotto:
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