La vicenda Coop Italia c. AGCM ripropone all’interprete il tema dei criteri di valutazione dello squilibrio significativo nelle posizioni di forza commerciale, presupposto di ammissibilità dell’intervento dell’Autorità antitrust e condizione di operatività della disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessioni di prodotti agricoli e alimentari dell’art. 62, d. l. n. 1 del 2012. A distanza di dieci anni dal provvedimento Coop Italia-Centrale Adriatica, in cui per la prima volta l’AGCM sanziona la pratica abusiva della GDO di imporre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose ai propri fornitori, i giudici amministrativi “riscrivono la storia” e annullano due delle tre sanzioni comminate dall’AGCM, in particolare ritenendo che non sia stato provato né lo squilibrio significativo tra le posizioni di forza commerciale degli operatori coinvolti, né la imposizione ingiustificata di una condizione gravosa. Il Consiglio di Stato ritiene che la valutazione dello “squilibrio significativo” non possa essere affidata unicamente alle caratteristiche dimensionali delle imprese e alla durata della relazione commerciale e richiama la necessità di accertare in concreto il ruolo svolto dalla impresa fornitrice nella catena di approvvigionamento che, nella specie, sarebbe quello di un commerciante di prodotti ortofrutticoli all’ingrosso e non di un agricoltore “debole” che subisce condizioni imposte dalle imprese della GDO.
Filiere e potere: il caso Coop Italia tra AGCM e Consiglio di Stato
GENOVESE A.
2025-01-01
Abstract
La vicenda Coop Italia c. AGCM ripropone all’interprete il tema dei criteri di valutazione dello squilibrio significativo nelle posizioni di forza commerciale, presupposto di ammissibilità dell’intervento dell’Autorità antitrust e condizione di operatività della disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessioni di prodotti agricoli e alimentari dell’art. 62, d. l. n. 1 del 2012. A distanza di dieci anni dal provvedimento Coop Italia-Centrale Adriatica, in cui per la prima volta l’AGCM sanziona la pratica abusiva della GDO di imporre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose ai propri fornitori, i giudici amministrativi “riscrivono la storia” e annullano due delle tre sanzioni comminate dall’AGCM, in particolare ritenendo che non sia stato provato né lo squilibrio significativo tra le posizioni di forza commerciale degli operatori coinvolti, né la imposizione ingiustificata di una condizione gravosa. Il Consiglio di Stato ritiene che la valutazione dello “squilibrio significativo” non possa essere affidata unicamente alle caratteristiche dimensionali delle imprese e alla durata della relazione commerciale e richiama la necessità di accertare in concreto il ruolo svolto dalla impresa fornitrice nella catena di approvvigionamento che, nella specie, sarebbe quello di un commerciante di prodotti ortofrutticoli all’ingrosso e non di un agricoltore “debole” che subisce condizioni imposte dalle imprese della GDO.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


