La notevole ampiezza della portata applicativa del principio del giusto processo rende ipotizzabile una sua eventuale estensibilità anche al settore della giustizia costituzionale. Il dubbio in ordine alla sicura applicabilità del giusto processo in tale ambito è da ricondurre a diverse ragioni e in particolare alla peculiarità della natura giuridica della giustizia costituzionale che, com’è noto, ha una connotazione sia politica, sia giurisdizionale e alla locuzione “giustizia costituzionale”, nella quale si suole comunemente indicare una pluralità di funzioni abbastanza eterogenee (il giudizio di legittimità costituzionale sulle leggi, la risoluzione dei conflitti di attribuzione, il giudizio sulla messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica, il giudizio sull’ammissibilità del referendum abrogativo), per cui, anche ove si ammettesse l’applicabilità del principio del giusto processo ad una sola delle funzioni citate, questo non implicherebbe la sua estensibilità più o meno automatica a tutte le altre. Alla luce di ciò, prendendo le mosse da una breve ricostruzione (dottrinale e giurisprudenziale) della natura giuridica della “giustizia costituzionale” con particolare riferimento alla funzione assegnata dalla Costituzione alla Corte, si è inteso focalizzare in particolare gli aspetti problematici correlati al giudizio di legittimità costituzionale delle leggi e specialmente a quello introdotto in via incidentale. E’ proprio tale tipo di giudizio, infatti, che presenta i profili di approfondimento particolarmente interessanti, attesa la stretta interrelazione esistente tra il giudizio a quo (nel quale è certo indubbia l’esplicazione totale degli effetti del principio del giusto processo) e quello costituzionale, quanto meno per quel che attiene l’incidenza che quest’ultimo ha ai fini della decisione del primo (potendosi in tal senso prospettare la possibilità che un procedimento giurisdizionale nel quale il principio in questione debba trovare obbligatoria attuazione in virtù dell’espressa previsione di cui all’art. 111 possa risultare in qualche modo “condizionato” da un procedimento incidentale che per qualche verso potrebbe ritenersi sottratto al medesimo principio).

RIFLESSIONI IN TEMA DI APPLICABILITA' DEL GIUSTO PROCESSO AL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITA'

NICO, Anna Maria
2007-01-01

Abstract

La notevole ampiezza della portata applicativa del principio del giusto processo rende ipotizzabile una sua eventuale estensibilità anche al settore della giustizia costituzionale. Il dubbio in ordine alla sicura applicabilità del giusto processo in tale ambito è da ricondurre a diverse ragioni e in particolare alla peculiarità della natura giuridica della giustizia costituzionale che, com’è noto, ha una connotazione sia politica, sia giurisdizionale e alla locuzione “giustizia costituzionale”, nella quale si suole comunemente indicare una pluralità di funzioni abbastanza eterogenee (il giudizio di legittimità costituzionale sulle leggi, la risoluzione dei conflitti di attribuzione, il giudizio sulla messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica, il giudizio sull’ammissibilità del referendum abrogativo), per cui, anche ove si ammettesse l’applicabilità del principio del giusto processo ad una sola delle funzioni citate, questo non implicherebbe la sua estensibilità più o meno automatica a tutte le altre. Alla luce di ciò, prendendo le mosse da una breve ricostruzione (dottrinale e giurisprudenziale) della natura giuridica della “giustizia costituzionale” con particolare riferimento alla funzione assegnata dalla Costituzione alla Corte, si è inteso focalizzare in particolare gli aspetti problematici correlati al giudizio di legittimità costituzionale delle leggi e specialmente a quello introdotto in via incidentale. E’ proprio tale tipo di giudizio, infatti, che presenta i profili di approfondimento particolarmente interessanti, attesa la stretta interrelazione esistente tra il giudizio a quo (nel quale è certo indubbia l’esplicazione totale degli effetti del principio del giusto processo) e quello costituzionale, quanto meno per quel che attiene l’incidenza che quest’ultimo ha ai fini della decisione del primo (potendosi in tal senso prospettare la possibilità che un procedimento giurisdizionale nel quale il principio in questione debba trovare obbligatoria attuazione in virtù dell’espressa previsione di cui all’art. 111 possa risultare in qualche modo “condizionato” da un procedimento incidentale che per qualche verso potrebbe ritenersi sottratto al medesimo principio).
2007
9788834873090
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