L’individuazione del concetto di casa - sul piano giuridico – impone di considerare le questioni che hanno per oggetto lo spazio protetto delimitato dai muri della propria casa ed escludere che ci si possa riferire ad un luogo o ad un indirizzo. Muovendo dalla ricostruzione dell’evoluzione storica della rilevanza giuridica della casa familiare e delle numerose disposizioni normative che considerano o suppongono l’esistenza di quello spazio protetto per varie finalità - tra cui anche quella di risolvere conflitti che impongono l’allontanamento dall’abitazione comune per l’uno e la conservazione del godimento esclusivo per l’altro, considerata la natura degli interessi tutelati e degli interessi lacerati, si considera l’insieme dei beni la cui organizzazione ha la rilevanza e funzione dell’essere (o sentirsi) “chez soi”. Tale insieme riflette e rimanda significati essenziali per la tutela e lo sviluppo della personalità umana e della dignità sociale. Sebbene il punto di vista specifico del diritto soffra della mancanza di un concetto unitario di casa di abitazione, difettando anche di un quadro omogeneo di riferimento normativo – le situazioni collocate in una abitazione comune sono le più diverse, dalla famiglia anagrafica agli ordini di protezione, dalla preferenza accordata al coniuge cui sono affidati i figli alla legittima riservata al coniuge superstite - la ricostruzione delle indagini teoriche e pratiche sul problema dell’unità o dell’autonomia del concetto di casa familiare o di dimora abituale impone la considerazione del disposto degli artt. 540, comma secondo, cod. civ. e 6, comma sesto, L. div. Così da individuare il concetto di casa familiare in tali disposizioni e in questi rapporti, anche perché l’unità della casa familiare è esposta al pericolo di essere compromessa dalla molteplicità di situazioni che si riferiscono ai beni che la compongono o al luogo in cui si trova, o dalla pluralità di interessi che vi fanno riferimento, dalla natura diversa dei conflitti di cui forma oggetto. E’ certo che, in queste disposizioni la casa familiare è considerata un bene della vita autonomo e distinto dal luogo in cui essa si trova e dal titolo in base al quale il luogo è disponibile per gli interessati. La casa coniugale, ovvero casa familiare, è considerata un insieme di cose unitario, cioè bene giuridico autonomo, idoneo a formare oggetto di diritti in quanto creato dalla coppia (non necessariamente dalla coppia con figli) unita dal patto che l’art. 29 della Costituzione chiama matrimonio ed in quanto ne esprime l’immagine di sé tra i membri che la compongono e nei confronti dei terzi. E’ essa il riferimento oggettivo di discipline che regolano conflitti tra le parti e nei confronti dei terzi. E’ essa il riferimento oggettivo di discipline che regolano conflitti tra le parti e nei confronti dei terzi al fine di assicurare che il suo godimento continui per una funzione sociale.
La casa della famiglia : funzioni, situazioni, persone
COSTANTINO, Domenico
2007-01-01
Abstract
L’individuazione del concetto di casa - sul piano giuridico – impone di considerare le questioni che hanno per oggetto lo spazio protetto delimitato dai muri della propria casa ed escludere che ci si possa riferire ad un luogo o ad un indirizzo. Muovendo dalla ricostruzione dell’evoluzione storica della rilevanza giuridica della casa familiare e delle numerose disposizioni normative che considerano o suppongono l’esistenza di quello spazio protetto per varie finalità - tra cui anche quella di risolvere conflitti che impongono l’allontanamento dall’abitazione comune per l’uno e la conservazione del godimento esclusivo per l’altro, considerata la natura degli interessi tutelati e degli interessi lacerati, si considera l’insieme dei beni la cui organizzazione ha la rilevanza e funzione dell’essere (o sentirsi) “chez soi”. Tale insieme riflette e rimanda significati essenziali per la tutela e lo sviluppo della personalità umana e della dignità sociale. Sebbene il punto di vista specifico del diritto soffra della mancanza di un concetto unitario di casa di abitazione, difettando anche di un quadro omogeneo di riferimento normativo – le situazioni collocate in una abitazione comune sono le più diverse, dalla famiglia anagrafica agli ordini di protezione, dalla preferenza accordata al coniuge cui sono affidati i figli alla legittima riservata al coniuge superstite - la ricostruzione delle indagini teoriche e pratiche sul problema dell’unità o dell’autonomia del concetto di casa familiare o di dimora abituale impone la considerazione del disposto degli artt. 540, comma secondo, cod. civ. e 6, comma sesto, L. div. Così da individuare il concetto di casa familiare in tali disposizioni e in questi rapporti, anche perché l’unità della casa familiare è esposta al pericolo di essere compromessa dalla molteplicità di situazioni che si riferiscono ai beni che la compongono o al luogo in cui si trova, o dalla pluralità di interessi che vi fanno riferimento, dalla natura diversa dei conflitti di cui forma oggetto. E’ certo che, in queste disposizioni la casa familiare è considerata un bene della vita autonomo e distinto dal luogo in cui essa si trova e dal titolo in base al quale il luogo è disponibile per gli interessati. La casa coniugale, ovvero casa familiare, è considerata un insieme di cose unitario, cioè bene giuridico autonomo, idoneo a formare oggetto di diritti in quanto creato dalla coppia (non necessariamente dalla coppia con figli) unita dal patto che l’art. 29 della Costituzione chiama matrimonio ed in quanto ne esprime l’immagine di sé tra i membri che la compongono e nei confronti dei terzi. E’ essa il riferimento oggettivo di discipline che regolano conflitti tra le parti e nei confronti dei terzi. E’ essa il riferimento oggettivo di discipline che regolano conflitti tra le parti e nei confronti dei terzi al fine di assicurare che il suo godimento continui per una funzione sociale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.