Nella sentenza relativa all’affare A.E. e altri c. Italia,. sussistevano presunzioni semplici circa gli eventi verificatisi durante la detenzione dei ricorrenti, così spettando alle autorità italiane l’onere di fornire spiegazioni circa le lesioni subite dalle persone. In assenza di osservazioni dello Stato convenuto, la Corte ha concluso nel senso della violazione di quella norma. Nel caso, collegato fattualmente con l’altro, W.A. e altri c. Italia, la Corte ha respinto il ricorso, dato che, sebbene assistito da un avvocato nel corso della procedura interna di rimpatrio, il ricorrente non aveva chiesto la protezione internazionale. Nello stesso affare si è avuta un’applicazione formalmente corretta del principio di cui si tratta, ma che, non ha tenuto conto di alcuni dati fattuali (la provenienza del ricorrente dalla regione del Darfur, in quanto aspetto pertinente del Paese di origine ; il profilo, poco chiaro, della comprensione da parte del ricorrente del dialetto arabo parlato dall’interprete e quindi della redazione degli atti scritti); Né è stato preso in considerazione il riferito rilievo del ricorrente inteso a mettere in luce che «il Governo non ha fornito alcuna prova a sostegno della sua tesi secondo cui al gruppo di cittadini sudanesi erano state fornite informazioni chiare in merito all’asilo».
Trattamento delle persone in punti di crisi e altri centri per l'immigrazione, loro espulsione e principio affermanti incumbit probatio. (artt. 3 e 5, parr. 1, 2 e 4 CEDU)
Giovanni, Cellamare
2025-01-01
Abstract
Nella sentenza relativa all’affare A.E. e altri c. Italia,. sussistevano presunzioni semplici circa gli eventi verificatisi durante la detenzione dei ricorrenti, così spettando alle autorità italiane l’onere di fornire spiegazioni circa le lesioni subite dalle persone. In assenza di osservazioni dello Stato convenuto, la Corte ha concluso nel senso della violazione di quella norma. Nel caso, collegato fattualmente con l’altro, W.A. e altri c. Italia, la Corte ha respinto il ricorso, dato che, sebbene assistito da un avvocato nel corso della procedura interna di rimpatrio, il ricorrente non aveva chiesto la protezione internazionale. Nello stesso affare si è avuta un’applicazione formalmente corretta del principio di cui si tratta, ma che, non ha tenuto conto di alcuni dati fattuali (la provenienza del ricorrente dalla regione del Darfur, in quanto aspetto pertinente del Paese di origine ; il profilo, poco chiaro, della comprensione da parte del ricorrente del dialetto arabo parlato dall’interprete e quindi della redazione degli atti scritti); Né è stato preso in considerazione il riferito rilievo del ricorrente inteso a mettere in luce che «il Governo non ha fornito alcuna prova a sostegno della sua tesi secondo cui al gruppo di cittadini sudanesi erano state fornite informazioni chiare in merito all’asilo».| File | Dimensione | Formato | |
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