L’opera affronta un tema - quello dell’autonomia individuale assistita nel diritto del lavoro - spesso evocato nel dibattito giuslavoristico, ma sin qui privo di una trattazione sistematica di carattere monografico. Il lavoro muove da una ricostruzione delle origini della norma inderogabile nel diritto del lavoro, ove l’inderogabilità si affermò - a partire dalla c.d. legislazione sociale -quale attributo genetico della materia. All’affermazione della inderogabilità contribuì pure un’apposita magistratura non togata (quella dei probiviri) - istituita alla fine del XIX secolo per le controversie di lavoro - che impresse una svolta decisiva alla formazione extra-legislativa della materia, trasformando il patrimonio di usi e consuetudini in vere e proprie regole del contratto di lavoro, munite di forza cogente sull’autonomia delle parti. Allorquando si giunse ad una prima codificazione organica di tali regole, attraverso la legge sul contratto di impiego privato (in epoca ormai corporativa), l’inderogabilità assunse il ruolo di principio generale della materia, grazie all’art. 17, Rd.l. 1825/1924. Comincia qui il percorso interpretativo che ha condotto alla formulazione della disciplina codicistica delle rinunzie e transazioni, la quale sarà chiamata a gestire un cospicuo patrimonio lasciatogli in eredità dall’esperienza giuridica precedente. Proprio ad un simile condizionamento, l’art. 2113 c.c. deve buona parte della sua ambiguità, con particolare riferimento all’intreccio, anzi alla crasi tra inderogabilità, quale attributo della norma, e indisponibilità quale connotato del diritto. Solo tenendo distinti i due profili si comprende il diverse regime riservato alle rinunzie e transazioni rispetto a quello valevole per i c.d. patti in deroga a norme imperative. Nel secondo capitolo, il lavoro si impegna nella disamina di tutti i negozi assistiti nel diritto del lavoro, partendo - ovviamente - proprio da quelli contemplati dall’art. 2113 c.c. Ci si interroga sulla ratio della selezione dei soggetti abilitati ad avvallare le rinunzie e transazioni (giudice, commissione provinciale di conciliazione e sindacato), recentemente arricchita dalla previsione legislativa di nuovi organi (collegio di conciliazione nel settore pubblico, commissione di certificazione e funzionario-conciliatore in sede ispettiva), come pure - nell’assoluto silenzio della norma - sulle modalità e sui requisiti dell’assistenza che deve essere prestata. L’indagine si allarga agli altri negozi per i quali è prescritta l’assistenza di un soggetto terzo, vale a dire la liberazione del cedente in caso di trasferimento d’azienda, le dimissioni della lavoratrice a seguito di matrimonio o maternità, la trasformazione da full-time a part-time, il patto di flessibilità/elasticità nel lavoro a tempo parziale. L’ultimo capitolo affronta il passaggio dalla disponibilità alla derogabilità assistita, già realizzato in ambiti normativi limitrofi al diritto del lavoro (contratti agrari e locazioni immobiliari urbane ad uso abitativo), tradizionalmente segnati dalla presenza del contraente debole (coltivatore della terra o inquilino di abitazione). Qui l’introduzione dei patti in deroga è stata finalizzata a rilanciare e rivitalizzare il mercato del bene-terra e del bene-casa, a lungo bloccato da una legislazione, apparsa nel tempo eccessivamente vincolistica. Facendo tesoro degli esiti dell’esperienza normativa dei patti in deroga (del tutto fallimentare nel settore locatizio, ove si è passati ad un modello di legislazione meramente incentivante: L. 431/1998; e discutibile nel settore agrario, ove le organizzazioni professionali chiamate a fornire assistenza ai contraenti individuali hanno rinunziato a qualunque ruolo di governo del mercato), si è passati ad esaminare le proposte teoriche che invocano il modello della derogabilità assistita anche nel diritto del lavoro. La riflessione ha così impattato il tema della certificazione dei contratti di lavoro, che però – nella sua concreta regolamentazione – risulta priva di ogni funzione derogatoria, fino a interrogarsi intorno alle ricadute che il modello dei patti in deroga nel diritto del lavoro avrebbe sul delicato equilibrio fra i diversi interessi coinvolti, segnando una profonda alterazione della dimensione super-individuale che finora ha governato la nostra materia.

L'autonomia individuale assistita nel diritto del lavoro

VOZA, Roberto
2007-01-01

Abstract

L’opera affronta un tema - quello dell’autonomia individuale assistita nel diritto del lavoro - spesso evocato nel dibattito giuslavoristico, ma sin qui privo di una trattazione sistematica di carattere monografico. Il lavoro muove da una ricostruzione delle origini della norma inderogabile nel diritto del lavoro, ove l’inderogabilità si affermò - a partire dalla c.d. legislazione sociale -quale attributo genetico della materia. All’affermazione della inderogabilità contribuì pure un’apposita magistratura non togata (quella dei probiviri) - istituita alla fine del XIX secolo per le controversie di lavoro - che impresse una svolta decisiva alla formazione extra-legislativa della materia, trasformando il patrimonio di usi e consuetudini in vere e proprie regole del contratto di lavoro, munite di forza cogente sull’autonomia delle parti. Allorquando si giunse ad una prima codificazione organica di tali regole, attraverso la legge sul contratto di impiego privato (in epoca ormai corporativa), l’inderogabilità assunse il ruolo di principio generale della materia, grazie all’art. 17, Rd.l. 1825/1924. Comincia qui il percorso interpretativo che ha condotto alla formulazione della disciplina codicistica delle rinunzie e transazioni, la quale sarà chiamata a gestire un cospicuo patrimonio lasciatogli in eredità dall’esperienza giuridica precedente. Proprio ad un simile condizionamento, l’art. 2113 c.c. deve buona parte della sua ambiguità, con particolare riferimento all’intreccio, anzi alla crasi tra inderogabilità, quale attributo della norma, e indisponibilità quale connotato del diritto. Solo tenendo distinti i due profili si comprende il diverse regime riservato alle rinunzie e transazioni rispetto a quello valevole per i c.d. patti in deroga a norme imperative. Nel secondo capitolo, il lavoro si impegna nella disamina di tutti i negozi assistiti nel diritto del lavoro, partendo - ovviamente - proprio da quelli contemplati dall’art. 2113 c.c. Ci si interroga sulla ratio della selezione dei soggetti abilitati ad avvallare le rinunzie e transazioni (giudice, commissione provinciale di conciliazione e sindacato), recentemente arricchita dalla previsione legislativa di nuovi organi (collegio di conciliazione nel settore pubblico, commissione di certificazione e funzionario-conciliatore in sede ispettiva), come pure - nell’assoluto silenzio della norma - sulle modalità e sui requisiti dell’assistenza che deve essere prestata. L’indagine si allarga agli altri negozi per i quali è prescritta l’assistenza di un soggetto terzo, vale a dire la liberazione del cedente in caso di trasferimento d’azienda, le dimissioni della lavoratrice a seguito di matrimonio o maternità, la trasformazione da full-time a part-time, il patto di flessibilità/elasticità nel lavoro a tempo parziale. L’ultimo capitolo affronta il passaggio dalla disponibilità alla derogabilità assistita, già realizzato in ambiti normativi limitrofi al diritto del lavoro (contratti agrari e locazioni immobiliari urbane ad uso abitativo), tradizionalmente segnati dalla presenza del contraente debole (coltivatore della terra o inquilino di abitazione). Qui l’introduzione dei patti in deroga è stata finalizzata a rilanciare e rivitalizzare il mercato del bene-terra e del bene-casa, a lungo bloccato da una legislazione, apparsa nel tempo eccessivamente vincolistica. Facendo tesoro degli esiti dell’esperienza normativa dei patti in deroga (del tutto fallimentare nel settore locatizio, ove si è passati ad un modello di legislazione meramente incentivante: L. 431/1998; e discutibile nel settore agrario, ove le organizzazioni professionali chiamate a fornire assistenza ai contraenti individuali hanno rinunziato a qualunque ruolo di governo del mercato), si è passati ad esaminare le proposte teoriche che invocano il modello della derogabilità assistita anche nel diritto del lavoro. La riflessione ha così impattato il tema della certificazione dei contratti di lavoro, che però – nella sua concreta regolamentazione – risulta priva di ogni funzione derogatoria, fino a interrogarsi intorno alle ricadute che il modello dei patti in deroga nel diritto del lavoro avrebbe sul delicato equilibrio fra i diversi interessi coinvolti, segnando una profonda alterazione della dimensione super-individuale che finora ha governato la nostra materia.
2007
88-8422-627-9
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