Il saggio commenta la pronuncia della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimo l’art. 4, 1° comma, della l. 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificato dalla l. 14 maggio 2005, n. 80, nella parte in cui prevede che la domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi. Prima della consulta, un autorevole studioso, subito dopo la riforma del 2005, aveva dubitato della legittimità costituzionale dell’art. 4, 1° comma, l. div., rilevando che, nell’ipotesi di divorzio per pregressa separazione, il criterio dell’ultima residenza comune dei coniugi non aveva senso, atteso che «è ben possibile (e, anzi, nel processo di divorzio è del tutto normale) che i due coniugi, pur avendo avuto una residenza comune, abbiano attualmente due distinte residenze». Condivisibilmente, pertanto, il Giudice delle leggi ha affermato che il criterio dell’ultima residenza comune dei coniugi è «manifestamente irragionevole, non sussistendo alcuna valida giustificazione della adozione dello stesso, ove si consideri che, in tema di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella maggioranza delle ipotesi, la residenza comune è cessata, quanto meno dal momento in cui i coniugi, in occasione della domanda di separazione – giudiziale o consensuale – sono stati autorizzati a vivere separatamente, con la conseguenza che, tenute presenti le condizioni per proporre la successiva domanda di divorzio, non è ravvisabile alcun collegamento fra i coniugi e il tribunale individuato dalla norma».
Domanda di divorzio e competenza per territorio
Francesco Saverio Damiani
2008-01-01
Abstract
Il saggio commenta la pronuncia della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimo l’art. 4, 1° comma, della l. 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificato dalla l. 14 maggio 2005, n. 80, nella parte in cui prevede che la domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi. Prima della consulta, un autorevole studioso, subito dopo la riforma del 2005, aveva dubitato della legittimità costituzionale dell’art. 4, 1° comma, l. div., rilevando che, nell’ipotesi di divorzio per pregressa separazione, il criterio dell’ultima residenza comune dei coniugi non aveva senso, atteso che «è ben possibile (e, anzi, nel processo di divorzio è del tutto normale) che i due coniugi, pur avendo avuto una residenza comune, abbiano attualmente due distinte residenze». Condivisibilmente, pertanto, il Giudice delle leggi ha affermato che il criterio dell’ultima residenza comune dei coniugi è «manifestamente irragionevole, non sussistendo alcuna valida giustificazione della adozione dello stesso, ove si consideri che, in tema di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella maggioranza delle ipotesi, la residenza comune è cessata, quanto meno dal momento in cui i coniugi, in occasione della domanda di separazione – giudiziale o consensuale – sono stati autorizzati a vivere separatamente, con la conseguenza che, tenute presenti le condizioni per proporre la successiva domanda di divorzio, non è ravvisabile alcun collegamento fra i coniugi e il tribunale individuato dalla norma».I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


