La Corte costituzionale, con la sentenza n. 24 del 2025, ha dichiarato incostituzionale l’art. 30 ter, comma 5, ord. penit., ritenendo che la preclusione biennale alla concessione di permessi premio nei confronti di chi sia stato imputato o condannato per un reato commesso durante l’esecuzione della pena contrasti con la finalità rieducativa di cui all’art. 27, comma 3, Cost., impedendo al magistrato di sorveglianza di valutare liberamente il percorso trattamentale del detenuto e la sua eventuale persistente pericolosità sociale.

Corte costituzionale vs. automatismi in executivis: cade (anche) la preclusione biennale ai permessi premio

Francesca Delvecchio
2025-01-01

Abstract

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 24 del 2025, ha dichiarato incostituzionale l’art. 30 ter, comma 5, ord. penit., ritenendo che la preclusione biennale alla concessione di permessi premio nei confronti di chi sia stato imputato o condannato per un reato commesso durante l’esecuzione della pena contrasti con la finalità rieducativa di cui all’art. 27, comma 3, Cost., impedendo al magistrato di sorveglianza di valutare liberamente il percorso trattamentale del detenuto e la sua eventuale persistente pericolosità sociale.
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