Il saggio verte sulla notificazione a società irreperibile; si studia l'orientamento giurisprudenziale in forza del quale, nel caso in cui sia impossibile effettuare la notificazione di un atto presso la sede della persona giuridica e presso la residenza del legale rappresentante, è possibile eseguire la notificazione presso quest’ultimo ai sensi dell’art. 143 c.p.c., in forza del quale, se sono sconosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell’art. 77, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza o, se questa è ignota, del luogo di nascita (1° comma); se non sono noti né il luogo dell’ultima residenza né quello di nascita, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto al P.M. (2° comma); in entrambi i casi, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte (3° comma). Si tenta di risolvere due questioni problematiche: la prima riguarda il caso in cui non sia possibile effettuare la notificazione presso la sede della società nei modi previsti dall’art. 145, 1° comma, c.p.c. e manchi altresì l’indicazione della persona fisica che rappresenta l’ente; la seconda ipotesi riguarda il caso in cui risulti l’ente risulti irreperibile presso la sede e manchi nell’atto anche l’indicazione della persona fisica che lo rappresenta.
Sulla notificazione a persona giuridica irreperibile
Francesco Saverio Damiani
2009-01-01
Abstract
Il saggio verte sulla notificazione a società irreperibile; si studia l'orientamento giurisprudenziale in forza del quale, nel caso in cui sia impossibile effettuare la notificazione di un atto presso la sede della persona giuridica e presso la residenza del legale rappresentante, è possibile eseguire la notificazione presso quest’ultimo ai sensi dell’art. 143 c.p.c., in forza del quale, se sono sconosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell’art. 77, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza o, se questa è ignota, del luogo di nascita (1° comma); se non sono noti né il luogo dell’ultima residenza né quello di nascita, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto al P.M. (2° comma); in entrambi i casi, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte (3° comma). Si tenta di risolvere due questioni problematiche: la prima riguarda il caso in cui non sia possibile effettuare la notificazione presso la sede della società nei modi previsti dall’art. 145, 1° comma, c.p.c. e manchi altresì l’indicazione della persona fisica che rappresenta l’ente; la seconda ipotesi riguarda il caso in cui risulti l’ente risulti irreperibile presso la sede e manchi nell’atto anche l’indicazione della persona fisica che lo rappresenta.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


