LA “NON AUTOMATICITÀ” DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI IN TEMA DI TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI E DELL’AMBIENTE”. ERNESTO CIANCIOLA* 1) - L’utilizzo dei sistemi informatici, nell’ambito applicativo del diritto, da diversi anni, ha, di fatto, comportato oltre che una “rivoluzione” nella operatività pratica dei giuristi, anche la formazione di diversi modelli e strutture della e nella logica stessa e del modo pratico di operare degli stessi. Va premesso che l’informatica giuridica, come scienza a se stante, figlia della filosofia del diritto, della epistemologia e, ovviamente, della logica (di “tutte le logiche”), ai suoi primordi aveva una “funzione semplice” tanto che la sua denominazione iniziale fu quella di “giurimetria”1. Forse il neologismo nacque, *Professore aggregato di Informatica Giuridica e Diritti dell’Uomo, presso la II Facoltà di Giurisprudenza di Bari a Taranto ed Informatica e Comunicazione Digitale, dell’Università degli Studi di Bari.- Relazione tenuta in occasione dello IONICAE DISPUTATIONES – SECONDO INCONTRO IONICO - POLACCO DELL’UOMO E DELL’AMBIENTE 1 La paternità risale a LEE LOEVINGER (che insieme a NORBERT WIENER, padre fondatore della cibernetica, avviò gli studi sui rapporti tra l’uso dei calcolatori e il diritto) che gettò le basi in un suo celebre articolo, An Introduction to Legal Logic, in Indiana Law Journal, vol. 27, 1952, pp. 471 – 522. Il suo primo scritto su tale argomento venne pubblicato nel 1949 ( Jurimetrics. The Next Step Forward, in Minnesota Law Review, XXXII, 1949, p. 455 e sgg. Cui fecero seguito altri scritti sempre sullo stesso tema). Per una “storia” della Informatica Giuridica: VITTORIO FROSINI, Informatica, diritto e società, Giuffrè, Milano, 1992 e, sempre dello stesso Autore, voce Informatica Giuridica, in Enciclopedia del Diritto, vol. XLIV, Giuffrè, Milano, pp. 60 – 82 e ETTORE GIANNANTONIO, Introduzione all’informatica giuridica, Giuffrè, Milano, 1984. 2 come sostiene Losano2 “per assonanza con « econometrics », econometria, o forse con la già ricordata «sociometrics» di Moreno. La Giurimetria (a scientific investigation of legal problem) rappresentava una forma elementare di approccio dei primi calcolatori con il diritto; in particolare tentava una sistemazione di catalogazione della jurisprudence, nel sistema giuridico della Common Law3, atteneva all’archiviazione e al reperimento elettronico delle informazioni giuridiche, alla previsione delle decisioni sulla base delle analisi comportamentali (judicial predicting: quindi procedeva anche individuando una statistica di base4 e, infine, un judicial decision-making5) e la formazione del diritto e della scienza giuridica mediante la logica simbolica. Si addivenne, così, anche alle ipotesi di legimatica, una scienza che avrebbe consentivo di redigere norme giuridiche con il semplice 2 MARIO G. LOSANO, Sistema e struttura del diritto, Vol. III, Dal Novecento alla postmodernità, Giuffrè, Milano, 2002, pag. 45. 3 Sul punto, per tutti, GIANCARLO TADDEI ELMI, Corso di Informatica giuridica, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 2000, il primo capitolo, pp. 10 e sgg. e anche V. Frosini, Informatica, diritto e società, op. cit., pp. 13 – 14 nel paragrafo dal divertente titolo: Il calcolatore come oroscopo giuridico automatico? Il problema è che, all’inizio, i ricercatori dell’informatica giuridica statunitense cercavano per un verso di meglio archiviare il materiale giurisprudenziale e, per altro, la possibilità di prevedere l’applicazione (non l’applicabilità) del precedente a un caso nuovo. La prevedibilità, quindi, anche usando la statistica. Cosa che è andata benissimo per i programmi meteo… ma non per il diritto! 4 Un po’ sulla scia del realismo giuridico behavioristico americano degli anno ’50 e ’60. sul punto, AA.VV. , Norma system, logistica e legimatica, Miscellanea del Cirfid, CLUEB, Bologna, 1998. 5 Che è alla base del breve discorso che intendo proporre. 3 ausilio di un elaboratore che, però, aveva ormai assunto valenza di intelligenza artificiale6. Come è noto a tutti, la seconda scienza ha subìto una battuta di arresto e la giurimetria (soprattutto perché non funzionò, subito, incontrandosi con i sistemi di Civil Law e, di poi, si è evoluta nella sistemazione delle banche dati7 che hanno il loro valore ed assumono, ai fini della indagine che sto compiendo, solo – anche se non è poca cosa – funzione di memoria, di ricordi cui il giurista possa attingere in qualunque momento e per qualsivoglia ragione8) è progredita, si potrebbe dire, nella informatica giuridica, nel solco di una rinata funzione della intelligenza umana che, naturalmente, potremmo dire, sovrintende a quella artificiale, biblicamente posta anch’essa al servizio dell’uomo. Il rapporto uomo-macchina è stato trattato diffusamente e in modo diverso a seconda dell’aspetto che si voleva considerare. E l’argomento che tratterò non può, perché non deve, prescindere dalla centralità dell’uomo, dell’essere, della persona. Il giurista (l’interprete) resta sempre un vir bonus, dicendi peritus, 6 Sul punto, PATRIZIA TABOSSI, Intelligenza naturale e intelligenza artificiale, Il Mulino, Bologna,1998, in particolare, ancora, pp. 39 e sgg., GIOVANNI SARTOR, Intelligenza artificiale e diritto. Un’introduzione, Giuffrè, Milano, 1996 e, anche per quel che concerne i limiti o le potenzialità di una applicazione al discorso giuridico, DANIELA TISCORNIA, Intelligenza artificiale e diritto, in AA.VV. , Lineamenti di Informatica Giuridica. Teoria, metodi e applicazioni, a cura di ROBERTA NANNUCCI, ESI, Napoli, 2002, pp. 119 – 156. 7 Sulla documentazione giuridica automatica, si veda GIANFRANCO CARIDI, Metodologia e tecniche dell’informatica giuridica, Giuffrè, Milano 1989, soprattutto , pp. 27-52. Il testo è ricco di esemplificazioni e diagrammi sull’argomento. 8 Di recente, sul punto, SERGIO NIGER, La gestione informatica dei documenti, in Ciberspazio e Diritto, n. 2/2002, Enrico Mucchi Editore, Modena, 2002, pp. 239 – 248.- 4 secondo la nota definizione di Cicerone. Vir, quindi, prima di ogni altra sua personale prerogativa. Nell’affrontare qualunque discorso giuridico che voglia comportare una soluzione a un problema, è noto che l’interprete debba rifarsi al sillogismo giuridico composto da:  una premessa minore (il fatto) o assunzione;  una premessa maggiore (la norma da applicare) o sussunzione;  una conclusione (una sentenza o, se si vuole, un parere o, se si vuole ancora, una tesi sostenuta da una parte). Infatti, il discorso centrale è una totale pariteticità delle parti in conflitto (basti por mente che tutte le parti di un processo devono, comunque, rifarsi a una teoria dell’argomentazione (e della persuasione) e che chiunque è un interprete. Anzi. Non esiste confine tra interpretazione e applicazione. Anche un mero ragionamento di scuola porta a una soluzione che costruisca, appunto, l’attuazione del ragionamento giuridico). 2) - Ma, nel caso che ci deve occupare, si esaminerà solo la possibilità del pronunciamento di una sentenza con l’ausilio dell’automatismo logico di un sistema informatico laddove la premessa maggiore sia una norma che tuteli un cosiddetto diritto umano o l’ambiente. 5 Vanno, però, qui, delineati i termini della questione al fine di sgomberare il campo dagli equivoci. Più precisamente: a) cosa si intenda per “fatto”; b) cosa si intenda per “norma”; c) cosa si intenda per sentenza e, più nello specifico, se esistano sentenze per fattispecie semplici e altre per fattispecie complesse o, più in generale, ai fini della presente ricerca, un provvedimento; d) cosa si intenda per diritti fondamentali o diritti dell’uomo; e) cosa si intenda per ambiente e, quindi, per tutela dello stesso; f) se, infine, il sillogismo giuridico, così come sempre è stato inteso, sia applicabile tout court, seconda una forma di automatismo alle ridette fattispecie; se, cioè, possa un elaboratore sostituirsi a un giudice. Per onestà di prospettazione, l’argomento è stato trattato da diversi autori in diversi campi del sapere giuridico e da diverso tempo. La insufficienza del sillogismo giuridico tesa a giustificare sempre e comunque il ragionamento giuridico è stata, per l’appunto, sempre posta in discussione. A maggior ragione oggi, quando la introduzione dell’uso degli elaboratori elettronici, fornisce al giurista mezzi, modalità differenti e riduce di molto la tempistica della ricerca non già delle sole fonti, ma anche del fondamentale ausilio della giurisprudenza. 6 Mi sembra, però, che nel particolare settore della tutela dei diritti dell’uomo e dell’ambiente non vi siano state specifiche riflessioni. Vediamo, ora, singolarmente e sinteticamente, i termini della questione. Infatti, a ben vedere, in ogni singolo punto del thema probandum appaiono sempre più labili i confini per far rientrare l’automatismo giurisprudenziale9 come sistema di soluzione delle controversie. Il fatto Il fatto (giuridico) è la conseguenza di una azione, per dirla con Capograssi. E dentro di essa c’è tutta la ricchezza, la pienezza della vita, la presenza di una intelligenza, la luminosità di una coscienza nei suoi poliedrici e multiformi aspetti. Penso sia a quei fatti positivi, che a quelli negativi, dove, sempre per dirla con Capograssi, sia presente il male. Una esauriente definizione del fatto la dà Engisch10. Per l’Autore i fatti sono tutti quegli avvenimenti, quelle situazioni, quei 9 Si vedrà, però, che una sua applicazione già esiste ed è resa possibile ma in virtù di supporti tecnici. Ma tanto tecnici, da essere oggetto di continue impugnazioni…! 10 KARL ENGISCH, Introduzione al pensiero giuridico, trad. it., Milano, 1970. 7 rapporti, oggetti, qualità, che appartengono al passato, che sono inquadrabili in un tempo e in uno spazio, (o solamente nel tempo), che attengono al mondo delle percezioni (esterne o interne), e che sono ordinati secondo le leggi di natura. Ne deriva che, se il dato è quanto fin sopra detto, l’accertamento dei fatti, che formano l’elemento costitutivo della premessa minore del sillogismo, appare come il risultato di complessi e complicati procedimenti conoscitivi e cognitivi11. Se il fatto appare naturalisticamente proteso, può non essere un dato meramente naturalistico. Sicché l’interprete assume, dallo stato delle cose, quegli elementi che gli sembrano essere i più significativi e, sulla base dell’ordine che ad essi conferisce, definisce il fatto in sé, quello che pone come premessa minore12. Quella che dovrebbe trovare corrispondenza successiva in un dato normativo in modo che si possa cogliere la sussumibilità del fatto/dato storico nel fatto/dato giuridico. Una operazione, quindi, valutativa e non semplicemente logica. 11 Sul punto, AGATA C. AMATO MANGIAMELI, Diritto e Cyberspace. Appunti di Informatica giuridica e filosofia del diritto, Giappichelli, Torino, 2000, soprattutto pp. 169 e sgg. .- 12 “… La convinzione della assoluta ininfluenza del fatto rispetto all’interpretazione del diritto. Il fatto è solo la premessa minore del sillogismo, identificata dal giudice attraverso la collaborazione processuale delle parti e precede, logicamente e cronologicamente, l’identificazione della disposizione legislativa - la premessa maggiore del sillogismo – senza interferire nella scoperta del significato di questa. Ebbene, qualunque giurista avvertito non può che prendere le distanze da una ricostruzione così formalistica del processo ermeneutico, interamente fondata su premesse tutte controvertibili”, ANDREA PUGIOTTO, Come NON si interpreta il diritto. Dal sillogismo giuridico al circolo ermeneutico, in dirittopubblicomc.org/materiali, pag. 3.- 8 La libertà dell’interprete, insomma, sta anche nel come “vede”, “sente” un evento, un accadimento, una situazione, un fatto, appunto. “Ma anche gli elementi della fattispecie legale, al pari di quelli dello stato delle cose, non sono predeterminati descrittivamente nelle parole della legge, bensì richiedono anch’essi di essere individuati ed ordinati, di modo che pure il fatto giuridico è il frutto di una serie di operazioni intellettive. Appare evidente, perciò, come sia il fatto storico, sia il fatto giuridico, per essere posti in relazione, debbano essere necessariamente concettualizzati - si sussumono, dunque, concetti di fatti in concetti giuridici -, e come una variazione in relazione agli elementi presi in considerazione e al modo in cui sono ordinati, possa determinare la configurazione più svariata, tanto dei fatti storici, quanto dei fatti giuridici”13. Ora, nei procedimenti giudiziari si accerta il fatto anche con l’ausilio dei mezzi di prova (oggetti, documenti, testi, periti). Per lo più, si accede al fatto, grazie alla presenza di indizi che, colti tramite i sensi e l’intelletto, sono significativi dal punto di vista giuridico solo in quanto consentono un giudizio su quei fatti “che intendiamo sussumere sotto le fattispecie legali e che definiamo fatti giuridicamente rilevanti”14. 13 K. ENGISCH, Introduzione al pensiero giuridico, op. cit. pag. 78. 14 K. ENGISCH, op. ult. cit. pag. 71 9 Qui la questione più fondamentale: un fatto appare giuridicamente privo della sua valenza significativa sino a che non venga sussunto15 almeno sotto una fattispecie normativa. E non si dimentichi che la qualificazione giuridica del fatto è data proprio da una norma ritrovata nel sistema (più che ordinamento) giuridico. Senza, però, cadere nella precomprensione del fatto! Infatti, retaggio dell’apriorismo kantiano, si potrebbe concludere che l’interprete, ancor prima di ritrovare una norma nella quale sussumere il fatto, abbia già in mente la categoria di riferimento, lo spazio normativo cui collocare il caso e sembri (?) 15 Una definizione di sussunzione, in senso stretto, la si trova in PAWLOWSKI: “rapportare ad un principio una fattispecie concreta. Ciò non consiste semplicemente in operazioni “logiche”, ma anche in operazioni di “attribuzione” o di “qualificazione”. Il collegamento tra “fatti” e concetti giuridici… riveste una grande importanza nell’ambito della cosiddetta “questione di fatto” (e) trova la sua sede di elezione all’interno del processo ed ivi, eminentemente (ma non soltanto), durante la fase probatoria” (Introduzione alla metodologia giuridica, trad. it., Milano, 1993, pag. 69, in AGATA C. AMATO MANGIAMELI, Diritto e Cyberspazio…, op. cit., p. 175. Sul punto, si veda anche LELIO LANTELLA - EMANUELE STOLFI – MARIO DEGANELLO, Operazioni elementari di discorso e sapere giuridico, Giappichelli, Torino, 2004, soprattutto pp. 45 e sgg. Sussumere ha assunto, da sempre, secondo gli Autori, un senso metaforico rispetto al termine in sé considerato (prendere sotto). Infatti l’immagine del sumere è inteso come apprensione intellettuale e l’immagine del “sotto” si specifica in rapporto a un concetto; vale a dire che qualcosa va a finire “sotto un concetto” (sotto una nozione, una idea, o così similmente), p. 45. In verità, l’operazione di sussunzione consente all’interprete di comprendere, in un concetto, un fatto. Cioè, ancora e meglio, di definire (giuridicamente) un fatto storico. Si pensi a una caduta, a uno scritto. Ovviamente, una volta qualificato il fatto, ne discende, rapida, la conclusione. Lo scritto può diventare un contratto, la caduta un evento risarcibile. Ma, si badi, tutto viene lasciato sempre alla libertà dell’interprete che non deve essere intesa nel senso di una arbitrarietà o ampia discrezionalità della qualificazione – sussunzione; ma nel senso di poter liberamente dare al fatto una qualificazione giuridica che altri può dare seguendo una differente valutazione del fatto. A prescindere, ovviamente, dalle condizioni che abbiano causato un evento. Per rimanere nell’esempio: si pensi a una caduta durante una partita di pallone, al far inciampare una persona per meglio compiere una rapina, allo scivolamento per sconnessione del manto stradale, eccetera. E, soprattutto non tanto al modus come questa sia avvenuta, ma alla proiezione teleologica della stessa, se ve ne fosse una. Ma per uno spettatore di passaggio, per continuare l’esempio, avrà visto solo un uomo caduto. La ricostruzione del fatto porterà a pervenire all’inquadramento preciso di una (possibile) fattispecie giuridica (l’uomo dell’esempio, infatti, può essere caduto perché gli si è rotta una vecchia scarpa… Ecco, perché, l’operazione di sussunzione assume una valenza assolutamente preminente nel e del sillogismo giuridico e, pur dovendo essere stretta nelle maglie di una norma, occorre saper ritrovare…quella giusta. Le controversie nascono proprio sulla esatta individuazione della norma applicabile… 10 che anticipi “più o meno consapevolmente, soluzioni provvisorie, utilizzandole quali ipotesi di lavoro da verificare e confermare”16 (ex post?). Last but not least, quid juris se il fatto viene qualificato in modo diverso in un successivo grado di giudizio? A me sembra che molte volte, quando si parla di decisione, provvedimento e si pone a base del metodo di ragionamento dell’interprete quel famoso sillogismo giuridico, non si tiene in conto che le variabili appaiono molteplici. Solo in caso di mera interpretazione dottrinaria o in sede di emissione di un cosiddetto parere, può non sorgere contrasto sulla qualificazione giuridica del fatto e, quindi, sulla esatta sussunzione dello stesso in un quadro normativo di riferimento certo. 16 A. PUGIOTTO, Come NON si interpreta il diritto…, op. cit., pag. 9. “È bene precisare che la “precomprensione giuridica”, che precede la decisione di una situazione concreta, non si riferisce alla situazione personale del singolo, che invoca la tutela giuridica, ma viene in considerazione come “tipica situazione del caso singolo”, che richiede una applicazione normativa soddisfacente, al di là della decisione del caso particolare. Da questo punto di vista, la decisione della norma che regge il caso concreto, deve essere “obbiettivamente giusta” ed accordarsi con l’ordinamento nel suo insieme. Significativa è, a tal proposito, la precisazione di Esser: attorno a chi applica il diritto si crea un “orizzonte di attesa”, l’orizzonte di comprensione giuridica di interi gruppi sociali, e con questi il giudice, interpretando, si confronta.. si badi: il confronto non è a posteriori, non va ad aggiungersi all’atto di individuazione della regola giuridica, ma, anzi, “ne determina la direzione e il corso, in relazione al consenso sociale che ci si deve attendere per una decisione ‘ragionevole’” (J. ESSER, Precomprensione e scelta di metodo, pp. 118 e ssg.). E di tutta evidenza, poi, che il problema della precomprensione, proprio in quanto è rivolto alla decisione del caso singolo, non si svolge per uno scopo meramente cognitivo, e cioè solo per conoscere il diritto, ma per risolvere i conflitti reali attraverso il diritto medesimo. A questi fini, allora, è da chiedersi che cosa si rappresenti (in anticipo) l’interprete, quando sussiste una situazione di collisione tra due pretese, oppure nel caso di una pretesa che contrasti con l’adempimento di un obbligo, od, ancora, in quello in cui la limitazione di un diritto possa derivare da un interesse pubblico….. La situazione di collisione, che deriva dalla pluralità delle pretese e, per ciò stesso, dall’invocazione di norme diverse, risulta alla fine regolata dall’individuazione di un “a priori” (in senso kantiano), cui attraverso la ragione, l’interpretazione giunge e che consentono l’applicazione di una norma con decisioni che rendono giusto, comprensibile e sostenibile il risultato della decisione medesima e che, pertanto, la fondano”, A. AMATO C. MANGIAMELI, Diritto e Cyberspace…, op. cit., pp. 182 – 183. 11 Ma, allorché vi è una lite con diverse (pluralità di parti) pretese (ma non in un caso semplice come possa essere una divisione giudiziale; si pensi a questioni condominiali, a interpretazioni di clausole contrattuali o sulla natura del contratto stesso), o vi siano diversi gradi di giurisdizione, è ovvio che non vi sia univocità di interpretazione del fatto e, quindi, della regola da applicare. Qui per davvero crolla il mito di un diritto giusto ed equo, di una interpretazione attraverso un solo sillogismo giuridico, del giuspositivismo e del formalismo giuridico come unico diritto valido e applicabile. Infatti, a voler anticipare le conclusioni, se il sillogismo non fosse che un semplice strumento della interpretazione del fatto umano17 e, per ciò stesso, fallibile e rivedibile, non vi sarebbero mai contrasti, conflitti e liti giudiziarie e tutti vivrebbero felici e contenti, come nelle favole classiche dei Fratelli Grimm! Lo studio del metodo, come procedimento intellettuale che porta a “scoprire il diritto”, si impone al legislatore, che crea la norme, ma anche al giudice ed all'avvocato che devono interpretarla, per applicarla ai casi della vita. Le funzioni sono naturalmente differenti. Il legislatore infatti, a differenza del 17 “È muovendo da questa precomprensione che, poi, l’interprete si rivolge ai differenti criteri interpretativi. Ergo, contrariamente a quanto predicato dalla tradizionale teoria formalistica del sillogismo giuridico, il processo ermeneutico non è determinato dal criterio interpretativo (letterale, sistematico, storico, della lettura conforme a Costituzione) ma dall’anticipazione di senso e valore del caso. La scelta del metodo è la conseguenza della direzione della ricerca incardinata dalla comprensione del caso.”, A PUGIOTTO, op. cit., p. 9.- 12 giudice, deve discutere e conoscere dei valori che orientano la scelta politica, e dei valori che ispirano il sistema normativo preesistente. Lo studio della metodologia giuridica è oggetto di una riscoperta solo recente, su impulso essenzialmente della dottrina tedesca e nordamericana. Nel nostro ordinamento il riferimento normativo è rappresentato dall'art. 12 delle Preleggi18, che indica l'iter interpretativo che il giurista deve seguire nell'operazione di individuazione della norma per il caso concreto. La disposizione è espressione di una impostazione chiaramente positivista. Secondo questo modello, articolato come sillogismo giuridico, l'applicazione della legge è operazione meccanica attraverso la quale, per via di automatismo, la soluzione delle controversie è dedotta dalla legge. Questa metodica è rappresentata dal Puchta nella costruzione del diritto come una piramide di concetti che formano un sistema organico, dal quale è sempre possibile dedurre la soluzione per il caso concreto. In altri termini, si applica al diritto il metodo scientifico, assumendo che la decisione del giudice sia immune da prospettive assiologiche. La scientificità dell'attività del giudice si basa sul postulato che sia 18 Come meglio si vedrà nel prosieguo. Per una riflessione sulla differenza tra i sistemi giuridici contemporanei e la valenza di una sentenza come precedente, mi permetto di rinviare al mio Il Precedente: note per una definizione, in Il Foro di Trani n. 4, Trani, 1998 (gennaio-marzo 1998); 13 possibile una interpretazione avalutativa, per evitare che valori o sentimenti (extranormativi) influenzino la sua decisione. Ma questa impostazione è velleitaria: è una finzione. Il diritto è una forma di conoscenza della realtà: l'ideale di una giurisprudenza avalutativa risponde certo alla nobile ambizione di evitare l'arbitrio del giudice e garantire la tenuta dei principi fondamentali dello Stato di diritto. Ma nella realtà non esiste interpretazione avalutativa: né è possibile ipotizzare che, in relazione alla medesima fattispecie, sia possibile individuare una sola soluzione, certa, perciò vera e al tempo stesso giusta. L'illusione era evidente allo stesso Windscheid, padre della codificazione tedesca, che individua la soluzione nel risultato di un computo concettuale. Ed anche nella letteratura italiana non mancano esempi illuminanti circa l'impossibilità di applicare il metodo scientifico deduttivo al diritto. Si legge in Manzoni “Nessuno è reo o innocente a saper maneggiar le leggi”. Nella realtà non esiste una sola norma per ogni fattispecie: al contrario uno stesso precetto è generatore di più norme, secondo criterio di congruità. E ciò anche quando la lettera del testo è chiara. Riportando le parole di Zagrebelski “La lettera non è una certezza. Anzi nulla più della lettera fomenta la discordia”. Se quindi l'interpretazione non è operazione logico aritmetica, è importante soprattutto per l’avvocato lo studio del metodo e della retorica. 14 Anche nella retorica esiste infatti un metodo: l'argomentazione ha l'obiettivo di persuadere colui che ascolta. È necessario innanzitutto conoscere l'interlocutore ed impostare il discorso nel modo più efficace per convincere quel tipo di uditore. In questo senso si distinguono gli argomenti a seconda del tipo di interlocutore: ad es. Argumentum ad hominem, apud iudicem etc. Ed ancora esiste una precettistica che governa: la narrazione dei fatti (pertinenza, brevità etc.), la citazione dei precedenti (somiglianza dei fatti, autorevolezza del giudice decidente, correttezza, precisione etc.). Proprio allo scopo di persuadere la tradizione ha decantato dei criteri di argomentazione, che altro non sono che criteri di interpretazione, cui il legislatore si è ispirato nel formulare l'art. 12 delle Preleggi. Lo studio delle tecniche interpretative, che guidano nel procedimento mentale di attribuzione del significato ad un testo, è di interesse in primo luogo per quanti operano nel diritto. Non è materia che può essere delegata al filosofo del diritto, proprio per lo stretto legame con l'oggetto dell'interpretazione. La sentenza in questa prospettiva è atto di volontà, proprio perché è soluzione che implica la scelta di una tra le possibili interpretazioni. È quindi atto volitivo, anche se non ha ontologicamente l'attitudine a porsi come verità. 15 È dunque importante nel momento argomentativo la qualità della dialettica processuale: bisognerebbe anzi evitare l'uso di topoi che tendono ad appiattire il dialogo, per ricollocare il fatto al centro del sistema processuale. È nel caso che l'interprete trova i propri argomenti. Il diritto è, innanzitutto. conoscenza del fatto. La norma In teoria generale, la norma viene sempre presentata come o una regola di condotta (generale, astratta e tipica) o un giudizio ipotetico, di stampo kelseniano (se A, dunque B); insomma, un giudizio costituente il significato della proposizione normativa. Questa, al contrario, è l’espressione linguistica della norma. In logica, ovviamente, si fa riferimento a tale ultimo concetto19. Si tratta, insomma, di un enunciato normativo. Ai fini del presente lavoro, comunque, l’importante è che essa appartenga a un ordinamento giuridico e disponga (linguaggio deontico) e sia connotata da positività, effettività e vigenza. 19 Sul punto, ex multis, RODOLFO BOZZI, Filosofia del diritto. Parte Generale, Adriatica Editrice, Bari, 1989, pp. 331 e sgg; SERGIO COTTA, Il diritto nell’esistenza. Linee di ontofenomenologia giuridica, Giuffrè, Milano, 1991, pp. 189 e sgg. . 16 Il problema, però, è che da qualche tempo è mutato lo stesso concetto di ordinamento giuridico20. Oggi, infatti, per una serie di ragioni storico-politiche, l’ordinamento, cui deve riferirsi l’interprete, non solo si è ampliato a dismisura, per il numero impressionante di leggi alle quali le norme appartengono (non più e solo quelle contenute nei codici, ma ci solo le leggi speciali, quelle degli Enti territoriali), ma vi sono anche le disposizioni della Carta Costituzionale italiana (che sono applicabili ex se), quelle contenute nei regolamenti comunitari, le Convenzioni e gli accordi internazionali21 e, in particolare, ad esempio, la Carta di Nizza (del dicembre del 2000), esistono principi generali (come quelli di libertà, uguaglianza, diritto alla vita, alla parità tra i sessi, tutela della infanzia, eccetera) cui uniformarsi obbligatoriamente e che possono andare al di là, come regolamentazione, alle normative interne dei singoli stati. Sicché, ad oggi, non appare neanche più possibile ripercorrere, a ritroso, la ricerca della norma fondamentale di un singolo ordinamento, ritagliarsela per il proprio ordinamento giuridico22. Infatti, a tutto concedere alla teoria kelseniana, una 20 Per tutti, FRANCO MODUGNO, voce Ordinamento giuridico (dottrine), in Enciclopedia del Diritto, vol. XXX, Giuffrè, Milano, 1980, pp. 678 – 736 e bibliografia ivi richiamata; VITTORIO FROSINI, voce Ordinamento giuridico (filosofia), ibid., pp. 639 – 654 e bibliografia ivi richiamata e MASSIMO BRUTTI, voce Ordinamento Giudico (storia), ibid., pp. 654 – 678. 21 Che entrano a far parte degli ordinamenti interni comunitari senza bisogno più di una legge specifica che li riconosca e che enunciano, prevalentemente, principi generali e affermazioni di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo inteso come persona. 22 Per tutti, sul punto, ANTONIO INCAMPO, Sul dovere giuridico, Cacucci, Bari, 2003, soprattutto pp. 114 – 124. 17 ipotesi di norma fondamentale potrebbe essere “ci si deve comportare secondo tutte le norme effettivamente vigenti all’interno di un ordinamento”; il mero riferimento alla Costituzione di un Paese23 (che contiene, prevalentemente principi - e qui una gran contraddittorietà del Kelsen tra la petizione di principio che esista un ordinamento “puro” e uno subordinato a “principia” -) sembrerebbe superato nei fatti, oltre che in teoria… E nasce, qui, un primo momento di riflessione. Se così è, se, cioè, l’interprete ha come parametro di riferimento della sussunzione giuridica non già solo norme “pure e semplici”, nel senso su indicato, ma principi regolativi, per loro natura generali, ma che sono cogenti non dovrebbe, in ogni caso, compiere una riferibilità ai principi e constatare se la norma che applicherà sia conforme ad essi oppure no24? Onde evitare le cosiddette antinomie trascendentali. 23 “Ci si deve comportare secondo la Costituzione effettivamente statuita ed efficace”, HANS KELSEN, La dottrina pura del diritto, 1966, p. 242. 24 Si tralascia volutamente l’aspetto della creatività del diritto giurisprudenziale (come non ricordare la monumentale e fondamentale opera di LUIGI LOMBARDI VALLAURI, Saggio sul diritto giurisprudenziale, Giuffrè, Milano, 1975?) perché aprirebbe un discorso differente sulla politicizzazione della interpretazione che ingigantirebbe, per un verso, le problematiche trattate fino ad ora, ma, per altro, le ridurrebbe al soggettivismo puro che, nella specie, non mi sembra la soluzione più idonea. “…l’interpretazione giuridica altro non è che un’operazione logico-deduttiva attraverso la quale il giudice non crea diritto, limitandosi ad applicare una disposizione normativa preformata. Lo scopo di tale ricostruzione, anzi, è proprio quello di inibire il più possibile la discrezionalità interpretativa del giudice - nel timore che proprio questa conduca ad alterare il comando legislativo nel suo significato proprio – comprimendo, di conseguenza, l’attività applicativa nel letto di Procuste di un compito meramente meccanico”, ANDREA PUGIOTTO, Come NON si interpreta il diritto.., op. cit., pag. 2. 18 La importanza “strategica” dell’articolo 12 delle Preleggi al Codice Civile25 assume, quindi, una valenza particolare anche se, trattandosi pur sempre di una norma, vi è il paradosso di dover interpretare una norma che contiene le regole (i criteri, meglio) per l’interpretazione delle norme stesse! Del resto è impensabile che all’interno di un ordinamento giuridico vi possano essere norme che prevedano tutto quanto possa accadere nel mondo naturalistico! La completezza è impossibile ad attuarsi. Si può dire che la completezza dell’ordinamento la si ottiene proprio attraverso il procedimento dell’interpretazione per analogia (juris vel legis)26. Il problema delle lacune e delle antinomie, quindi, resta sempre attuale e presente, in qualunque ordinamento. E l’interprete, di volta in volta, deve o colmare o integrare o correggere le norme se vuole davvero dar corpo a una effettiva, concreta applicazione del diritto27 25 Sul punto, A. PUGIOTTO, op. ult. cit., soprattutto pp. 5 – 8; A. INCAMPO, Sul dovere giuridico, op. cit., pp. 36 e sgg. .- 26 Che resta un metodo più ampio del ragionamento a contrario, riduttivo rispetto al primo. Sul punto, A. Incampo, Sul dovere giuridico, op. cit., pp. 33 e ss.- e solo per quel che attiene il diritto privato. Infatti nel diritto penale è espressamente vietata la analogia. 27 L’integrazione presuppone le lacune, quali “deficienze del diritto positivo… che diventano sensibili, in quanto carenza di contenuto della regolamentazione giuridica, là dove questa sarebbe richiesta da determinate situazioni di fatto e che, in quanto tali, vogliono e possono venire eliminate mediante una decisione giudiziale integrativa”. La correzione presuppone il diritto inesatto: innanzitutto le antinomie propriamente dette, le antinomie di valutazione, quelle teleologiche e di principi, e poi, ancora, le antinomie trascendentali: “vale a dire contrasti del diritto positivo con principi fondamentali che pur possono costituire direttive e criteri per la conformazione e valutazione del diritto positivo, ma sono in sé trascendenti il diritto positivo, quali i principi fondamentali della giustizia, del benessere generale, della ragion di Stato, della certezza del diritto, del “diritto naturale”, del “diritto giusto”, della “eticità” e della coscienza”, K. ENGISCH, Introduzione al pensiero giuridico, op. cit., pp. 222-223 e 275.- 19 “Scrive a tal proposito Merkl (Il duplice volto del diritto, pp. 286-287): la legge “…non vuole dire tutto, perché vuole essere soltanto una forma nel processo di formazione del diritto, una forma ancora relativamente assai generale, vale a dire non individualizzata”28. E l’interprete dovrebbe (mentalmente e preliminarmente) rapportarsi alla intenzione del legislatore e comprendere quale fattispecie normativa abbia voluto disciplinare29... Facile dedurre che, rapportandosi a un enunciato normativo che contenga un principio (si pensi all’art. 1 della Carta di Nizza che così recita “Dignità umana. La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.”) la premessa maggiore diventa un contenitore amplissimo! E segna, comunque, il superamento 28 In A. C. AMATO MANGIAMELI, Diritto e Cyberspace…, op. cit., p. 190. 29 “La polisemia intrinseca di un enunciato linguistico non dipende solo dalle possibili imperfezioni della lingua o del suo uso. A renderlo aperto è anche, se non soprattutto, l’esistenza di una dialettica permanente tra l’emittente del testo ed il destinatario della sua comunicazione. Ciò vale per un testo letterario, poetico, teatrale non meno che per un testo normativo. Tale dialettica permanente è imposta, innanzitutto, dalla stessa formulazione generale ed astratta del testo legislativo, che ne permette la vigenza costante nel tempo attraverso una interpretazione evolutiva: questa, dando allo stesso enunciato letture differenti – sia pure in continuità con il dato testuale di partenza – la rende applicabile ad una realtà sociale cangiante. Se così non accadesse, il legislatore sarebbe perennemente sollecitato a modificare l’originario testo normativo, in un incessante quanto impossibile sforzo di rimodellare l’ordinamento su una realtà in continuo divenire. Ciò spiega perché la disposizione legislativa, nell’atto stesso in cui viene posta, cominci un percorso di emancipazione dalla propria ratio originaria e viva secondo un significato che può anche non coincidere con quello originario. Dalla voluntas legislatoris si passa così ad una differente voluntas legis determinabile non più in relazione al tempo ed all’occasione che hanno dato vita al testo legislativo quanto, piuttosto, alla sua polisemica formulazione ed alla sua concreta portata attuale.”, A PUGIOTTO, op.ult. cit., p. 4 .- Qui siamo nella cosiddetta interpretazione storica (intesa o come ricerca della intenzione soggettiva del legislatore o intenzione oggettiva della legge). E il tutto passa attraverso il mito/filtro della certezza del diritto che ha i suoi confini che vanno dalla cristallizzazione del diritto alla eterogenesi dei fini della norma. Sul tema del rapporto tra diritto e giustizia e tra diritto e certezza, tra tutti, GIUSEPPE CAPOGRASSI, Il problema fondamentale, Opere di Giuseppe Capograssi, vol. V, Milano, Giuffré, pp. 29-34; LOPEZ DE OŇATE , La certezza del diritto, Milano, Giuffré, 1942; FRANCESCO CARNELUTTI, La certezza del diritto, Rivista di Diritto Processuale Civile 1943, XX:81-91; PIETRO CALAMANDREI, La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina, Rivista di Diritto Commerciale, 1942, I, p. 341 e ss. 20 proprio di quella antinomia trascendentale di cui si discorreva sopra. Infatti appare come la prima operazione che l’interprete debba compiere durante il suo ragionamento che lo porti a trovare una soluzione al problema. Diritti umani Fin dalle Istituzioni giustinianee, al centro della riflessione giuridica si è sempre posta la persona30. L’espressione diritti umani si ritrova per la prima volta in Europa, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, adottata dall’Assemblea delle Nazioni Unire il 10 dicembre 1948. Essa si ricollega ad una profonda considerazione31 maturata durante un periodo storico in cui si elaboravano teorie su “vite degne” e “vite meno degne”, scaturita in un documento di fondamentale importanza a livello internazionale, quale appunto la Dichiarazione appena menzionata. Per la verità, sinteticamente, è un modo come un altro per indicare quelli che sono i diritti fondamentali collegati alla persona, spesso appellati anche come personalissimi, inalienabili, eccetera32, 30 SEBASTIANO TAFARO, Diritto e persona: centralità dell’uomo, in Tradizione Romana, n. 5, 2006, in www. dirittoestoria.it e alla dottrina ivi richiamata. 31 cfr. GIUSEPPE CAPOGRASSI, La Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo e il suo significato, in Opere di Giuseppe capograssi, vol. V, Giuffrè, Milano, 1959, pp. 37-50 32 Per la verità, proprio la Carta di Nizza, sempre nel suo preambolo, affermando che: “La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti della Comunità e dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi 21 negli Stati moderni, di diritto e costituzionali, vengono individuati e tutelati in virtù dello scopo dello Stato stesso: non già e non più semplicemente sorto con la finalità di “garantire i diritti individuali e collettivi” ma “promuovere” gli stessi. Attraverso una loro “scoperta e riconoscimento33” (perché esistono già all’interno della persona - che diventa non solo una semplice maschera che ricopra un volto, ma un paludamento che avvolge l’intero essere e lo cela al mondo circostante - fin dalla apparizione dell’uomo su questa Terra), man mano che la storia avanzava, col progresso, e l’umanità ritrovava ambiti di tutela differenti34. Si pensi, ad esempio, al diritto alla vita, alla salute, quelli connessi all’infanzia, alla libertà (ricomprendendovi, ovviamente, le sue molteplici sotto categorie come la libertà di pensiero, di internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull'Unione europea e dai trattati comunitari, dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d'Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo. Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future. Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libertà ed i principi enunciati qui di seguito…” sembrerebbe differenziare i due concetti che, invece, unanimemente, vengono ritenuti sinonimi. Può essere che col primo termine si sia voluto comprendere e riconoscere qualcosa di più specifico e connaturato con l’essere umano e con il secondo si sia voluto accentuare l’esistenza di libertà che nessun ordinamento possa conculcare. Donde il riferimento a una Autorità che li tuteli entrambi, garantendo una terzietà tra gli Stati membri. Dopo il Preambolo segue la individuazione dei diritti sopra detti e di quelli derivati (come quello di cittadinanza). 33 Proprio nel senso di PAUL RICOEUR, Percorsi del riconoscimento, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2005.- 34 NORBERTO BOBBIO, nel suo noto libro L’età dei diritti, Einaudi, Torino, 1990, contesta l’espressione e la sussistenza dei diritti umani (del resto, come giuspositivista e punta di diamante del formalismo giuridico italiano, contestava anche la esistenza di un diritto naturale) in quanto agli stessi non si poteva dare un fondamento assoluto in quanto risultavano mal definibili e storicamente mutevoli. Sotto l’aspetto squisitamente formale, non errava. E, stranamente, ai fini del presente lavoro, tale tesi è di assoluto conforto in quanto, non essendo definibili, non potrebbero mai essere individuati in un procedimento logico matematico in un sistema decisionista e informatico. 22 stampa, di parola, di stabilimento, eccetera), alla uguaglianza, oppure termini come “unioni di fatto”, “famiglia”, che, se pur tutelati da una certa epoca in poi, si sono ritrovati ad essere ridefiniti continuamente, a rimodellarsi a misura che la società progrediva35 e si apriva a nuove esigenze o interferivano “morali” diverse. Non solo. Ma col passare del tempo gli stessi diritti hanno assunto diversità di accezione ricomprendendo, al loro interno, fattispecie fino a poco tempo prima assolutamente imprevedibili. Il continuo e rapido modo col quale gli scambi e relazioni di ogni tipo (culturali, morali, religiose e giuridiche) sono avvenuti, l’incrociarsi di tradizioni diverse, a cominciare soprattutto dalla fine dell’ottocento in poi, ha comportato un diverso modo di intendere diritti fondamentali come quello alla vita e alla libertà (per limitare il campo) davvero sorprendenti. Per quel che riguarda il secondo (per il mondo occidentale), basti pensare alla diversità di accezione del termine (nel senso che al suo interno erano e sono rappresentati ambiti di tutela differenti 35 Una società scientifica e tecnologica diversa, da villaggio globale o da homo artificialis o digitalis come sostengo io. E come non ricordare in proposito ZYGMUNT BAUMAN con il suo splendido libro La solitudine del cittadino globale, Feltrinelli, Milano, 1999. Inoltre faccio riferimento a due miei scritti: La sicurezza nell’Europa multi culturale. In particolare, sulla dignità della persona e la riservatezza: Verso un minimo etico riconosciuto, in Journal of modern science, 1/2002, Józefów, Polonia, pp. 195 e ss.; Famiglia e soggetti deboli: linee per una ipotesi di diritto comune, in Rodzina I Społeczneństwo, Białystok, Polonia, 2006, pp. 61 e ss. . 23 di tutela) tra la fine della prima guerra mondiale e gli anni sessanta36 e, poi, fino ai nostri giorni. Per quel che attiene al primo, si pensi alla tutela della vita connessa con quella della dignità della persona37, in virtù dei quali si regola la vita umana dal suo esordio in questo mondo (gli embrioni) fino al suo exitus (l’eutanasia). E si sono trovati “nuovi diritti” come il biodiritto38 (di derivazione dalla bioetica), il diritto delle neotecnologie39, il dato 36 Sul punto, GERHARD OESTREICH, Storia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, Editori Laterza, Roma.Bari, 2001, soprattutto pp. 117 – 152. 37 Espressamente previsti e disciplinati (quindi con norme cogenti) dalla Carta di Nizza e dalla Costituzione Europea che, come è noto, non è ancora stata adottata. 38 Per quanto riguarda il rapporto tra bioetica (intesa come “Lo studio sistematico della condotta umana nell’area della scienza della vita e della cura della salute, esaminata alla luce dei valori e dei principi morali”, W.T. REICH, Introduction to Encyclopedia of Biotehics, Macmillan, Free Press, New York, 1978) diritto e diritti umani, si possono ricordare alcuni tra i numerosi contributi presenti nella letteratura esistente, tra cui: FRANCESCO D’AGOSTINO, Bioetica e diritto, Medicina e Morale 1993, 4: 675-690; ID., Dalla bioetica alla biogiuridica, in S.BIOLO (a cura di), Nascita e morte dell’uomo, Marietti: Genova, 1993: 137-147; ID., Tendenze culturali della bioetica e diritti dell’uomo, in A. Bompiani (a cura di), Bioetica in medicina, Roma: CIC, 1996: 48-54, ID., Bioetica nella prospettiva della filosofia del diritto, Torino, Giappichelli, 2000; ID., La bioetica come problema giuridico. Breve analisi di carattere sistematico, in E. SGREGGIA, V. MELE, G. MIRANDO, (a cura di), Le radici della bioetica, vol. I, Milano: Vita e pensiero, 1998:203-211; G. DALLA TORRE, Le frontiere della vita. Etica, bioetica, diritto, Roma: Edizioni Studium, 1997, E. SGREGGIA, Bioetica e diritti dell’uomo, in Scritti in Onore di GuidoGerin, Padova: CEDAM, 1996: 427-433; P. ZATTI, Verso un diritto per la bioetica, in A. MAZZONI, (a cura di), Una norma giuridica per la bioetica, Bologna, Il Mulino, 1988: 63-76; ID. Bioetica e diritto, Rivista Italiana di Medicina Legale, 1995 XVII: 3-20; S. FRENI, Biogiuridica e pluralismo etico-religioso, Milano, Giuffré, 2000; E. SGREGGIA, M. CASINI, Diritti umani e bioetica, Medicina e Morale, 1999, 1: 17-47; G. MÉMETEAU, Bioéthique et droit: mythes ou enrichissement?, in L.ISRAEL, G. MÉMETEAU (sous la direction de), Le mythe bioéthique, Paris, Edition Bassano, 1999: 97-125; F.D. BUSNELLI, Bioetica e diritto privato, Frammenti di un dizionario, Torino, Giappichelli, 2001; V.POCAR, Sul ruolo del diritto in bioetica, Sociologia e diritto, 1999, 1: 157-165; M.D.VILA-CORO, Introducción a la Biojurídica, Madrid: Universidad Complutense, 1995; G.P. SMITH II, Human Rights and Biomedicine, The Hague: Kluwer, 2000; F.J.LEON CORREA, Los derechos humanos come base de la legislacion en bioetica, Persona y bioetica, 2000, 2001, 11, 12: 123-125; A. COSTANZO, Nuclei del biodiritto, Bioetica e cultura, 2002, 21: 51-66; M.T. MEULDERS-KLEIN, R. DEECH, P.VLAARDINGERBROEK (eds.) Biomedicine, The Family and Human Rights, The Hague; Kluwer, 2002; J-P. MASSUÉ, G. GERIN, Diritti umani e bioetica, Roma: Sapere 2000, Edizioni Multimediali, 2000; F. COMPAGNONI, F. D’AGOSTINO, (a cura di), Bioetica, diritti umani e multietnicità, Milano, San Paolo, 2002; R. ADORNO, Biomedicine and international human rights law: in search of a global consensus (www.who.int/bullettin/tableofcontents/2002/vol.80no). 24 personale, solo per restare in ambiti noti a tutti. Nel senso che sono diritti che non erano stati determinati. E l’informatica giuridica ha contribuito, non solo all’individuazione degli stessi, ma ha fatto sorgere diverse scuole di pensiero su argomenti che, per converso, sembravano dati per stabiliti. Sulla scorta del pensiero di un sapere condiviso, di una creatività individuale come risorsa da mettere a disposizione di tutti, nasce l’etica degli hackers40, la tutela del software viene affievolita: si parla di copyleft che si affianca al copyright e si diffonde la cultura software libero41. Questo perché nel momento della individuazione di una fattispecie da disciplinare, necessita che il giurista conosca l’evoluzione del pensiero, della società che si verifica intorno a lui, quotidianamente. Infatti, la novità dell’epoca contemporanea non sta soltanto nella circostanza che apparentemente nascano nuovi diritti42, quanto che i vecchi modelli di riferimento degli stessi sono cambiati. 39 L’Informatica giuridica e il diritto dell’Informatica con la regolamentazione di tutto quel che avviene on line: la contrattualistica, i reati informatici, la tutela della privacy, del dato personale, i rapporti bancari, l’accesso ai servizi pubblici, tanto per citare qualche ambito di applicazione. 40 Resta fondamentale lo scritto di PEKKA HIMANEN, L’etica hacker e lo spirito dell’età dell’informazione, Feltrinelli, Milano, 2001. 41 Per tutti, GIOVANNI ZICCARDI, Libertà del codice e della cultura, Giuffrè, Milano, 2006 che ripercorre storicamente il tentativo di svincolarsi dal potere di controllo di chi detenga i marchi in virtù di un diverso spirito che deve animare la ricerca fondata sulla libertà informatica. In particolare, pp. 35 – 44 e 97 e ss. .- 42 Si è trattato, invece, di una ri-scoperta degli stessi di un ri-conoscimento di ambiti di tutela, come sopra detto. 25 E in fondo il legislatore attuale (quello a livello europeo o dei trattati) si adegua a tanto, limitandosi a enunciare principi, piuttosto che singole e specifiche regole. Vuoi perché le demanda agli Stati membri, vuoi perché, forse, nel nostro futuro si sta delineando quello che è stato definito il diritto silhouette, un diritto snello, fatto di poche regole ma di molti principi.43 Orbene, la Carta di Nizza, trattato fondamentale su e dei principi regolatori e ispiratori delle moderne logiche legislative improntate sulla riscoperta dell’uomo nel suo complesso di individualità, socialità e unione mente – corpo, proprio nel suo Preambolo, statuisce una serie di principi affermando che: “Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di 43 Sul punto, MARIA ROSARIA FERRARESE, Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale, Il Mulino, Bologna, 2000, pp. 199 – 204. “In primo luogo il diritto si proceduralizza: il diritto, per così dire, perde carne e diventa una silhouette, uno schema, un profilo un disegno a grandi linee. Ciò significa che esso non solo è diverso ma, come osserva Ladeur, richiede di essere compreso in maniera diversa: esso richiede «una comprensione procedurale» la quale «non sia basata sulla intelligenza, sulla capacità di ricevere consenso, sulla veridicità e su altre virtù primarie del diritto, bensì su virtù secondarie, specificatamente procedurali, come il mantenimento di una pluralità di alternative di azione, la conciliazione dei dissensi… la possibilità che diversi giochi linguistici si contaminino vicendevolmente, la garanzia del cambiamento mediante la costruzione di «interruttori» per discorsi che si rafforzano, e così via (Così K.H. LADEUR, Procedurale Razionalität, in “Zeitschrift für Rechtssoziologie”, n. 7, 1986, p. 273, cit. in TEUBNER, Il diritto come sistema autopoietico,cit., p. 99)»…Il diritto perde il tal senso le sue valenze pubblicistiche di «comando giuridico» e si struttura prevalentemente secondo schemi di tipo privatistico, diventa dunque essenzialmente empowering, facilitating, default.”, pp. 200 – 201.- E tutto quanto qui esposto rafforza la tesi secondo la quale rimettersi ai principi enunciati renderà assolutamente impossibile l’uso delle decisioni automatiche attraverso l’uso di un elaboratore, proprio perché definirne i contenuti in chiave algoritmica è, allo stato dell’arte, inattuabile e poi anche perché, come sottolinea Ladeur, l’intreccio di linguaggi manderebbe in tilt il sistema per la polisemia che si verrebbe a creare. Per un esempio di come un computer traduca automaticamente espressioni comuni in frasi senza senso, cfr. A. PUGIOTTO, Come NON si interpreta il diritto….,op. cit., pp. 3-4: “..Studies in the logic of Charles Sanders Pierce risulti in traduzione Studi nella logica delle sabbiatrici Pierce del Charles (sander, effettivamente, significa sabbiatrice e il traduttore automatico non tine conto delle maiuscole”. 26 libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l'Unione si basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto. Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.” Lo scopo dei Paesi sottoscrittori della Carta è stato quello di rendere una visibilità ai principi informatori delle legislazioni: “…rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici”. Sei, dunque, i principi fondamentali enucleati: 1. la dignità umana; 2. la libertà; 3. l’uguaglianza; 4. la solidarietà; 5. la democrazia; 6. lo stato di diritto. Premesso che non appare possibile esaurientemente rispondere a tutto, mi limiterò ad evidenziare alcuni criteri di massima, lasciando, a chi legge, riempire i principi sopra indicati nei modi più vari. Ciò a discapito di una puntualizzazione, ma a vantaggio di una libertà di pensiero che non si lascia rinchiudere in ampolle alchemiche di qualsivoglia matrice politica. 27 Tra l’altro, non sono principi neanche cristallizzati nel tempo44. Infatti, come sopra richiamato, nella costante evoluzione della società e del progresso sociale, degli sviluppi scientifici e tecnologici, questi valori tendono a mutare. E devono essere adeguati costantemente. E siccome la legislazione, qualunque legislazione, ha i suoi temi tecnici per adeguarsi, spetta all’interprete il compito primario di preoccuparsi di tanto. Si pensi alla privacy, al matrimonio, alla cittadinanza. Per ognuno di questi vi sarebbe bisogno di…un trattato. Sinteticamente, si può affermare che questi valori, questi principi, devono essere alla base delle normative dei singoli stati e, nel caso in cui vi fossero norme interne in contrasto, spetterebbe all’interprete sopperirvi, applicandoli tout court al caso a lui sottoposto, andando oltre i valori o i fino etico – politici perseguiti nello specifico, i concreti interessi o i bisogni “attraverso di essi di fatto o anche solo di diritto tutelati o il rango costituzionale o comunque privilegiato delle loro fonti, oppure il carattere universale ora dei principi da essi espressi, ora dei soggetti cui sono attribuiti, ora di quelli che li rivendicano o ne condividono la validità”45. 44 Si rifletta sul concetto di persona e democrazie… negli ultimi due millenni; i loro significati sono diversissimi e diversificati per periodi storici, etnie, religioni, morali, fondamentalismi vari, eccetera. 45 LUIGI FERRAJOLI, I fondamenti dei diritti fondamentali, in Diritti fondamentali. Un dibattito teorico, Ed. Laterza, Bari – Roma, 2002, p. 279; sul concetto di libertà e la sua evoluzione storica, nei diversi modi con i quali è stata intesa (Libertà negativa e libertà positiva. Diritti di libertà e diritti di autonomia), pp. 288 e ss. .- 28 Se, nel disciplinare un fatto, occorresse intervenire “immettendo” questi principi nella realtà sociale, il giurista dovrebbe farlo vuoi disapplicando la normativa in vigore (perché, si ripete, è in conflitto con tali principi), vuoi inserendo il suo operato nel complesso sistema giuridico del suo Paese. La dignità umana46, dunque, è al primo posto dei valori che le norme dei singoli paesi hanno stabilito. Un concetto vasto che qualunque algoritmo induttivo difficilmente riuscirebbe a sintetizzare in poche parole. Al suo interno è racchiuso il fondamento della razionalità umana e, in ragione di ciò, l’individuo va difeso, tutelato e protetto per la sola ragione che è, che esiste, al di là e oltre la sua particolare condizione (non per altro si parla di una dignità nella salute, nella malattia, nella vita di relazione, nella morte), il suo essere contingente, transeunte, caduco e mortale. Un principio vasto come l’oceano, dai confini che si ampliano ogni giorno di più, col progredire della società e del progresso, causa prima, a volte, di palesi antinomie negli ordinamenti giuridici contemporanei. 46 F.D. BUSNELLI e E. PALMIERINI, Bioetica e diritto privato, in Enciclopedia del Diritto, Aggiornamento, V, Giuffrè, Milano, 2001 op. cit., p. 144, evidenziano, ad esempio, come il concetto europeo di dignità sia profondamente diverso da quello, legato all’omologo lessicale di dignity, diffuso nella cultura statunitense ed impiegato “in modo fungibile ai concetti di autonomia e di libertà”, così da fondare lo stesso diritto alla privatezza delle decisioni in merito alle proprie vicende esistenziali” (p. 143). Dignity riconosciuta, per di più, ai soli soggetti capaci di autodeterminazione morale, e dunque di raziocinio (sulla scia di una visione elaborata nel pensiero europeo e superata da oltre un secolo, che escludeva il predicato “persona” agli incapaci, come gli esseri mostruosi, gli infanti, i folli e i minori: cfr. P. ZATTI, Verso un diritto per la bioetica, citati dagli Autori suddetti). Sulle avventure della ragione occidentale nel suo conflittuale rapporto (di interdetto ed esclusione) con queste soggettività non compiutamente riconosciute resta fondamentale la riflessione critica di M. FOUCAULT, Folie et dérason. Histoire de la folie à l’age classique, Paris, 1961, trad. it. Storia della follia, Milano 1963. 29 E che diventa criterio anche di valutazione della civiltà giuridica di un popolo a seconda che la tuteli in tutte le sue forme o no. Principio generale di impossibile definizione concettuale, se non nel senso sopra proposto e che appare impossibile esemplificare in poche pagine anche perché, nel suo esplicitarsi, appare ricco di contraddizioni. In virtù della dignità umana, ad esempio, si invoca l’abolizione della pena di morte o la si ritiene ammissibile! Figuriamoci, allo stato, algoritmicamente! E sempre in virtù di tale principio di minima razionalità, ancora, dovrebbero essere abolite le pene corporali, le sperimentazioni anche su embrioni umani, ma viene ritenuta praticabile l’eutanasia. Vita, morte, dignità: tre concetti in rapida e costante variazione di interpretazione e contenitori sempre più vasti. Lo stesso dicasi per i principi di libertà ed uguaglianza (economica, sociale, politica, culturale, eccetera). Il diritto diventa in tali casi lo strumento di attuazione delle disparità o delle differenze che via via la società va ri-conoscendo47. Al fondo di ogni riflessione, però, vi è la perenne valutazione dell’essere racchiuso nella persona, che ritrova, 47 Nel senso sopra richiamato. 30 attraverso il mondo delle regole, la possibilità di difendersi e tutelarsi da un suo simile. Già! Perché in fondo, se il principio è concretizzato (o meno) in una singola norma, portatrice di un valore perenne, e la si invoca, se ne chiede la applicazione, è proprio perché in quel momento vi è una violazione (possibile) della stessa e la invocazione di un minimo di Giustizia. Il minimo etico è tutto qui! Al di là, forse, di tesi o ideologie giuspositiviste o normativiste, forse in aperto contrasto con chi voleva ridurre l’ordinamento a meri e asettici comandi, il diritto appare permeato di valori ritrovati e voluti proprio dallo stesso legislatore. E siccome la morale, ex se, è particolare e soggettiva, transeunte ed effimera, resta il diritto a codificare i principi universali validi ed efficaci. In quanto, si ripete, è la norma che ne pretende la loro attuazione. E mai come oggi, si assiste a una ridefinizione della funzione del diritto che, all’interno della eticità, sembra avere una supremazia sulla morale48. 48 Concetto ambiguo che FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE nel suo Genealogia della morale, tratteggia in modo impareggiabile! Facendo nascere la ricerca psicologica come matrice dei sentimenti che la morale, da secoli, aveva ritenuto fossero comuni, negando una ipersoggettività che, stranamente, rifonda l’uomo che può ritrovarli in una luce diversa, in un Ordinamento Superiore che vive in se stesso. 31 Ambiente Mentre nella nostra Costituzione non vi è cenno alcuno all’ambiente (per ovvi motivi storici), nella Carta di Nizza, all’art. 37, espressamente si statuisce : “Tutela dell’ambiente. Un livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile”. Già la proposizione normativa “sviluppo sostenibile” seguito al termine “principio”, costituisce di per sé, in ambito semantico, un qualcosa di molto generico, di estremamente confuso. E se affidassimo la traduzione di tanto a un elaboratore, potrebbe venir fuori di tutto e il contrario di tutto, essendo tre termini polisemici49 dalle combinazioni vastissime. Per quel che concerne il termine “ambiente”, si può dire che, molto semplicisticamente, è ciò che ci circonda, nel quale siamo immersi, visibile e non (dalle montagne all’atmosfera, dalle coste ai paesaggi in genere). Ambiente, insomma, è tutto quello che è al di fuori di me, in ogni senso e nel quale sono presenti elementi vitali appartenenti ai tre regni (animale, vegetale e minerale). 49 E si potrebbero creare davvero degli equivoci interpretativi che lascio alla intelligenza e alla fantasia del lettore. 32 Due le concezioni a confronto: quella Riduzionista (che riduce, appunto,tutto, ogni cosa, alle sue componenti elementari)50; quella Olistica (che individua ogni cosa a livello della totalità)51. Sono due modi di intendere l’essere (tomisticamente inteso) in modo diverso. Per sgombrare subito il campo: aderisco alla concezione olistica che comprende, al suo interno, la concezione dell’uomo integrato. Noi apparteniamo tutti a UNA SOLA GEA, nella quale siamo immersi e che esiste anche in noi stessi. Per dirla in parole ancora più schiette: è la concezione del microcosmo/macrocosmo che è a monte di questa teoria. Potrei dire, con un neologismo, Completista in contrapposizione a Riduzionista. Perché è un completamento progressivo che porta a una Unità ontologicamente intesa. E proprio per questo è possibile applicarvi la teoria dei frattali. E tutto ciò ci serve sia per definire esattamente cosa sia l’ambiente, sia per trovare giuridiche vie di tutela52, sia, infine, per trovarne una giustificazione etica alla sua salvaguardia. Le due concezioni, su richiamate, appaiono configgenti sul punto della responsabilità. La prima tenderebbe a ritrovare, in caso di 50 Il LEVINO osserva come in ecologia il riduzionismo sia caratterizzato dal considerare ogni specie come un elemento a sé stante, in un ambiente che consiste del mondo fisico e di altre specie. 51 A tale ultima teoria fa riferimento il concetto di ecosistema; l’altra parla di dinamiche ecologiche proprie, singole che possono o no interagire tra loro. Rappresentante della prima teoria è A. G. TANSLEY e R. LINDEMAN; per la seconda, ricordiamo SIMBERLOFF che critica la avversa teoria in quanto retaggio del pensiero classico greco tendente a riconoscere ordine e somiglianza, di chiara marca platonica. 52 Sul punto l’interessante riflessione di GIORGIA PAVANI, Concetto e ambito dei nuovi diritti, in www.filodiritto.com/diritto/pubblico/costituzionale/nuovidiritti1.htm 33 disastro ambientale, una mera responsabilità soggettiva, l’altra, per converso, solo una responsabilità oggettiva per il solo fatto di esistere, di co-esistere con l’ambiente nel quale siamo immersi. E tale responsabilità avrebbe un valore etico; non solamente morale o solamente giuridico. E questo costituirebbe già un primo motivo per il quale non sarebbe possibile un automatismo giuridico, una applicazione della giustizia automatica “sic et simpliciter”! Infatti, a mio parere, prima del concetto di ambiente occorre spendere qualche parola su un qualcosa che costituisce un prius, non solo logico, allo stesso e che è il termine Natura53, come Madre di tutte le cose. 53 “Dio, ossia la Natura, è punto di partenza e punto di arrivo, sia sul piano logico e della conoscenza, sia su quello ontologico. La Natura, quindi, non può essere considerata una cosa statica: al suo interno si esplica una attività. Ora, se consideriamo che tutte le cose sono in Dio (nella Natura), l'azione della Natura non può svolgersi che su se stessa, provocando però uno sdoppiamento fra soggetto (Natura naturans) e oggetto (Natura naturata). All'interno di questo processo dinamico della Natura emerge con chiarezza il problema del rapporto fra libertà e necessit.”. B. SPINOZA, Etica, Parte prima, Prop. XXIX Proposizione XXIX Nella Natura non vi è nulla di contingente, ma tutte le cose sono determinate dalla necessità della divina Natura ad esistere e a operare. Dimostrazione Tutto ciò che è, è in Dio (per la Prop. 15): ma non si può dire che Dio sia una cosa contingente. Infatti (per la Prop. 11), esiste necessariamente e non in modo contingente. Quindi i modi della natura divina sono da essa stessa derivati in modo necessario e non contingente (per la Prop. 16), e ciò o in quanto si consideri la natura divina in senso assoluto (per la Prop. 21), o in quanto la si consideri determinata ad agire in un certo modo (per la Prop. 27). Inoltre Dio non solo è causa di questi modi in quanto semplicemente esistono (per il Cor. della Prop. 24), ma anche in quanto si considerano determinati a operare qualcosa (per la Prop. 26). Poiché se non sono determinati da Dio (per la stessa Prop.) è impossibile, non già contingente, che si determinino da sé; viceversa (per la Prop. 27) se sono determinati da Dio, è impossibile, non già contingente, che si rendano indeterminati da soli. Perciò tutte le cose sono determinate dalla necessità della natura divina non solo ad esistere, ma anche ad esistere e operare in un certo modo, e non vi è nulla di contingente. C.D.D. Scolio Prima di passare oltre voglio qui spiegare, o piuttosto far notare, che cosa dobbiamo intendere per 34 Si presenta, in forma semantica come una Mater-Ia: Una “madre” che va verso l’infinito, a ricongiungersi con un Principio primo dal quale Essa è scaturita, secondo il pensiero classico ed esoterico. Ed è come la Giustizia (infra) che, in fondo è lo Jus - stat- ia. E’ il movimento che , a mio parere, caratterizza e informa tutto! È la vita stessa che ne è pervasa! La Natura pare abbia in sé la capacità di auto difendersi da attacchi esterni. Un po’ come i nostri anticorpi… Pensate al riscaldamento dell’atmosfera e alla vendetta dello scioglimento dei ghiacciai, del mutamento del tempo, con piogge torrenziali, o alla desertificazione o alla glaciazione. Ma è un problema talmente lontano nel tempo e non siamo così transeunti! La natura sembra quasi animata… da un desiderio di sopravvivenza. Un comportamento eticamente corretto…che lascerebbe presupporre una specie di volontà, quasi un ens. In realtà di tratta di fenomeni fisici tra loro correlati quasi che la materia possegga una mente che diriga le difese e gli attacchi da elementi esterni ma non estranei. L’uomo appare come un virus, un bacillo e la TerraCorpo si difende scatenando anticorpi ad hoc…! Natura naturans e per Natura naturata. Ritengo infatti che, da quanto precede, risulti che per Natura naturans dobbiamo intendere ciò che è in sé e per sé è concepito, ossia quegli attributi della sostanza che esprimono un'essenza eterna e infinita, cioè (per il Cor. I della Prop. 14 e il Cor. 2 della Prop. 17) Dio, in quanto è considerato causa libera. Invece per Natura naturata intendo tutto ciò che deriva dalla necessità della natura di Dio, o di ciascuno dei suoi attributi, in quanto considerati come cose che sono in Dio e che non possono essere né esser concepite senza Dio”. (B. SPINOZA, Etica e Trattato teologico-politico, UTET, Torino, 1988, pagg. 112-113) 35 Questo ci deve far riflettere per ritrovare il fondamento dell’eticità ambientale54, che è alla base della soluzione etica di qualunque questione, premessa maggiore effettiva, che non può risiedere in un qualcosa di arazionale (pensate, per analogia agli animali e alla loro protezione che la legislazione internazionale e interna compie da diversi anni nella prospettiva di una impossibilità degli stessi di difendersi55) dall’aggressione dell’uomo che diventa una sorta di amministratore di sostegno per i soggetti (animali, natura, ambiente, parchi, eccetera) deboli ma incapaci di auto difendersi secondo i normali strumenti possibili e posti in essere in una società. La teoria dei diritti-interessi (penso ad Attfield,a Goodpaster ma anche a Regan56) pone il problema da un punto di vista giuridico. 54 Il cosiddetto sviluppo sostenibile appare in un rapporto di equilibrio tra l’ambiente (tutti gli ambienti) e l’uomo. L’uomo tutela l’ambiente e l’ambiente, simbolicamente, tutela l’uomo attraverso una reciprocità effettiva, quasi scambio d’amorosi sensi. 55 E in caso di applicazione degli stessi un elaboratore come potrebbe “pensare” che un animale, una cosa, sia oggetto di tutela di una norma? Escluderebbe, forse, a priori, un’applicabilità di una norma. 56 Se hanno diritti gli uomini, allora hanno diritti anche gli animali, cioè tutti gli esseri dotati di valori intrinseci, cioè quegli esseri che, potendo avere una vita migliore o peggiore dal proprio punto di vista, hanno interesse ad avere una vita qualitativamente migliore, più buona. Anche se non lo possono manifestare con le parole ma, ad esempio, sempre secondo REGAN, con la sofferenza. Pensate alla vivisezione o al degrado ambientale, all’inquinamento. 36 Ma da un punto di vista etico, la concezione olistica57, in antitesi a quella atomista insita nelle etiche individualistiche, pone nel bonum commune il fine in virtù di un tutto comprendente58 e finalizzato all’Universale Unità. Tengo a precisare che determinate religioni possono solo aggiungere un quid a quanto affermato, darne una connotazione irrazionalsentimentale o fiabesca; ma in nucleo centrale resta sacralmente pagano. La concezione olistica o completista lo giustifica senza ricorre a platonismi di maniera, semplicemente invocando un elementare principio di coerenza della struttura quasi che avesse una Mens che la diriga. Ma sarebbe una personificazione, meglio: un antropomorfismo che costituirebbe un falso modo di porre il problema anche in sede filosofica o teologica, dove il personalismo ha prodotto danni… alla ragione e ha inventato i sensi di colpa che, per converso, possono spiegarsi solo con un intervento sulla comprensione psicologica delle prime azioni…Nietzsche docet! Infatti non appare possibile applicare i criteri antropomorfici di valutazione alla natura e allo stesso mondo 57 Sul punto, TEODORO BRESCIA, Mente, corpo, ambiente ed evoluzione: la visione olistica originaria, in Una nuova etica per l’ambiente, (a cura di) COSIMO QUARTA, Ed. Dedalo, Bari, 2006, pp. 171 – 193. Non si tratta solamente delle leggi del Tao applicate alla Natura e agli esseri, né del feng-shui (fong – schuè), l’arte di arredare con perizia energetica casa, ambienti, camere, né della risonanza in noi del QI o,ancora delle tecniche del Rei-Ki o l’ascolto della armonia delle stelle di pitagorica memoria!. L’autore cita degli studi ed esperimenti interessantissimi condotti dal MASURU EMOTO, fisico e medico giapponese (I Messaggi dell’Acqua, Padova, 2002, voll. 2) sulle relazione dell’acqua, sulla sua forma, sui cristalli, eccetera. Dimostrando una unitarietà dell’ambiente, la memoria, la duttilità, la plasticità insita nell’acqua e l’importanze di dover mantenere l’ambiente globale in uno stato di ottima conservazione sopratutto perché noi siamo fatti al 75% di acqua!. 58 Mutuo una espressione di SERGIO COTTA (Il diritto nell’esistenza…, op. cit. pp. 152 e ss.) a proposito della carità come forma integrativo coestistenziale includente tutti gli uomini, forma posta all’apice delle altre forme coesistenziali. 37 ecologico in quanto detti paramenti sembrano essere pertinenti a un’etica intra-umana ma non appaiono adeguati all’ambiente, verso il quale sembrerebbe che i principi più idonei siano quelli dell’equilibrio, della stabilità, della varietà biologica e naturalistica. Un principio di rispetto puro e semplice, inteso come equilibrio-egalitarismo, quindi, sarebbe sbagliato. Rispettando le cosiddette biodiversità59 è naturale che occorra trovare una gerarchia di interessi-finalità da raggiungere. Ad esempio si pensi al cibo, all’aria, all’ambiente per un uomo, una pianta e un animale. Va privilegiato chi percorra dei fini gerarchicamente superiori per la razionalità che lo contraddistingue (l’uomo, quindi, che può “pensare” agli altri dopo averlo fatto per se stesso); ma in armonia con quelli che sono gli altri esseri che lo circondano e lo aiutano ad esistere. E questa è una chiave di lettura dell’art. 37 della Carta di Nizza circa la definizione di ambiente correlato a un principio dello sviluppo sostenibile. È l’armonia il fulcro dello sviluppo sostenibile: armonia tra uomini e cose, tutti in una sola natura naturata. Ma come tradurlo in termini algoritmici in un elaboratore? 59 Il prefisso “bio”, oggi è usato e abusato. Si fa riferimento alla Conferenza Mondiale sull’Ambiente di Rio de Janeiro del 1992 e alla sua Dichiarazione e che affrontò il tema dello sviluppo sostenibile, poi ripreso dalla Carta di Nizza. 38 La pura difesa ad oltranza o ex se della natura, anche a scapito dell’uomo, è puerile come l’idea che la natura, l’ambiente debba essere asservito all’uomo per il solo fatto che sia uno zoòn politikòn60! Né un soterismo di maniera, tipicamente ambientalista o animalista, può ritenersi ammissibile in una qualsivoglia ottica se non quella di un mors mea vita tua, tipica e giusta in una visione martirologica, ma abbastanza inefficace in campi scientifici e razionali. Dobbiamo scivolare nella materialità di un equilibrio all’interno della res extensa di cartesiana memoria che coabita con la res cogitans esistente in modo immanente. Capire quale sia il fine migliore da perseguire per giustificare, ovviamente, la tutela dell’ambiente. E, così attuare tutti i principi per una esatta tutela dell’ambiente e dell’uomo. È un superamento delle singole particolarità e non conta se siano animate o non. L’olismo estende al macro ciò che è micro e viceversa. Il suo fondamento è nel riconoscimento della propria appartenenza al tutto ma restando delle individualità determinate. Più che al panteismo, lo inquadrerei nel panenteismo. 60 Punta estrema fu una sentenza americana del 1925 che statuì un principio (per fortuna, dopo, revocato, ma in sintonia coi tempi) secondo la quale l’effusione degli odori e delle impurità dell’aria prodotte da una raffineria era inevitabile in quanto doveva prevalere l’utilità economica a discapito di chi vivesse intorno allo stabilimento. 39 Tutela dell’ambiente come interesse primario dell’uomo per salvaguardare se stesso e i posteri. Una autotutela, in fondo, giustificata per il solo fatto che l’ambiente serve all’uomo e l’uomo serve all’ambiente. Un eco-sistema antropocentrico ma non egocentrico; un sistema di vita che implichi ed integri ogni altro da sé (per dirla con RICOEUR)61 ma che ammetta la fierezza del proprio essere esistente, la voglia di vita e di affermarsi non sull’altro o contro l’altro, ma per sé e per l’altro62. Al centro l’uomo, davvero Rex Mundi. Ma un re che faccia gli interessi di tutti i sudditi e, quindi, anche il suo. Infatti è interesse primario dell’uomo difendere e tutelare l’ambiente in quanto eticamente congiunti. 61 Sul punto, MARIO MANFREDI, L’ambiente come oggetto di riconoscimento, in Una nuova etica per l’ambiente, op. cit., a, pp. 51 – 69. “Conseguendo da una qualificazione assiologica, la responsabilità connessa con il riconoscimento si costituisce come trascendente rispetto alla forma della responsabilità naturale, fondata sull’inermità, sull’inettitudine e sulla vulnerabilità dei soggetti/oggetti considerati. Il riconoscimento fonda la responsabilità sul principio per il quale l’uomo costituisce se stesso nelle cose e costituisce le cose in se stesso. Verso l’identità e l’integrità di ciò che si è costituito si è responsabili, così come il creatore si fa carico del destino delle sue creature. E nel mondo esterno l’uomo ritrova sempre se stesso, in quanto esso è costituivo per lui, ed è da lui costituito mediante il suo «operare formativo». Perciò la responsabilità verso la natura, l’ambiente, i beni culturali, è una responsabilità dell’uomo verso se stesso”, p. 69.- 62 “Perciò tu avrai capito la vita... non quando tu farai il tuo dovere in mezzo agli uomini, ma quando lo farai nella solitudine. Non quando, pur raggiunta la notorietà, potrai avere una condotta esemplare agli occhi degli uomini, ma quando l'avrai e nessuno lo saprà, neppure tu stesso. Non quando tu farai il bene e ne vedrai gli effetti, ma quando lo farai e non ti interesserà avere gratitudine, né conoscere l'esito del tuo operato. Non quando tu potrai aiutare efficacemente e disinteressatamente, ma quando aiuterai pur sapendo che il tuo aiuto a nessuno serve, neppure a te stesso. Non quando tu ti sentirai responsabile di tutto ciò che fanno i tuoi simili, ma quando conserverai intatto il senso della tua responsabilità, pur sapendo d'essere l'unico uomo al mondo. Non quando tu avrai compreso che tutti gli esseri hanno gli stessi tuoi diritti, ma quando tratterai l'essere più umile della terra come se fosse Colui che ha nelle Sue mani le tue sorti. Non quando tu amerai i tuoi simili, ma quando tu stesso sarai i tuoi simili e l'amore." TOMMASO DA KEMPIS, De imitazione Christi.- 40 L’etica dell’ambiente63 non può che essere subalterna solo a un’etica umana improntata a difendere e perseguire i valori universali della vita e della libertà. Due termini precisi come due diritti umani ben precisi e non a caso individuati. Il principio della vita e della libertà sono principi di lotta alla sopraffazione, allo sterminio, alle ingiustizie, alle soppressioni. “Considerate la vostra semenza/ fatti non foste a viver come bruti,/ ma per seguir virtute e canoscenza64”. Non sarà possibile ricreare il Paradiso Terrestre della favola biblica. Ma è certo che l’ambiente nel quale viviamo e vorremmo vivere deve essere il migliore dei modi possibili di vivere al meglio. E il diritto (il giurista) deve impegnarsi a tutelarlo nel senso sopra indicato. Insomma l’etica dell’ambiente è un’etica riconducibile all’uomo, ma non perché questi ne sia il padrone, ma in quanto ne è il semplice custode etico della natura sulla quale, per la sua razionalità intrinseca, è destinato a (biblicamente) comandare, ne ha kantianamente un dovere di difenderla e tutelarla65 in un’ottica di sapiente 63 Non va dimenticata la Carta della Terra (una risoluzione dell’UNESCO del 2003) che “punta ad identificare obiettivi comuni e valori condivisi che trascendano i confini culturali, religiosi e nazionali, nella consapevolezza dell’interdipendenza globale”; sul punto, anche con la elencazione dei 16 Principi etici fondamentali, PAOLO COLUCCIA, Dalla distopia ipertelica all’etica conviviale: verso nuovi fattori di ricchezza, in Una nuova etica per l’ambiente, op. cit., pp. 240 e ss. .- 64 DANTE ALIGHIERI, La Divina Commedia, Inferno, Canto XXVI. 65 “Verrà un giorno in cui il resto della creazione animale acquisterà quei diritti che non avrebbero potuti essere tolti se non da mano tiranna”, scriveva BENTHAM nel 1798 nel suo Introduction to the Principles of Morals and Legislation. 41 armonizzazione del tutto nel tutto, di naturale superiorità, di responsabilità presente e futura. Ecco perché l’etica dell’ambiente si fonda sempre sull’uomo che riconosce (perché già lo conosceva), in ciò che lo circonda, un bene primario per la sua esistenza (e non già per la sua mera sopravvivenza, per il principio della sacralità della vita fondata sul valore intrinseco che ognuno di noi ha per il solo fatto di vivere-esistere) e vi ritrova, in nuce, tutti i principi e i diritti fondamentali (o umani) che ha, proprio, per natura. E l’alterum non laedere, come estensione del nosce te ipsum, applicato a ciò che lo circonda in ogni senso: cose, territorio, mari, aria, ambiente, piante, animali e persone. Come nota giustamente la Tallacchini66, “Il rapporto tra il mondo degli oggetti naturali e il mondo degli oggetti giuridici è mediato, attraverso il linguaggio,da rappresentazioni della realtà che consistono nella elaborazione di forme mentali. Tale questione attiene in senso lato all’ontologia del diritto, più precisamente al rapporto tra rappresentazioni cognitive di stati di cose e configurazione giuridica dei medesimi. Benché l’ontologia degli oggetti naturali sia diversa dalla ontologia degli oggetti giuridici, il linguaggio giuridico muove da assunzioni precise relative alla struttura generale delle entità su cui interviene. Il diritto parte dalle cose, per elaborare «regole 66 MARIACHIARA TALLACCHINI, Diritto per la natura. Ecologia e filosofia del diritto, Giappichelli, Torino, 1996, pp. 284 – 285. ma tutto il testo è importante e illuminante ai fini della conoscenza del rapporto uomo-natura, diritto-natura. 42 giuridiche il cui fondamento sarà tanto più solido quanto meno esse conterranno di artificiale e arbitrario» (F. GÉNY, Science et tecnique en droit privé positivif, I, Recueil Sirey, Paris, 1925, p. 97); e alle cose ritorna, veicolando la concezione di esse precedentemente introiettata e contribuendo così a incidere sulla realtà”.- L’ambiente è qualcosa che il diritto tutela, protegge finalizzando, però, tale sua funzione, sia verso il territorio stesso che verso l’uomo. In buona sostanza: sono norme che tutelano la natura al solo fine di consentire una esistenza migliore all’uomo stesso. Si pensi al concetto di impatto ambientale o di disastro ambientale. Difficilmente, a prescindere dal tecnicismo delle norme, un elaboratore consentirebbe una adeguata sussunzione in tale concetto di vicende che sono ai limiti della tollerabilità (che è pur vero viene matematicamente definita, ma è lasciata discrezionalità all’interprete farvi ricadere un caso oppure no). Mi sto riferendo, ovviamente, a tutti quei casi di tutela dell’ambiente in senso stretto e non alle questioni derivate, come ad esempio il risarcimento di danni esistenziali che potrebbero essere vantati da un soggetto che abbia subito un trauma a cagione di una violazione di norme ambientalistiche. Si pensi allo stare a contatto con immissioni dannose o pericolose, il trauma di aver convissuto con l’amianto e notare una ditta che procede al suo smantellamento non adoperando le dovute misure di sicurezza. 43 A volte la estrema specificità dei casi può far trovare l’interprete di fronte a situazioni imprevedibili cui neanche il supporto di precedenti (pur raccolti in una banca dati) può essergli di aiuto. Ha un dato dinanzi a sé e deve ritrovare la norma adeguata. Ecco perché ho più volte accennato a una previsione, diciamo così, di massima, insita nei principi, in direttive, piuttosto che in singole norme. In Italia si applica il Testo Unico sull’Ambiente del 14 Aprile 2006 (decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, in G.U. n. 88 del 14/04/2006) nonché ad altre leggi speciali in tema di trattamento di rifiuti. È notizia recentissima (24 aprile 2007) che si stiano per introdurre, nel nostro Codice Penale, norme specifiche attraverso il TITOLO VI BIS: Dei delitti contro l’ambiente67. Non è questa la sede opportuna, ma sembrava doveroso considerare anche l’aspetto penalistico che, come ricordato, ha una applicazione del sillogismo giuridico abbastanza diversa e, inoltre, non consente il ricorso alla analogia né ai principi per i noti broccardi: Nullum crimen sine poena; nulla poena sine lege. E poi la possibilità di introdurre scriminanti, ovvero diversi gradi di colpevolezza lascia 67 Sul punto, ADELMO MANNA e VITO PLANTAMURA, Una svolta epocale per il diritto penale italiano?, in Diritto Penale e Processo, n.(/2007, pp. 1075 e ss. .-Ancora: VITO PLANTAMURA, Diritto penale e tutela dell’ambiente, Cacucci, Bari, 2007 e la bibliografia ivi riportata. 44 fuor di luogo un riferimento alla scienza penalistica. Si pensi a un reato effettivamente compiuto, ma per il quale occorresse il dolo specifico (come, ad esempio, per i crimini informatici), ma sia stato commesso con colpa o anche con dolo, ma genericamente proteso. Ebbene, nonostante la completezza del fatto, l’elemento psicologico del reato farebbe venir meno la colpevolezza del soggetto in questione. E questo un elaboratore non può “comprenderlo”. La decisione È con un provvedimento che termina un procedimento o un giudizio68. Sono le conclusioni del procedimento logico che ha portato l’interprete a decidere, ad individuare la norma da applicare al caso concreto. Come ogni atto giuridico, anche il provvedimento finale non è inquadrabile in una sola tipologia. E, ovviamente, la scienza giuridica informatica si è sempre occupata dell’aspetto decisionistico che, a volte limitava a suggerire la migliore raccolta di dati giudiziari (le banche di dati, raccolta di giurisprudenza, dottrina, 68 Le due parole apparentemente sono sinonimi ma hanno una valenza tutta propria in relazione alla indagine che si sta compiendo. Un giudizio ha, come provvedimento finale, generalmente, un atto (di diversa natura) che è una sentenza; ed è, per sua natura, eminentemente un procedimento complesso. Altri modi di definire, sia della Autorità giudiziaria che Amministrativa, invece, terminano l’iter istruttorio sul fatto o sul caso, con un altro tipo di provvedimento e, questi sono,prevalentemente, procedimenti semplici. 45 leggi69, a volte si proiettava verso possibilità di sostituzione del giudice con la macchina70. 69 Sul finire degli anni ‘80, quando si cominciarono ad introdurre i primi sistemi informatici nel mondo dei giuristi, tutti ricorderanno che la raccolta delle leggi aveva una migliore facilità di lettura e gestione nel supporto cartaceo. Infatti non si era ancora riusciti “ad aggiornare” le leggi stesse, che venivano vendute sui primi CD. Sicché, in un Paese come l’Italia, dove in quel periodo tra decreti legge e leggine varie, vi erano già in vigore oltre due milioni di norme e molte leggi erano soggette a continue modifiche (per tutte: quelle in tema di locazione, proroga degli sfratti e reati edilizi – non per altro intervenne la Corte Costituzionale con la nota sentenza del 24 marzo 1988, n. 364, redatta dal giudice Renato Dell’Andro, che dichiarò costituzionalmente illegittimo l’art. 5 del Codice Penale (“Ignoranza della legge penale”) «parte in cui non esclude dall’inescusabilità dell’ignoranza della legge penale, l’ignoranza inevitabile», intendendosi, con tale espressione, che il cittadino deve essere messo nelle condizioni di conoscere correttamente una disposizione di legge, imputandone, altrimenti, la sua ignoranza, alla farraginosità o eccessiva sequenza di norme sul tema, in un tempo assai ristretto, tale da non poter conoscere compiutamente la normativa in parola. E l’imputato del procedimento penale che dette origine al caso di un magistrato!) le “integrazioni legislative” (a volte consisti in un segno di interpunzione, una congiunzione o una sola parola!) erano “a seguire” del testo originale, a volte di qualche decennio prima! Riusciva più semplice, quindi, prendere i vari testi scritti e collazionarli in proprio. Poi, molti anni dopo, sono sorti programmi di auto aggiornamento e tutto si è risolto, con buona pace della pazienza dei giuristi stessi! Ma si pensi a cosa sarebbe accaduto a quel tempo con l’utilizzo di un elaboratore per la redazione di una sentenza senza che si potesse,la medesima macchina, aggiornare! 46 E qui è il tema centrale del presente lavoro. Orbene, si possono individuare due tipi di sentenze o provvedimenti aventi carattere accertativo e sanzionatorio:  quelle che seguono a procedimenti (processi) semplici;  quelle che seguono a procedimenti (processi) complessi. 70 “Nell’intelligenza artificiale applicata al diritto, il concetto di diritto, come insieme di decisioni individuali, ha rappresentato la principale alternativa al modello normativistico dei sistemi di regole. Il fondamento teorico-giuridico del modello decisionistico, adottato nella maggior parte dei sistemi pur basati sui casi - sistemi sviluppati quasi esclusivamente in ambito statunitense – può essere individuato, come affermano gli autori di tali sistemi, nel realismo giuridico americano, inteso in senso ampio, cioè nel pensiero di autori come HOLMES, POUND, CARDOZO, LLEWELLYN, FRANK, ecc. (TARELLO, 1962, CASTIGLIONE, 1981). Questa corrente del pensiero teorico-giuridico, come è noto, tendeva a svalutare i concetti astratti e ad enfatizzare il momento della decisione giudiziale, assegnando alla scienza giuridica il compito principale di prevedere le sentenze dei giudici sulla base di decisioni precedenti. La base di conoscenza dei sistemi decisionistici,…, contiene un insieme di casi, cioè di situazioni problematiche risolte mediante decisioni giuridiche concrete (principalmente sentenze giudiziali). La soluzione del nuovo caso viene trovata ricercando i casi simili, mediante metodi di ragionamento analogico, e estendendo al nuovo caso la soluzione già adottata nei precedenti rilevati. In tali sistemi, pertanto, la conoscenza giuridica è composta di asserzioni concrete: spetta al ragionamento giuridico (tradotto in modello computazionale) trarre, da tali asserzioni, le analogie che consentano di risolvere i casi nuovi, I modelli decisionistici, nelle forme in cui sono stati finora impiegati nell’intelligenza artificiale, tendono quindi a favorire l’aderenza alla pratica del diritto e l’adattamento dinamico all’evoluzione di questa, ma al prezzo di una limitata considerazione degli argomenti che giustificano le stesse decisioni giuridiche richiamate. Difatti, il ragionamento basato sui casi non richiede un modello approfondito dell’ambito in cui opera. Esso può, cioè, proporre soluzioni giuridiche sulla base di analogie con casi precedenti, pur senza adottare costruzioni giuridiche sofisticate (senza dover ricondurre tali soluzioni a regole, principi, o strutture concettuali) (il grassetto è mio). HYPO, ad esempio, fonda una nuova soluzione giuridica sulle precedenti decisioni di casi simili, individuati mediante un insieme di fattori isolati (le dimensioni) cui attribuisce la capacità di influire sulle decisioni giuridiche. La mancanza di una costruzione giuridica complessa…..limita la loro capacità di giustificare le conclusioni giuridiche proposte, così come la loro abilità di cogliere gli aspetti rilevanti delle situazioni in esame e lo specifico rilievo giuridico di ciascuno di tali aspetti…Questa scarsa « profondità »delle teorie (dottrine) giuridiche rappresentate sulla base di conoscenza dei sistemi per il case-based reasoning corrisponde, d’altro lato, ala tesi - sostenuta da alcuni autori di indirizzo realistico – secondo la quale la motivazione di una decisione giuridica con riferimento a norme e nozioni astratte non esprimerebbe la « causa efficiente » della decisione, ma sarebbe una razionalizzazione successiva, poco influente sul contenuto della decisione stessa (LLEWELLYN, 1931, 1968, 33 s.). Recentemente, tuttavia, si sono elaborate rappresentazioni più complesse dei precedenti giudiziari, nelle quali la distinzione tra casi concreti e regole generali si attenua (le regole adottate per risolvere un caso vengono, in un certo senso, incorporate in quel caso). Così BRANTING (1991, 1993 a) inserisce nella rappresentazione del caso anche il ragionamento che ha condotto il giudice alla soluzione del caso stesso, e si avvicina, così, al già ricordato modello « normativistico » dei precedenti proposti da BENCH-CAPON e SERGOT (1985). BERMAN e HAFNER suggeriscono, invece, di considerare il contesto giudiziale nel quale si fa ricorso ai precedenti (BERMAN e HAFNER, 1991), e i profili teleologici (BERMAN e HAFNER, 1993).”, G. SARTOR, Intelligenza artificiale e diritto…, op. cit., pp 64 – 66. 47 La differenza, quanto all’utilizzo di una giustizia automatizzata, è e potrebbe essere differente. Procedimenti giudiziari semplici, nel nostro ordinamento, ve ne sono; come nel caso di un giudizio di divisione o di attribuzione degli alimenti o di omologazione di una separazione consensuale. In questo caso, il sillogismo giuridico si sussume in poche e semplici norme e, imputando i dati in modo corretto, si può avere un provvedimento avente valore, validità ed efficacia piena. Si pensi, ancora, alla sanzione comminata a seguito di un accertamento della Polizia Stradale che utilizza un Autovelox: qui la sanzione arriva a casa del violatore della norma al Codice della Strada e non gli resta che pagare (a meno che, ritenendo vi sia un difetto nell’apparecchiatura che rileva il dato, la premessa minore, insomma, non impugni il provvedimento. Ne segue un giudizio di accertamento sull’effettivo funzionamento dello strumento che costituisce la prova del dato. Ma se termina con un esito negativo, l’automatizzazione del provvedimento accertativo e sanzionatorio appare perfetto). Alla base, si sa, vi è un sistema esperto dove vi è una sequenza intelligente, ragionata, spiegata di documenti. In casi del genere, a mio parere, è possibile utilizzare un elaboratore in alternativa alla attività amministrativa e giudiziaria. L’Autore dovrebbe solo certificare la regolarità della operazione con una sottoscrizione (ora anche con firma digitale). 48 Non così, ancora, in una ipotesi di ricorso per decreto ingiuntivo, laddove occorre che il Giudici valuti se il credito vantato abbia o meno i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità. In definitiva: anche nei casi di procedimenti (apparentemente) semplici non appare possibile introdurre un automatismo giuridico (allo stato dell’arte…) ogni qual volta il giudice debba compiere una valutazione (che comporti una sussunzione) discrezionale fondata su una ermeneutica valutativa, appunto, che non possa essere dedotta, nemmeno con un sofisticato algoritmo, da un elaboratore. Infatti l’interprete, nel compiere la sua opera, si ispira a diverse combinazioni ed usa, per individuare la norma da applicare al fatto sottopostogli, ora una automaticità di reperimento della fonte normativa71, ma qualche altra volta un suo 71 “ Il procedimento attraverso cui si crea la base di conoscenza (del giurista, sc.) si chiama rappresentazione della conoscenza e si articola attraverso più fasi: - livello epistemologico: si individuano i tipi di conoscenza (fonti del diritto) che coprono l’ambito di conoscenza che si vuole rappresentare, quali, ad esempio, gli articoli del codice, le leggi collegate, la giurisprudenza, i manuali, la dottrina; - livello logico: si definisce un modo di rappresentazione adatto ad ogni tipo di fonte (formalismi di rappresentazione); livello d’implementazione: la conoscenza si traduce in un linguaggio computabile. Relativamente alla prima fase, occorre notare che, a causa della complessità e della trasversalità del sistema normativo, non è possibile avere la certezza di avere individuato tutte le norme necessarie a coprire il dominio prescelto. Basti pensare alle norme intruse, come le norme di natura fiscale, ambientale e in tema di responsabilità e sicurezza, che si trovano sparse in ambiti normativi fra i più diversi”, DANIELA TISCORNIA, Intelligenza artificiale e diritto, op. cit. , p. 125.- 49 senso della giustizia, una opportunità, una discrezionalità, una ragionevolezza che si sottraggono al mero automatismo72. Notava Ugo Spirito73 “L’uomo costruisce la macchina per affidare ad essa una serie di compiti che egli da solo non potrebbe assolvere o potrebbe assolvere soltanto con grande fatica e con troppo lungo tempo. La macchina diventa sempre più complessa e perfezionata, sì da compiere funzioni sempre più complicate e delicate. Tali funzioni acquistano a poco a poco i caratteri di vere e proprie funzioni intellettuali come quelle che caratterizzano le 72 “Non è (ancora) pensabile un elaboratore elettronico che, allo stesso modo del giurista, consulti la sua materia ordinativa secondo le varie coordinate e diverse combinazioni, in base ora alla giustizia ed ora all’opportunità), AGATA C. AMATO MANGIAMELI, Diritto e Cyberspace.., op. cit. pag. 185. Sembra contra R. BURRUSO, Civiltà del computer, Milano 1978, ora in Computer e Diritto, I, Analisi giuridica del computer,Milano, 1988, p. 406) quando afferma. “…un computer unitario di macchine diverse per funzione, dotato di straordinaria capacità di memorizzare qualsiasi tipo di dato (sia esso numero, parola, immagine, suono, colore o qualsiasi altro segno convenzionale) e, quindi, di incorporare il pensiero, passato o presente, con esso espresso, d’instancabile capacità di osservare a velocità vertiginosa calcoli, confronti, ricerche e altre elaborazioni di vario tipo secondo l’algoritmo posto a base del programma, in grado di comunicare - trasmettendo e ricevendo – con tanti utenti diversi, ognuno singolarmente trattato, anche se sparsi nelle più lontane parti del mondo, complesso unitario cui l’uomo, proiettando nel futuro la sua volontà e le sue scelte, può dare tutt0insieme, attraverso un programma, una grandissima quantità di ordini (o istruzioni che dir si vogliano) – (anche molte migliaia) – mediati nel tempo, integrabili tra loro e condizionati, cioè subordinati ad eventi futuri e incerti che è lasciato al computer stesso accertare, ordini che possono diventare, così, veri e propri criteri di giudizio e di comportamento, fino al punto da renderlo autosufficiente nell’espletamento di attività di vario genere, semplicemente informative o anche decisionali, interagenti con realtà dinamiche o comunque complesse che, per dimensioni e quantità di variabili, fuoriescono dalla possibilità di un controllo diretto umano e, quindi, fino al punto di farlo diventare una vera e propria intelligenza c.d. “artificiale” operativamente superiore talvolta alle stesse facoltà dell’uomo che l’ha creata”. In verità dissento per una serie di ragioni tra le quali la circostanza che una cosa è la rapidità di trovare un dato, altra quella di individuare una soluzione. E sul punto, storicamente, Come non ricordare gli automi nel diritto privato dei quali parlava oltre un secolo fa il Cicu (CICU, Gli automi nel diritto privato, in Scritti minori, II, Milano, 1965, p. 315)? Le prime macchine nelle quali, gettando una monetina (iactus pecuniae) si aveva l’oggetto contenuto nell’automa, ritrovandovi una realità nel contratto. 73 UGO SPIRITO, Cibernetica e Biologia, in L’uomo e la macchina, Atti del XXI Congresso Nazionale di Filosofia, Pisa 22 – 25 Aprile 1967, Edizioni di Filosofia, Torino, 1967, p. 66. In sintonia, pur se da un differente punto storico di osservazione, A. BARR, E, FEIGENBAUM, Handbook of Artificial Intelligence, Kaufman, 1981. Secondo gli Autori, un sistema esperto è un programma elettronico che utilizza le procedura di cono scienza e d’inferenza per risolvere problemi tanto difficili da richiedere, per la loro soluzione, una notevole esperienza umana. Sui “sistemi esperti”, infra.- 50 macchine calcolatrici o traduttrici. Nasce a questo punto il concetto di macchina pensante e nasce il problema dei limiti entro i quali si può attendere da essa una capacità sostitutiva e integrativa di quella dell’uomo. Nasce anche, soprattutto, il problema dell’autonomia che può raggiungere una macchina pensante, il robot, la macchina-uomo. Potremo mai costruire una macchina capace di volere, di riprodursi e – per dirla con Calogero – di soffrire? Potremo mai costruire – per dirla con Ceccato – un nuovo Adamo?”. Ovviamente mentre alcune riflessioni sono profondissime, alcune considerazioni patiscono dei limiti di conoscenza e di efficienza che avevano a quel tempo (1966) i calcolatori (prima di evolversi in elaboratori e poi intelligenze artificiali). 3) – Dopo queste premesse, occorre occuparsi della valenza del sillogismo giuridico in tema di diritti fondamentali ed ambiente. La intrinseca polisemia degli enunciati legislativi74 e la distinzione tra disposizione e norma è un primo momento di 74 Sul web semantico, si veda DANIELA TISCORNIA, Intelligenza artificiale e diritto, op. cit., in particolare pp. 142 – 144. e, soprattutto, Paola Mariani, Informatica e lingua del diritto, in in AA.VV. , Lineamenti di Informatica Giuridica. Teoria, metodi e applicazioni, a cura di ROBERTA NANNUCCI, ESI, Napoli, 2002, pp. 453 – 478 che, tra l’altro, riporta il famoso studio di Padre ROBERTO BUSA sull’Index Thomisticus (dal 1949!!!, ora in ROBERTO BUSA, L’informatica linguistica e il testo `sconosciuto´, in M. RICCIARDI (a cura di), Lingua letteratura Computer, Torino, 1996) che su punto tenne una conferenza a Bari nel 1968, che ebbi la fortuna e il privilegio, giovanissimo, di seguire, confermando che le difficoltà incontrate, ad esempio, sulla lemmatizzazione, permangono. 51 scuotimento del “pilastro della teoria sillogistica secondo il quale ogni testo normativo ammette un solo vero significato, rispetto al quale ogni risultato interpretativo sarebbe falso, errato”75. Il Pugiotto76 giustamente sostiene che il linguaggio giuridico sia “tecnico ed iniziatico”. Infatti, ciò che comunemente va sotto la denominazione di “politicizzazione77 della interpretazione”, conferma tale asserzione. La possibilità concessa all’interprete di poter spaziare entro confini ben precisi ma che abbiano, come solo punto di riferimento, non già e solo la legge o l’ordinamento giuridico in genere78, quanto la sua coscienza di giurista. E ciò non deve apparire come un modo strano di far rientrare il diritto 75 A. PUGIOTTO, Come Non si interpreta il diritto…, op. cit., pp. 3 e sgg. .- E, poco oltre : “La polisemia dell’enunciato legislativo è, oggi, un dato acquisito nella scienza giuridica. Esso trova esplicazione nella distinzione, concettuale e terminologica, tra disposizione e norma. Malgrado infatti nell’uso corrente si parli, indifferentemente, di norma, testo, disposizione, enunciato normativo, formulazione legislativa etc., il giurista avvertito si serve di una specifica terminologia, secondo la quale: a) disposizione è ogni enunciato appartenente ad una fonte del diritto. Essa, dunque, sta ad indicare la formulazione scritta del comando legislativo; b) norma è il significato ricavato per via ermeneutica dall’enunciato legislativo. Essa, dunque, sta ad indicare la disposizione interpretata. In questo senso, la disposizione è l’oggetto dell’attività interpretativa, mentre la norma ne rappresenta il risultato. Detto altrimenti, l’interpretazione giuridica è un’attività che vale a trasformare le disposizioni in norme. La distinzione terminologica, oltre che favorire una migliore chiarezza concettuale, si impone proprio perché tra disposizione e norma – di regola – non si dà una corrispondenza biunivoca. Per esemplificare: si possono dare disposizioni complesse (esprimenti cioè una molteplicità di norme congiunte: ad esempio, l’art. 25, comma 2, Costituzione), disposizioni ambigue (esprimenti cioè più norme tra loro alternative e confliggenti: ad esempio, l’art. 59, comma 2, Costituzione), norme senza disposizione (in quanto ricavabili dal combinato disposto di più disposizioni, ovvero per analogia ovvero perché aventi natura consuetudinaria)”, p. 4.- 76 A. PUGIOTTO, op. ult. cit., p. 4 77 Il termine ha una matrice semantica ben precisa: polis deriva da polùs e ha una valenza universale. La molteplicità delle interpretazioni a cagione e a ragione della molteplicità dei soggetti che vi operano. La politeìa appare come una sorta di miglior modo di sussumere il concetto; solamente che oggi appare essere scivolata, la sua reale matrice interpretativa, in un linguaggio assolutamente “volgare” che ha tradito l’origine e specula solo su di un soggettivismo inutile. 78 Sulla interpretazione in genere e, in particolare su quella di cui all’art. 12 delle Preleggi e a quella sistematica e storica, cfr. A. PUGIOTTO, op. cit., pp. 5 – 8. 52 naturale da una porta dalla quale il formalismo giuridico l’aveva espulso. No. Ma in considerazione di quanto si è detto, e di quanto si enucleerà in seguito, sembra essere il solo modo per riappropriarsi di una attività umana propria, qual è la interpretazione, che, proprio perché tale, trascende i limiti della finitezza (umana) e si colloca in un ambito specifico che è la universalizzazione e non già la generalizzazione di una teoria generale e transeunte perché soggetta alla mutevolezza dei suoi fondamenti79. 79 Su l’automazione di ragionamento e procedimenti giuridici, lo schema (possibile…) di automazione e la normalizzazione (“Che consiste in un processo sistematico per passare da un testo giuridico in lingiaggio naturale ad una rappresentazione formale dello stesso”), si veda GIANFRANCO CARIDI, Metodologia e tecniche dell’informatica giuridica, op. cit., soprattutto pp. 88 e ss. L’Autore ritiene possibile un automatismo nel futuro. Infatti il testo è datato ed è il frutto di ricerche passate che hanno dato i fondamenti alla attuale informatica giuridica (intesa come estensione del discorso logico-argomentativo all’elaboratore), ma esauriente per gli argomenti trattati. Sul punto (ed in particolare sul metodo di normalizzazione (infra) già proposto da Allen (L.E. ALLEN, Una guida per i redattori giuridici di testi normalizzati, in Informatica e Diritto, 1978, 2), laddove ai connettivi sintattici si sostituiscono i connettivi logici (al fine di tentare di superare l’imprecisione, l’incertezza, l’incompletezza, l’indeterminatezza e l’ambiguità semantica e linguistica del discorso normativo giuridico, introducendo il “se… allora” (richiamato dal CARIDI) ma anche e, o, non, a meno che, altrimenti) “… che consentono una interpretazione non ambigua: gli enunciati compresi fra se…allora sono le condizioni; l’enunciato che segue allora è la conseguenza; le condizioni unite da e (congiunzione) devono verificarsi tutte perché si produca la conseguenza; le condizioni unite da o (disgiunzione) sono in alternativa; la condizione introdotta da a meno che equivale a e non, la conclusione introdotta da altrimenti equivale ad allora non.”, DANIELA TISCORNIA, Intelligenza artificiale e diritto, op. cit., p. 127.- 53 In verità più che di sillogismo giuridico80, si parla, a volte, di circolo ermeneutico nel senso che, per meglio realizzare la sussunzione, si procede “per approssimazioni successive, per progressive conclusioni, per continui aggiustamenti su entrambi i poli della attività interpretativa”81. Ma non è la sola e unica possibilità, visto che il tema dell’ermeneutica juris resta e resterà sempre aperto. Si pensi alla normalizzazione di Allen82 che fu pensata come metodo per migliorare la comprensione dei testi di legge, “ma segnò anche l’inizio della applicazione delle tecniche formali e computazionale al diritto, poiché la deduzione logica si presta molto bene a riprodurre il modo di ragionare dei giuristi. Se si volesse descrivere in termini logici le operazioni che il giurista compie per applicare il diritto, si direbbe che esso usa il metodo sillogistico, cioè individua la norma da applicare, qualifica la 80 Contro tale modello, a livello descrittivo, si è sostenuto che “il processo di applicazione giudiziale del diritto non può essere descritto mediante il sillogismo giuridico, perché la decisione non è presa attraverso un ragionamento ma è frutto di una valutazione; un ragionamento che giustifichi una decisione può solo essere una realizzazione ex post”. La tesi descrittivo-prescrittiva, poi, afferma che “l’applicazione del diritto non consiste in un ragionamento sillogistico, ed i giudici, anche se ex lege devono applicare il diritto, sono de facto organi che creano norme”. Infine, l’ideologia della cosiddetta applicazione giudiziale del diritto, sostiene che l’applicazione “non dovrebbe seguire il sillogismo giuridico, poiché la decisione giudiziale deve essere basata su valutazioni tendenti, nella soluzione di un caso concreto, ad adeguare in modo ottimale il diritto alle necessità della vita” (J. WRÒBLEWSKI, Il sillogismo giuridico e la razionalità della decisione giudiziale, in P. COMANDUCCI – R. GUASTINI (a cura di), L’analisi del ragionamento giuridico, Torino, 1987, pp. 277 e ss. .- Qui, a base del rifiuto (o, meglio, della non mera accettazione) del sillogismo giuridico come unico metodo di applicazione della norma al fatto, è posta una ideologia, molto in voga negli anni ’80 e ’90, quella della ideologizzazione del diritto e dei giuristi. Ovvio che ha sortito anch’essa l’effetto di minare la applicabilità unica del sillogismo giuridico per la soluzione di un caso. 81 A. PUGIOTTO, op. ult. cit., p. 10. 82 Vedi nota 73.- 54 fattispecie concreta del caso in base a quella astratta della norma, applica la norma deducendo la conseguenza…. Spesso la descrizione dei fatti e la fattispecie normativa non coincidono, poiché la formulazione della norma è astratta e generale, per cui occorre un’operazione intermedia, detta sussunzione, che consente di riportare la descrizione dei fatti reali a qualificazioni giuridiche…; è evidente che sarebbe illusorio, e pericoloso, pensare di automatizzare quest’ultimo aspetto, che comporta operazioni interpretative e valutative proprie della mente umana83”. Ancora. Nelle applicazioni giuridiche i sistemi basati sulla conoscenza, notoriamente, possono essere classificati in:  sistemi di aiuto sulla decisione ( sistemi esperti giuridici);  sistemi basati sui casi; 83 DANIELA TISCORNIA, op. ult. cit., pp. 127 – 128. L’A. prosegue la sua analisi sui formalismi procedurali e afferma: “ La rappresentazione della conoscenza a regole viene usata per sviluppare sistemi di consulenza, i cosiddetti `sistemi esperti´, che rispondono a domande su situazioni specifiche. I sistemi esperti giuridici vengono costruiti su settori normativi limitati e con ridotti spazi interpretativi, ove è possibile descrivere la conoscenza utilizzando regole concatenate a formare i cosiddetti alberi decisionali….Sui sistemi a regole (Rule-based Decision Support System) si possono fare alcune considerazioni. In primo luogo, la rappresentazione a regole presuppone un modello di tipo kelseniano, cioè una visione del sistema giuridico sistematizzato e gerarchizzato: tale modello, adattabile alla struttura delle norme di fonte legislativa (o comunque scritta) risulta del tutto inadeguato a descrivere le fonti del diritto di tipo giurisprudenziale, proprie dei sistemi di Common Law…Un altro limite della rappresentazione a regole riguarda il tipo di conoscenza: negli esempi abbiamo rappresentato conoscenza giuridica (tratta dalle norme…), ma non conoscenza di senso comune...Un terzo limite all’efficacia dei sistemi esperti è di tipo logico: ove il sistema non riesca a concludere i passaggi inferenziali verificando la sussistenza delle condizioni, risponderà che la conclusione è negativa… In realtà il diritto utilizza una simile accezione di verità relativa, da cui dedurre conclusioni invalidabili: la verità dei fatti si basa sull’accertamento ed il convincimento del giudice e le decisioni possono essere invalidate fino ad un certo numero di gradi.”, DANIELA TISCORNIA, op. ult. cit., pp. 128 – 130. 55  sistemi di reperimento concettuale o intelligente (per una migliore ricerca di documenti in banche dati giuridiche);  sistemi di aiuto (per la redazione di documenti giuridici o paragiuridici). Come detto, i sistemi esperti incontrano una difficoltà non secondaria: per un loro corretto e regolare impiego, necessiterebbe individuare quale e quanta conoscenza sia necessaria al sistema per ritrovare una soluzione. Da sottolineare, ancora, la differenza tra il ragionamento basato su esempi e quello su casi. Per “settare meglio” il caso e ritrovare la norma da applicare (sempre che, come ribadito, non si tratti di un principio o di una regola si senso comune. Per non scendere, nel discorso gerarchizzato delle fonti, a una applicazione di una consuetudine - locale – e senza far ricorso all’analogia). Il primo adopera l’algoritmo induttivo (Decision Tree Learning Algoritm) ed è in grado di estrarre, da una serie di esempi, i principi su cui poter decidere (in futuro). Quello sui casi, invece, rintracciano un caso precedente e resta al “ricercatore” trovare quello più adatto e consono al caso di specie, attraverso il metodo “ or, not, and” limitando il “rumore” possibile nel ritrovare l’esatto termine o i confini della sua indagine. 56 Ma in tutti i casi, il discorso si semplifica nel caso di ricerca di casi o di redazione di documenti; non appare molto efficace nella soluzione di un quesito giuridico non semplice. Gli esempi riportati da molti autori, infatti, per l’utilizzo della cosiddetta giustizia automatica (interrogazione a un elaboratore o IA, per la soluzione, a volte si risolve in domande di mero inquadramento di fattispecie note in norme: cosa sia un contratto, un matrimonio, una procedura espropriativa, ovvero un calcolo di alimenti o altro e in risposte confacenti alla interrogazione. Ma se si scende nel dettaglio, anche utilizzando i connettivi logici, la risposta è imprevedibile o negativa). Ritengo che la soluzione la si possa trovare, nel caso che ci occupa, nella interpretazione teleologica, finalizzata, però, agli effettivi interessi che la norma voglia (in concreto) tutelare. E, ribaltando il problema fin qui svolto, la prevalenza la si deve dare alla interpretazione del caso, rapportandolo, comunque, a una norma che, se debba essere applicata, ma sia in pieno contrasto con la vicenda de qua, occorra far pronunciare la Corte Costituzionale84 sulla legittimità (conformità) della norma ai principi dei diritti umani protetti 84 In tal senso, per una esemplificazione e una riconduzione alla importanza del fatto da regolare, si veda A. PUGIOTTO, op. ult. cit., pp. 10 e sgg. L’Autore così conclude a p. 11: “L’esistenza di questo canone di legittimità delle norme – di cui si serve la Corte Costituzionale per annullare leggi arbitrarie – esprime una vera e propria rivoluzione copernicana oramai compiutasi nel moderno Stato di diritto costituzionale: nel conflitto tra il diritto e il caso, l’ordinamento privilegia le esigenze di quest’ultimo. La massima antica del positivismo acritico “dura lex sed lex”, oggi, non vale più.”.- 57 E, proprio per questo, un automatismo giuridico, anche attraverso il filtro della informatica, sembra debba escludersi (questa volta, si) a priori. Il sillogismo è un modo di approcciarsi alla soluzione85. 85 Riporto in questa nota un qualcosa che, apparentemente non rientrerebbe nella dimensione dello scritto. In verità la argomentazione e la teoria del sillogismo appartengono anche alla letteratura e sono alla base di una forma minima di razionalità; e, poi, è come un affacciarsi su un mondo diverso, meno arido,nel quale respirare in un ambiente sano e pulito… ENRICO FENZI, Dante et Pétrarque : le bonheur du savoir et l'éthique de l'ignorance, in www.freud-lacan.com/articles/article.php%3Furl_article%3Defenzi140798. “Il sillogismo, semplice, ha funzionato per secoli e secoli : se è vero che la felicità di qualsiasi creatura è riposta nella realizzazione la più perfetta possibile della sua propria "natura", e se è vero che ciò che essenzialmente caratterizza la natura dell'uomo consiste nel suo essere dotato di ragione, ne deriva che la felicità propria dell'uomo sta, appunto, nel suo realizzarsi quale creatura ragionevole, e cioè nel massimo sviluppo delle sue qualità e capacità intellettuali. Il punto, sviluppato in particolare da Aristotele dans l'Ethique à Nicomaque (libro X, cap. 7), nell'antichità non è mai stato messo veramente in discussione, ed è rimasto saldamente alla base del tratto spiccatamente eudemonistico dell'etica classica : l'uomo virtuoso e felice sarà sempre e solo il sapiente, cioè colui che saprà sottomettere gli impulsi divergenti degli istinti e della volontà ai dettami della ragione e all'acquisizione del sapere. Onde, per contro, il male e l'infelicità deriverebbero sempre, in ultima analisi, da un uso insufficiente o difettoso della ragione, e dunque da ciò che gli stoici definiscono negativamente come l'opinione. Questa convinzione circa la natura intrinsecamente virtuosa di una ragione che procura la felicità mediante il sapere conosce un momento di grande fortuna nel secolo XIII, sia per influsso dei commenti aristotelici di Averroè che delle personali posizioni di Alberto Magno. All'ombra di queste due auctoritates, ed estremizzando le parole dello stesso Aristotele, il perfetto ideale umano (l'ultima perfectio hominis) viene allora ravvisato nel filosofo, proprio per la sua dedizione a quell'attività puramente intellettuale che costituirebbe il fine naturale dell'uomo e che addirittura solo permetterebbe di definirlo come tale, rappresentando la realizzazione esistenziale della sua "vera" natura. Per contro, scendendo lungo la scala del sapere, si giunge sino a coloro che sono tanto ignoranti da essere chiamati "uomini" solo per convenzione linguistica, equivoce, non essendo essi, in verità, diversi dagli animali e restando dunque esclusi dal mondo delle scelte morali. In tutto questo, si delinea una concezione che pone la perfetta felicità, per quanto eccezionalmente ciò possa accadere, alla portata dell'uomo, e che ne fa lo scopo autonomo e autosufficiente della vita, culminando in una mistica dell'intelletto naturalmente raggiungibile, naturaliter adepta, che finisce per opporre un autentico contro-modello alla teoria cristiana delle virtù. La reazione della Chiesa contro posizioni siffatte, che escludevano dall'àmbito della possibile pienezza dell'umana felicità sia la fede, dalla parte dell'uomo, che la grazia, dalla parte di Dio, fu decisa, e trovò un importante momento di condensazione nel 1277, quando un collegio di teologi guidati dal vescovo di Parigi, Stefano Tempier, condannò come eretiche duecentodiciannove proposizioni estratte per lo più da commenti aristotelici. Tra queste proposizioni molte riguardano il punto in questione, e basterà richiamarne qui alcune, di per sé molto eloquenti : "Non esiste condizione di vita tanto eccellente quanto quella di chi si dedica alla filosofia" ; "I filosofi sono gli unici sapienti di questo mondo" ; "Tutto il bene possibile per l'uomo consiste nelle virtù intellettuali" ; "Se la ragione è retta, anche la volontà lo è"; "In questa vita mortale possiamo conoscere l'essenza divina"; "L'uomo sufficientemente dotato di intelligenza e di affettività per quanto lo può essere attraverso l'esercizio delle virtù intellettuali e morali di cui parla ARISTOTELE nell'Etica ha tutto quello che basta alla beatitudine eterna" (ed. Hissette, rispettivamente nn. 1, 2,170,166, 9,171)”… “Anche nella nuova veste, tuttavia, Dante sembra consapevole di non aver veramente sciolto ogni dubbio, e aggiunge altre considerazioni, e insomma fa sì che il suo stesso scrupolo non tanto chiuda perfettamente la questione, ma al contrario ne metta sempre più in luce le falle. Subito dopo il passo citato sopra, infatti, egli torna 58 in maniera esplicita a quanto già aveva detto nel l.III (ciò che non è possibile conoscere, ebbene "un tel savoir n'est pas désiré de nous naturellement"), e citando prima ARISTOTELE, Ethique X 7 (in questo caso probabilmente attraverso la Summa contra Gentiles di S. TOMMASO, I 5, ove la questione è ampiamente trattata, nel l. III e qui in particolare nel cap. 48) e poi s. Paolo, Rom. 12, ': "non plus sarere quam oportet sapere, sed sapere ad sobrietatem", dà al discorso un accento tutto particolare, perché ora sembra piuttosto che l'uomo, per rispettare la sua salute mentale e la sua propria natura, debba porsi dei ragionevoli limiti, relativi tanto alla sua capacità di conoscere quanto alla capacità delle cose ad essere conosciute, e debba insomma evitare di desiderare ciò che non può avere. Ma la contraddizione, così, risulta evidente, perché non avrebbe senso l'esortazione a tenersi entro i confini del possibile se non si ammettesse un'innata tendenza nell'uomo a volerli superare, quasi che ciò che è inconoscibile, ebbene, proprio quello noi naturalmente vogliamo sapere. Ma una siffatta esortazione, del resto, già era nel l. III, 8, 2, affidata, nel caso, alle parole di Eccli. I 3 e III 22 : "Sapientiam Dei praecedentem omnia quis investigavit ?", e : "Altiora te ne quaesieris, et fortiora te ne scrutatus fueris : sed quae praecepit tibi Deus, illa cogita semper, et in pluribus operibus eius ne fueris curiosus", cosi come torna, per esempio, in un testo tardo quale la Questio de aqua et terra 77 : "Cesse donc, ô genre humain, cesse de chercher ce qui est au-dessus de toi, et cherche jusque-là où tu as puissance, pour te hisser aux choses immortelles et divines selon tes moyens ; et laisse les choses plus hautes que toi". A proposito di queste parole, occorre tuttavia aggiungere qualche considerazione, che spero non sia troppo sottile. Esse rimandano ancora una volta ad Aristotele, nel decimo dell'Ethique, già citato dans le Banquet, come abbiamo detto : qui e là, tuttavia, è forte l'impressione che Dante le abbia travisate per accomodarle alla propria intenzione. In Aristotele, infatti, esse vogliono significare che l'uomo deve cercare di innalzare la mente verso le cose divine jusque-là où il a puissance, cioè senza porre alcun limite a questo sforzo di ascesi intellettuale, contro l'opinione di Simonide, il quale avrebbe sostenuto che l'uomo, in quanto tale, avrebbe dovuto limitarsi alle dimensioni umane e terrene del proprio sapere. In Dante, invece, esse paiono assumere il senso opposto, attribuendo egli al jusque-là où l'on a puissance non già il valore di : 'senza limite alcuno', ma : 'solo nella misura in cui le capacità umane lo consentano', che è cosa ben diversa. E' vero infatti che qui e là si assume che ci siano dei limiti alle possibilità umane di conoscere, ma là si dichiara, in qualche modo, che tali limiti fanno parte precisamente delle cose destinate a restare sconosciute, e che dunque è dovere dell'uomo non tenerne alcun conto perché non sta a lui stabilire ove fermarsi quando cerchi di avvicinarsi alle verità ultime, perché ogni eventuale atto di auto-limitazione suonerebbe come intimamente contraddittorio e mortificante delle sue capacità intellettuali ; qui invece, in Dante, si raccomanda una sorta di interiorizzazione preventiva del senso del limite, che prende il colore di una volontaria rinuncia, e questo, alquanto paradossalmente, sempre e solo per poter continuare a sostenere che "pour désir qu'on ait de la science, la science ne doit pas être dite imparfaite ... car lorsqu'on désire la science, les désirs s'achèvent successivement et l'on arrive à la perfection". Il che sta a dire, in altri termini, che il suo ricorso alle citazioni bibliche e le sue ripetute esortazioni a un senso tutto cristiano del trascendente serve in realtà a ribadire il concetto dell'autonoma perfezione e compiutezza del sapere umano e della sua capacità, in tale ambito, di assicurare la felicità (si che, per questo lato, sembra giusto richiamare, come ha fatto la Corti, l'influenza dell'aristotelismo duecentesco). Si osservi anche come Dante abbia rimandato a Eccl. III 22, ma non certo per riprendere e sviluppare, come farà invece Petrarca sulle orme di Agostino (lo vedremo meglio), il grande tema della condanna della curiositas, ch'era ormai diventato uno dei principali argomenti della polemica anti-scientifica del tempo (specificamente, della polemica contro l'effettiva utilità delle scienze della natura, nel quadro del cammino dell'uomo verso la salvezza) : la scienza - ogni scienza, verrebbe voglia di dire - ha in lui un difensore assoluto, ed è questa la sostanza forte del suo pensiero che, di là dalle formulazioni cui via via approda, lo porta ogni volta oltre le sue pur evidenti contraddizioni. Le quali, nel caso, continuano però ad esserci, esponendo quanto scrive nell'ultimo ampio passo du Banquet qui richiamato a un tipo di contestazioni assai vicino a quelle che Agostino muove, in un memorabile passaggio del De Trinitate, all'etica classica. Scrive dunque Agostino che il saggio antico, lo stoico, non è altro che "un malheureux avec courage", perché parte dal presupposto di non poter in alcun modo vivere come vuole, e perché il suo sapere non consiste in null' altro che nell'accettazione di questo stato di cose. Ora, si sforzino le righe che seguono trasferendole mentalmente al nostro problema, e si vedrà quanto il discorso di Agostino colpisca al cuore proprio l'atteggiamento assunto da Dante in quel passo du Banquet : En quel sens il [le 59 philosophe stoïcien] vit comme il veut ? C'est parce que il veut être fort en supportant ce qu'il ne voulait pas qui lui arrive ? Mais donc il veut ce qu'il peut parce que il ne peut pas ce qu'il veut. C'est là tout le bonheur (on sait pas si ridicule où plutôt digne de compassion) des mortels orgueilleux, qui se vantent de vivre comme ils veulent seulement parce que de bon gré ils tolèrent avec patience tous les malheurs qu'ils ne veulent pas qui leur arrivent. On dit que c'est bien ça que Terence sagement conseillait : "Puisque c'est impossible que se réalise ce que tu veux, tu dois désirer ce que tu peux". Belles paroles ! personne le nie. Mais il s'agit d'un conseil donné à un malheureux afin qu'il ne le soit davantage. (DeTrinitate XIII 7,10). Questa infelice felicità, insomma, si presenta del tutto simile a quella che può procurare un desiderio di sapere quale quello che Dante là raccomanda : un desiderio che "vuole ciò che può, perché non può ciò che vuole. Questa citazione dal De Trinitate (con altre intenzioni, vi ha insistito BODEI, nel bel volume Ordo amoris, Bologna, Il Mulino, 1991, in part. pp. 71 ss.) mi sembra opportuna non solo se opposta a quelle particolari formulazioni du Banquet, ma soprattutto se la si prenda come una sorta di introduzione ai versi del canto IV de l'Enfer e, in particolare, del canto III du Purgatoire, dedicati alle anime dei grandi sapienti dell'antichità, confinate nel Limbo. Qui, infatti, il discorso che Dante ha svolto nei modi visti fa un salto, e tutto il problema del nesso plurimo tra sapere - Prima di tutto, Dante eloquentemente ribadisce che ci sono alcune cose ch'è follia sperare di comprendere con le forze della nostra ragione (nel caso, il mistero della Trinità) : questo, del resto, è proprio il motivo per il quale la Rivelazione (la nascita di Cristo) s'è resa necessaria. Invita quindi l'uomo a fermarsi al quia, senza presumere di poter accedere al quid di tali cose, cioè a credere alla loro esistenza, della quale la Rivelazione appunto ci fa certi (il quia introduceva le proposizioni oggettive, nel latino medievale), pur senza comprendere quale sia la loro misteriosa essenza, il loro quid. Ed ecco il punto delicato, che richiede una attenta parafrasi : a riprova di quanto detto, già si sono visti molti (Aristotele, Platone...) che hanno inutilmente (sans nul fruit) desiderato tout voir, quando invece, se fossero rimasti contenti al quia, avrebbero placato quel loro desiderio di sapere che ora, nel Limbo, eternamente li tormenta ... (non fa differenza che l'ipotesi dalla quale si fa dipendere l'appagamento del desiderio stia nell' essere quelli rimasti contenti al quia, o piuttosto - c'è indubbiamente, implicito, anche questo significato - nell'aver potuto godere della Rivelazione, dal momento che questa assicura appunto del quia, non del comunque incomprensibile quid). Non intendo sollevare tutte le questioni che questi versi potrebbero suscitare, ma piuttosto sottolineare quanto ha a che fare più direttamente con il nostro discorso. Intanto, c'è da chiedersi se sia del tutto congruente l'esempio dei grandi filosofi antichi reclusi nel Limbo : essi, lo sappiamo de l'Enfer, devono la loro sorte al fatto di non essere stati battezzati e di non aver creduto, come gli ebrei, a un solo Dio e a Cristo venturo (si veda per ciò anche il canto XXXII du Paradis). Non si tratta, dunque, di uomini che non sono 'stati contenti' al quia, per il semplice fatto che a questa dimensione - quella della fede, in sostanza - essi sono rimasti assolutamente estranei. Certo, se avessero creduto, il loro desiderio sarebbe stato soddisfatto, e addirittura non sarebbero nel Limbo ... Ma il discorso di Dante è diverso : esso non riguarda affatto le eventuali condizioni che avrebbero permesso ai filosofi antichi di salvarsi ma invece lo scacco che subisce l'intelletto umano là dove pur arriva ai suoi massimi traguardi come in Aristotele e Platone, quando presuma di oltrepassare quel quia, cioè quei contenuti di verità che solo la fede può garantire. Ma, di nuovo, quei filosofi la fede non l'hanno avuta : come avrebbero potuto volerne forzare i misteri ? Per qualche aspetto, insomma, l'esempio non sembra del tutto corretto (a rigore ci si potrebbe aspettare, che so ? degli gnostici ...). Eppure, come sempre in Dante, la superficiale incongruenza è strumento di un pensiero ellittico, fortemente concentrato, affidato a una sintassi mentale e poetica di grande effetto. In questo senso, e prima di tutto, Aristotele, Platone e "autres maints" stanno concretamente a rappresentare l'intelletto umano che realizza se stesso in un totalizzante e tendenzialmente infinito desiderio di sapere (chi, meglio di loro?) : un intelletto dunque che non si è e non si sarebbe fermato dinanzi ad alcun quia. Solo in un momento successivo - per dir cosi -, oltre l'assoluta esemplarità del loro essere, emerge la loro condizione di condannati al Limbo. La quale condizione, giustificata da opposti versanti tanto dalla loro mancanza di fede quanto dai loro altissimi meriti intellettuali, diventa un perfetto, eternalizzato emblema del destino che grava sull'uomo che naturalmente desidera disapere: quello di desiderare invano, di desiderare "sans nul fruit", di desiderare senza speranza (Enf. IV 42). Il desiderio infinito si fa pena, frustrazione infinita. Di più, nel Limbo (ecco perché ora il Limbo diventa cosi necessario!), con straordinaria precisione, questo stesso desiderio di sapere si fissa per sempre come perdita, come deuil, proprio 60 perché la pena consiste propriamente nell'eterna perdita di un bene fortissimamente desiderato e mai posseduto, e però presente appunto in quanto perduto da sempre e per sempre. Ma quello che il lutto è là, proiettato nell'eternità dell'oltremondo, n'est pas autre chose du se contenter d'ici bas, visto che, in dimensioni e modi diversi, ciò che determina l'umano destino del desiderio qui e là non è ciò che si sa di sapere, ma ciò che si sa di ignorare. III. Nella poetica rappresentazione del Limbo, Dante afferma dunque che tutto il sapere dell'uomo, assunto cioè quale somma delle sue positive e storiche realizzazioni, si traduce in una condizione di deuil (non si insisterà mai abbastanza sulla pregnanza della parola), quando ad esso non s'accompagni un atteggiamento di accettazione, un se contenter dinanzi ai limiti che quello stesso sapere vede e tocca innanzi a sé. E poiché tale atteggiamento, di natura essenzialmente etica per quanto sia proprio in esso che si estenua e consuma, per dir così ogni conoscenza, coincide propriamente con la fede, diventa inevitabile che chi è privo della fede (i grandi filosofi antichi, nel caso), ed è però divorato dal desiderio di conoscere, sia condannato a un desiderio che non ha e non può avere fine. Il Limbo, in questo senso, proietta sub specie aeternitatis e perfeziona come deuil l'inquietudine, il desiderio, il senso di perdita che accompagna la vita di chi non ha mai apaisé il proprio desiderio di sapere. Ora, tutto ciò mette Dante in contraddizione con se stesso? Cancella l'idea che il sapere procuri comunque la felicità ? Direi di sì, per alcuni aspetti ; di no per altri. Suona infatti azzardata e di fatto smentita dallo sviluppo del discorso, già all'interno du Banquet même l'affermazione secondo la quale ci sarebbe un sapere che "n'est pas désiré de nous naturellement" : tale desiderio è invece tendenzialmente infinito e, per certi versi, il suo approdo nella fede (credere a ciò che non si può capire) non fa altro che confermarlo ed esaltarlo. Ma proprio questo sopraggiungere della fede là dove il pensiero umano urta in ostacoli troppo forti (ma pur pensati come tali !) mostra come Dante non tanto si contraddica, ma semmai corregga e allarghi la sua visione lasciando intendere che il sapere resta pur sempre, passo dopo passo, nei suoi diversi obiettivi di verità e nella catena dei suoi successi, l'unico fondamento di ogni possibile felicità umana. Lo resta, infatti, anche quando si scopre (questa è la novità, rispetto alle dichiarazioni du Banquet) che la sanzione ultima di tale potere non è più in mano del sapere stesso positivamente acquisito, ma della fede : cioè a dire quando si scopre e insieme si accetta che la felicità del sapere sia infine rimessa e custodita da ciò che non si sa. Che, senza la fede, dinanzi all'eterno, le anime di Aristotele e Platone soffrano di un desiderio che si fissa per sempre come deuil, in altre parole, non cancella il fatto che nel corso della vita il sapere è stata la loro possibile anche se non perfetta felicità : e questa felicità è stata in ogni caso tanta e di tale qualità che par quasi bilanciare, là, in un Limbo essenzialmente concepito come un quintessenziato prolungamento della vita terrena, proprio quel deuil ... Certo, essi sono dannati nel primo cerchio dell'Inferno : soffrono "un deuil sans martyre" , e i loro sospiri "faisaient l'air éterne trembler", e insomma la loro dimensione spirituale è quella della più immedicabile malinconia, ma pur tuttavia possiedono un personale patrimonio di sapienza che conferisce loro un'incomparabile dignità, un principio di riscatto. Infelici sì, ma "infelici con coraggio", come avrebbe detto Agostino, il cui ritratto del saggio stoico è quanto di più profondamente, intimamente vicino sia dato trovare ai saggi del Limbo, votati per sempre al coraggio della sopportazione ("leur semblance n'était triste ni gaie": Enf. IV 84). E come non pensare che a farli cosi infinitamente privilegiati, rispetto agli altri dannati, sia il fantasma tuttavia attivo, potente, di una vita trascorsa nell'inquieta e arrischiata felicità del sapere? Non credo di star divagando, rispetto al tema dell'ignoranza. Mi sto invece preparando a parlarne, perché è solo contro lo sfondo della posizione di Dante, qui sommariamente riassunta nei tratti più interessanti allo scopo, che acquista risalto il completo capovolgimento operato da Petrarca. Al proposito, giocando un po' d'anticipo per quello che riguarda quest'ultimo, vorrei subito proporre un breve confronto di testi che mi pare per più rispetti illuminante. Da sempre si è fatto giustamente gran caso al fatto che Petrarca, con un gesto di cui non si possono in alcun modo sottovalutare l'importanza e le conseguenze, abbia scalzato Aristotele dal primo posto tra i filosofi, e vi abbia sostituito Platone. Il punto, tuttavia, va visto meglio di quanto sin qui sia stato fatto. Petrarca, con qualche iniziale timidezza, propone la supremazia di Platone attraverso tutta la sua opera (riprendendo fedelmente l'opinione già espressa da Agostino e da lui soprattutto argomentata nel l. VIII del De civitate Dei), e lo fa, in particolare, in un lungo capitolo della sua opera tarda De sui ipsius ac multorum ignorantia, ove la diffusa dimostrazione ha una solida base di partenza nel creazionismo platonico, contrapposto all'eternalismo aristotelico (altro tema acutamente ripescato dalla tradizione). E' insomma evidente che, per il tramite privilegiato di Agostino, Petrarca aderisce in pieno e con personale forza di 61 convincimento a quella lunga tradizione esegetica che aveva ripetutamente considerato come molti elementi fondamentali del pensiero platonico raggiungessero il loro pieno significato di verità quando fossero interpretati come espressioni di processi e di realtà sovrannaturali legati alla grazia, pur non arrivando a contemplare l ipotesi che pure trovava in Agostino, che Platone avesse potuto conoscere le dottrine della Rivelazione dell'Antico Testamento, o addirittura che a lui fosse stato rivelato il mistero della Trinità, come ancora pensavano, per esempio, Giovanni di Salisbury e Abelardo. Il punto che qui interessa è tuttavia un altro, e sta nell'argomento che insistemente ritorna : rispetto ad Aristotele e ad ogni altro filosofo, Platone 'si è avvicinato di più alla verità...' . Ora, è fondamentale premettere che questo argomento, cosi come Petrarca l'affronta e lo sviluppa con accenti affatto personali, non vale solo in rapporto alle verità di fede, ma ha, per dir così, valore assoluto e finisce per definire la dimensione essenziale di ogni sapere nel rapporto che ineludibilmente intrattiene con il suo stesso rovesciò, cioè con quel non-sapere che non solo lo limita ma che appunto lo costituisce come sapere. Torniamo un attimo a Dante: è pur in presenza della fede che egli fissa la dimensione del deuil che caratterizza la vita terrena del filosofo, ma ciò nulla toglie all'autonoma verità esistenziale di tale condizione. Allo stesso modo, è in presenza della fede che Petrarca definisce non già la condizione ma piuttosto il movimento, l'inesausta tensione dialettica che lega il sapere al non-sapere che lo contiene, ma ciò non toglie, di nuovo, che la cosa valga in ogni caso, quale modello immanente ad ogni esperienza umana del conoscere, che il confronto diretto con la fede torna semmai a illuminare di luce più forte. Che Platone si sia 'avvicinato' ma che non sia 'arrivato' là dove, del resto, neppure i nostri, cioè i pensatori cristiani, sono arrivati, non fa che sottolineare, insomma, l'elemento dinamico che anima il suo pensiero, la direzione del percorso compiuto e il significato di quello non compiuto, che ora diventa, propriamente, il contenuto di verità di quello compiuto. La grandezza di Platone, come quella di qualsiasi altro pensatore, non tanto si misura secondo una oggettiva quantità di sapere, ma invece riposa proprio su quel non-sapere che intimamente è suo e al quale affida il proprio movimento vitale. Il punto comincerà forse ad apparire più chiaro se si richiamano i versi du Triomphe de la Renommée III 4-8, che illustrano bene quanto è stato detto sin qui : Je me tournai à ma gauche, et je vis Platon / qui parmi cette foule arriva plus près au but / auquel on arrive seulement si c'est le ciel qui le consent. /Après, je vis Aristote, doué d'haute intelligence, et Pythagore ...e con essi quelli di Dante, che, s'è già visto, incontra i grandi filosofi antichi nel Limbo, Enf. IV 131-135 : je vis le maître à tout homme sachant / assis parmi la gent philosophique. /Tous lui rendent honneur, tous le remirent : ici vis-je Socrate avec Platon /plus près de lui par devant tous les autres. Ch'io sappia, non è mai stato osservato che Petrarca non solo capovolge esplicitamente l'ordine dantesco, ma rovescia pure, e senza dubbio alcuno con precisa intenzione polemica verso il predecessore, il criterio di giudizio. In Dante, Aristotele è primo in senso compiutamente positivo (conosce più cose degli altri), e rispetto a lui, assunto come termine ultimo di misura, "plus près" stanno Socrate e Platone. In Petrarca, Platone è primo perché è andato "plus près" alla verità, che solo per grazia divina può essere raggiunta ... Insomma, là vale l'oggettiva quantità del sapere, ch'è misura a se stesso ; qui all'opposto, vale quello che manca al possesso di quella compiutezza inattingibile rispetto alla quale ogni sapere può qualificarsi come tale. In questo senso, è dunque ribadito che ogni vero sarere è una forma particolare d'ignoranza, perché riconosce d'essere fondato su una verità che gli appartiene solo in quanto lo trascende, e che un'ignoranza siffatta è la dimensione propria della vita morale, perché è il luogo dello spirito che infinitamente desidera ciò che gli si rivela solo come mancanza. Siamo qui a un passaggio molto importante, e ci si apre davanti un panorama diverso. Se le articolate e in parte divergenti affermazioni di Dante dans le Banquet permettevano di attribuire all'ignoranza uno statuto speculativo riconoscibile, quale discorso fondato sui limiti del sapere nel suo rapporto con la felicità, ora Petrarca, assume tale statuto entro un discorso etico che riprende e però varia profondamente quello che lo stesso Dante finiva per fare a proposito dei grandi filosofi racchiusi nel Limbo. Questo discorso è soprattutto affidato alle pagine del già citato De ignorantia, sulle quali è ora il caso di soffermarsi. Il De ignorantia è costituito da una lunga, argomentata risposta al giudizio che quattro aristotelici avrebbero dato di Petrarca, allora sessantatreenne (la polemica risale al 1367), da essi definito uomo ignorante ma buono (par. 32: "... me sine literis virum bonum"). Di più non sappiamo. Possiamo tuttavia ragionevolmente supporre che i quattro rimproverassero a Petrarca la mancanza di cultura scientifica, corrispondente a una generale sottovalutazione di Aristotele e delle aristoteliche scienze della natura, e confinassero la sua opera nel ruolo di una mera testimonianza di tipo morale. La 62 risposta, infatti, fa perno su questi due punti che Petrarca riconosce e conferma appieno, sì che il De ignorantia puo essere benissimo definito come il testo nel quale egli affronta con inusitata ampiezza e in modo definitivo il discorso su Aristotele, e nel quale rivendica la dimensione integralmente etica della sua concezione del sapere. Non è dunque vero (com'è spesso stato detto) che l'opera abbia come obiettivo polemico l'averroismo, che è semmai coinvolto di striscio : obiettivo vero e dichiarato è appunto Aristotele, individuato come il padre del moderno materialismo scientifico e del razionalismo etico, in quanto da lui essenzialmente dipendono sia le dottrine che negano l'atto della creazione e considerano eterno il cosmo e le leggi fisiche che lo governano, sia quelle che operano un'analoga espulsione di ogni modello trascendente dall'orizzonte delle verità morali e finiscono per ridurre l'etica a una casistica puramente descrittiva e classificatoria. Petrarca, abbiamo detto, conferma l'accusa che gli viene rivolta, si riconosce in essa, esaspera la dicotomia che la costituisce. Ebbene si - risponde - so bene di essere ignorante, e davvero non me ne importa nulla, mentre vorrei con tutto il cuore essere buono ... Ciò naturalmente va assieme a un vero e proprio capovolgimento dei parametri di giudizio che si ripercuote fittamente per tutto il tessuto dell'opera, ed è proprio questa ridefinizione dei criteri ultimi di valore sui quali fondare un possibile discorso sul sapere che dà un sapore e un fascino particolari al suo discorso. Egli esalta dunque la propria virtus illiterata, e si tratta di un'esaltazione che ha un'evangelica forza d'accenti, nel suo paragonarsi a una vecchietta ignorante e devota, "anicula sine literis", e soprattutto nel denunciare che, nei fatti, più di Aristotele conoscono la vera felicità "une quelconque pieuse vieille femme ou un pêcheur ou un dévot berger ou un paysan" (Paradiso. 38 e 63). Ove appunto si intenda che il nerbo della contrapposizione non sta tanto e solo nel confronto tra l'ateo e il cristiano, ma in quello tra la frustrata e perciò infelice presunzione dello scienziato accecato dal proprio orgoglio intellettuale, e la felice umiltà di chi non riconosce in sé altra certezza che non sia la propria profonda e certo divina natura morale. Non che Petrarca si riconosca davvero nella vecchietta o nel pescatore (né ciò toglie forza all'argomento). Piuttosto, egli sviluppa per tutta l'opera un contrappunto ironico, ora sottile ora marcato, fondato sulla sottaciuta eppur solare verità che non egli, Petrarca, è ignorante, ma i suoi detrattori. Ma questi due movimenti che animano il De ignorantia (l'accettazione parte vera e parte ironica della propria ignoranza) se ne intreccia un terzo che in qualche modo avvolge e giustifica gli altri due, sia sul piano morale che su quello intellettuale : è il movimento che di continuo sposta il discorso verso il fatto che ogni vera sapienza porta in sé l'ineliminabile senso del proprio limite perché è proprio a ridosso di quel limite che essa si costituisce come tale, e finisce dunque per essere una particolarissima forma di non sapere. Questi tre movimenti appaiono intimamente fusi nella struttura dell'opera, ma possono essere scomposti secondo logica in una serie di rovesciamenti successivi : prima, l'accettazione della propria condizione di ignoranza ; poi, la smentita pratica di tale condizione attraverso l'esibizione di una cultura superiore e del conseguente diritto/dovere di condannare l'effettiva, concreta ignoranza dei propri detrattori ; infine, il riconoscimento della generale, immedicabile limitatezza di ogni sapere umano, che raccoglie e sublima proprio l'ammissione iniziale e la proietta sullo sfondo di un mondo perituro. Anche quest'ultimo punto merita una sosta, perché ha un posto importante nell'architettura dell'argomentazione : per dir meglio, ne costituisce una delle premesse. La lunga discussione che Petrarca svolge contro l'ipotesi dell'eternità del mondo, propria del mondo antico e di nuovo corrente nel pensiero filosofico scientifico del tempo, non ha, infatti, lo scopo di coniugare Platone e Cicerone con Agostino o Bonaventura per riaffermare il primato del dogma. Ciò che soprattutto preme a Petrarca è invece la piena disponibilità del risultato della discussione : cioè il fatto incontrovertibile che il mondo sarà travolto dalla stessa fine che incombe su ogni realtà umana. Se il mondo è frutto d'un gesto della volontà divina e se è destinato a sparire, ingoiato dalla fine di quel tempo che con esso è nato, ecco che, da una parte, si sbarra la strada a ogni divinizzazione della natura (ma anche a ogni pretesa d'assolutezza e autonoma regolarità delle sue leggi), e dall'altra si fa ricadere sulle scienze della natura il limite intrinseco all'oggetto studiato. Quale preminenza o nobiltà o superiore garanzia di verità potrebbe infatti vantare una conoscenza che per definizione limita il proprio campo d'applicazione a ciò che è comunque destinato a morire ? E' per questa via che la polemica contro il sapere naturalistico scientifico del tempo, qualificato come vana e frivola curiositas, nell'accezione fortemente negativa già di Agostino, conduce ad esaltare il primato dell'etica quale unica vera filosofia, e l'ortodossa difesa del creazionismo non guarda affatto indietro - alla creazione, appunto, sulla quale esclusivamente s'appuntavano i teologi -, ma avanti, alla fine del mondo, e dunque, in concreto, alla condizione esistenziale dell'uomo, questa creatura intrisa di 63 temporalità che istante per istante vive la propria morte, il proprio irreversibile tragitto dal nulla al nulla. La strategia polemica del De ignorantia s'appoggia precisamente a questo ch'è prima di tutto un sentimento acuto di imperfezione, di insufficienza, che ben prima dell'individuo e dei suoi valori investe addirittura il cosmo, se è vero che la sua precaria esistenza è sospesa nel nulla in cui tornerà a sparire. Ecco perché Petrarca ha dedicato cure cosi speciali a questo problema. Egli vuole dire ai suoi avversari che l'universo per primo 'ignora' se stesso, e che l'ignoranza è la dimensione costitutiva della labile presenza umana sulla terra : meglio, è la forma stessa della labilità, la concreta, materiale e infine vincente minaccia della morte e del nulla. Da questo punto di vista, è interessante che Petrarca suggerisca una sorta di parallelismo, che vede da una parte il sapere umano e il tempo, e dall'altra l'ignoranza e l'eternità. Come il tempo, per quanto esteso lo si immagini, è propriamente nulla nell'impensabile rapporto con l'eternità, così il sapere effettivamente raggiungibile dal singolo è a sua volta in ogni caso un nulla, nell'altrettanto impensabile rapporto che intrattiene con l'infinita dimensione dell'ignoranza in cui siamo gettati vivendo nel tempo. Torniamo un attimo ad Aristotele. Proprio nell'opera di cui stiamo parlando Petrarca mette a fuoco un motivo che nei secoli successivi saranno in molti a riprendere da lui : 'anche Aristotele fu un uomo, e in quanto tale non ha potuto sapere tutto'. Non solo non ha potuto sapere tutto : quanto è riuscito a sapere non rappresenta che una porzione infima di un tutto assolutamente indefinito, si che ogni superbia filosofica fondata su una parzialità siffatta appare poco meno che una bestemmia, mentre per contro il senso di tale limite, interiorizzato, alimenta una coscienza critica e autocritica che trasforma la conoscenza intellettuale in consapevolezza etica. Non è perciò né irrilevante né secondario che Petrarca finisca per ricorrere a un aneddoto (non so se inventato allo scopo: io sin qui non ne ho trovato la e) che ricongiunge l'immagine del filosofo a quella dell'uomo : "On dit qu'Aristote sur le point de mourir ait dit en pleurant que aucun ne devait se complaire ou être orgueilleux de son propre savoir, mais plutôt remercier Dieu si par hasard il en ait reçu plus de ce que habituellement les autres en ont" (par. 200). C'è una massima che Petrarca ha amato in modo speciale e ricordato spesso, quella che Cicerone ha ricavato da Platone : "Comme le même Platon dit, toute la vie du philosophe est en effet préparation à la mort" (Tusc. I 74 : posso qui ricordare il "si vis vitam, para mortem" di Freud ?). Così, Aristotele, il filosofo per antonomasia, sfigurato dai traduttori e divinizzato dai suoi stolti seguaci moderni, e pero in buona parte responsabile della loro deriva scientista, torna per Petrarca uomo e filosofo insieme, come non mai nel momento rivelatore della morte : piange e ammonisce, caricando le sue parole dell'inesprimibile peso non già del poco che ha saputo, ma del troppo che non ha potuto conoscere. Non conta più molto, dunque, tutta quella scienza naturale che presumeva di conoscere le proprietà più strane degli animali e che considerava eterno il creato e le sue leggi : anche lo scienziato, anche il filosofo che muore precipita nella voragine di tutto quello che non sa. E il confronto diretto, esistenziale, con questa verità della vita prima che dell'intelletto è tutto ciò che di lui dawero resta : ed è anche in questo modo, dunque, che Petrarca, come sopra si accennava, chiude i suoi conti con Aristotele. Come si vede, lo schema di fondo del discorso di Petrarca è semplice e potrebbe persino sembrare del tutto tradizionale, orientato com'è a ripercorrere i capisaldi della morale stoica, rivisti cristianamente attraverso il pensiero di Agostino e i più vulgati precetti del memento mori. Ma la sua originalità non sta in questa o in quella affermazione, della quale è quasi sempre possibile ritrovare la e : sta piuttosto nella perfetta, articolata coerenza dell'insieme, e nel modo con il quale egli passa da una dimensione volta a volta intellettuale o moralistica a una dimensione esistenziale affatto nuova, immediatamente comprensiva di scelte morali, di atteggiamenti pratici, di orientamenti culturali capaci di tagliare di netto con il passato e di aprire nuovi orizzonti. Torniamo, dopo questa sorta di introduzione, ai punti già toccati parlando di Dante. Ebbene, Petrarca è il primo che appassionatamente afferma (expertus loquor è il motto che guida tutte le operazioni del suo pensiero e caratterizza le sue dimostrazioni) che il saperenon dà affatto la felicità, dal momento che la felicità non è legata alla dimensione del conoscere ma a quella dell'essere. Risentiamolo, ancora, a proposito di Aristotele : Quoi que Aristote au début et à la fin de l'Ethique ait largement parlé du bonheur, j'ose affirmer ... qu'il connaissait si peu du véritable bonheur qu'une quelconque pieuse vieille femme ou un pêcheur ou un dévot berger ou un paysan pourrait être je ne dis pas plus subtil dans l'analyse de l'idée, mais plus habile de la mettre en pratique (par. 63). Se ci teniamo strettamente alla lettera, potremmo anche limitarci ad osservare che è del tutto prevedibile e addirittura doveroso che Petrarca ponga un preciso discrimine tra la possibile felicità di un pagano e quella di un cristiano, il primo sia pure Aristotele e il secondo una vecchietta o un contadino, se è vero 64 che a tale felicità inerisce per definizione la sapienza che deriva dal possesso della verità 'vera'. Ma è anche chiaro che il discorso non è risolvibile secondo questo unico schema, e che in realtà esso propone un'alternativa diversa e in certo senso più radicale, perché impone che si riconosca che la scienza che Aristotele sommamente rappresenta non abbia niente a che fare con l'effettiva natura morale dell'uomo, e ne sia tutt'al più, se rettamente intesa ('sobriamente', con il termine esatto che Petrarca deriva da san Paolo) un aiuto, un completamento : un mezzo, insomma, e per nulla un fine. Non esiste dunque alcun rapporto tra campi cosi qualitativamente diversi e spesso addirittura contrapposti si che il fatto di dissertare filosoficamente sulla morale e sulla felicità non ha a che fare con la personale felicità del filosofo o di chi lo legge più di quanto la scienza dello zoologo abbia a che fare con la felicità della balena o del grifo. Ricordiamo che Petrarca ha sempre concepito la conoscenza come una scelta etica di vita, e che ha sempre presentato le sue personali conoscenze alla luce del suo personale modo di essere e di comportarsi. Ora che si riconosce ignorante, si, ma almeno nelle intenzioni buono, conferma ancora una volta che la misura ultima del sapere non appartiene alle categorie dell'intelletto, ma alla verità della vita. La 'vera' conoscenza è un evento di natura etica, e solo in quanto tale può comunicare con la felicità. In caso contrario, nella forma oggettivata della conoscenza scientifica, il sapere non procura affatto la felicità, e neppure mantiene rapporti con l'esercizio delle semplici e fondamentali virtù di cui gli umili personaggi evocati sono probabilmente provvisti. Così, egli rompe il nesso di vera e propria consustanzialità tra virtù/felicità e conoscenza che era stato tipico del mondo antico e che aveva avuto in Aristotele e nell'aristotelismo la sua definitiva sanzione, attraverso una concezione intellettualistica della felicità che la faceva dipendere dalla perfetta attuazione dei dettami della ragione, di per sé intrinsecamente virtuosi. Ma appunto, le cose non stanno così : A quoi bon connaître la vertu, si une fois connue nous ne l'aimons pas ? A quoi bon connaître le mal, si une fois connu il nous fait pas horreu r? A vrai dire, si la volonté est pervertie, apprendre les difficultés de la vertu et les faciles séductions du vice peut même repousser au pire une âme paresseuse et incertaine ... Il vaut mieux avoir une volonté charitablement vouée au bien plutôt qu'une raison lucide et réceptive. Et si, comme veulent les philosophes, le but de la volonté est le bien, et le but de la raison est la vérité, il est préférable vouloir le bien plutôt que connaître la verité, parce que la recherche du bien est de soi même toujour méritoire, tandis que la recherche de la vérité est plus souvent coupable et n'a pas de justification en soi même... (parr. 145 e 149). Il rifiuto di ogni forma di razionalismo etico tocca qui, provocatoriamente, il uo limite. I teologi guidati da Tempier, abbiamo visto, avevano condannato la proposizione : "Si la raison est droite, en est de même de la volonté" (Hissette, n. 166), richiamando insieme Agostino e l'error Pelagii ("parce que de telle sorte à la juste volonté ne serait nécessaire la grâce, mais seulement la science, et cela est l'erreur de Pélage"). E' chiaro che i censori hanno inteso colpire il senso più ovvio della frase, ribadendo che la volontà umana non è in grado con le sue sole forze di mettere in pratica quel bene che pure sarebbe in grado di intravvedere in via meramente teorica, implicitamente richiamando il grande motivo classico e paolino che Petrarca spesso ripete : "et je vois le meilleur, et je m'attache au pire" (RVF CCLXIV 136). Va pero osservato che tale senso non è l'unico possibile perché, sulla scorta di Aristotele, Ethique 1139a 22-31, si può anche intendere che si tratti non già della ragione teorica, ma della ragione pratica, cioè quella che agisce, per dir così, alla pari e strettamente implicata con la volontà, quando tale ragione sia già praticamente all'opera per il conseguimento di un fine buono, presupponendo che ci sia stata una scelta moralmente buona alla quale la volontà è pervenuta deliberando intorno ai mezzi che rendono effettivamente perseguibile e dunque reale quel fine. Decisivo, insomma, è l'atto della scelta morale che fonde in sé il momento della volontà e quello della ragione deliberante, secondo la definizione aristotelica (nel passo citato) : "le choix est un désir raisonné" ("eleccio autem appetitus consiliativus"). Onde si potrebbe anche dire che la ragion pratica è la verità in cui si trasforma la volontà attraverso la scelta, o addirittura che la ragion pratica è la verità della volontà. Aristotele infatti continua : "il faut donc que la raison soit vraie et le désir soit juste" ("oportet propter hec quidem racionem veram esse et appetitum rectum"), e proprio Petrarca sembra fargli eco quando scrive : "le but de la volonté est le bien, et le but de la raison est la verité". Ma - si badi bene - in Aristotele questa affermazione sottolineava l'intreccio indissolubile dei due momenti unificati nell'atto concreto della scelta morale, mentre in Petrarca ha valore disgiuntivo, e serve a rovesciarne il discorso in modo radicale. Infatti. Da Aristotele in poi punto fermo resta sempre una ratio recta alla quale tocca di fissare i criteri direttivi della moralità, e rispetto alla quale la volontà deve saper regolare i propri 65 appetiti. La volontà buona, insomma, non possiede in sé il fondamento della sua bontà, ma è tale solo perché conforme ai dettami della retta ragione cui spetta di assicurare, come abbiamo visto, che la volontà si trasformi in verità. Per Petrarca è esattamente il contrario. Egli ritorce contro Aristotele le sue stesse parole : se la volontà può essere di per sé buona (se esiste, ed esiste, l'appetitum rectum), conoscenza e ragione non hanno più nulla da dire d'essenziale, perché il bene può fare a meno della loro verità. La quale, infatti, a che serve ("A che serve sapere ...?") se non si fa essa stessa, in atto, volontà buona ? Il capovolgimento delle parti è completo. Ciò che trovava predicato della recta ratio (il fondamento del criterio morale) Petrarca lo attribuisce alla volontà, e ciò che trovava predicato della volontà (il suo problematico adeguamento a quel criterio) passa a caratterizzare una nozione di ragione/conoscenza alla quale la misura del suo proprio valore di verità non appartiene più. E' del tutto ovvio riportare questo conclamato primato della volontà all'influsso determinante di Agostino, corroborato, per la sua parte, da Seneca, il quale per primo ha rotto lo schema dell'intellettualismo ellenico introducendo il concetto di voluntas, che in lui diventa determinante nell'àmbito della problematica morale. Meno ovvio è però osservare la coerenza del discorso di Petrarca, che arriva a questo risultato attraverso la doppia svalutazione della conoscenza scientifica (è sempre parziale ed è incapace di procurare la felicità), e l'esaltazione di un'ignoranza che assume tutte le caratteristiche di un'esperienza morale fondamentale. Il fatto che tutti desideriamo conoscere, secondo l'assunto aristotelico, e che tutti desideriamo essere felici, secondo quello agostiniano, comporta solo che la nostra dimensione reale, il luogo segreto del nostro io non sia né quello della conoscenza né quello della felicità, ma sempre e unicamente quello del desiderio. Un desiderio frustrato sin che cerca ciò che vuole fuori di sé, nelle parziali verità di un imperfetto sapere, e per contro un desiderio non già appagato ma almeno orientato verso la felicità se ha imparato a riconoscere dentro di sé la propria misura e il proprio oggetto. L'unica felicità realmente possibile, insomma, è quella che deriva dalla certezza del proprio desiderio di felicità, fondato sulla conoscenza di sé (nosce te ipsum), e anzi coincidente con tale conoscenza, poiché esso altro non è che il desiderio di una perfezione che tanto più si rivela e appartiene all'uomo quanto più egli ne sperimenta la mancanza, e accetta per ciò di definirsi 'ignorante'. E' per questo che, a ben vedere, se c'è un'esperienza di valore che Petrarca interpreta in chiave personale e che oppone continuamente ai suoi detrattori, questa sta nel movimento, nella tensione che sempre l'ha animato, e insomma, per dire ancora con Agostino la parola giusta, nell'amore : “Je crois avoir lu tous les livres d'Aristote sur l'éthique : en plus, de certaines j'ais entendu l'explication critique, et j'arrivais même à faire croire d'en comprendre quelque chose, avant qu'on découvre toute mon ignorance. Enfin, en regardant en moi même, il est possible que à cause de ces livres je me sois trouvé un peu plus savant, mais pas pour autant meilleur, comme il aurait du arriver ... Je vois, bien sûr, qu'Aristote définit très bien qu'est que c'est la vertu, et je vois qu'il la subdivise et l'analyse avec finesse, et il fait la même chose avec tous les éléments qui partie du vice, d'un côté, et de la vertu, de l'autre. Quand j'ais appris tout ça, je sais peut-être un peu plus que je ne savais avant, mais mon âme est restée tout à fait la même qu'auparavant, et la volonté aussi est restée égale et moi même je suis resté tel que j'étais. En effet, autre chose est savoir et autre chose aimer ; autre chose est comprendre, et autre chose vouloir... (parr. 143-144)”. Ci sarebbero molte altre cose da dire. Qui, vorrei limitarmi ad accennarne una, e a svilupparne un po' più diffusamente un'altra : entrambe, muovono dalla dimensione entro la quale Petrarca ha definito le coordinate essenziali del suo concetto di ignoranza, ed entrambe sottolineano la profondità del solco che ormai lo divide da Dante. La prima. Con apparente paradosso, Petrarca, accusato dai suoi quattro detrattori di ignoranza, è proprio colui che predispone la struttura concettuale che più potentemente ha contribuito all'avanzamento del sapere. La sua visione etica che presuppone l'uguaglianza degli uomini di tutti i tempi non già sul fondamento della quantità materiale di nozioni possedute, ma piuttosto sull'insufficienza di ogni possibile sapere, permette infatti l'apertura pressoché illimitata al patrimonio della sapienza antica, e la porta a noi come qualcosa che non ha mai smesso di appartenerci. Da questo punto di vista, l'uguaglianza dell'animo umano attraverso i tempi è la grande base sulla quale Petrarca costruisce l'intero edificio della sua opera, ed è la chiave per il recupero dell'antico che egli fabbrica e consegna all'età dell'Umanesimo e del Rinascimento. E' solo cosi, infatti che egli può tornare a quel patrimonio e che puo riproporne i valori proprio in nome di ciò che ad essi manca, e dunque per ciò che essi hanno di profondamente, universalmente umano. Ogni autentico sapere, fisico o morale, antico o moderno, grava sui propri confini e si sporge di là da essi e chiama e pretende la propria 66 impossibile integrazione, e in ciò appunto rivela sino in fondo la sua unità e la sua perenne attualità. A tanto Petrarca è giunto non in nome di un'esigenza di tipo intellettualistico, sull'onda di un moto di élargissement del campo delle conoscenze, ma piuttosto in nome di un'esperienza esistenziale che non finisce mai di rispecchiarsi nelle domande, nei tormenti nelle speranze e negli affetti ai quali egli trovava con sempre rinnovata emozione che gli scrittori latini avevano già dato voce e forma universalmente comprensibile. Che l'animo umano riesca a parlare attraverso le epoche, le religioni, le culture, lo stesso linguaggio di ogni altro animo, per esprimere la stessa sgomentante esperienza della vita e della morte è insomma, agli occhi di Petrarca, la prova provata che anche l'ultimo ignorato orizzonte dell'infinita verità nella quale ogni esperienza umana s'inscrive è per tutti il medesimo. Egli ha capito, insomma (e l'ha capito non tanto per sé, quanto per il suo tempo), che solo l'effettiva comunione dei valori custoditi nella sapienza antica avrebbe permesso sia un altrettanto effettivo recupero di un assai più vasto complesso di conoscenze, sia una concezione matura della nostra umanità. Il ponte che avrebbe allora ricongiunto i due mondi e che avrebbe poi sempre ricongiunto il presente dell'uomo al suo passato poteva essere costruito solo con le pietre dell'etica, e cioè poteva essere costruito solo in nome di una comune esperienza esistenziale, di una comune vocazione, di un comune destino : quello che la parola ignoranza compendia nel modo migliore possibile. E' infatti proprio il concetto di ignoranza difeso da Petrarca che permette (ripeto, con paradosso solo apparente) di unificare e trattare il campo del sapere come un tutto organico, e di contrapporlo in quanto tale, come totalità storica dell'umano, allo scientismo specialistico dei suoi avversari. La seconda cosa, di portata altrettanto innovativa, è forse meno lontana dal campo d'interessi di questo convegno, e si colloca tutta entro il discorso affrontato sin dall'inizio, circa il nesso sapere - felicità. Petrarca, abbiamo visto, lo disarticola in maniera radicale. Grossolanamente, potremmo dire che escludendo il sapere dal campo della felicità si trova immerso in una dimensione emotiva caratterizzata insieme dall'ignoranza e dal desiderio . Così, proprio in forza di tale disarticolazione e in presenza del nuovo nesso ignoranza - desiderio il concetto di ignoranza assume uno statuto complesso, dal momento che ogni discorso serio su di essa non può che diventare, da una parte, un discorso sui limiti e il senso di una conoscenza alienata, cacciata dalla sfera esistenziale, e dall'altra non può non legarla indissolubilmente a una nozione affatto nuova e pervasiva di desiderio. La formula già aristotelica e poi dantesca : "tous les hommes naturellement ont désir de savoir", dal momento che "la science est perfection dernière de notre âme", perde di colpo la sua millenaria centralità : dopo un cammino tanto glorioso, acquista di colpo il colore di una superficiale soluzione di comodo, e lascia ormai libero campo all'altro grande assioma che Agostino non si stanca di ripetere per tutta la sua opera : "tutti gli uomini desiderano essere felici". Ecco, Petrarca è l'intellettuale che alle soglie dell'età moderna accoglie e ripropone tale assioma, e ne fa il centro tormentoso della riflessione sulla sua propria condizione esistenziale, e infine lo riduce al suo ultimo, inesauribile nucleo : "tutti gli uomini desiderano". Non è questa la sede di lunghe dimostrazioni. Io sono in ogni caso convinto che proprio questa lunga linea di rottura, questa faglia che s'allarga tra il sapere e la felicità e libera dal profondo i meccanismi del desiderio costituisca una delle radici segrete e pero determinanti del suo capolavoro, il canzoniere, e che proprio in essa stia la ragione profonda del fascino che esercitò per tutto il Rinascimento, e che ancora oggi ci tocca. Tra l'altro, credo si possa anche dire che, così facendo, Petrarca raccolga la dirompente essenza della prima grande poesia d'Europa, quella dei trovatori, che al tema del desiderio è ossessivamente votata, e ne sia il vero e grande erede, sviluppandone la lezione alla luce della sua statura culturale e critica, sino a imporla quale contenuto proprio di ogni esperienza lirica moderna. A questo le forze dei trovatori certo non bastavano, e l'arco discendente della loro esperienza, che si ricongiunge a quella di Dante ed è a ridosso di quella di Petrarca (l'ultima poesia del canzoniere di Guiraut Riquer, uno dei sicuri modelli di quest'ultimo, è del 1292) lo mostra ampiamente. Petrarca ci dice che tutto ignoriamo (o, che è lo stesso, che a nulla serve quel che sappiamo), a fronte della certezza del desiderio infinitamente inappagato che ci costituisce. Si che quanto egli ha ha laicamente vissuto ed espresso con straordinaria lucidità è stato un lungo tormentoso consapevole giro attorno a quanto già aveva detto il suo maestro, AGOSTINO : "Chacun est ce qu'il désire" ("Talis est quisque, qualis eius dilectio est" : Comm. alla prima lettera di Giovanni II 14). In questa luce, e per finire, vorrei allegare poche citazioni, quali chiavi preziose pér cogliere il momento in cui la coscienza infelice del desiderio s'accampa al centro dell'atto poetico. La prima, dal Secretum (altra opera di Petrarca fondamentale per tutti i temi che stiamo troppo velocemente considerando) personalmente mi pare straordinaria,e ad essa mi capita spesso di tornare. 67 Ma sicuramente ne deve essere escluso, allorché la premessa maggiore sia un principio o,per poterla individuare, occorra procedere attraverso un criterio valutativo (questo sempre nell’ottica che il criterio, come la interpretazione, sono assolutamente soggettivi e questo giustifica il contrasto possibile tra conclusiones). Non si dimentichi, infatti, la pluralità di modi di sussumere il caso in una differente premessa maggiore che si verifica durante una lite giudiziaria sia in un grado che in quelli successivi. Il giurista, l’interprete, infatti, sono assolutamente liberi di decidere secondo coscienza e giustizia (ma sempre secondo diritto) e la molteplicità delle interpretazioni su un dato caso è alla base del convincimento che la giustizia automatica non possa esistere (quanto meno nei paesi con ordinamenti romano-germanici, ricchi di un sapere - sed sapere ad sobrietatem 86- giuridico Nel dialogo, il personaggio autobiografico di Francesco cerca di giustificarsi con l'antagonista, il personaggio di Agostino, affermando che, è vero, in passato ha desiderato, ma che quella fase giovanile e colpevole della sua vita è ormai chiusa, e altri ormai sono i suoi desideri. Ma Agostino ribatte : "Avoir voulu et vouloir, même s'ils diffèrent dans le temps, dans leur essence et dans l'âme de celui qui veut sont tout à fait la même chose" ("Voluisse tamen et velle etsi in tempore differunt, in re ipsa inque animo volentis unum sunt": l. I, ed Fenzi p. 110). Se si è desiderato una volta, si è desiderato per sempre, e smettere non si puo perché al fondo ricompare, sempre, il desiderio medesimo : "je désire de ne pas désirer. Mais je suis emporté par mes mauvaises habitudes, et dans le fond de mon coeur je sens qu'il y a toujours quelque chose d'inachevé" ("cupio nihil cupere, sed consuetudine rapior perversa sentioque inexpletum quiddam in precordiis meis semper": l. II, ed. cit., p. 166). Così, il desiderio ha in sé la sua propra condanna, per sempre : A sa perte accourant alors libre et sans lien,/il convient qu'ore elle aille au bon vouloir d'une autre / cette âme qui erra un fois seulement. (RVF 96,12-14)”. (Le traduzioni francesi di Dante sono quelle di A. PÉZARD, nelle OEuvres cornplètes della Pléiade, Gallimard, Paris 1965. Quelle dal canzoniere di Petrarca sono di P. BLANC : Pétrarque, Le Chansonnier, Garnier, Paris 1988.). 86 S. Paolo, Romani, 12. 68 che affonda le sue radici non già e non solo nel diritto romano ma in quei tre, insostituibili pilastri che sono i praecepta juris. Ecco, allora, che ben potrebbero intervenire, a supporto altre modalità di approccio. Mentre lavorava con la Olbrechts-Tyteca, Perelman sviluppò una filosofia che evitava gli eccessi del positivismo e del relativismo nella sua formulazione radicale. Dopo che si era imbattuto in un brano di Brunetto Latini, posto in appendice a Les fleurs de Tarbes di Jean Paulhan, Perelman adottò un approccio all'argomentazione di impostazione classica, greco-latina. Egli scoprì che, in assenza di una specifica logica dei giudizi di valore, era possibile affrontare la questione tramite le opere di Aristotele. Negli Analitici secondi, Aristotele definisce i principi della dimostrazione, detta anche analitica, che si basa sull'accettazione delle premesse delle necessarie conclusioni del sillogismo. Nei Topici ed in altre opere, Aristotele contrappone l'approccio dimostrativo alla dialettica, o alla ragionamento retorico, basata su premesse accettate in una data situazione e, pertanto, per natura contingenti. Attraverso le distinzioni aristoteliche, Perelman fu in grado di percepire le contraddizioni delle prime filosofie: sebbene queste sostenessero di rivelare le verità assolute ed universali tramite il metodo dimostrativo, di fatto esse si limitavano a persuadere delle proprie affermazioni uno specifico pubblico. Secondo Perelman, dunque, una filosofia efficace - cioè capace di 69 determinare l'essere e di fondare delle azioni secondo ragionevolezza - deve essere costruita secondo valutazioni di probabilità e deve poter respingere ogni tentativo di imporre i giudizi di valore e gli altri elementi contingenti dovuti alla sua necessità di essere recepita da un particolare pubblico. La teoria di Perelman, che egli chiamò filosofia regressiva; cercava quindi di incorporare le verità socialmente accettate e rimanendo al contempo impermeabile ai cambiamenti che si sarebbero potuti succedere alle suddette verità. Mentre la retorica e l'argomentazione costituiscono il fondamento del pensiero di Perelman, il suo approccio "regressivo" caratterizza il suo trattato sull'argomentazione non formale. Alla fine della Nuova retorica, Perelman e la Olbrechts-Tyteca sostengono che il loro progetto, a differenza delle affermazioni assolute comuni alla filosofia, ha come scopo che “i singoli ed i gruppi aderiscano alle opinioni di ogni genere con intensità che può variare da caso a caso” e che “tali credenze non siano sempre autoevidenti, e che si occupino raramente di idee chiare e distinte”. Per scoprire la logica che governa queste credenze ed idee, Perelman e la Olbrechts-Tyteca si affidano ad una filosofia regressiva basata sulla variabilità di particolari situazioni e di particolari valori. Perelman applicò questo stesso 70 approccio ai successivi sviluppi della Nuova Retorica e nel successivo e noto scritto su La Giustizia87. Altra possibilità è la cosiddetta fuzzy logic o logica sfumata o logica sfocata; è una logica polivalente e pertanto un'estensione della logica booleana in cui si può attribuire a ciascuna proposizione un grado di verità compreso tra 0 e 1. È fortemente legata alla teoria degli insiemi sfocati e, già intuita da Cartesio, Bertrand Russell, Albert Einstein, Werner Karl Heisenberg, Jan Łukasiewicz e Max Black, venne concretizzata da Lotfi Zadeh. Quando parliamo di grado di verità o valore di appartenenza, per dirla con un'esemplificazione, intendiamo che una proprietà può essere oltre che vera (= a valore 1) o falsa (= a valore 0) come nella logica classica, anche di valori intermedi. In logica fuzzy88 si può ad 87 CHAÏM PERELMAN, De la justice, trad. it. di Liliana Ribet, La Giu-stizia, Giappichelli, Torino 1991, con prefazion di NORBERTO BOBBIO. 88 Nei primi anni sessanta, Lotfi A. Zadeh, professore all'Università della California di Berkeley, molto noto per i suoi contributi alla teoria dei sistemi, cominciò ad avvertire che le tecniche tradizionali di analisi dei sistemi erano eccessivamente ed inutilmente accurate per molti dei problemi tipici del mondo reale. L'idea di grado d'appartenenza, il concetto divenuto poi la spina dorsale della teoria degli insiemi sfumati, fu da lui introdotta nel 1964, e ciò portò in seguito, nel 1965, alla pubblicazione di un primo articolo, ed alla nascita della logica sfumata. Il concetto di insieme sfumato (vedi Insiemi sfocati), e di logica sfumata, attirò le aspre critiche della comunità accademica; nonostante ciò, studiosi e scienziati di tutto il mondo - dei campi più diversi, dalla psicologia alla sociologia, dalla filosofia all'economia, dalle scienze naturali all'ingegneria - divennero seguaci di Zadeh. In Giappone la ricerca sulla logica sfumata cominciò con due piccoli gruppi universitari fondati sul finire degli anni '70: il primo era guidato, a Tokio, da T. Terano e H. Shibata, mentre l'altro si stabilì a Kanasai sotto la guida di K. Tanaka e K. Asai. Al pari dei ricercatori americani, questi studiosi si scontrarono, nei primi tempi, con un'atmosfera fortemente avversa alla logica fuzzy. E tuttavia, la loro tenacia e il duro lavoro si sarebbero dimostrati estremamente fruttuosi già dopo un decennio: i ricercatori giapponesi, i loro studenti, e gli studenti di questi ultimi produssero molti importanti contributi sia alla teoria che alle applicazioni della logica fuzzy. Nel 1974, Seto Assilian ed Ebrahim H. Mamdani svilupparono, in Gran Bretagna, il primo sistema di controllo di un generatore di vapore, basato sulla logica fuzzy. Nel 1976, la Blue Circle Cement e il SIRA idearono la prima applicazione industriale della logica fuzzy, per il controllo di una fornace per la produzione di cemento. Il sistema divenne operativo nel 1982. Nel corso degli anni ottanta, diverse importanti applicazioni industriali della logica fuzzy furono lanciate con pieno successo in Giappone. Dopo otto anni di costante ricerca, sviluppo e sforzi di messa a punto, nel 1987 S. Yasunobu ed i suoi colleghi della Hitachi realizzarono un sistema automatizzato per il 71 controllo operativo dei treni metropolitani della città di Sendai. Un'altra delle prime applicazioni di successo della logica fuzzy è un sistema per il trattamento delle acque di scarico sviluppato dalla Fuji Electric. Queste ed altre applicazioni motivarono molti ingegneri giapponesi ad approfondire un ampio spettro di applicazioni inedite: ciò ha poi condotto ad un vero boom della logica fuzzy. Una tale esplosione era peraltro il risultato di una stretta collaborazione, e del trasferimento tecnologico, tra Università ed Industria. Due progetti di ricerca nazionali su larga scala furono decisi da agenzie governative giapponesi nel 1987, il più noto dei quali sarebbe stato il Laboratory for International Fuzzy Engineering Research (LIFE). Alla fine di gennaio del 1990, la Matsushita Electric Industrial Co. diede il nome di "Asai-go ("moglie adorata") Day Fuzzy" alla sua nuova lavatrice a controllo automatico, e lanciò una campagna pubblicitaria in grande stile per il prodotto "fuzzy". Tale campagna si è rivelata essere un successo commerciale non solo per il prodotto, ma anche per la tecnologia stessa. Il termine d'origine estera "fuzzy" fu introdotto nella lingua giapponese con un nuovo e diverso significato - intelligente. Molte altre aziende elettroniche seguirono le orme della Panasonic e lanciarono sul mercato, tra l'altro, aspirapolvere, fornelletti per la cottura del riso, frigoriferi, videocamere (per stabilizzare l'inquadratura sottoposta ai bruschi movimenti della mano), e macchine fotografiche (con un autofocus più efficace). Ciò ebbe come risultato l'esplodere di una vera mania per tutto quanto era etichettato come fuzzy: tutti i consumatori giapponesi impararono a conoscere la parola "fuzzy", che vinse il premio per il neologismo dell'anno nel 1990. I successi giapponesi stimolarono un vasto e serio interesse per questa tecnologia in Corea, in Europa e, in misura minore, negli Stati Uniti, dove pure la logica fuzzy aveva visto la luce. La logica fuzzy ha trovato parimenti applicazione in campo finanziario. Il primo sistema per le compravendite azionarie ad usare la logica sfumata è stato lo Yamaichi Fuzzy Fund. Esso viene usato in 65 aziende e tratta la maggioranza dei titoli quotati dell'indice Nikkei Dow, e consiste approssimativamente in 800 regole. Tali regole sono determinate con cadenza mensile da un gruppo di esperti e, se necessario, modificate da analisti finanziari di provata esperienza. Il sistema è stato testato per un periodo di due anni, e le sue prestazioni in termini di rendimento hanno superato l'indice Nikkei Average di oltre il 20%. Durante il periodo di prova, il sistema consigliò "sell", ossia "vendere", ben 18 giorni prima del Lunedì Nero (19 ottobre 1987): nel corso di quel solo giorno l'indice Dow Jones Industrial Average diminuì del 23%. Il sistema è divenuto operativo nel 1988. Il primo chip VLSI (Very Large Scale Integration) dedicato alla computazione d'inferenze fuzzy fu sviluppato da M. Togai e H. Watanabe nel 1986: chip di tal genere sono in grado di migliorare le prestazioni dei sistemi fuzzy per tutte le applicazioni in tempo reale. Diverse imprese (e.g., Togai Infralogic, APTRONIX, INFORM) sono state costituite allo scopo di commercializzare strumenti hardware e software per lo sviluppo di sistemi a logica sfumata. Allo stesso tempo, anche i produttori di software, nel campo della teoria convenzionale del controllo, cominciarono ad introdurre pacchetti supplementari di progettazione dei sistemi fuzzy. Il Fuzzy Logic Toolbox per MATLAB, ad esempio, è stato presentato quale componente integrativo nel 1994. Nel 1994 Zadeh scriveva: "Il termine logica fuzzy viene in realtà usato in due significati diversi. In senso stretto è un sistema logico, estensione della logica a valori multipli, che dovrebbe servire come logica del ragionamento approssimato. Ma in senso più ampio logica fuzzy è più o meno sinonimo di teoria degli insiemi fuzzy cioè una teoria di classi con contorni indistinti. Ciò che è importante riconoscere è che oggi il termine logica fuzzy è usato principalmente in questo significato più vasto". La teoria degli insiemi fuzzy costituisce un'estensione della teoria classica degli insiemi poiché per essa non valgono i principi aristotelici di non-contraddizione e del terzo escluso (o del Tertium non datur). Si ricorda che, dati due insiemi A e !A (non-A), il principio di non-contraddizione stabilisce che ogni elemento appartenente all'insieme A non può contemporaneamente appartenere anche a non-A; secondo il principio del terzo escluso, d'altro canto, l'unione di un insieme A e del suo complemento non-A costituisce l'universo del discorso. In altri termini, se un qualunque elemento non appartiene all'insieme A, esso necessariamente deve appartenere al suo complemento non-A. Tali principi logici conferiscono un carattere di rigida bivalenza all'intera costruzione aristotelica, carattere che ritroviamo, sostanzialmente immutato ed indiscusso, sino alla prima metà del XX secolo, quando l'opera di alcuni precursori di Zadeh (in primis Max Black e Jan Łukasiewicz) permette di dissolvere la lunga serie di paradossi cui la bivalenza della logica classica aveva dato luogo e che essa non era in grado di chiarire. 72 Il più antico e forse celebre di tali paradossi è quello attribuito ad Eubulide di Mileto (IV secolo a.C.), noto anche come paradosso del mentitore, il quale, nella sua forma più semplice, recita: "Il cretese Epimenide afferma che il cretese è bugiardo" In tale forma, suggerita dalla logica proposizionale, ogni affermazione esprime una descrizione di tipo dicotomico. Al contrario, nella logica predicativa ogni proposizione esprime un insieme di descrizioni simili o di fatti atomici, come nella frase tutti i cretesi sono bugiardi. Si noti che, a rigor di logica (bivalente), una formulazione del paradosso contenente tale frase è falsa, in quanto è vera la sua negazione: la negazione di tutti non è nessuno, ma non tutti, quindi non tutti i cretesi sono bugiardi, Eubulide è un bugiardo, ed essendo vera la sua negazione, l'affermazione di Eubulide risulterebbe falsa. Ad ogni modo, il paradosso del mentitore nella sua forma proposizionale appartiene alla classe dei paradossi di autoriferimento. Ogni membro di questa classe presenta una struttura del tipo: "La frase seguente è vera La frase precedente è falsa" o in maniera più sintetica: "Questa frase è falsa" Orbene, la logica aristotelica si dimostra incapace di stabilire se queste proposizioni siano vere o false. Essa è strutturalmente incapace di dare una risposta proprio in quanto bivalente, cioè proprio perché ammette due soli valori di verità: vero o falso, bianco o nero, tutto o niente; ma giacché il paradosso contiene un riferimento a sé stesse, non può assumere un valore che sia ben definito (o vero o falso) senza autocontraddirsi: ciò implica che ogni tentativo di risolvere la questione posta si traduce in un'oscillazione senza fine tra due estremi opposti. Il vero implica il falso, e viceversa. Secondo Bart Kosko, uno dei più brillanti allievi di Zadeh, infatti, se quanto afferma Epimenide è vero, allora il cretese mente: pertanto, poiché Epimenide è cretese, quindi mente, dobbiamo concludere che egli dice il vero. Viceversa, se l'affermazione di Epimenide è falsa, allora il cretese Epimenide non mente, e pertanto si deduce che egli mente. In termini simbolici, indicato con V l'enunciato del paradosso di Eubulide, e con v = 0/1 il suo valore di verità binario, si ha, analizzando separatamente i due casi possibili: e tenendo presente che, come mostrato in precedenza, il valore di verità di V coincide con quello della sua negazione !V, vale a dire: v=!v, si perviene all'equazione logica che esprime tale contraddizione: v = 1 − v la cui soluzione è banalmente data da: v = 1 / 2 Da ciò si deduce finalmente che l'enunciato del paradosso non è né vero né falso, ma è semplicemente una mezza verità o, in maniera equivalente, una mezza falsità. Le due possibili conclusioni del paradosso si presentano nella forma contraddittoria A e non-A, e questa sola contraddizione è 73 sufficiente ad inficiare la logica bivalente. Ciò al contrario non pone alcun problema alla logica fuzzy, poiché, quando il cretese mente e non mente allo stesso tempo, lo fa solo al 50%. Quanto esposto conferma la sua validità in tutti i paradossi di autoriferimento. È interessante notare come, ammettendo esplicitamente l'esistenza di una contraddizione, la condizione che la traduce venga poi impiegata per determinare l'unica soluzione contraddittoria tra le infinite possibili (sfumate, cioè a valori di verità frazionari) per la questione posta: ciò conferma l'insussistenza dei principi di non contraddizione e del terzo escluso. Infatti, nella logica fuzzy l'esistenza di circostanze paradossali, vale a dire di situazioni in cui un certo enunciato è contemporaneamente vero e falso allo stesso grado , è evidenziata da ciascuno dei punti d'intersezione tra una generica funzione d'appartenenza e il suo complemento, avendo necessariamente tali punti ordinata pari a ½. Ciò in quanto il valore di verità della proposizione in questione coincide con il valore di verità della sua negazione. Gli operatori logici AND, OR, e NOT della logica booleana sono definiti di solito, nell'ambito della fuzzy logic, come operatori di minimo, massimo e complemento; in questo caso, sono anche detti operatori di Zadeh, in quanto introdotti per la prima volta nei lavori originali dello stesso Zadeh. Pertanto, per le variabili fuzzy x e y si ha, ad esempio: Si è detto che la teoria degli insiemi sfumati generalizza la teoria convenzionale degli insiemi; pertanto, anche le sue basi assiomatiche sono inevitabilmente diverse. A causa del fatto che il principio del terzo escluso non costituisce un assioma della teoria degli insiemi fuzzy, non tutte le espressioni e le identità, logicamente equivalenti, dell'algebra booleana mantengono la loro validità anche nell'ambito della logica fuzzy. Recentemente si sono sviluppati rigorosi studi della logica fuzzy "in senso stretto", studi che si inseriscono nell'antico filone delle logiche a più valori inaugurato da Jan Łukasiewicz (si veda ad esempio il libro di P. Hájek). Tuttavia la logica sfumata, oltre ad avere ereditato le motivazioni filosofiche che hanno dato origine alle logiche a più valori, si inquadra nel contesto più ampio delle metodologie che hanno consentito un marcato rinnovamento dell'intelligenza artificiale classica, dando vita al cosiddetto soft computing che ha tra i suoi costituenti principali le reti neurali artificiali e gli algoritmi genetici ed il controllo fuzzy. Per capire la differenza tra logica fuzzy e teoria della probabilità, facciamo questo esempio: un lotto di 100 bottiglie d'acqua ne contiene 5 di veleno. Diremo allora che la probabilità di prendere una bottiglia di acqua potabile è 0,95. Tuttavia una volta presa una bottiglia, o è potabile, o non lo è: le probabilità collassano a 0 od 1. Se invece prendiamo una bottiglia b contenente una miscela di acqua e veleno, al 95% di acqua, allora avremo μPOTABILE(b) = 0,95. I valori fuzzy possono variare da 0 ad 1 (come le probabilità) ma, diversamente da queste, descrivono eventi che si verificano in una certa misura mentre non si applicano ad eventi casuali bivalenti (che si verificano oppure no, senza valori intermedi). I rapporti tra logica sfumata e teoria della probabilità sono estremamente controversi e hanno dato luogo a polemiche aspre e spesso non costruttive tra i seguaci di ambedue gli orientamenti. Da una parte, infatti, i probabilisti, forti di una tradizione secolare e di una posizione consolidata, hanno tentato di difendere il monopolio storicamente detenuto in materia di casualità ed incertezza, asserendo che la logica sfumata è null'altro che una probabilità sotto mentite spoglie, sostenuti in tale convinzione dalla circostanza, da ritenersi puramente accidentale, che le misure di probabilità, al pari dei gradi d'appartenenza agli insiemi fuzzy, sono espresse da valori numerici inclusi nell'intervallo reale [0, 1]. Gli studiosi di parte fuzzy, al contrario, hanno mostrato che anche la teoria probabilistica, nelle sue varie formulazioni (basate, secondo i casi, sugli assiomi di Kolmogorov, su osservazioni concernenti la frequenza relativa d'accadimento di determinati eventi, oppure sulla concezione bayesiana soggettivista, secondo cui la probabilità è la traduzione, in forma numerica, di uno stato di conoscenza contingente), è in definitiva una teoria del caso ancora saldamente ancorata ad una Weltanschauung dicotomica e bivalente. A questo proposito, Bart Kosko si è spinto fino a ridiscutere il concetto di probabilità così come emerso finora nel corso dell'evoluzione storica, sottolineando la mancanza di solidità di tutti i tentativi intesi a 74 esempio dire che un bambino appena nato è giovane di valore 1, un diciottenne è giovane 0,8, ed un sessantacinquenne è giovane di valore 0,15. Solitamente il valore di appartenenza si indica con μ; per il valore di appartenenza ad un insieme fuzzy F di un predicato p, si indicherà con μF(p). La funzione di appartenenza non ha nulla a che vedere con la teoria della probabilità . fondare la teoria della probabilità su basi diverse da quelle puramente assiomatiche, empiriche o soggettive, e ritenendola un puro stato mentale, una raffigurazione artificiosa destinata a compensare l'ignoranza delle cause reali di un evento: la probabilità sarebbe in realtà mero istinto di probabilità. Al contrario, secondo la suggestiva e penetrante interpretazione dello stesso Kosko, la probabilità è l'intero nella parte, ossia la misura di quanto la parte contiene l'intero. La parte può, in effetti, contenere l'intero nella misura in cui la sua estensione può sovrapporsi a quella dell'insieme universale. Questa concezione comporta un'affermazione apparentemente singolare, quella per cui la parte può contenere l'intero, non soltanto nel caso banale in cui la parte coincide con l'intero; infatti, l'operatore di contenimento non è più bivalente, ma è esso stesso fuzzy e può pertanto assumere un qualunque valore reale compreso tra 0 (non contenimento) e 1 (contenimento completo o, al limite, coincidenza). Su questa base, egli può finalmente concludere che la teoria degli insiemi sfumati contiene e comprende quella della probabilità come suo caso particolare; la realtà sarebbe pertanto deterministica, ma sfumata: la teoria del caos ne ha evidenziato la componente determinista, mentre la teoria fuzzy ha mostrato l'importanza del principio dell'homo mensura già espresso da Protagora. Su Epimenide e sulla logica deontica in genere, cfr. AMEDEO G. CONTE, Pragmatica d’un paradosso: l’Epiménide deontico, in Ricerche praxeologiche, a cura di ANGELA FILIPPONIO, Adriatica Editrice, Bari,2000, pp. 159 – 203. 75 Infine, mi sembrerebbe doveroso un riferimento, sempre come mezzo per superare il sillogismo, alla classificazione89, sempre come mezzo di supporto all’interprete. 4) – Per concludere. L’uomo di oggi, artificialis, digitalis90 o, come lo definiva Natalino Irti91, videns92 , già nel 1998, distinguendolo dal loquens, 89 “La classificazione è l’operazione (x è y1 o y2…) che enuncia, della classe x, due o più sottoclassi (ed eventualmente loro ulteriori sottoclassi) in cui è divisibile senza residui. La classificazione, intesa come sistema di classificazioni, è un insieme di classificazioni che concorrono ad effettuare una rappresentazione ordinata di un campo d’esperienza…”, LELIO LANTELLA - EMANUELE STOLFI – MARIO DEGANELLO, Operazioni elementari di discorso e sapere giuridico, op. cit., pp. 138 e ss.; poco oltre: “ Le classificazioni rilevano in ambito giuridico per i risultati di conoscenza e sistemazione teorica che consentono di raggiungere. In altre parole, alle classificazioni si farà ricorso, ancor più che nel concreto agire dell’operatore giuridico (il quale viceversa tante volte qualifica, e soprattutto sussume), nell’allestire un impianto ordinante che consenta una conoscenza sistematica della materia giuridica”, p. 157. E farà ricorso a diversi criteri di classificazione, al fine di meglio specificare, delimitare, il percorso da seguire per dare una risposta quanto più vicina al sistema giuridico compulsato. E tutto questo, accanto alle fonti di produzione e a quelle di cognizione, assumono la denominazione di fonti di elaborazione, intese “ «come atti che nel loro insieme unitario costituiscono i precedenti di creazione, modificazione o di estinzione delle norme giuridiche» (ad esempio, il procedimento previsto dalla Costituzione per la formazione delle leggi). Evidente è anche come, nelle classificazioni che realizzeremo, la prospettiva sarà prevalentemente orientata sull’esperienza giuridica italiana” (Ib., pag. 157) e comunitaria, mi sentirei di aggiungere. 90 Appellato così perché una le mani per comunicare, comandare, vivere (con una tastiera del computer) e a parere mio caratterizzato dalla solitudine, dal silenzio, dall’assenza di sensi di colpa, disperazione della non conoscenza del progresso scientifico e tecnologico e da una serie di paure, angosce e incertezze sul futuro suo e del mondo intero. 91 NATALINO IRTI, Scambi senza accordo, in Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, Giuffrè, Milano, 1998, pagg. 347 e sgg. 92 “Homo loquens è l’uomo che, conoscendo le cose e rendendole presenti nel dialogo, ricorre al sapere collettivo della lingua; homo videns è l’uomo che percepisce, con l’immediatezza dell’occhio, la figura stessa delle cose. La parola possiede un contenuto teoretico che l’occhio non può avere: la parola offre, la cosa si offre; la parola evoca l’assente, la cosa è presente¸ la parola chiede di essere capita, la cosa di essere ricevuta nella percezione visiva. Ecco perché dove la cosa o l’immagine della cosa prendono il luogo della parola, si estingue il dialogo e regna il silenzio”, N. Irti, Scambi…, op. cit. pag. 353. E poco oltre: “La tecnologia dell’immagine rovescia il rapporto tra l’uomo e le cose. Non più l’uomo che va verso o presso le cose; ma le cose che, fermate in immagini, vanno verso l’uomo. Le 76 homo pur sempre ma in evoluzione del primo e che non è sicuramente quello della prima metà del secolo scorso. Assai differente dall’homo tolemaicus di Sergio Cotta93! Non è una banalità: è la verità. E questo tipo di uomo che è nel giurista, nell’interprete: un essere altamente tecnologicizzato, logico, meno intuitivo e più deduttivo, affascinato dal presente, sperso in un futuro da fantascienza, amante dei miti, poco incline alla saggezza. Operando per concludere un giudizio, quindi, tutto quel suo Io è dinamizzato con la attività che sta compiendo. Il problema della interpretazione è “a risposta aperta”, come esattamente afferma Pugiotto94, “in progress”, ad acquisizione progressiva. Non si è mai definito e non è mai chiuso proprio a cagione della ricchezza interiore che ogni interprete ha ex se, per il solo e semplice fatto di essere un uomo. Infatti il tecnicismo logico del sillogismo giuridico, pur sempre alla base del ragionamento decisionale anche per i sistemi di Common Law (la premessa maggiore potrebbe essere un cose (diremo con JACQUES DERIDA) vengono chez nous. Traducendosi in pura visibilità, esse si offrono alla nostra scelta. Tra la cosa e noi non c’è un uomo, chela offra e proponga, ma la stessa figura visiva della cosa: astratto termine del nostro rifiuto o della nostra preferenza. L’uomo non più proferisce parole, ma preferisce immagini di cose”, N. IRTI, op. ult. cit., pagg. 356-357. Quasi un primato della estetica, allora, su tutte le attività umane! Solo che qui colgo l’essenza, il Valore; lì, forse, ne colgo l’utile per me. 93 SERGIO COTTA, L’uomo tolemaico, Rizzoli, Milano, 1975. 94 A. PUGIOTTO, Come non si interpreta il diritto, op. cit., p. 12 77 precedente95) non è fallace tout court; solo che non regge al confronto del sopravanzare dei “nuovi diritti”, alla applicazione di norme costituite da meri principi, al pieno riconoscimento dei diritti dell’uomo nei fatti (mi si lasci questa espressione che rende, però, l’idea che i diritti fondamentali vanno vissuti sulla pelle dell’uomo e non semplicemente idealizzati o stampati in meravigliosi programmi e progetti) , della dignità della persona, della tutela di tutto ciò che circonda l’essere. In una sola parola: della evoluzione della Natura all’interno della quale l’uomo è magna pars, ma resta sempre una parte del Tutto. In realtà il giudice, l’interprete, il giurista rimane, per sua funzione teleologica, sempre meno la bouche de la loi, per dirla col Montesquieu96, anche se le si aggiungesse la qualifica di naturale97. E l’interprete deve, nel trovare la (giusta) soluzione al caso concreto, cercare di attuare di continuo, proprio perché si pone all’interno di un sistema di norme vive, ma anche di una società che muta costantemente, che crea nuovi diritti e nuovi modelli 95 Ancora sul punto, PAOLO MORO, Topica e Informatica Giuridica. Sui fondamenti della ricerca elettronica dell’argomentazione forense, in Prolegomeni d’informatica giuridica, a cura di UGO PAGALLO, CEDAM, Padova,2003, pp. 269 e ss. .- 96 Sul punto, A. PUGIOTTO,op. ult. cit., pag. 2.- 97 Non a caso SERGIO COTTA parla di un diritto naturale positivo e vigente (nel suo citato Il diritto nella esistenza) proprio ad indicare l’esigenza tutta umana di trovare la razionalità del diritto all’interno dell’uomo stesso che co-esiste con gli altri in questa società. “Il diritto positivo quindi mutua dal diritto naturale il valore della razionalità (giustizia) e fornisce al diritto naturale il valore proprio della positività (la determinazione concreta, che forse è difficilmente individuabile, che certamente può essere fatta valere). In tal modo diritto naturale e diritto positivo sono due aspetti, ben distinguibili con l’astrazione mentale, di una normazione, di una stessa sentenza, di una stessa osservanza”, R. BOZZI, Filosofia del Diritto, op. cit., p. 277. 78 comportamentali98, due principi che non possono essere pretermessi anche se, oggi, hanno un diverso modo di essere intesi: la certezza del diritto e la giustizia. La prima deve essere intesa come pre-ordinamento; cioè quella sicurezza che scaturisce dalla presenza dell’ordinamento per cui si conosce, già prima di compiere un atto, quali saranno le conseguenze cui si andrà incontro. Non una mera aspettativa, quindi, ma la piena consapevolezza del risultato raggiungibile. E tutto ciò lo attua il giurista con ogni strumento logico, meccanico, informatico. In quanto il sillogismo giudico, come detto, è solo un mezzo per una buona intepretazione/applicazione delle norme ai fatti e atti umani. Ma l’automatismo, la sentenza informatica, il processo decisionista automatizzato non regge al processo di induzione e di sussunzione laddove debba farsi ricorso a un principio sancito in una regola cui, a sua volta, dare un contenuto specifico. Almeno fino alla data odierna… Il modo classico di esprimere la proposizione normativa Px (a v b) dove x indica il soggetto, P il permesso (funtore del permesso), a e b due azioni, v l’alternativa (= x ha il permesso di fare a o b); o se 98 Si pensi a come sia cambiata la nostra vita, nel volgere di pochi anni, da quando è stata riconosciuta, ad esempio, il diritto alla privacy, la tutela del dato personale, l’esaltazione della dignità umana, sia per quel che attiene al quotidiano (le aree video sorvegliate, il modulo di consenso informato, la maggior tutela dei dati sensibili, eccetera) sia per quel che attiene alla loro tutela in ambito giudiziario. 79 voglio esprimere che “x ha l’obbligo di fare a” devo simboleggiare con Ox (a) Se, invece, voglio dire che “l’editto dice che x deve fare a” dovrò simboleggiare con p (Ox (a) ) Orbene se proponiamo a una qualsiasi elaboratore di trovare una norma del genere, lo farà in tempi ristretti, ricercando la terminologia esatta. Ma il problema nasce quando l’obbligo di fare/non fare, il permesso, l’editto, sia un principio con una valenza assolutamente generica e, al contempo, universale e sia, quindi, di tipo valutativo. Qui la macchina si sperderebbe, come un uomo negli occhi di una donna amata! E non si ritroverebbe più. Ma non perché vi sia un salto dal razionale all’irrazionale. Perché per una valutazione non è stata ancora trovato l’algoritmo. Come per un atto volontaristico. L’intelligenza resta sempre artificiale e il modello cui si ispira ha la intuizione, la visione dei fatti sotto diverse prospettive, la capacità linguistica di scegliere il termine appropriato, l’articolazione mentale per poter decidere assumendosene le responsabilità. 80 In fin dei conti: il sillogismo resta come strumento del ragionamento giuridico ma la logica dei sistemi informatici non appare ancora pronta a sostituire totalmente la genialità di un cervello umano. Non dimenticando che ognuno di noi ha al suo interno un Io che è principio di vita e di universalità e la cui luce traspare dagli occhi della propria e altrui persona, latinamente intesa come maschera, e che si proietta intorno per illuminare e cogliere non soltanto la razionalità degli altri, ma tutto quanto è stato biblicamente posto al suo servizio, come la natura, l’ambiente nelle loro essenze. Ed è il grande limite delle macchine (se pur pensanti)!99 L’attività ermeneutica è essenzialmente attività umana e il termine trae origine da Ermes o Mercurio: divinità che per il volgo era il protettore di ladri, ingannatori e commercianti, ma per i sapienti, per coloro, cioè, che riuscivano a cogliere l’essenza delle cose nella realtà che li circondava, i principi universali sparsi in noi e al di fuori di noi, Ermes era Colui che rubava la verità agli déi per portarla agli uomini, che di essa hanno sempre avuto una sete insaziabile. Ma tutto doveva essere sigillato proprio perché la 99 “La cibernetica ha potuto procedere così decisamente proprio per la coperta delle tecniche di funzionamento del pensiero, ma è chiaro che tali tecniche ci sono soltanto in piccola parte e che lasciano ancora quasi ignote le tecniche del funzionamento della volontà e del sentimento. Se il dualismo di anima e corpo è stato completamente superato, resta tuttavia da esplicitarne l’unità sotto tanti aspetti finora negletti perché supposti tradizionalmente affatto eterogenei…Pretendere di costruire una macchina che abbia i requisiti dell’uomo senza avere gli strumenti dell’uomo, significa porsi un fine assurdo. Potremo costruire macchine che avranno capacità incomparabilmente diverse e maggiori di quelle dell’uomo. Fino a quando biologia e cibernetica non si identificheranno, il secondo Adamo non potrà venire alla luce”, UGO SPIRITO, Cibernetica e Biologia, op. cit., p. 68 e p. 70.- 81 verità non andasse dispersa. Ecco perché si è sempre parlato della sacralità della (dea) Giustizia non formalmente e formalisticamente intesa come rituaria, ma essenzialisticamente come attuazione di una sola, Unica, Universale grande Legge. Al di là, ancora, di ogni singolo ordinamento, morale, religione. Mercurio aveva alle ali i piedi, per volare verso l’Olimpo e il caduceo, simbolo di forza, luce, amore e fertilità. Come della Giustizia, intesa come un jus che stat e ia100: cioè una continua attuazione del diritto (positivo, vigente, valido, efficace, effettivo), in piena adesione alla iconografia classica dei due piatti della bilancia che non sono mai in posizione statica o paritetica, ma dinamica. Al fine di far comprendere, agli uomini, che Essa è in continua evoluzione e progressione proprio per attuare quello jus in civitate positum, sempre pieno di (naturali) lacune a causa della perenne evoluzione che la società umana alla continua ricerca di nuovi aspetti della persona da tutelare e che deve adeguarsi al caso concreto101 per disciplinarlo. E che dire del vero e proprio Idola baconiano, se non sogno (incubo) giuspositivista, della completezza dell’ordinamento? Se così fosse, un elaboratore potrebbe per davvero sostituire un Giudice. Ma così non è. 100 Per una più compiuta esposizione di tale concetto, ERNESTO CIANCIOLA, Il senso della Giustizia, Cacucci, Bari, 1998, pp. 27 – 32 e 105 -131.- 101 La massima “ex facto oritur jus”, quindi, vale oggi più che mai! 82 E che dire, ancora, delle antinomie? In linea teoria un elaboratore potrebbe ritrovarle ed eliminarle; ma il controllo dell’uomo è sempre essenziale proprio per evitare che la polisemia “confonda” la macchina, ad esempio. E l’interprete, quindi, si pone (sempre liberamente e mai sotto una influenza ideologica, morale o religiosa, perché scivolerebbe amaramente in un fondamentalismo che è cecità e obnubilazione mentale tout court) come colui che deve sussumere il fatto nei principi normativi sempre più protesi verso un nomos basileus che governa uomini e déi; quella Legge Unica e Universale sopra richiamata, cui tutti tendiamo e alla quale tutti ci appelliamo nei momenti nei quali, come diceva Archita, patiamo ingiustizia, cioè soffriamo. E il giurista è anch’egli, come Mercurio, un portatore del caduceo, perché sana i mali sociali e ha le ali per volare alto, avendo (parafrasando I. KANT nella sua Critica della Ragion Pratica) sopra di sé un cielo stellato e al suo interno l’universo infinito luminoso e nouminoso di una Legge Unica. ERNESTO CIANCIOLA

LA “NON AUTOMATICITÀ” DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI IN TEMA DI TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI E DELL’AMBIENTE

CIANCIOLA, Ernesto
2007-01-01

Abstract

LA “NON AUTOMATICITÀ” DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI IN TEMA DI TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI E DELL’AMBIENTE”. ERNESTO CIANCIOLA* 1) - L’utilizzo dei sistemi informatici, nell’ambito applicativo del diritto, da diversi anni, ha, di fatto, comportato oltre che una “rivoluzione” nella operatività pratica dei giuristi, anche la formazione di diversi modelli e strutture della e nella logica stessa e del modo pratico di operare degli stessi. Va premesso che l’informatica giuridica, come scienza a se stante, figlia della filosofia del diritto, della epistemologia e, ovviamente, della logica (di “tutte le logiche”), ai suoi primordi aveva una “funzione semplice” tanto che la sua denominazione iniziale fu quella di “giurimetria”1. Forse il neologismo nacque, *Professore aggregato di Informatica Giuridica e Diritti dell’Uomo, presso la II Facoltà di Giurisprudenza di Bari a Taranto ed Informatica e Comunicazione Digitale, dell’Università degli Studi di Bari.- Relazione tenuta in occasione dello IONICAE DISPUTATIONES – SECONDO INCONTRO IONICO - POLACCO DELL’UOMO E DELL’AMBIENTE 1 La paternità risale a LEE LOEVINGER (che insieme a NORBERT WIENER, padre fondatore della cibernetica, avviò gli studi sui rapporti tra l’uso dei calcolatori e il diritto) che gettò le basi in un suo celebre articolo, An Introduction to Legal Logic, in Indiana Law Journal, vol. 27, 1952, pp. 471 – 522. Il suo primo scritto su tale argomento venne pubblicato nel 1949 ( Jurimetrics. The Next Step Forward, in Minnesota Law Review, XXXII, 1949, p. 455 e sgg. Cui fecero seguito altri scritti sempre sullo stesso tema). Per una “storia” della Informatica Giuridica: VITTORIO FROSINI, Informatica, diritto e società, Giuffrè, Milano, 1992 e, sempre dello stesso Autore, voce Informatica Giuridica, in Enciclopedia del Diritto, vol. XLIV, Giuffrè, Milano, pp. 60 – 82 e ETTORE GIANNANTONIO, Introduzione all’informatica giuridica, Giuffrè, Milano, 1984. 2 come sostiene Losano2 “per assonanza con « econometrics », econometria, o forse con la già ricordata «sociometrics» di Moreno. La Giurimetria (a scientific investigation of legal problem) rappresentava una forma elementare di approccio dei primi calcolatori con il diritto; in particolare tentava una sistemazione di catalogazione della jurisprudence, nel sistema giuridico della Common Law3, atteneva all’archiviazione e al reperimento elettronico delle informazioni giuridiche, alla previsione delle decisioni sulla base delle analisi comportamentali (judicial predicting: quindi procedeva anche individuando una statistica di base4 e, infine, un judicial decision-making5) e la formazione del diritto e della scienza giuridica mediante la logica simbolica. Si addivenne, così, anche alle ipotesi di legimatica, una scienza che avrebbe consentivo di redigere norme giuridiche con il semplice 2 MARIO G. LOSANO, Sistema e struttura del diritto, Vol. III, Dal Novecento alla postmodernità, Giuffrè, Milano, 2002, pag. 45. 3 Sul punto, per tutti, GIANCARLO TADDEI ELMI, Corso di Informatica giuridica, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 2000, il primo capitolo, pp. 10 e sgg. e anche V. Frosini, Informatica, diritto e società, op. cit., pp. 13 – 14 nel paragrafo dal divertente titolo: Il calcolatore come oroscopo giuridico automatico? Il problema è che, all’inizio, i ricercatori dell’informatica giuridica statunitense cercavano per un verso di meglio archiviare il materiale giurisprudenziale e, per altro, la possibilità di prevedere l’applicazione (non l’applicabilità) del precedente a un caso nuovo. La prevedibilità, quindi, anche usando la statistica. Cosa che è andata benissimo per i programmi meteo… ma non per il diritto! 4 Un po’ sulla scia del realismo giuridico behavioristico americano degli anno ’50 e ’60. sul punto, AA.VV. , Norma system, logistica e legimatica, Miscellanea del Cirfid, CLUEB, Bologna, 1998. 5 Che è alla base del breve discorso che intendo proporre. 3 ausilio di un elaboratore che, però, aveva ormai assunto valenza di intelligenza artificiale6. Come è noto a tutti, la seconda scienza ha subìto una battuta di arresto e la giurimetria (soprattutto perché non funzionò, subito, incontrandosi con i sistemi di Civil Law e, di poi, si è evoluta nella sistemazione delle banche dati7 che hanno il loro valore ed assumono, ai fini della indagine che sto compiendo, solo – anche se non è poca cosa – funzione di memoria, di ricordi cui il giurista possa attingere in qualunque momento e per qualsivoglia ragione8) è progredita, si potrebbe dire, nella informatica giuridica, nel solco di una rinata funzione della intelligenza umana che, naturalmente, potremmo dire, sovrintende a quella artificiale, biblicamente posta anch’essa al servizio dell’uomo. Il rapporto uomo-macchina è stato trattato diffusamente e in modo diverso a seconda dell’aspetto che si voleva considerare. E l’argomento che tratterò non può, perché non deve, prescindere dalla centralità dell’uomo, dell’essere, della persona. Il giurista (l’interprete) resta sempre un vir bonus, dicendi peritus, 6 Sul punto, PATRIZIA TABOSSI, Intelligenza naturale e intelligenza artificiale, Il Mulino, Bologna,1998, in particolare, ancora, pp. 39 e sgg., GIOVANNI SARTOR, Intelligenza artificiale e diritto. Un’introduzione, Giuffrè, Milano, 1996 e, anche per quel che concerne i limiti o le potenzialità di una applicazione al discorso giuridico, DANIELA TISCORNIA, Intelligenza artificiale e diritto, in AA.VV. , Lineamenti di Informatica Giuridica. Teoria, metodi e applicazioni, a cura di ROBERTA NANNUCCI, ESI, Napoli, 2002, pp. 119 – 156. 7 Sulla documentazione giuridica automatica, si veda GIANFRANCO CARIDI, Metodologia e tecniche dell’informatica giuridica, Giuffrè, Milano 1989, soprattutto , pp. 27-52. Il testo è ricco di esemplificazioni e diagrammi sull’argomento. 8 Di recente, sul punto, SERGIO NIGER, La gestione informatica dei documenti, in Ciberspazio e Diritto, n. 2/2002, Enrico Mucchi Editore, Modena, 2002, pp. 239 – 248.- 4 secondo la nota definizione di Cicerone. Vir, quindi, prima di ogni altra sua personale prerogativa. Nell’affrontare qualunque discorso giuridico che voglia comportare una soluzione a un problema, è noto che l’interprete debba rifarsi al sillogismo giuridico composto da:  una premessa minore (il fatto) o assunzione;  una premessa maggiore (la norma da applicare) o sussunzione;  una conclusione (una sentenza o, se si vuole, un parere o, se si vuole ancora, una tesi sostenuta da una parte). Infatti, il discorso centrale è una totale pariteticità delle parti in conflitto (basti por mente che tutte le parti di un processo devono, comunque, rifarsi a una teoria dell’argomentazione (e della persuasione) e che chiunque è un interprete. Anzi. Non esiste confine tra interpretazione e applicazione. Anche un mero ragionamento di scuola porta a una soluzione che costruisca, appunto, l’attuazione del ragionamento giuridico). 2) - Ma, nel caso che ci deve occupare, si esaminerà solo la possibilità del pronunciamento di una sentenza con l’ausilio dell’automatismo logico di un sistema informatico laddove la premessa maggiore sia una norma che tuteli un cosiddetto diritto umano o l’ambiente. 5 Vanno, però, qui, delineati i termini della questione al fine di sgomberare il campo dagli equivoci. Più precisamente: a) cosa si intenda per “fatto”; b) cosa si intenda per “norma”; c) cosa si intenda per sentenza e, più nello specifico, se esistano sentenze per fattispecie semplici e altre per fattispecie complesse o, più in generale, ai fini della presente ricerca, un provvedimento; d) cosa si intenda per diritti fondamentali o diritti dell’uomo; e) cosa si intenda per ambiente e, quindi, per tutela dello stesso; f) se, infine, il sillogismo giuridico, così come sempre è stato inteso, sia applicabile tout court, seconda una forma di automatismo alle ridette fattispecie; se, cioè, possa un elaboratore sostituirsi a un giudice. Per onestà di prospettazione, l’argomento è stato trattato da diversi autori in diversi campi del sapere giuridico e da diverso tempo. La insufficienza del sillogismo giuridico tesa a giustificare sempre e comunque il ragionamento giuridico è stata, per l’appunto, sempre posta in discussione. A maggior ragione oggi, quando la introduzione dell’uso degli elaboratori elettronici, fornisce al giurista mezzi, modalità differenti e riduce di molto la tempistica della ricerca non già delle sole fonti, ma anche del fondamentale ausilio della giurisprudenza. 6 Mi sembra, però, che nel particolare settore della tutela dei diritti dell’uomo e dell’ambiente non vi siano state specifiche riflessioni. Vediamo, ora, singolarmente e sinteticamente, i termini della questione. Infatti, a ben vedere, in ogni singolo punto del thema probandum appaiono sempre più labili i confini per far rientrare l’automatismo giurisprudenziale9 come sistema di soluzione delle controversie. Il fatto Il fatto (giuridico) è la conseguenza di una azione, per dirla con Capograssi. E dentro di essa c’è tutta la ricchezza, la pienezza della vita, la presenza di una intelligenza, la luminosità di una coscienza nei suoi poliedrici e multiformi aspetti. Penso sia a quei fatti positivi, che a quelli negativi, dove, sempre per dirla con Capograssi, sia presente il male. Una esauriente definizione del fatto la dà Engisch10. Per l’Autore i fatti sono tutti quegli avvenimenti, quelle situazioni, quei 9 Si vedrà, però, che una sua applicazione già esiste ed è resa possibile ma in virtù di supporti tecnici. Ma tanto tecnici, da essere oggetto di continue impugnazioni…! 10 KARL ENGISCH, Introduzione al pensiero giuridico, trad. it., Milano, 1970. 7 rapporti, oggetti, qualità, che appartengono al passato, che sono inquadrabili in un tempo e in uno spazio, (o solamente nel tempo), che attengono al mondo delle percezioni (esterne o interne), e che sono ordinati secondo le leggi di natura. Ne deriva che, se il dato è quanto fin sopra detto, l’accertamento dei fatti, che formano l’elemento costitutivo della premessa minore del sillogismo, appare come il risultato di complessi e complicati procedimenti conoscitivi e cognitivi11. Se il fatto appare naturalisticamente proteso, può non essere un dato meramente naturalistico. Sicché l’interprete assume, dallo stato delle cose, quegli elementi che gli sembrano essere i più significativi e, sulla base dell’ordine che ad essi conferisce, definisce il fatto in sé, quello che pone come premessa minore12. Quella che dovrebbe trovare corrispondenza successiva in un dato normativo in modo che si possa cogliere la sussumibilità del fatto/dato storico nel fatto/dato giuridico. Una operazione, quindi, valutativa e non semplicemente logica. 11 Sul punto, AGATA C. AMATO MANGIAMELI, Diritto e Cyberspace. Appunti di Informatica giuridica e filosofia del diritto, Giappichelli, Torino, 2000, soprattutto pp. 169 e sgg. .- 12 “… La convinzione della assoluta ininfluenza del fatto rispetto all’interpretazione del diritto. Il fatto è solo la premessa minore del sillogismo, identificata dal giudice attraverso la collaborazione processuale delle parti e precede, logicamente e cronologicamente, l’identificazione della disposizione legislativa - la premessa maggiore del sillogismo – senza interferire nella scoperta del significato di questa. Ebbene, qualunque giurista avvertito non può che prendere le distanze da una ricostruzione così formalistica del processo ermeneutico, interamente fondata su premesse tutte controvertibili”, ANDREA PUGIOTTO, Come NON si interpreta il diritto. Dal sillogismo giuridico al circolo ermeneutico, in dirittopubblicomc.org/materiali, pag. 3.- 8 La libertà dell’interprete, insomma, sta anche nel come “vede”, “sente” un evento, un accadimento, una situazione, un fatto, appunto. “Ma anche gli elementi della fattispecie legale, al pari di quelli dello stato delle cose, non sono predeterminati descrittivamente nelle parole della legge, bensì richiedono anch’essi di essere individuati ed ordinati, di modo che pure il fatto giuridico è il frutto di una serie di operazioni intellettive. Appare evidente, perciò, come sia il fatto storico, sia il fatto giuridico, per essere posti in relazione, debbano essere necessariamente concettualizzati - si sussumono, dunque, concetti di fatti in concetti giuridici -, e come una variazione in relazione agli elementi presi in considerazione e al modo in cui sono ordinati, possa determinare la configurazione più svariata, tanto dei fatti storici, quanto dei fatti giuridici”13. Ora, nei procedimenti giudiziari si accerta il fatto anche con l’ausilio dei mezzi di prova (oggetti, documenti, testi, periti). Per lo più, si accede al fatto, grazie alla presenza di indizi che, colti tramite i sensi e l’intelletto, sono significativi dal punto di vista giuridico solo in quanto consentono un giudizio su quei fatti “che intendiamo sussumere sotto le fattispecie legali e che definiamo fatti giuridicamente rilevanti”14. 13 K. ENGISCH, Introduzione al pensiero giuridico, op. cit. pag. 78. 14 K. ENGISCH, op. ult. cit. pag. 71 9 Qui la questione più fondamentale: un fatto appare giuridicamente privo della sua valenza significativa sino a che non venga sussunto15 almeno sotto una fattispecie normativa. E non si dimentichi che la qualificazione giuridica del fatto è data proprio da una norma ritrovata nel sistema (più che ordinamento) giuridico. Senza, però, cadere nella precomprensione del fatto! Infatti, retaggio dell’apriorismo kantiano, si potrebbe concludere che l’interprete, ancor prima di ritrovare una norma nella quale sussumere il fatto, abbia già in mente la categoria di riferimento, lo spazio normativo cui collocare il caso e sembri (?) 15 Una definizione di sussunzione, in senso stretto, la si trova in PAWLOWSKI: “rapportare ad un principio una fattispecie concreta. Ciò non consiste semplicemente in operazioni “logiche”, ma anche in operazioni di “attribuzione” o di “qualificazione”. Il collegamento tra “fatti” e concetti giuridici… riveste una grande importanza nell’ambito della cosiddetta “questione di fatto” (e) trova la sua sede di elezione all’interno del processo ed ivi, eminentemente (ma non soltanto), durante la fase probatoria” (Introduzione alla metodologia giuridica, trad. it., Milano, 1993, pag. 69, in AGATA C. AMATO MANGIAMELI, Diritto e Cyberspazio…, op. cit., p. 175. Sul punto, si veda anche LELIO LANTELLA - EMANUELE STOLFI – MARIO DEGANELLO, Operazioni elementari di discorso e sapere giuridico, Giappichelli, Torino, 2004, soprattutto pp. 45 e sgg. Sussumere ha assunto, da sempre, secondo gli Autori, un senso metaforico rispetto al termine in sé considerato (prendere sotto). Infatti l’immagine del sumere è inteso come apprensione intellettuale e l’immagine del “sotto” si specifica in rapporto a un concetto; vale a dire che qualcosa va a finire “sotto un concetto” (sotto una nozione, una idea, o così similmente), p. 45. In verità, l’operazione di sussunzione consente all’interprete di comprendere, in un concetto, un fatto. Cioè, ancora e meglio, di definire (giuridicamente) un fatto storico. Si pensi a una caduta, a uno scritto. Ovviamente, una volta qualificato il fatto, ne discende, rapida, la conclusione. Lo scritto può diventare un contratto, la caduta un evento risarcibile. Ma, si badi, tutto viene lasciato sempre alla libertà dell’interprete che non deve essere intesa nel senso di una arbitrarietà o ampia discrezionalità della qualificazione – sussunzione; ma nel senso di poter liberamente dare al fatto una qualificazione giuridica che altri può dare seguendo una differente valutazione del fatto. A prescindere, ovviamente, dalle condizioni che abbiano causato un evento. Per rimanere nell’esempio: si pensi a una caduta durante una partita di pallone, al far inciampare una persona per meglio compiere una rapina, allo scivolamento per sconnessione del manto stradale, eccetera. E, soprattutto non tanto al modus come questa sia avvenuta, ma alla proiezione teleologica della stessa, se ve ne fosse una. Ma per uno spettatore di passaggio, per continuare l’esempio, avrà visto solo un uomo caduto. La ricostruzione del fatto porterà a pervenire all’inquadramento preciso di una (possibile) fattispecie giuridica (l’uomo dell’esempio, infatti, può essere caduto perché gli si è rotta una vecchia scarpa… Ecco, perché, l’operazione di sussunzione assume una valenza assolutamente preminente nel e del sillogismo giuridico e, pur dovendo essere stretta nelle maglie di una norma, occorre saper ritrovare…quella giusta. Le controversie nascono proprio sulla esatta individuazione della norma applicabile… 10 che anticipi “più o meno consapevolmente, soluzioni provvisorie, utilizzandole quali ipotesi di lavoro da verificare e confermare”16 (ex post?). Last but not least, quid juris se il fatto viene qualificato in modo diverso in un successivo grado di giudizio? A me sembra che molte volte, quando si parla di decisione, provvedimento e si pone a base del metodo di ragionamento dell’interprete quel famoso sillogismo giuridico, non si tiene in conto che le variabili appaiono molteplici. Solo in caso di mera interpretazione dottrinaria o in sede di emissione di un cosiddetto parere, può non sorgere contrasto sulla qualificazione giuridica del fatto e, quindi, sulla esatta sussunzione dello stesso in un quadro normativo di riferimento certo. 16 A. PUGIOTTO, Come NON si interpreta il diritto…, op. cit., pag. 9. “È bene precisare che la “precomprensione giuridica”, che precede la decisione di una situazione concreta, non si riferisce alla situazione personale del singolo, che invoca la tutela giuridica, ma viene in considerazione come “tipica situazione del caso singolo”, che richiede una applicazione normativa soddisfacente, al di là della decisione del caso particolare. Da questo punto di vista, la decisione della norma che regge il caso concreto, deve essere “obbiettivamente giusta” ed accordarsi con l’ordinamento nel suo insieme. Significativa è, a tal proposito, la precisazione di Esser: attorno a chi applica il diritto si crea un “orizzonte di attesa”, l’orizzonte di comprensione giuridica di interi gruppi sociali, e con questi il giudice, interpretando, si confronta.. si badi: il confronto non è a posteriori, non va ad aggiungersi all’atto di individuazione della regola giuridica, ma, anzi, “ne determina la direzione e il corso, in relazione al consenso sociale che ci si deve attendere per una decisione ‘ragionevole’” (J. ESSER, Precomprensione e scelta di metodo, pp. 118 e ssg.). E di tutta evidenza, poi, che il problema della precomprensione, proprio in quanto è rivolto alla decisione del caso singolo, non si svolge per uno scopo meramente cognitivo, e cioè solo per conoscere il diritto, ma per risolvere i conflitti reali attraverso il diritto medesimo. A questi fini, allora, è da chiedersi che cosa si rappresenti (in anticipo) l’interprete, quando sussiste una situazione di collisione tra due pretese, oppure nel caso di una pretesa che contrasti con l’adempimento di un obbligo, od, ancora, in quello in cui la limitazione di un diritto possa derivare da un interesse pubblico….. La situazione di collisione, che deriva dalla pluralità delle pretese e, per ciò stesso, dall’invocazione di norme diverse, risulta alla fine regolata dall’individuazione di un “a priori” (in senso kantiano), cui attraverso la ragione, l’interpretazione giunge e che consentono l’applicazione di una norma con decisioni che rendono giusto, comprensibile e sostenibile il risultato della decisione medesima e che, pertanto, la fondano”, A. AMATO C. MANGIAMELI, Diritto e Cyberspace…, op. cit., pp. 182 – 183. 11 Ma, allorché vi è una lite con diverse (pluralità di parti) pretese (ma non in un caso semplice come possa essere una divisione giudiziale; si pensi a questioni condominiali, a interpretazioni di clausole contrattuali o sulla natura del contratto stesso), o vi siano diversi gradi di giurisdizione, è ovvio che non vi sia univocità di interpretazione del fatto e, quindi, della regola da applicare. Qui per davvero crolla il mito di un diritto giusto ed equo, di una interpretazione attraverso un solo sillogismo giuridico, del giuspositivismo e del formalismo giuridico come unico diritto valido e applicabile. Infatti, a voler anticipare le conclusioni, se il sillogismo non fosse che un semplice strumento della interpretazione del fatto umano17 e, per ciò stesso, fallibile e rivedibile, non vi sarebbero mai contrasti, conflitti e liti giudiziarie e tutti vivrebbero felici e contenti, come nelle favole classiche dei Fratelli Grimm! Lo studio del metodo, come procedimento intellettuale che porta a “scoprire il diritto”, si impone al legislatore, che crea la norme, ma anche al giudice ed all'avvocato che devono interpretarla, per applicarla ai casi della vita. Le funzioni sono naturalmente differenti. Il legislatore infatti, a differenza del 17 “È muovendo da questa precomprensione che, poi, l’interprete si rivolge ai differenti criteri interpretativi. Ergo, contrariamente a quanto predicato dalla tradizionale teoria formalistica del sillogismo giuridico, il processo ermeneutico non è determinato dal criterio interpretativo (letterale, sistematico, storico, della lettura conforme a Costituzione) ma dall’anticipazione di senso e valore del caso. La scelta del metodo è la conseguenza della direzione della ricerca incardinata dalla comprensione del caso.”, A PUGIOTTO, op. cit., p. 9.- 12 giudice, deve discutere e conoscere dei valori che orientano la scelta politica, e dei valori che ispirano il sistema normativo preesistente. Lo studio della metodologia giuridica è oggetto di una riscoperta solo recente, su impulso essenzialmente della dottrina tedesca e nordamericana. Nel nostro ordinamento il riferimento normativo è rappresentato dall'art. 12 delle Preleggi18, che indica l'iter interpretativo che il giurista deve seguire nell'operazione di individuazione della norma per il caso concreto. La disposizione è espressione di una impostazione chiaramente positivista. Secondo questo modello, articolato come sillogismo giuridico, l'applicazione della legge è operazione meccanica attraverso la quale, per via di automatismo, la soluzione delle controversie è dedotta dalla legge. Questa metodica è rappresentata dal Puchta nella costruzione del diritto come una piramide di concetti che formano un sistema organico, dal quale è sempre possibile dedurre la soluzione per il caso concreto. In altri termini, si applica al diritto il metodo scientifico, assumendo che la decisione del giudice sia immune da prospettive assiologiche. La scientificità dell'attività del giudice si basa sul postulato che sia 18 Come meglio si vedrà nel prosieguo. Per una riflessione sulla differenza tra i sistemi giuridici contemporanei e la valenza di una sentenza come precedente, mi permetto di rinviare al mio Il Precedente: note per una definizione, in Il Foro di Trani n. 4, Trani, 1998 (gennaio-marzo 1998); 13 possibile una interpretazione avalutativa, per evitare che valori o sentimenti (extranormativi) influenzino la sua decisione. Ma questa impostazione è velleitaria: è una finzione. Il diritto è una forma di conoscenza della realtà: l'ideale di una giurisprudenza avalutativa risponde certo alla nobile ambizione di evitare l'arbitrio del giudice e garantire la tenuta dei principi fondamentali dello Stato di diritto. Ma nella realtà non esiste interpretazione avalutativa: né è possibile ipotizzare che, in relazione alla medesima fattispecie, sia possibile individuare una sola soluzione, certa, perciò vera e al tempo stesso giusta. L'illusione era evidente allo stesso Windscheid, padre della codificazione tedesca, che individua la soluzione nel risultato di un computo concettuale. Ed anche nella letteratura italiana non mancano esempi illuminanti circa l'impossibilità di applicare il metodo scientifico deduttivo al diritto. Si legge in Manzoni “Nessuno è reo o innocente a saper maneggiar le leggi”. Nella realtà non esiste una sola norma per ogni fattispecie: al contrario uno stesso precetto è generatore di più norme, secondo criterio di congruità. E ciò anche quando la lettera del testo è chiara. Riportando le parole di Zagrebelski “La lettera non è una certezza. Anzi nulla più della lettera fomenta la discordia”. Se quindi l'interpretazione non è operazione logico aritmetica, è importante soprattutto per l’avvocato lo studio del metodo e della retorica. 14 Anche nella retorica esiste infatti un metodo: l'argomentazione ha l'obiettivo di persuadere colui che ascolta. È necessario innanzitutto conoscere l'interlocutore ed impostare il discorso nel modo più efficace per convincere quel tipo di uditore. In questo senso si distinguono gli argomenti a seconda del tipo di interlocutore: ad es. Argumentum ad hominem, apud iudicem etc. Ed ancora esiste una precettistica che governa: la narrazione dei fatti (pertinenza, brevità etc.), la citazione dei precedenti (somiglianza dei fatti, autorevolezza del giudice decidente, correttezza, precisione etc.). Proprio allo scopo di persuadere la tradizione ha decantato dei criteri di argomentazione, che altro non sono che criteri di interpretazione, cui il legislatore si è ispirato nel formulare l'art. 12 delle Preleggi. Lo studio delle tecniche interpretative, che guidano nel procedimento mentale di attribuzione del significato ad un testo, è di interesse in primo luogo per quanti operano nel diritto. Non è materia che può essere delegata al filosofo del diritto, proprio per lo stretto legame con l'oggetto dell'interpretazione. La sentenza in questa prospettiva è atto di volontà, proprio perché è soluzione che implica la scelta di una tra le possibili interpretazioni. È quindi atto volitivo, anche se non ha ontologicamente l'attitudine a porsi come verità. 15 È dunque importante nel momento argomentativo la qualità della dialettica processuale: bisognerebbe anzi evitare l'uso di topoi che tendono ad appiattire il dialogo, per ricollocare il fatto al centro del sistema processuale. È nel caso che l'interprete trova i propri argomenti. Il diritto è, innanzitutto. conoscenza del fatto. La norma In teoria generale, la norma viene sempre presentata come o una regola di condotta (generale, astratta e tipica) o un giudizio ipotetico, di stampo kelseniano (se A, dunque B); insomma, un giudizio costituente il significato della proposizione normativa. Questa, al contrario, è l’espressione linguistica della norma. In logica, ovviamente, si fa riferimento a tale ultimo concetto19. Si tratta, insomma, di un enunciato normativo. Ai fini del presente lavoro, comunque, l’importante è che essa appartenga a un ordinamento giuridico e disponga (linguaggio deontico) e sia connotata da positività, effettività e vigenza. 19 Sul punto, ex multis, RODOLFO BOZZI, Filosofia del diritto. Parte Generale, Adriatica Editrice, Bari, 1989, pp. 331 e sgg; SERGIO COTTA, Il diritto nell’esistenza. Linee di ontofenomenologia giuridica, Giuffrè, Milano, 1991, pp. 189 e sgg. . 16 Il problema, però, è che da qualche tempo è mutato lo stesso concetto di ordinamento giuridico20. Oggi, infatti, per una serie di ragioni storico-politiche, l’ordinamento, cui deve riferirsi l’interprete, non solo si è ampliato a dismisura, per il numero impressionante di leggi alle quali le norme appartengono (non più e solo quelle contenute nei codici, ma ci solo le leggi speciali, quelle degli Enti territoriali), ma vi sono anche le disposizioni della Carta Costituzionale italiana (che sono applicabili ex se), quelle contenute nei regolamenti comunitari, le Convenzioni e gli accordi internazionali21 e, in particolare, ad esempio, la Carta di Nizza (del dicembre del 2000), esistono principi generali (come quelli di libertà, uguaglianza, diritto alla vita, alla parità tra i sessi, tutela della infanzia, eccetera) cui uniformarsi obbligatoriamente e che possono andare al di là, come regolamentazione, alle normative interne dei singoli stati. Sicché, ad oggi, non appare neanche più possibile ripercorrere, a ritroso, la ricerca della norma fondamentale di un singolo ordinamento, ritagliarsela per il proprio ordinamento giuridico22. Infatti, a tutto concedere alla teoria kelseniana, una 20 Per tutti, FRANCO MODUGNO, voce Ordinamento giuridico (dottrine), in Enciclopedia del Diritto, vol. XXX, Giuffrè, Milano, 1980, pp. 678 – 736 e bibliografia ivi richiamata; VITTORIO FROSINI, voce Ordinamento giuridico (filosofia), ibid., pp. 639 – 654 e bibliografia ivi richiamata e MASSIMO BRUTTI, voce Ordinamento Giudico (storia), ibid., pp. 654 – 678. 21 Che entrano a far parte degli ordinamenti interni comunitari senza bisogno più di una legge specifica che li riconosca e che enunciano, prevalentemente, principi generali e affermazioni di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo inteso come persona. 22 Per tutti, sul punto, ANTONIO INCAMPO, Sul dovere giuridico, Cacucci, Bari, 2003, soprattutto pp. 114 – 124. 17 ipotesi di norma fondamentale potrebbe essere “ci si deve comportare secondo tutte le norme effettivamente vigenti all’interno di un ordinamento”; il mero riferimento alla Costituzione di un Paese23 (che contiene, prevalentemente principi - e qui una gran contraddittorietà del Kelsen tra la petizione di principio che esista un ordinamento “puro” e uno subordinato a “principia” -) sembrerebbe superato nei fatti, oltre che in teoria… E nasce, qui, un primo momento di riflessione. Se così è, se, cioè, l’interprete ha come parametro di riferimento della sussunzione giuridica non già solo norme “pure e semplici”, nel senso su indicato, ma principi regolativi, per loro natura generali, ma che sono cogenti non dovrebbe, in ogni caso, compiere una riferibilità ai principi e constatare se la norma che applicherà sia conforme ad essi oppure no24? Onde evitare le cosiddette antinomie trascendentali. 23 “Ci si deve comportare secondo la Costituzione effettivamente statuita ed efficace”, HANS KELSEN, La dottrina pura del diritto, 1966, p. 242. 24 Si tralascia volutamente l’aspetto della creatività del diritto giurisprudenziale (come non ricordare la monumentale e fondamentale opera di LUIGI LOMBARDI VALLAURI, Saggio sul diritto giurisprudenziale, Giuffrè, Milano, 1975?) perché aprirebbe un discorso differente sulla politicizzazione della interpretazione che ingigantirebbe, per un verso, le problematiche trattate fino ad ora, ma, per altro, le ridurrebbe al soggettivismo puro che, nella specie, non mi sembra la soluzione più idonea. “…l’interpretazione giuridica altro non è che un’operazione logico-deduttiva attraverso la quale il giudice non crea diritto, limitandosi ad applicare una disposizione normativa preformata. Lo scopo di tale ricostruzione, anzi, è proprio quello di inibire il più possibile la discrezionalità interpretativa del giudice - nel timore che proprio questa conduca ad alterare il comando legislativo nel suo significato proprio – comprimendo, di conseguenza, l’attività applicativa nel letto di Procuste di un compito meramente meccanico”, ANDREA PUGIOTTO, Come NON si interpreta il diritto.., op. cit., pag. 2. 18 La importanza “strategica” dell’articolo 12 delle Preleggi al Codice Civile25 assume, quindi, una valenza particolare anche se, trattandosi pur sempre di una norma, vi è il paradosso di dover interpretare una norma che contiene le regole (i criteri, meglio) per l’interpretazione delle norme stesse! Del resto è impensabile che all’interno di un ordinamento giuridico vi possano essere norme che prevedano tutto quanto possa accadere nel mondo naturalistico! La completezza è impossibile ad attuarsi. Si può dire che la completezza dell’ordinamento la si ottiene proprio attraverso il procedimento dell’interpretazione per analogia (juris vel legis)26. Il problema delle lacune e delle antinomie, quindi, resta sempre attuale e presente, in qualunque ordinamento. E l’interprete, di volta in volta, deve o colmare o integrare o correggere le norme se vuole davvero dar corpo a una effettiva, concreta applicazione del diritto27 25 Sul punto, A. PUGIOTTO, op. ult. cit., soprattutto pp. 5 – 8; A. INCAMPO, Sul dovere giuridico, op. cit., pp. 36 e sgg. .- 26 Che resta un metodo più ampio del ragionamento a contrario, riduttivo rispetto al primo. Sul punto, A. Incampo, Sul dovere giuridico, op. cit., pp. 33 e ss.- e solo per quel che attiene il diritto privato. Infatti nel diritto penale è espressamente vietata la analogia. 27 L’integrazione presuppone le lacune, quali “deficienze del diritto positivo… che diventano sensibili, in quanto carenza di contenuto della regolamentazione giuridica, là dove questa sarebbe richiesta da determinate situazioni di fatto e che, in quanto tali, vogliono e possono venire eliminate mediante una decisione giudiziale integrativa”. La correzione presuppone il diritto inesatto: innanzitutto le antinomie propriamente dette, le antinomie di valutazione, quelle teleologiche e di principi, e poi, ancora, le antinomie trascendentali: “vale a dire contrasti del diritto positivo con principi fondamentali che pur possono costituire direttive e criteri per la conformazione e valutazione del diritto positivo, ma sono in sé trascendenti il diritto positivo, quali i principi fondamentali della giustizia, del benessere generale, della ragion di Stato, della certezza del diritto, del “diritto naturale”, del “diritto giusto”, della “eticità” e della coscienza”, K. ENGISCH, Introduzione al pensiero giuridico, op. cit., pp. 222-223 e 275.- 19 “Scrive a tal proposito Merkl (Il duplice volto del diritto, pp. 286-287): la legge “…non vuole dire tutto, perché vuole essere soltanto una forma nel processo di formazione del diritto, una forma ancora relativamente assai generale, vale a dire non individualizzata”28. E l’interprete dovrebbe (mentalmente e preliminarmente) rapportarsi alla intenzione del legislatore e comprendere quale fattispecie normativa abbia voluto disciplinare29... Facile dedurre che, rapportandosi a un enunciato normativo che contenga un principio (si pensi all’art. 1 della Carta di Nizza che così recita “Dignità umana. La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.”) la premessa maggiore diventa un contenitore amplissimo! E segna, comunque, il superamento 28 In A. C. AMATO MANGIAMELI, Diritto e Cyberspace…, op. cit., p. 190. 29 “La polisemia intrinseca di un enunciato linguistico non dipende solo dalle possibili imperfezioni della lingua o del suo uso. A renderlo aperto è anche, se non soprattutto, l’esistenza di una dialettica permanente tra l’emittente del testo ed il destinatario della sua comunicazione. Ciò vale per un testo letterario, poetico, teatrale non meno che per un testo normativo. Tale dialettica permanente è imposta, innanzitutto, dalla stessa formulazione generale ed astratta del testo legislativo, che ne permette la vigenza costante nel tempo attraverso una interpretazione evolutiva: questa, dando allo stesso enunciato letture differenti – sia pure in continuità con il dato testuale di partenza – la rende applicabile ad una realtà sociale cangiante. Se così non accadesse, il legislatore sarebbe perennemente sollecitato a modificare l’originario testo normativo, in un incessante quanto impossibile sforzo di rimodellare l’ordinamento su una realtà in continuo divenire. Ciò spiega perché la disposizione legislativa, nell’atto stesso in cui viene posta, cominci un percorso di emancipazione dalla propria ratio originaria e viva secondo un significato che può anche non coincidere con quello originario. Dalla voluntas legislatoris si passa così ad una differente voluntas legis determinabile non più in relazione al tempo ed all’occasione che hanno dato vita al testo legislativo quanto, piuttosto, alla sua polisemica formulazione ed alla sua concreta portata attuale.”, A PUGIOTTO, op.ult. cit., p. 4 .- Qui siamo nella cosiddetta interpretazione storica (intesa o come ricerca della intenzione soggettiva del legislatore o intenzione oggettiva della legge). E il tutto passa attraverso il mito/filtro della certezza del diritto che ha i suoi confini che vanno dalla cristallizzazione del diritto alla eterogenesi dei fini della norma. Sul tema del rapporto tra diritto e giustizia e tra diritto e certezza, tra tutti, GIUSEPPE CAPOGRASSI, Il problema fondamentale, Opere di Giuseppe Capograssi, vol. V, Milano, Giuffré, pp. 29-34; LOPEZ DE OŇATE , La certezza del diritto, Milano, Giuffré, 1942; FRANCESCO CARNELUTTI, La certezza del diritto, Rivista di Diritto Processuale Civile 1943, XX:81-91; PIETRO CALAMANDREI, La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina, Rivista di Diritto Commerciale, 1942, I, p. 341 e ss. 20 proprio di quella antinomia trascendentale di cui si discorreva sopra. Infatti appare come la prima operazione che l’interprete debba compiere durante il suo ragionamento che lo porti a trovare una soluzione al problema. Diritti umani Fin dalle Istituzioni giustinianee, al centro della riflessione giuridica si è sempre posta la persona30. L’espressione diritti umani si ritrova per la prima volta in Europa, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, adottata dall’Assemblea delle Nazioni Unire il 10 dicembre 1948. Essa si ricollega ad una profonda considerazione31 maturata durante un periodo storico in cui si elaboravano teorie su “vite degne” e “vite meno degne”, scaturita in un documento di fondamentale importanza a livello internazionale, quale appunto la Dichiarazione appena menzionata. Per la verità, sinteticamente, è un modo come un altro per indicare quelli che sono i diritti fondamentali collegati alla persona, spesso appellati anche come personalissimi, inalienabili, eccetera32, 30 SEBASTIANO TAFARO, Diritto e persona: centralità dell’uomo, in Tradizione Romana, n. 5, 2006, in www. dirittoestoria.it e alla dottrina ivi richiamata. 31 cfr. GIUSEPPE CAPOGRASSI, La Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo e il suo significato, in Opere di Giuseppe capograssi, vol. V, Giuffrè, Milano, 1959, pp. 37-50 32 Per la verità, proprio la Carta di Nizza, sempre nel suo preambolo, affermando che: “La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti della Comunità e dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi 21 negli Stati moderni, di diritto e costituzionali, vengono individuati e tutelati in virtù dello scopo dello Stato stesso: non già e non più semplicemente sorto con la finalità di “garantire i diritti individuali e collettivi” ma “promuovere” gli stessi. Attraverso una loro “scoperta e riconoscimento33” (perché esistono già all’interno della persona - che diventa non solo una semplice maschera che ricopra un volto, ma un paludamento che avvolge l’intero essere e lo cela al mondo circostante - fin dalla apparizione dell’uomo su questa Terra), man mano che la storia avanzava, col progresso, e l’umanità ritrovava ambiti di tutela differenti34. Si pensi, ad esempio, al diritto alla vita, alla salute, quelli connessi all’infanzia, alla libertà (ricomprendendovi, ovviamente, le sue molteplici sotto categorie come la libertà di pensiero, di internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull'Unione europea e dai trattati comunitari, dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d'Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo. Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future. Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libertà ed i principi enunciati qui di seguito…” sembrerebbe differenziare i due concetti che, invece, unanimemente, vengono ritenuti sinonimi. Può essere che col primo termine si sia voluto comprendere e riconoscere qualcosa di più specifico e connaturato con l’essere umano e con il secondo si sia voluto accentuare l’esistenza di libertà che nessun ordinamento possa conculcare. Donde il riferimento a una Autorità che li tuteli entrambi, garantendo una terzietà tra gli Stati membri. Dopo il Preambolo segue la individuazione dei diritti sopra detti e di quelli derivati (come quello di cittadinanza). 33 Proprio nel senso di PAUL RICOEUR, Percorsi del riconoscimento, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2005.- 34 NORBERTO BOBBIO, nel suo noto libro L’età dei diritti, Einaudi, Torino, 1990, contesta l’espressione e la sussistenza dei diritti umani (del resto, come giuspositivista e punta di diamante del formalismo giuridico italiano, contestava anche la esistenza di un diritto naturale) in quanto agli stessi non si poteva dare un fondamento assoluto in quanto risultavano mal definibili e storicamente mutevoli. Sotto l’aspetto squisitamente formale, non errava. E, stranamente, ai fini del presente lavoro, tale tesi è di assoluto conforto in quanto, non essendo definibili, non potrebbero mai essere individuati in un procedimento logico matematico in un sistema decisionista e informatico. 22 stampa, di parola, di stabilimento, eccetera), alla uguaglianza, oppure termini come “unioni di fatto”, “famiglia”, che, se pur tutelati da una certa epoca in poi, si sono ritrovati ad essere ridefiniti continuamente, a rimodellarsi a misura che la società progrediva35 e si apriva a nuove esigenze o interferivano “morali” diverse. Non solo. Ma col passare del tempo gli stessi diritti hanno assunto diversità di accezione ricomprendendo, al loro interno, fattispecie fino a poco tempo prima assolutamente imprevedibili. Il continuo e rapido modo col quale gli scambi e relazioni di ogni tipo (culturali, morali, religiose e giuridiche) sono avvenuti, l’incrociarsi di tradizioni diverse, a cominciare soprattutto dalla fine dell’ottocento in poi, ha comportato un diverso modo di intendere diritti fondamentali come quello alla vita e alla libertà (per limitare il campo) davvero sorprendenti. Per quel che riguarda il secondo (per il mondo occidentale), basti pensare alla diversità di accezione del termine (nel senso che al suo interno erano e sono rappresentati ambiti di tutela differenti 35 Una società scientifica e tecnologica diversa, da villaggio globale o da homo artificialis o digitalis come sostengo io. E come non ricordare in proposito ZYGMUNT BAUMAN con il suo splendido libro La solitudine del cittadino globale, Feltrinelli, Milano, 1999. Inoltre faccio riferimento a due miei scritti: La sicurezza nell’Europa multi culturale. In particolare, sulla dignità della persona e la riservatezza: Verso un minimo etico riconosciuto, in Journal of modern science, 1/2002, Józefów, Polonia, pp. 195 e ss.; Famiglia e soggetti deboli: linee per una ipotesi di diritto comune, in Rodzina I Społeczneństwo, Białystok, Polonia, 2006, pp. 61 e ss. . 23 di tutela) tra la fine della prima guerra mondiale e gli anni sessanta36 e, poi, fino ai nostri giorni. Per quel che attiene al primo, si pensi alla tutela della vita connessa con quella della dignità della persona37, in virtù dei quali si regola la vita umana dal suo esordio in questo mondo (gli embrioni) fino al suo exitus (l’eutanasia). E si sono trovati “nuovi diritti” come il biodiritto38 (di derivazione dalla bioetica), il diritto delle neotecnologie39, il dato 36 Sul punto, GERHARD OESTREICH, Storia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, Editori Laterza, Roma.Bari, 2001, soprattutto pp. 117 – 152. 37 Espressamente previsti e disciplinati (quindi con norme cogenti) dalla Carta di Nizza e dalla Costituzione Europea che, come è noto, non è ancora stata adottata. 38 Per quanto riguarda il rapporto tra bioetica (intesa come “Lo studio sistematico della condotta umana nell’area della scienza della vita e della cura della salute, esaminata alla luce dei valori e dei principi morali”, W.T. REICH, Introduction to Encyclopedia of Biotehics, Macmillan, Free Press, New York, 1978) diritto e diritti umani, si possono ricordare alcuni tra i numerosi contributi presenti nella letteratura esistente, tra cui: FRANCESCO D’AGOSTINO, Bioetica e diritto, Medicina e Morale 1993, 4: 675-690; ID., Dalla bioetica alla biogiuridica, in S.BIOLO (a cura di), Nascita e morte dell’uomo, Marietti: Genova, 1993: 137-147; ID., Tendenze culturali della bioetica e diritti dell’uomo, in A. Bompiani (a cura di), Bioetica in medicina, Roma: CIC, 1996: 48-54, ID., Bioetica nella prospettiva della filosofia del diritto, Torino, Giappichelli, 2000; ID., La bioetica come problema giuridico. Breve analisi di carattere sistematico, in E. SGREGGIA, V. MELE, G. MIRANDO, (a cura di), Le radici della bioetica, vol. I, Milano: Vita e pensiero, 1998:203-211; G. DALLA TORRE, Le frontiere della vita. Etica, bioetica, diritto, Roma: Edizioni Studium, 1997, E. SGREGGIA, Bioetica e diritti dell’uomo, in Scritti in Onore di GuidoGerin, Padova: CEDAM, 1996: 427-433; P. ZATTI, Verso un diritto per la bioetica, in A. MAZZONI, (a cura di), Una norma giuridica per la bioetica, Bologna, Il Mulino, 1988: 63-76; ID. Bioetica e diritto, Rivista Italiana di Medicina Legale, 1995 XVII: 3-20; S. FRENI, Biogiuridica e pluralismo etico-religioso, Milano, Giuffré, 2000; E. SGREGGIA, M. CASINI, Diritti umani e bioetica, Medicina e Morale, 1999, 1: 17-47; G. MÉMETEAU, Bioéthique et droit: mythes ou enrichissement?, in L.ISRAEL, G. MÉMETEAU (sous la direction de), Le mythe bioéthique, Paris, Edition Bassano, 1999: 97-125; F.D. BUSNELLI, Bioetica e diritto privato, Frammenti di un dizionario, Torino, Giappichelli, 2001; V.POCAR, Sul ruolo del diritto in bioetica, Sociologia e diritto, 1999, 1: 157-165; M.D.VILA-CORO, Introducción a la Biojurídica, Madrid: Universidad Complutense, 1995; G.P. SMITH II, Human Rights and Biomedicine, The Hague: Kluwer, 2000; F.J.LEON CORREA, Los derechos humanos come base de la legislacion en bioetica, Persona y bioetica, 2000, 2001, 11, 12: 123-125; A. COSTANZO, Nuclei del biodiritto, Bioetica e cultura, 2002, 21: 51-66; M.T. MEULDERS-KLEIN, R. DEECH, P.VLAARDINGERBROEK (eds.) Biomedicine, The Family and Human Rights, The Hague; Kluwer, 2002; J-P. MASSUÉ, G. GERIN, Diritti umani e bioetica, Roma: Sapere 2000, Edizioni Multimediali, 2000; F. COMPAGNONI, F. D’AGOSTINO, (a cura di), Bioetica, diritti umani e multietnicità, Milano, San Paolo, 2002; R. ADORNO, Biomedicine and international human rights law: in search of a global consensus (www.who.int/bullettin/tableofcontents/2002/vol.80no). 24 personale, solo per restare in ambiti noti a tutti. Nel senso che sono diritti che non erano stati determinati. E l’informatica giuridica ha contribuito, non solo all’individuazione degli stessi, ma ha fatto sorgere diverse scuole di pensiero su argomenti che, per converso, sembravano dati per stabiliti. Sulla scorta del pensiero di un sapere condiviso, di una creatività individuale come risorsa da mettere a disposizione di tutti, nasce l’etica degli hackers40, la tutela del software viene affievolita: si parla di copyleft che si affianca al copyright e si diffonde la cultura software libero41. Questo perché nel momento della individuazione di una fattispecie da disciplinare, necessita che il giurista conosca l’evoluzione del pensiero, della società che si verifica intorno a lui, quotidianamente. Infatti, la novità dell’epoca contemporanea non sta soltanto nella circostanza che apparentemente nascano nuovi diritti42, quanto che i vecchi modelli di riferimento degli stessi sono cambiati. 39 L’Informatica giuridica e il diritto dell’Informatica con la regolamentazione di tutto quel che avviene on line: la contrattualistica, i reati informatici, la tutela della privacy, del dato personale, i rapporti bancari, l’accesso ai servizi pubblici, tanto per citare qualche ambito di applicazione. 40 Resta fondamentale lo scritto di PEKKA HIMANEN, L’etica hacker e lo spirito dell’età dell’informazione, Feltrinelli, Milano, 2001. 41 Per tutti, GIOVANNI ZICCARDI, Libertà del codice e della cultura, Giuffrè, Milano, 2006 che ripercorre storicamente il tentativo di svincolarsi dal potere di controllo di chi detenga i marchi in virtù di un diverso spirito che deve animare la ricerca fondata sulla libertà informatica. In particolare, pp. 35 – 44 e 97 e ss. .- 42 Si è trattato, invece, di una ri-scoperta degli stessi di un ri-conoscimento di ambiti di tutela, come sopra detto. 25 E in fondo il legislatore attuale (quello a livello europeo o dei trattati) si adegua a tanto, limitandosi a enunciare principi, piuttosto che singole e specifiche regole. Vuoi perché le demanda agli Stati membri, vuoi perché, forse, nel nostro futuro si sta delineando quello che è stato definito il diritto silhouette, un diritto snello, fatto di poche regole ma di molti principi.43 Orbene, la Carta di Nizza, trattato fondamentale su e dei principi regolatori e ispiratori delle moderne logiche legislative improntate sulla riscoperta dell’uomo nel suo complesso di individualità, socialità e unione mente – corpo, proprio nel suo Preambolo, statuisce una serie di principi affermando che: “Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di 43 Sul punto, MARIA ROSARIA FERRARESE, Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale, Il Mulino, Bologna, 2000, pp. 199 – 204. “In primo luogo il diritto si proceduralizza: il diritto, per così dire, perde carne e diventa una silhouette, uno schema, un profilo un disegno a grandi linee. Ciò significa che esso non solo è diverso ma, come osserva Ladeur, richiede di essere compreso in maniera diversa: esso richiede «una comprensione procedurale» la quale «non sia basata sulla intelligenza, sulla capacità di ricevere consenso, sulla veridicità e su altre virtù primarie del diritto, bensì su virtù secondarie, specificatamente procedurali, come il mantenimento di una pluralità di alternative di azione, la conciliazione dei dissensi… la possibilità che diversi giochi linguistici si contaminino vicendevolmente, la garanzia del cambiamento mediante la costruzione di «interruttori» per discorsi che si rafforzano, e così via (Così K.H. LADEUR, Procedurale Razionalität, in “Zeitschrift für Rechtssoziologie”, n. 7, 1986, p. 273, cit. in TEUBNER, Il diritto come sistema autopoietico,cit., p. 99)»…Il diritto perde il tal senso le sue valenze pubblicistiche di «comando giuridico» e si struttura prevalentemente secondo schemi di tipo privatistico, diventa dunque essenzialmente empowering, facilitating, default.”, pp. 200 – 201.- E tutto quanto qui esposto rafforza la tesi secondo la quale rimettersi ai principi enunciati renderà assolutamente impossibile l’uso delle decisioni automatiche attraverso l’uso di un elaboratore, proprio perché definirne i contenuti in chiave algoritmica è, allo stato dell’arte, inattuabile e poi anche perché, come sottolinea Ladeur, l’intreccio di linguaggi manderebbe in tilt il sistema per la polisemia che si verrebbe a creare. Per un esempio di come un computer traduca automaticamente espressioni comuni in frasi senza senso, cfr. A. PUGIOTTO, Come NON si interpreta il diritto….,op. cit., pp. 3-4: “..Studies in the logic of Charles Sanders Pierce risulti in traduzione Studi nella logica delle sabbiatrici Pierce del Charles (sander, effettivamente, significa sabbiatrice e il traduttore automatico non tine conto delle maiuscole”. 26 libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l'Unione si basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto. Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.” Lo scopo dei Paesi sottoscrittori della Carta è stato quello di rendere una visibilità ai principi informatori delle legislazioni: “…rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici”. Sei, dunque, i principi fondamentali enucleati: 1. la dignità umana; 2. la libertà; 3. l’uguaglianza; 4. la solidarietà; 5. la democrazia; 6. lo stato di diritto. Premesso che non appare possibile esaurientemente rispondere a tutto, mi limiterò ad evidenziare alcuni criteri di massima, lasciando, a chi legge, riempire i principi sopra indicati nei modi più vari. Ciò a discapito di una puntualizzazione, ma a vantaggio di una libertà di pensiero che non si lascia rinchiudere in ampolle alchemiche di qualsivoglia matrice politica. 27 Tra l’altro, non sono principi neanche cristallizzati nel tempo44. Infatti, come sopra richiamato, nella costante evoluzione della società e del progresso sociale, degli sviluppi scientifici e tecnologici, questi valori tendono a mutare. E devono essere adeguati costantemente. E siccome la legislazione, qualunque legislazione, ha i suoi temi tecnici per adeguarsi, spetta all’interprete il compito primario di preoccuparsi di tanto. Si pensi alla privacy, al matrimonio, alla cittadinanza. Per ognuno di questi vi sarebbe bisogno di…un trattato. Sinteticamente, si può affermare che questi valori, questi principi, devono essere alla base delle normative dei singoli stati e, nel caso in cui vi fossero norme interne in contrasto, spetterebbe all’interprete sopperirvi, applicandoli tout court al caso a lui sottoposto, andando oltre i valori o i fino etico – politici perseguiti nello specifico, i concreti interessi o i bisogni “attraverso di essi di fatto o anche solo di diritto tutelati o il rango costituzionale o comunque privilegiato delle loro fonti, oppure il carattere universale ora dei principi da essi espressi, ora dei soggetti cui sono attribuiti, ora di quelli che li rivendicano o ne condividono la validità”45. 44 Si rifletta sul concetto di persona e democrazie… negli ultimi due millenni; i loro significati sono diversissimi e diversificati per periodi storici, etnie, religioni, morali, fondamentalismi vari, eccetera. 45 LUIGI FERRAJOLI, I fondamenti dei diritti fondamentali, in Diritti fondamentali. Un dibattito teorico, Ed. Laterza, Bari – Roma, 2002, p. 279; sul concetto di libertà e la sua evoluzione storica, nei diversi modi con i quali è stata intesa (Libertà negativa e libertà positiva. Diritti di libertà e diritti di autonomia), pp. 288 e ss. .- 28 Se, nel disciplinare un fatto, occorresse intervenire “immettendo” questi principi nella realtà sociale, il giurista dovrebbe farlo vuoi disapplicando la normativa in vigore (perché, si ripete, è in conflitto con tali principi), vuoi inserendo il suo operato nel complesso sistema giuridico del suo Paese. La dignità umana46, dunque, è al primo posto dei valori che le norme dei singoli paesi hanno stabilito. Un concetto vasto che qualunque algoritmo induttivo difficilmente riuscirebbe a sintetizzare in poche parole. Al suo interno è racchiuso il fondamento della razionalità umana e, in ragione di ciò, l’individuo va difeso, tutelato e protetto per la sola ragione che è, che esiste, al di là e oltre la sua particolare condizione (non per altro si parla di una dignità nella salute, nella malattia, nella vita di relazione, nella morte), il suo essere contingente, transeunte, caduco e mortale. Un principio vasto come l’oceano, dai confini che si ampliano ogni giorno di più, col progredire della società e del progresso, causa prima, a volte, di palesi antinomie negli ordinamenti giuridici contemporanei. 46 F.D. BUSNELLI e E. PALMIERINI, Bioetica e diritto privato, in Enciclopedia del Diritto, Aggiornamento, V, Giuffrè, Milano, 2001 op. cit., p. 144, evidenziano, ad esempio, come il concetto europeo di dignità sia profondamente diverso da quello, legato all’omologo lessicale di dignity, diffuso nella cultura statunitense ed impiegato “in modo fungibile ai concetti di autonomia e di libertà”, così da fondare lo stesso diritto alla privatezza delle decisioni in merito alle proprie vicende esistenziali” (p. 143). Dignity riconosciuta, per di più, ai soli soggetti capaci di autodeterminazione morale, e dunque di raziocinio (sulla scia di una visione elaborata nel pensiero europeo e superata da oltre un secolo, che escludeva il predicato “persona” agli incapaci, come gli esseri mostruosi, gli infanti, i folli e i minori: cfr. P. ZATTI, Verso un diritto per la bioetica, citati dagli Autori suddetti). Sulle avventure della ragione occidentale nel suo conflittuale rapporto (di interdetto ed esclusione) con queste soggettività non compiutamente riconosciute resta fondamentale la riflessione critica di M. FOUCAULT, Folie et dérason. Histoire de la folie à l’age classique, Paris, 1961, trad. it. Storia della follia, Milano 1963. 29 E che diventa criterio anche di valutazione della civiltà giuridica di un popolo a seconda che la tuteli in tutte le sue forme o no. Principio generale di impossibile definizione concettuale, se non nel senso sopra proposto e che appare impossibile esemplificare in poche pagine anche perché, nel suo esplicitarsi, appare ricco di contraddizioni. In virtù della dignità umana, ad esempio, si invoca l’abolizione della pena di morte o la si ritiene ammissibile! Figuriamoci, allo stato, algoritmicamente! E sempre in virtù di tale principio di minima razionalità, ancora, dovrebbero essere abolite le pene corporali, le sperimentazioni anche su embrioni umani, ma viene ritenuta praticabile l’eutanasia. Vita, morte, dignità: tre concetti in rapida e costante variazione di interpretazione e contenitori sempre più vasti. Lo stesso dicasi per i principi di libertà ed uguaglianza (economica, sociale, politica, culturale, eccetera). Il diritto diventa in tali casi lo strumento di attuazione delle disparità o delle differenze che via via la società va ri-conoscendo47. Al fondo di ogni riflessione, però, vi è la perenne valutazione dell’essere racchiuso nella persona, che ritrova, 47 Nel senso sopra richiamato. 30 attraverso il mondo delle regole, la possibilità di difendersi e tutelarsi da un suo simile. Già! Perché in fondo, se il principio è concretizzato (o meno) in una singola norma, portatrice di un valore perenne, e la si invoca, se ne chiede la applicazione, è proprio perché in quel momento vi è una violazione (possibile) della stessa e la invocazione di un minimo di Giustizia. Il minimo etico è tutto qui! Al di là, forse, di tesi o ideologie giuspositiviste o normativiste, forse in aperto contrasto con chi voleva ridurre l’ordinamento a meri e asettici comandi, il diritto appare permeato di valori ritrovati e voluti proprio dallo stesso legislatore. E siccome la morale, ex se, è particolare e soggettiva, transeunte ed effimera, resta il diritto a codificare i principi universali validi ed efficaci. In quanto, si ripete, è la norma che ne pretende la loro attuazione. E mai come oggi, si assiste a una ridefinizione della funzione del diritto che, all’interno della eticità, sembra avere una supremazia sulla morale48. 48 Concetto ambiguo che FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE nel suo Genealogia della morale, tratteggia in modo impareggiabile! Facendo nascere la ricerca psicologica come matrice dei sentimenti che la morale, da secoli, aveva ritenuto fossero comuni, negando una ipersoggettività che, stranamente, rifonda l’uomo che può ritrovarli in una luce diversa, in un Ordinamento Superiore che vive in se stesso. 31 Ambiente Mentre nella nostra Costituzione non vi è cenno alcuno all’ambiente (per ovvi motivi storici), nella Carta di Nizza, all’art. 37, espressamente si statuisce : “Tutela dell’ambiente. Un livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile”. Già la proposizione normativa “sviluppo sostenibile” seguito al termine “principio”, costituisce di per sé, in ambito semantico, un qualcosa di molto generico, di estremamente confuso. E se affidassimo la traduzione di tanto a un elaboratore, potrebbe venir fuori di tutto e il contrario di tutto, essendo tre termini polisemici49 dalle combinazioni vastissime. Per quel che concerne il termine “ambiente”, si può dire che, molto semplicisticamente, è ciò che ci circonda, nel quale siamo immersi, visibile e non (dalle montagne all’atmosfera, dalle coste ai paesaggi in genere). Ambiente, insomma, è tutto quello che è al di fuori di me, in ogni senso e nel quale sono presenti elementi vitali appartenenti ai tre regni (animale, vegetale e minerale). 49 E si potrebbero creare davvero degli equivoci interpretativi che lascio alla intelligenza e alla fantasia del lettore. 32 Due le concezioni a confronto: quella Riduzionista (che riduce, appunto,tutto, ogni cosa, alle sue componenti elementari)50; quella Olistica (che individua ogni cosa a livello della totalità)51. Sono due modi di intendere l’essere (tomisticamente inteso) in modo diverso. Per sgombrare subito il campo: aderisco alla concezione olistica che comprende, al suo interno, la concezione dell’uomo integrato. Noi apparteniamo tutti a UNA SOLA GEA, nella quale siamo immersi e che esiste anche in noi stessi. Per dirla in parole ancora più schiette: è la concezione del microcosmo/macrocosmo che è a monte di questa teoria. Potrei dire, con un neologismo, Completista in contrapposizione a Riduzionista. Perché è un completamento progressivo che porta a una Unità ontologicamente intesa. E proprio per questo è possibile applicarvi la teoria dei frattali. E tutto ciò ci serve sia per definire esattamente cosa sia l’ambiente, sia per trovare giuridiche vie di tutela52, sia, infine, per trovarne una giustificazione etica alla sua salvaguardia. Le due concezioni, su richiamate, appaiono configgenti sul punto della responsabilità. La prima tenderebbe a ritrovare, in caso di 50 Il LEVINO osserva come in ecologia il riduzionismo sia caratterizzato dal considerare ogni specie come un elemento a sé stante, in un ambiente che consiste del mondo fisico e di altre specie. 51 A tale ultima teoria fa riferimento il concetto di ecosistema; l’altra parla di dinamiche ecologiche proprie, singole che possono o no interagire tra loro. Rappresentante della prima teoria è A. G. TANSLEY e R. LINDEMAN; per la seconda, ricordiamo SIMBERLOFF che critica la avversa teoria in quanto retaggio del pensiero classico greco tendente a riconoscere ordine e somiglianza, di chiara marca platonica. 52 Sul punto l’interessante riflessione di GIORGIA PAVANI, Concetto e ambito dei nuovi diritti, in www.filodiritto.com/diritto/pubblico/costituzionale/nuovidiritti1.htm 33 disastro ambientale, una mera responsabilità soggettiva, l’altra, per converso, solo una responsabilità oggettiva per il solo fatto di esistere, di co-esistere con l’ambiente nel quale siamo immersi. E tale responsabilità avrebbe un valore etico; non solamente morale o solamente giuridico. E questo costituirebbe già un primo motivo per il quale non sarebbe possibile un automatismo giuridico, una applicazione della giustizia automatica “sic et simpliciter”! Infatti, a mio parere, prima del concetto di ambiente occorre spendere qualche parola su un qualcosa che costituisce un prius, non solo logico, allo stesso e che è il termine Natura53, come Madre di tutte le cose. 53 “Dio, ossia la Natura, è punto di partenza e punto di arrivo, sia sul piano logico e della conoscenza, sia su quello ontologico. La Natura, quindi, non può essere considerata una cosa statica: al suo interno si esplica una attività. Ora, se consideriamo che tutte le cose sono in Dio (nella Natura), l'azione della Natura non può svolgersi che su se stessa, provocando però uno sdoppiamento fra soggetto (Natura naturans) e oggetto (Natura naturata). All'interno di questo processo dinamico della Natura emerge con chiarezza il problema del rapporto fra libertà e necessit.”. B. SPINOZA, Etica, Parte prima, Prop. XXIX Proposizione XXIX Nella Natura non vi è nulla di contingente, ma tutte le cose sono determinate dalla necessità della divina Natura ad esistere e a operare. Dimostrazione Tutto ciò che è, è in Dio (per la Prop. 15): ma non si può dire che Dio sia una cosa contingente. Infatti (per la Prop. 11), esiste necessariamente e non in modo contingente. Quindi i modi della natura divina sono da essa stessa derivati in modo necessario e non contingente (per la Prop. 16), e ciò o in quanto si consideri la natura divina in senso assoluto (per la Prop. 21), o in quanto la si consideri determinata ad agire in un certo modo (per la Prop. 27). Inoltre Dio non solo è causa di questi modi in quanto semplicemente esistono (per il Cor. della Prop. 24), ma anche in quanto si considerano determinati a operare qualcosa (per la Prop. 26). Poiché se non sono determinati da Dio (per la stessa Prop.) è impossibile, non già contingente, che si determinino da sé; viceversa (per la Prop. 27) se sono determinati da Dio, è impossibile, non già contingente, che si rendano indeterminati da soli. Perciò tutte le cose sono determinate dalla necessità della natura divina non solo ad esistere, ma anche ad esistere e operare in un certo modo, e non vi è nulla di contingente. C.D.D. Scolio Prima di passare oltre voglio qui spiegare, o piuttosto far notare, che cosa dobbiamo intendere per 34 Si presenta, in forma semantica come una Mater-Ia: Una “madre” che va verso l’infinito, a ricongiungersi con un Principio primo dal quale Essa è scaturita, secondo il pensiero classico ed esoterico. Ed è come la Giustizia (infra) che, in fondo è lo Jus - stat- ia. E’ il movimento che , a mio parere, caratterizza e informa tutto! È la vita stessa che ne è pervasa! La Natura pare abbia in sé la capacità di auto difendersi da attacchi esterni. Un po’ come i nostri anticorpi… Pensate al riscaldamento dell’atmosfera e alla vendetta dello scioglimento dei ghiacciai, del mutamento del tempo, con piogge torrenziali, o alla desertificazione o alla glaciazione. Ma è un problema talmente lontano nel tempo e non siamo così transeunti! La natura sembra quasi animata… da un desiderio di sopravvivenza. Un comportamento eticamente corretto…che lascerebbe presupporre una specie di volontà, quasi un ens. In realtà di tratta di fenomeni fisici tra loro correlati quasi che la materia possegga una mente che diriga le difese e gli attacchi da elementi esterni ma non estranei. L’uomo appare come un virus, un bacillo e la TerraCorpo si difende scatenando anticorpi ad hoc…! Natura naturans e per Natura naturata. Ritengo infatti che, da quanto precede, risulti che per Natura naturans dobbiamo intendere ciò che è in sé e per sé è concepito, ossia quegli attributi della sostanza che esprimono un'essenza eterna e infinita, cioè (per il Cor. I della Prop. 14 e il Cor. 2 della Prop. 17) Dio, in quanto è considerato causa libera. Invece per Natura naturata intendo tutto ciò che deriva dalla necessità della natura di Dio, o di ciascuno dei suoi attributi, in quanto considerati come cose che sono in Dio e che non possono essere né esser concepite senza Dio”. (B. SPINOZA, Etica e Trattato teologico-politico, UTET, Torino, 1988, pagg. 112-113) 35 Questo ci deve far riflettere per ritrovare il fondamento dell’eticità ambientale54, che è alla base della soluzione etica di qualunque questione, premessa maggiore effettiva, che non può risiedere in un qualcosa di arazionale (pensate, per analogia agli animali e alla loro protezione che la legislazione internazionale e interna compie da diversi anni nella prospettiva di una impossibilità degli stessi di difendersi55) dall’aggressione dell’uomo che diventa una sorta di amministratore di sostegno per i soggetti (animali, natura, ambiente, parchi, eccetera) deboli ma incapaci di auto difendersi secondo i normali strumenti possibili e posti in essere in una società. La teoria dei diritti-interessi (penso ad Attfield,a Goodpaster ma anche a Regan56) pone il problema da un punto di vista giuridico. 54 Il cosiddetto sviluppo sostenibile appare in un rapporto di equilibrio tra l’ambiente (tutti gli ambienti) e l’uomo. L’uomo tutela l’ambiente e l’ambiente, simbolicamente, tutela l’uomo attraverso una reciprocità effettiva, quasi scambio d’amorosi sensi. 55 E in caso di applicazione degli stessi un elaboratore come potrebbe “pensare” che un animale, una cosa, sia oggetto di tutela di una norma? Escluderebbe, forse, a priori, un’applicabilità di una norma. 56 Se hanno diritti gli uomini, allora hanno diritti anche gli animali, cioè tutti gli esseri dotati di valori intrinseci, cioè quegli esseri che, potendo avere una vita migliore o peggiore dal proprio punto di vista, hanno interesse ad avere una vita qualitativamente migliore, più buona. Anche se non lo possono manifestare con le parole ma, ad esempio, sempre secondo REGAN, con la sofferenza. Pensate alla vivisezione o al degrado ambientale, all’inquinamento. 36 Ma da un punto di vista etico, la concezione olistica57, in antitesi a quella atomista insita nelle etiche individualistiche, pone nel bonum commune il fine in virtù di un tutto comprendente58 e finalizzato all’Universale Unità. Tengo a precisare che determinate religioni possono solo aggiungere un quid a quanto affermato, darne una connotazione irrazionalsentimentale o fiabesca; ma in nucleo centrale resta sacralmente pagano. La concezione olistica o completista lo giustifica senza ricorre a platonismi di maniera, semplicemente invocando un elementare principio di coerenza della struttura quasi che avesse una Mens che la diriga. Ma sarebbe una personificazione, meglio: un antropomorfismo che costituirebbe un falso modo di porre il problema anche in sede filosofica o teologica, dove il personalismo ha prodotto danni… alla ragione e ha inventato i sensi di colpa che, per converso, possono spiegarsi solo con un intervento sulla comprensione psicologica delle prime azioni…Nietzsche docet! Infatti non appare possibile applicare i criteri antropomorfici di valutazione alla natura e allo stesso mondo 57 Sul punto, TEODORO BRESCIA, Mente, corpo, ambiente ed evoluzione: la visione olistica originaria, in Una nuova etica per l’ambiente, (a cura di) COSIMO QUARTA, Ed. Dedalo, Bari, 2006, pp. 171 – 193. Non si tratta solamente delle leggi del Tao applicate alla Natura e agli esseri, né del feng-shui (fong – schuè), l’arte di arredare con perizia energetica casa, ambienti, camere, né della risonanza in noi del QI o,ancora delle tecniche del Rei-Ki o l’ascolto della armonia delle stelle di pitagorica memoria!. L’autore cita degli studi ed esperimenti interessantissimi condotti dal MASURU EMOTO, fisico e medico giapponese (I Messaggi dell’Acqua, Padova, 2002, voll. 2) sulle relazione dell’acqua, sulla sua forma, sui cristalli, eccetera. Dimostrando una unitarietà dell’ambiente, la memoria, la duttilità, la plasticità insita nell’acqua e l’importanze di dover mantenere l’ambiente globale in uno stato di ottima conservazione sopratutto perché noi siamo fatti al 75% di acqua!. 58 Mutuo una espressione di SERGIO COTTA (Il diritto nell’esistenza…, op. cit. pp. 152 e ss.) a proposito della carità come forma integrativo coestistenziale includente tutti gli uomini, forma posta all’apice delle altre forme coesistenziali. 37 ecologico in quanto detti paramenti sembrano essere pertinenti a un’etica intra-umana ma non appaiono adeguati all’ambiente, verso il quale sembrerebbe che i principi più idonei siano quelli dell’equilibrio, della stabilità, della varietà biologica e naturalistica. Un principio di rispetto puro e semplice, inteso come equilibrio-egalitarismo, quindi, sarebbe sbagliato. Rispettando le cosiddette biodiversità59 è naturale che occorra trovare una gerarchia di interessi-finalità da raggiungere. Ad esempio si pensi al cibo, all’aria, all’ambiente per un uomo, una pianta e un animale. Va privilegiato chi percorra dei fini gerarchicamente superiori per la razionalità che lo contraddistingue (l’uomo, quindi, che può “pensare” agli altri dopo averlo fatto per se stesso); ma in armonia con quelli che sono gli altri esseri che lo circondano e lo aiutano ad esistere. E questa è una chiave di lettura dell’art. 37 della Carta di Nizza circa la definizione di ambiente correlato a un principio dello sviluppo sostenibile. È l’armonia il fulcro dello sviluppo sostenibile: armonia tra uomini e cose, tutti in una sola natura naturata. Ma come tradurlo in termini algoritmici in un elaboratore? 59 Il prefisso “bio”, oggi è usato e abusato. Si fa riferimento alla Conferenza Mondiale sull’Ambiente di Rio de Janeiro del 1992 e alla sua Dichiarazione e che affrontò il tema dello sviluppo sostenibile, poi ripreso dalla Carta di Nizza. 38 La pura difesa ad oltranza o ex se della natura, anche a scapito dell’uomo, è puerile come l’idea che la natura, l’ambiente debba essere asservito all’uomo per il solo fatto che sia uno zoòn politikòn60! Né un soterismo di maniera, tipicamente ambientalista o animalista, può ritenersi ammissibile in una qualsivoglia ottica se non quella di un mors mea vita tua, tipica e giusta in una visione martirologica, ma abbastanza inefficace in campi scientifici e razionali. Dobbiamo scivolare nella materialità di un equilibrio all’interno della res extensa di cartesiana memoria che coabita con la res cogitans esistente in modo immanente. Capire quale sia il fine migliore da perseguire per giustificare, ovviamente, la tutela dell’ambiente. E, così attuare tutti i principi per una esatta tutela dell’ambiente e dell’uomo. È un superamento delle singole particolarità e non conta se siano animate o non. L’olismo estende al macro ciò che è micro e viceversa. Il suo fondamento è nel riconoscimento della propria appartenenza al tutto ma restando delle individualità determinate. Più che al panteismo, lo inquadrerei nel panenteismo. 60 Punta estrema fu una sentenza americana del 1925 che statuì un principio (per fortuna, dopo, revocato, ma in sintonia coi tempi) secondo la quale l’effusione degli odori e delle impurità dell’aria prodotte da una raffineria era inevitabile in quanto doveva prevalere l’utilità economica a discapito di chi vivesse intorno allo stabilimento. 39 Tutela dell’ambiente come interesse primario dell’uomo per salvaguardare se stesso e i posteri. Una autotutela, in fondo, giustificata per il solo fatto che l’ambiente serve all’uomo e l’uomo serve all’ambiente. Un eco-sistema antropocentrico ma non egocentrico; un sistema di vita che implichi ed integri ogni altro da sé (per dirla con RICOEUR)61 ma che ammetta la fierezza del proprio essere esistente, la voglia di vita e di affermarsi non sull’altro o contro l’altro, ma per sé e per l’altro62. Al centro l’uomo, davvero Rex Mundi. Ma un re che faccia gli interessi di tutti i sudditi e, quindi, anche il suo. Infatti è interesse primario dell’uomo difendere e tutelare l’ambiente in quanto eticamente congiunti. 61 Sul punto, MARIO MANFREDI, L’ambiente come oggetto di riconoscimento, in Una nuova etica per l’ambiente, op. cit., a, pp. 51 – 69. “Conseguendo da una qualificazione assiologica, la responsabilità connessa con il riconoscimento si costituisce come trascendente rispetto alla forma della responsabilità naturale, fondata sull’inermità, sull’inettitudine e sulla vulnerabilità dei soggetti/oggetti considerati. Il riconoscimento fonda la responsabilità sul principio per il quale l’uomo costituisce se stesso nelle cose e costituisce le cose in se stesso. Verso l’identità e l’integrità di ciò che si è costituito si è responsabili, così come il creatore si fa carico del destino delle sue creature. E nel mondo esterno l’uomo ritrova sempre se stesso, in quanto esso è costituivo per lui, ed è da lui costituito mediante il suo «operare formativo». Perciò la responsabilità verso la natura, l’ambiente, i beni culturali, è una responsabilità dell’uomo verso se stesso”, p. 69.- 62 “Perciò tu avrai capito la vita... non quando tu farai il tuo dovere in mezzo agli uomini, ma quando lo farai nella solitudine. Non quando, pur raggiunta la notorietà, potrai avere una condotta esemplare agli occhi degli uomini, ma quando l'avrai e nessuno lo saprà, neppure tu stesso. Non quando tu farai il bene e ne vedrai gli effetti, ma quando lo farai e non ti interesserà avere gratitudine, né conoscere l'esito del tuo operato. Non quando tu potrai aiutare efficacemente e disinteressatamente, ma quando aiuterai pur sapendo che il tuo aiuto a nessuno serve, neppure a te stesso. Non quando tu ti sentirai responsabile di tutto ciò che fanno i tuoi simili, ma quando conserverai intatto il senso della tua responsabilità, pur sapendo d'essere l'unico uomo al mondo. Non quando tu avrai compreso che tutti gli esseri hanno gli stessi tuoi diritti, ma quando tratterai l'essere più umile della terra come se fosse Colui che ha nelle Sue mani le tue sorti. Non quando tu amerai i tuoi simili, ma quando tu stesso sarai i tuoi simili e l'amore." TOMMASO DA KEMPIS, De imitazione Christi.- 40 L’etica dell’ambiente63 non può che essere subalterna solo a un’etica umana improntata a difendere e perseguire i valori universali della vita e della libertà. Due termini precisi come due diritti umani ben precisi e non a caso individuati. Il principio della vita e della libertà sono principi di lotta alla sopraffazione, allo sterminio, alle ingiustizie, alle soppressioni. “Considerate la vostra semenza/ fatti non foste a viver come bruti,/ ma per seguir virtute e canoscenza64”. Non sarà possibile ricreare il Paradiso Terrestre della favola biblica. Ma è certo che l’ambiente nel quale viviamo e vorremmo vivere deve essere il migliore dei modi possibili di vivere al meglio. E il diritto (il giurista) deve impegnarsi a tutelarlo nel senso sopra indicato. Insomma l’etica dell’ambiente è un’etica riconducibile all’uomo, ma non perché questi ne sia il padrone, ma in quanto ne è il semplice custode etico della natura sulla quale, per la sua razionalità intrinseca, è destinato a (biblicamente) comandare, ne ha kantianamente un dovere di difenderla e tutelarla65 in un’ottica di sapiente 63 Non va dimenticata la Carta della Terra (una risoluzione dell’UNESCO del 2003) che “punta ad identificare obiettivi comuni e valori condivisi che trascendano i confini culturali, religiosi e nazionali, nella consapevolezza dell’interdipendenza globale”; sul punto, anche con la elencazione dei 16 Principi etici fondamentali, PAOLO COLUCCIA, Dalla distopia ipertelica all’etica conviviale: verso nuovi fattori di ricchezza, in Una nuova etica per l’ambiente, op. cit., pp. 240 e ss. .- 64 DANTE ALIGHIERI, La Divina Commedia, Inferno, Canto XXVI. 65 “Verrà un giorno in cui il resto della creazione animale acquisterà quei diritti che non avrebbero potuti essere tolti se non da mano tiranna”, scriveva BENTHAM nel 1798 nel suo Introduction to the Principles of Morals and Legislation. 41 armonizzazione del tutto nel tutto, di naturale superiorità, di responsabilità presente e futura. Ecco perché l’etica dell’ambiente si fonda sempre sull’uomo che riconosce (perché già lo conosceva), in ciò che lo circonda, un bene primario per la sua esistenza (e non già per la sua mera sopravvivenza, per il principio della sacralità della vita fondata sul valore intrinseco che ognuno di noi ha per il solo fatto di vivere-esistere) e vi ritrova, in nuce, tutti i principi e i diritti fondamentali (o umani) che ha, proprio, per natura. E l’alterum non laedere, come estensione del nosce te ipsum, applicato a ciò che lo circonda in ogni senso: cose, territorio, mari, aria, ambiente, piante, animali e persone. Come nota giustamente la Tallacchini66, “Il rapporto tra il mondo degli oggetti naturali e il mondo degli oggetti giuridici è mediato, attraverso il linguaggio,da rappresentazioni della realtà che consistono nella elaborazione di forme mentali. Tale questione attiene in senso lato all’ontologia del diritto, più precisamente al rapporto tra rappresentazioni cognitive di stati di cose e configurazione giuridica dei medesimi. Benché l’ontologia degli oggetti naturali sia diversa dalla ontologia degli oggetti giuridici, il linguaggio giuridico muove da assunzioni precise relative alla struttura generale delle entità su cui interviene. Il diritto parte dalle cose, per elaborare «regole 66 MARIACHIARA TALLACCHINI, Diritto per la natura. Ecologia e filosofia del diritto, Giappichelli, Torino, 1996, pp. 284 – 285. ma tutto il testo è importante e illuminante ai fini della conoscenza del rapporto uomo-natura, diritto-natura. 42 giuridiche il cui fondamento sarà tanto più solido quanto meno esse conterranno di artificiale e arbitrario» (F. GÉNY, Science et tecnique en droit privé positivif, I, Recueil Sirey, Paris, 1925, p. 97); e alle cose ritorna, veicolando la concezione di esse precedentemente introiettata e contribuendo così a incidere sulla realtà”.- L’ambiente è qualcosa che il diritto tutela, protegge finalizzando, però, tale sua funzione, sia verso il territorio stesso che verso l’uomo. In buona sostanza: sono norme che tutelano la natura al solo fine di consentire una esistenza migliore all’uomo stesso. Si pensi al concetto di impatto ambientale o di disastro ambientale. Difficilmente, a prescindere dal tecnicismo delle norme, un elaboratore consentirebbe una adeguata sussunzione in tale concetto di vicende che sono ai limiti della tollerabilità (che è pur vero viene matematicamente definita, ma è lasciata discrezionalità all’interprete farvi ricadere un caso oppure no). Mi sto riferendo, ovviamente, a tutti quei casi di tutela dell’ambiente in senso stretto e non alle questioni derivate, come ad esempio il risarcimento di danni esistenziali che potrebbero essere vantati da un soggetto che abbia subito un trauma a cagione di una violazione di norme ambientalistiche. Si pensi allo stare a contatto con immissioni dannose o pericolose, il trauma di aver convissuto con l’amianto e notare una ditta che procede al suo smantellamento non adoperando le dovute misure di sicurezza. 43 A volte la estrema specificità dei casi può far trovare l’interprete di fronte a situazioni imprevedibili cui neanche il supporto di precedenti (pur raccolti in una banca dati) può essergli di aiuto. Ha un dato dinanzi a sé e deve ritrovare la norma adeguata. Ecco perché ho più volte accennato a una previsione, diciamo così, di massima, insita nei principi, in direttive, piuttosto che in singole norme. In Italia si applica il Testo Unico sull’Ambiente del 14 Aprile 2006 (decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, in G.U. n. 88 del 14/04/2006) nonché ad altre leggi speciali in tema di trattamento di rifiuti. È notizia recentissima (24 aprile 2007) che si stiano per introdurre, nel nostro Codice Penale, norme specifiche attraverso il TITOLO VI BIS: Dei delitti contro l’ambiente67. Non è questa la sede opportuna, ma sembrava doveroso considerare anche l’aspetto penalistico che, come ricordato, ha una applicazione del sillogismo giuridico abbastanza diversa e, inoltre, non consente il ricorso alla analogia né ai principi per i noti broccardi: Nullum crimen sine poena; nulla poena sine lege. E poi la possibilità di introdurre scriminanti, ovvero diversi gradi di colpevolezza lascia 67 Sul punto, ADELMO MANNA e VITO PLANTAMURA, Una svolta epocale per il diritto penale italiano?, in Diritto Penale e Processo, n.(/2007, pp. 1075 e ss. .-Ancora: VITO PLANTAMURA, Diritto penale e tutela dell’ambiente, Cacucci, Bari, 2007 e la bibliografia ivi riportata. 44 fuor di luogo un riferimento alla scienza penalistica. Si pensi a un reato effettivamente compiuto, ma per il quale occorresse il dolo specifico (come, ad esempio, per i crimini informatici), ma sia stato commesso con colpa o anche con dolo, ma genericamente proteso. Ebbene, nonostante la completezza del fatto, l’elemento psicologico del reato farebbe venir meno la colpevolezza del soggetto in questione. E questo un elaboratore non può “comprenderlo”. La decisione È con un provvedimento che termina un procedimento o un giudizio68. Sono le conclusioni del procedimento logico che ha portato l’interprete a decidere, ad individuare la norma da applicare al caso concreto. Come ogni atto giuridico, anche il provvedimento finale non è inquadrabile in una sola tipologia. E, ovviamente, la scienza giuridica informatica si è sempre occupata dell’aspetto decisionistico che, a volte limitava a suggerire la migliore raccolta di dati giudiziari (le banche di dati, raccolta di giurisprudenza, dottrina, 68 Le due parole apparentemente sono sinonimi ma hanno una valenza tutta propria in relazione alla indagine che si sta compiendo. Un giudizio ha, come provvedimento finale, generalmente, un atto (di diversa natura) che è una sentenza; ed è, per sua natura, eminentemente un procedimento complesso. Altri modi di definire, sia della Autorità giudiziaria che Amministrativa, invece, terminano l’iter istruttorio sul fatto o sul caso, con un altro tipo di provvedimento e, questi sono,prevalentemente, procedimenti semplici. 45 leggi69, a volte si proiettava verso possibilità di sostituzione del giudice con la macchina70. 69 Sul finire degli anni ‘80, quando si cominciarono ad introdurre i primi sistemi informatici nel mondo dei giuristi, tutti ricorderanno che la raccolta delle leggi aveva una migliore facilità di lettura e gestione nel supporto cartaceo. Infatti non si era ancora riusciti “ad aggiornare” le leggi stesse, che venivano vendute sui primi CD. Sicché, in un Paese come l’Italia, dove in quel periodo tra decreti legge e leggine varie, vi erano già in vigore oltre due milioni di norme e molte leggi erano soggette a continue modifiche (per tutte: quelle in tema di locazione, proroga degli sfratti e reati edilizi – non per altro intervenne la Corte Costituzionale con la nota sentenza del 24 marzo 1988, n. 364, redatta dal giudice Renato Dell’Andro, che dichiarò costituzionalmente illegittimo l’art. 5 del Codice Penale (“Ignoranza della legge penale”) «parte in cui non esclude dall’inescusabilità dell’ignoranza della legge penale, l’ignoranza inevitabile», intendendosi, con tale espressione, che il cittadino deve essere messo nelle condizioni di conoscere correttamente una disposizione di legge, imputandone, altrimenti, la sua ignoranza, alla farraginosità o eccessiva sequenza di norme sul tema, in un tempo assai ristretto, tale da non poter conoscere compiutamente la normativa in parola. E l’imputato del procedimento penale che dette origine al caso di un magistrato!) le “integrazioni legislative” (a volte consisti in un segno di interpunzione, una congiunzione o una sola parola!) erano “a seguire” del testo originale, a volte di qualche decennio prima! Riusciva più semplice, quindi, prendere i vari testi scritti e collazionarli in proprio. Poi, molti anni dopo, sono sorti programmi di auto aggiornamento e tutto si è risolto, con buona pace della pazienza dei giuristi stessi! Ma si pensi a cosa sarebbe accaduto a quel tempo con l’utilizzo di un elaboratore per la redazione di una sentenza senza che si potesse,la medesima macchina, aggiornare! 46 E qui è il tema centrale del presente lavoro. Orbene, si possono individuare due tipi di sentenze o provvedimenti aventi carattere accertativo e sanzionatorio:  quelle che seguono a procedimenti (processi) semplici;  quelle che seguono a procedimenti (processi) complessi. 70 “Nell’intelligenza artificiale applicata al diritto, il concetto di diritto, come insieme di decisioni individuali, ha rappresentato la principale alternativa al modello normativistico dei sistemi di regole. Il fondamento teorico-giuridico del modello decisionistico, adottato nella maggior parte dei sistemi pur basati sui casi - sistemi sviluppati quasi esclusivamente in ambito statunitense – può essere individuato, come affermano gli autori di tali sistemi, nel realismo giuridico americano, inteso in senso ampio, cioè nel pensiero di autori come HOLMES, POUND, CARDOZO, LLEWELLYN, FRANK, ecc. (TARELLO, 1962, CASTIGLIONE, 1981). Questa corrente del pensiero teorico-giuridico, come è noto, tendeva a svalutare i concetti astratti e ad enfatizzare il momento della decisione giudiziale, assegnando alla scienza giuridica il compito principale di prevedere le sentenze dei giudici sulla base di decisioni precedenti. La base di conoscenza dei sistemi decisionistici,…, contiene un insieme di casi, cioè di situazioni problematiche risolte mediante decisioni giuridiche concrete (principalmente sentenze giudiziali). La soluzione del nuovo caso viene trovata ricercando i casi simili, mediante metodi di ragionamento analogico, e estendendo al nuovo caso la soluzione già adottata nei precedenti rilevati. In tali sistemi, pertanto, la conoscenza giuridica è composta di asserzioni concrete: spetta al ragionamento giuridico (tradotto in modello computazionale) trarre, da tali asserzioni, le analogie che consentano di risolvere i casi nuovi, I modelli decisionistici, nelle forme in cui sono stati finora impiegati nell’intelligenza artificiale, tendono quindi a favorire l’aderenza alla pratica del diritto e l’adattamento dinamico all’evoluzione di questa, ma al prezzo di una limitata considerazione degli argomenti che giustificano le stesse decisioni giuridiche richiamate. Difatti, il ragionamento basato sui casi non richiede un modello approfondito dell’ambito in cui opera. Esso può, cioè, proporre soluzioni giuridiche sulla base di analogie con casi precedenti, pur senza adottare costruzioni giuridiche sofisticate (senza dover ricondurre tali soluzioni a regole, principi, o strutture concettuali) (il grassetto è mio). HYPO, ad esempio, fonda una nuova soluzione giuridica sulle precedenti decisioni di casi simili, individuati mediante un insieme di fattori isolati (le dimensioni) cui attribuisce la capacità di influire sulle decisioni giuridiche. La mancanza di una costruzione giuridica complessa…..limita la loro capacità di giustificare le conclusioni giuridiche proposte, così come la loro abilità di cogliere gli aspetti rilevanti delle situazioni in esame e lo specifico rilievo giuridico di ciascuno di tali aspetti…Questa scarsa « profondità »delle teorie (dottrine) giuridiche rappresentate sulla base di conoscenza dei sistemi per il case-based reasoning corrisponde, d’altro lato, ala tesi - sostenuta da alcuni autori di indirizzo realistico – secondo la quale la motivazione di una decisione giuridica con riferimento a norme e nozioni astratte non esprimerebbe la « causa efficiente » della decisione, ma sarebbe una razionalizzazione successiva, poco influente sul contenuto della decisione stessa (LLEWELLYN, 1931, 1968, 33 s.). Recentemente, tuttavia, si sono elaborate rappresentazioni più complesse dei precedenti giudiziari, nelle quali la distinzione tra casi concreti e regole generali si attenua (le regole adottate per risolvere un caso vengono, in un certo senso, incorporate in quel caso). Così BRANTING (1991, 1993 a) inserisce nella rappresentazione del caso anche il ragionamento che ha condotto il giudice alla soluzione del caso stesso, e si avvicina, così, al già ricordato modello « normativistico » dei precedenti proposti da BENCH-CAPON e SERGOT (1985). BERMAN e HAFNER suggeriscono, invece, di considerare il contesto giudiziale nel quale si fa ricorso ai precedenti (BERMAN e HAFNER, 1991), e i profili teleologici (BERMAN e HAFNER, 1993).”, G. SARTOR, Intelligenza artificiale e diritto…, op. cit., pp 64 – 66. 47 La differenza, quanto all’utilizzo di una giustizia automatizzata, è e potrebbe essere differente. Procedimenti giudiziari semplici, nel nostro ordinamento, ve ne sono; come nel caso di un giudizio di divisione o di attribuzione degli alimenti o di omologazione di una separazione consensuale. In questo caso, il sillogismo giuridico si sussume in poche e semplici norme e, imputando i dati in modo corretto, si può avere un provvedimento avente valore, validità ed efficacia piena. Si pensi, ancora, alla sanzione comminata a seguito di un accertamento della Polizia Stradale che utilizza un Autovelox: qui la sanzione arriva a casa del violatore della norma al Codice della Strada e non gli resta che pagare (a meno che, ritenendo vi sia un difetto nell’apparecchiatura che rileva il dato, la premessa minore, insomma, non impugni il provvedimento. Ne segue un giudizio di accertamento sull’effettivo funzionamento dello strumento che costituisce la prova del dato. Ma se termina con un esito negativo, l’automatizzazione del provvedimento accertativo e sanzionatorio appare perfetto). Alla base, si sa, vi è un sistema esperto dove vi è una sequenza intelligente, ragionata, spiegata di documenti. In casi del genere, a mio parere, è possibile utilizzare un elaboratore in alternativa alla attività amministrativa e giudiziaria. L’Autore dovrebbe solo certificare la regolarità della operazione con una sottoscrizione (ora anche con firma digitale). 48 Non così, ancora, in una ipotesi di ricorso per decreto ingiuntivo, laddove occorre che il Giudici valuti se il credito vantato abbia o meno i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità. In definitiva: anche nei casi di procedimenti (apparentemente) semplici non appare possibile introdurre un automatismo giuridico (allo stato dell’arte…) ogni qual volta il giudice debba compiere una valutazione (che comporti una sussunzione) discrezionale fondata su una ermeneutica valutativa, appunto, che non possa essere dedotta, nemmeno con un sofisticato algoritmo, da un elaboratore. Infatti l’interprete, nel compiere la sua opera, si ispira a diverse combinazioni ed usa, per individuare la norma da applicare al fatto sottopostogli, ora una automaticità di reperimento della fonte normativa71, ma qualche altra volta un suo 71 “ Il procedimento attraverso cui si crea la base di conoscenza (del giurista, sc.) si chiama rappresentazione della conoscenza e si articola attraverso più fasi: - livello epistemologico: si individuano i tipi di conoscenza (fonti del diritto) che coprono l’ambito di conoscenza che si vuole rappresentare, quali, ad esempio, gli articoli del codice, le leggi collegate, la giurisprudenza, i manuali, la dottrina; - livello logico: si definisce un modo di rappresentazione adatto ad ogni tipo di fonte (formalismi di rappresentazione); livello d’implementazione: la conoscenza si traduce in un linguaggio computabile. Relativamente alla prima fase, occorre notare che, a causa della complessità e della trasversalità del sistema normativo, non è possibile avere la certezza di avere individuato tutte le norme necessarie a coprire il dominio prescelto. Basti pensare alle norme intruse, come le norme di natura fiscale, ambientale e in tema di responsabilità e sicurezza, che si trovano sparse in ambiti normativi fra i più diversi”, DANIELA TISCORNIA, Intelligenza artificiale e diritto, op. cit. , p. 125.- 49 senso della giustizia, una opportunità, una discrezionalità, una ragionevolezza che si sottraggono al mero automatismo72. Notava Ugo Spirito73 “L’uomo costruisce la macchina per affidare ad essa una serie di compiti che egli da solo non potrebbe assolvere o potrebbe assolvere soltanto con grande fatica e con troppo lungo tempo. La macchina diventa sempre più complessa e perfezionata, sì da compiere funzioni sempre più complicate e delicate. Tali funzioni acquistano a poco a poco i caratteri di vere e proprie funzioni intellettuali come quelle che caratterizzano le 72 “Non è (ancora) pensabile un elaboratore elettronico che, allo stesso modo del giurista, consulti la sua materia ordinativa secondo le varie coordinate e diverse combinazioni, in base ora alla giustizia ed ora all’opportunità), AGATA C. AMATO MANGIAMELI, Diritto e Cyberspace.., op. cit. pag. 185. Sembra contra R. BURRUSO, Civiltà del computer, Milano 1978, ora in Computer e Diritto, I, Analisi giuridica del computer,Milano, 1988, p. 406) quando afferma. “…un computer unitario di macchine diverse per funzione, dotato di straordinaria capacità di memorizzare qualsiasi tipo di dato (sia esso numero, parola, immagine, suono, colore o qualsiasi altro segno convenzionale) e, quindi, di incorporare il pensiero, passato o presente, con esso espresso, d’instancabile capacità di osservare a velocità vertiginosa calcoli, confronti, ricerche e altre elaborazioni di vario tipo secondo l’algoritmo posto a base del programma, in grado di comunicare - trasmettendo e ricevendo – con tanti utenti diversi, ognuno singolarmente trattato, anche se sparsi nelle più lontane parti del mondo, complesso unitario cui l’uomo, proiettando nel futuro la sua volontà e le sue scelte, può dare tutt0insieme, attraverso un programma, una grandissima quantità di ordini (o istruzioni che dir si vogliano) – (anche molte migliaia) – mediati nel tempo, integrabili tra loro e condizionati, cioè subordinati ad eventi futuri e incerti che è lasciato al computer stesso accertare, ordini che possono diventare, così, veri e propri criteri di giudizio e di comportamento, fino al punto da renderlo autosufficiente nell’espletamento di attività di vario genere, semplicemente informative o anche decisionali, interagenti con realtà dinamiche o comunque complesse che, per dimensioni e quantità di variabili, fuoriescono dalla possibilità di un controllo diretto umano e, quindi, fino al punto di farlo diventare una vera e propria intelligenza c.d. “artificiale” operativamente superiore talvolta alle stesse facoltà dell’uomo che l’ha creata”. In verità dissento per una serie di ragioni tra le quali la circostanza che una cosa è la rapidità di trovare un dato, altra quella di individuare una soluzione. E sul punto, storicamente, Come non ricordare gli automi nel diritto privato dei quali parlava oltre un secolo fa il Cicu (CICU, Gli automi nel diritto privato, in Scritti minori, II, Milano, 1965, p. 315)? Le prime macchine nelle quali, gettando una monetina (iactus pecuniae) si aveva l’oggetto contenuto nell’automa, ritrovandovi una realità nel contratto. 73 UGO SPIRITO, Cibernetica e Biologia, in L’uomo e la macchina, Atti del XXI Congresso Nazionale di Filosofia, Pisa 22 – 25 Aprile 1967, Edizioni di Filosofia, Torino, 1967, p. 66. In sintonia, pur se da un differente punto storico di osservazione, A. BARR, E, FEIGENBAUM, Handbook of Artificial Intelligence, Kaufman, 1981. Secondo gli Autori, un sistema esperto è un programma elettronico che utilizza le procedura di cono scienza e d’inferenza per risolvere problemi tanto difficili da richiedere, per la loro soluzione, una notevole esperienza umana. Sui “sistemi esperti”, infra.- 50 macchine calcolatrici o traduttrici. Nasce a questo punto il concetto di macchina pensante e nasce il problema dei limiti entro i quali si può attendere da essa una capacità sostitutiva e integrativa di quella dell’uomo. Nasce anche, soprattutto, il problema dell’autonomia che può raggiungere una macchina pensante, il robot, la macchina-uomo. Potremo mai costruire una macchina capace di volere, di riprodursi e – per dirla con Calogero – di soffrire? Potremo mai costruire – per dirla con Ceccato – un nuovo Adamo?”. Ovviamente mentre alcune riflessioni sono profondissime, alcune considerazioni patiscono dei limiti di conoscenza e di efficienza che avevano a quel tempo (1966) i calcolatori (prima di evolversi in elaboratori e poi intelligenze artificiali). 3) – Dopo queste premesse, occorre occuparsi della valenza del sillogismo giuridico in tema di diritti fondamentali ed ambiente. La intrinseca polisemia degli enunciati legislativi74 e la distinzione tra disposizione e norma è un primo momento di 74 Sul web semantico, si veda DANIELA TISCORNIA, Intelligenza artificiale e diritto, op. cit., in particolare pp. 142 – 144. e, soprattutto, Paola Mariani, Informatica e lingua del diritto, in in AA.VV. , Lineamenti di Informatica Giuridica. Teoria, metodi e applicazioni, a cura di ROBERTA NANNUCCI, ESI, Napoli, 2002, pp. 453 – 478 che, tra l’altro, riporta il famoso studio di Padre ROBERTO BUSA sull’Index Thomisticus (dal 1949!!!, ora in ROBERTO BUSA, L’informatica linguistica e il testo `sconosciuto´, in M. RICCIARDI (a cura di), Lingua letteratura Computer, Torino, 1996) che su punto tenne una conferenza a Bari nel 1968, che ebbi la fortuna e il privilegio, giovanissimo, di seguire, confermando che le difficoltà incontrate, ad esempio, sulla lemmatizzazione, permangono. 51 scuotimento del “pilastro della teoria sillogistica secondo il quale ogni testo normativo ammette un solo vero significato, rispetto al quale ogni risultato interpretativo sarebbe falso, errato”75. Il Pugiotto76 giustamente sostiene che il linguaggio giuridico sia “tecnico ed iniziatico”. Infatti, ciò che comunemente va sotto la denominazione di “politicizzazione77 della interpretazione”, conferma tale asserzione. La possibilità concessa all’interprete di poter spaziare entro confini ben precisi ma che abbiano, come solo punto di riferimento, non già e solo la legge o l’ordinamento giuridico in genere78, quanto la sua coscienza di giurista. E ciò non deve apparire come un modo strano di far rientrare il diritto 75 A. PUGIOTTO, Come Non si interpreta il diritto…, op. cit., pp. 3 e sgg. .- E, poco oltre : “La polisemia dell’enunciato legislativo è, oggi, un dato acquisito nella scienza giuridica. Esso trova esplicazione nella distinzione, concettuale e terminologica, tra disposizione e norma. Malgrado infatti nell’uso corrente si parli, indifferentemente, di norma, testo, disposizione, enunciato normativo, formulazione legislativa etc., il giurista avvertito si serve di una specifica terminologia, secondo la quale: a) disposizione è ogni enunciato appartenente ad una fonte del diritto. Essa, dunque, sta ad indicare la formulazione scritta del comando legislativo; b) norma è il significato ricavato per via ermeneutica dall’enunciato legislativo. Essa, dunque, sta ad indicare la disposizione interpretata. In questo senso, la disposizione è l’oggetto dell’attività interpretativa, mentre la norma ne rappresenta il risultato. Detto altrimenti, l’interpretazione giuridica è un’attività che vale a trasformare le disposizioni in norme. La distinzione terminologica, oltre che favorire una migliore chiarezza concettuale, si impone proprio perché tra disposizione e norma – di regola – non si dà una corrispondenza biunivoca. Per esemplificare: si possono dare disposizioni complesse (esprimenti cioè una molteplicità di norme congiunte: ad esempio, l’art. 25, comma 2, Costituzione), disposizioni ambigue (esprimenti cioè più norme tra loro alternative e confliggenti: ad esempio, l’art. 59, comma 2, Costituzione), norme senza disposizione (in quanto ricavabili dal combinato disposto di più disposizioni, ovvero per analogia ovvero perché aventi natura consuetudinaria)”, p. 4.- 76 A. PUGIOTTO, op. ult. cit., p. 4 77 Il termine ha una matrice semantica ben precisa: polis deriva da polùs e ha una valenza universale. La molteplicità delle interpretazioni a cagione e a ragione della molteplicità dei soggetti che vi operano. La politeìa appare come una sorta di miglior modo di sussumere il concetto; solamente che oggi appare essere scivolata, la sua reale matrice interpretativa, in un linguaggio assolutamente “volgare” che ha tradito l’origine e specula solo su di un soggettivismo inutile. 78 Sulla interpretazione in genere e, in particolare su quella di cui all’art. 12 delle Preleggi e a quella sistematica e storica, cfr. A. PUGIOTTO, op. cit., pp. 5 – 8. 52 naturale da una porta dalla quale il formalismo giuridico l’aveva espulso. No. Ma in considerazione di quanto si è detto, e di quanto si enucleerà in seguito, sembra essere il solo modo per riappropriarsi di una attività umana propria, qual è la interpretazione, che, proprio perché tale, trascende i limiti della finitezza (umana) e si colloca in un ambito specifico che è la universalizzazione e non già la generalizzazione di una teoria generale e transeunte perché soggetta alla mutevolezza dei suoi fondamenti79. 79 Su l’automazione di ragionamento e procedimenti giuridici, lo schema (possibile…) di automazione e la normalizzazione (“Che consiste in un processo sistematico per passare da un testo giuridico in lingiaggio naturale ad una rappresentazione formale dello stesso”), si veda GIANFRANCO CARIDI, Metodologia e tecniche dell’informatica giuridica, op. cit., soprattutto pp. 88 e ss. L’Autore ritiene possibile un automatismo nel futuro. Infatti il testo è datato ed è il frutto di ricerche passate che hanno dato i fondamenti alla attuale informatica giuridica (intesa come estensione del discorso logico-argomentativo all’elaboratore), ma esauriente per gli argomenti trattati. Sul punto (ed in particolare sul metodo di normalizzazione (infra) già proposto da Allen (L.E. ALLEN, Una guida per i redattori giuridici di testi normalizzati, in Informatica e Diritto, 1978, 2), laddove ai connettivi sintattici si sostituiscono i connettivi logici (al fine di tentare di superare l’imprecisione, l’incertezza, l’incompletezza, l’indeterminatezza e l’ambiguità semantica e linguistica del discorso normativo giuridico, introducendo il “se… allora” (richiamato dal CARIDI) ma anche e, o, non, a meno che, altrimenti) “… che consentono una interpretazione non ambigua: gli enunciati compresi fra se…allora sono le condizioni; l’enunciato che segue allora è la conseguenza; le condizioni unite da e (congiunzione) devono verificarsi tutte perché si produca la conseguenza; le condizioni unite da o (disgiunzione) sono in alternativa; la condizione introdotta da a meno che equivale a e non, la conclusione introdotta da altrimenti equivale ad allora non.”, DANIELA TISCORNIA, Intelligenza artificiale e diritto, op. cit., p. 127.- 53 In verità più che di sillogismo giuridico80, si parla, a volte, di circolo ermeneutico nel senso che, per meglio realizzare la sussunzione, si procede “per approssimazioni successive, per progressive conclusioni, per continui aggiustamenti su entrambi i poli della attività interpretativa”81. Ma non è la sola e unica possibilità, visto che il tema dell’ermeneutica juris resta e resterà sempre aperto. Si pensi alla normalizzazione di Allen82 che fu pensata come metodo per migliorare la comprensione dei testi di legge, “ma segnò anche l’inizio della applicazione delle tecniche formali e computazionale al diritto, poiché la deduzione logica si presta molto bene a riprodurre il modo di ragionare dei giuristi. Se si volesse descrivere in termini logici le operazioni che il giurista compie per applicare il diritto, si direbbe che esso usa il metodo sillogistico, cioè individua la norma da applicare, qualifica la 80 Contro tale modello, a livello descrittivo, si è sostenuto che “il processo di applicazione giudiziale del diritto non può essere descritto mediante il sillogismo giuridico, perché la decisione non è presa attraverso un ragionamento ma è frutto di una valutazione; un ragionamento che giustifichi una decisione può solo essere una realizzazione ex post”. La tesi descrittivo-prescrittiva, poi, afferma che “l’applicazione del diritto non consiste in un ragionamento sillogistico, ed i giudici, anche se ex lege devono applicare il diritto, sono de facto organi che creano norme”. Infine, l’ideologia della cosiddetta applicazione giudiziale del diritto, sostiene che l’applicazione “non dovrebbe seguire il sillogismo giuridico, poiché la decisione giudiziale deve essere basata su valutazioni tendenti, nella soluzione di un caso concreto, ad adeguare in modo ottimale il diritto alle necessità della vita” (J. WRÒBLEWSKI, Il sillogismo giuridico e la razionalità della decisione giudiziale, in P. COMANDUCCI – R. GUASTINI (a cura di), L’analisi del ragionamento giuridico, Torino, 1987, pp. 277 e ss. .- Qui, a base del rifiuto (o, meglio, della non mera accettazione) del sillogismo giuridico come unico metodo di applicazione della norma al fatto, è posta una ideologia, molto in voga negli anni ’80 e ’90, quella della ideologizzazione del diritto e dei giuristi. Ovvio che ha sortito anch’essa l’effetto di minare la applicabilità unica del sillogismo giuridico per la soluzione di un caso. 81 A. PUGIOTTO, op. ult. cit., p. 10. 82 Vedi nota 73.- 54 fattispecie concreta del caso in base a quella astratta della norma, applica la norma deducendo la conseguenza…. Spesso la descrizione dei fatti e la fattispecie normativa non coincidono, poiché la formulazione della norma è astratta e generale, per cui occorre un’operazione intermedia, detta sussunzione, che consente di riportare la descrizione dei fatti reali a qualificazioni giuridiche…; è evidente che sarebbe illusorio, e pericoloso, pensare di automatizzare quest’ultimo aspetto, che comporta operazioni interpretative e valutative proprie della mente umana83”. Ancora. Nelle applicazioni giuridiche i sistemi basati sulla conoscenza, notoriamente, possono essere classificati in:  sistemi di aiuto sulla decisione ( sistemi esperti giuridici);  sistemi basati sui casi; 83 DANIELA TISCORNIA, op. ult. cit., pp. 127 – 128. L’A. prosegue la sua analisi sui formalismi procedurali e afferma: “ La rappresentazione della conoscenza a regole viene usata per sviluppare sistemi di consulenza, i cosiddetti `sistemi esperti´, che rispondono a domande su situazioni specifiche. I sistemi esperti giuridici vengono costruiti su settori normativi limitati e con ridotti spazi interpretativi, ove è possibile descrivere la conoscenza utilizzando regole concatenate a formare i cosiddetti alberi decisionali….Sui sistemi a regole (Rule-based Decision Support System) si possono fare alcune considerazioni. In primo luogo, la rappresentazione a regole presuppone un modello di tipo kelseniano, cioè una visione del sistema giuridico sistematizzato e gerarchizzato: tale modello, adattabile alla struttura delle norme di fonte legislativa (o comunque scritta) risulta del tutto inadeguato a descrivere le fonti del diritto di tipo giurisprudenziale, proprie dei sistemi di Common Law…Un altro limite della rappresentazione a regole riguarda il tipo di conoscenza: negli esempi abbiamo rappresentato conoscenza giuridica (tratta dalle norme…), ma non conoscenza di senso comune...Un terzo limite all’efficacia dei sistemi esperti è di tipo logico: ove il sistema non riesca a concludere i passaggi inferenziali verificando la sussistenza delle condizioni, risponderà che la conclusione è negativa… In realtà il diritto utilizza una simile accezione di verità relativa, da cui dedurre conclusioni invalidabili: la verità dei fatti si basa sull’accertamento ed il convincimento del giudice e le decisioni possono essere invalidate fino ad un certo numero di gradi.”, DANIELA TISCORNIA, op. ult. cit., pp. 128 – 130. 55  sistemi di reperimento concettuale o intelligente (per una migliore ricerca di documenti in banche dati giuridiche);  sistemi di aiuto (per la redazione di documenti giuridici o paragiuridici). Come detto, i sistemi esperti incontrano una difficoltà non secondaria: per un loro corretto e regolare impiego, necessiterebbe individuare quale e quanta conoscenza sia necessaria al sistema per ritrovare una soluzione. Da sottolineare, ancora, la differenza tra il ragionamento basato su esempi e quello su casi. Per “settare meglio” il caso e ritrovare la norma da applicare (sempre che, come ribadito, non si tratti di un principio o di una regola si senso comune. Per non scendere, nel discorso gerarchizzato delle fonti, a una applicazione di una consuetudine - locale – e senza far ricorso all’analogia). Il primo adopera l’algoritmo induttivo (Decision Tree Learning Algoritm) ed è in grado di estrarre, da una serie di esempi, i principi su cui poter decidere (in futuro). Quello sui casi, invece, rintracciano un caso precedente e resta al “ricercatore” trovare quello più adatto e consono al caso di specie, attraverso il metodo “ or, not, and” limitando il “rumore” possibile nel ritrovare l’esatto termine o i confini della sua indagine. 56 Ma in tutti i casi, il discorso si semplifica nel caso di ricerca di casi o di redazione di documenti; non appare molto efficace nella soluzione di un quesito giuridico non semplice. Gli esempi riportati da molti autori, infatti, per l’utilizzo della cosiddetta giustizia automatica (interrogazione a un elaboratore o IA, per la soluzione, a volte si risolve in domande di mero inquadramento di fattispecie note in norme: cosa sia un contratto, un matrimonio, una procedura espropriativa, ovvero un calcolo di alimenti o altro e in risposte confacenti alla interrogazione. Ma se si scende nel dettaglio, anche utilizzando i connettivi logici, la risposta è imprevedibile o negativa). Ritengo che la soluzione la si possa trovare, nel caso che ci occupa, nella interpretazione teleologica, finalizzata, però, agli effettivi interessi che la norma voglia (in concreto) tutelare. E, ribaltando il problema fin qui svolto, la prevalenza la si deve dare alla interpretazione del caso, rapportandolo, comunque, a una norma che, se debba essere applicata, ma sia in pieno contrasto con la vicenda de qua, occorra far pronunciare la Corte Costituzionale84 sulla legittimità (conformità) della norma ai principi dei diritti umani protetti 84 In tal senso, per una esemplificazione e una riconduzione alla importanza del fatto da regolare, si veda A. PUGIOTTO, op. ult. cit., pp. 10 e sgg. L’Autore così conclude a p. 11: “L’esistenza di questo canone di legittimità delle norme – di cui si serve la Corte Costituzionale per annullare leggi arbitrarie – esprime una vera e propria rivoluzione copernicana oramai compiutasi nel moderno Stato di diritto costituzionale: nel conflitto tra il diritto e il caso, l’ordinamento privilegia le esigenze di quest’ultimo. La massima antica del positivismo acritico “dura lex sed lex”, oggi, non vale più.”.- 57 E, proprio per questo, un automatismo giuridico, anche attraverso il filtro della informatica, sembra debba escludersi (questa volta, si) a priori. Il sillogismo è un modo di approcciarsi alla soluzione85. 85 Riporto in questa nota un qualcosa che, apparentemente non rientrerebbe nella dimensione dello scritto. In verità la argomentazione e la teoria del sillogismo appartengono anche alla letteratura e sono alla base di una forma minima di razionalità; e, poi, è come un affacciarsi su un mondo diverso, meno arido,nel quale respirare in un ambiente sano e pulito… ENRICO FENZI, Dante et Pétrarque : le bonheur du savoir et l'éthique de l'ignorance, in www.freud-lacan.com/articles/article.php%3Furl_article%3Defenzi140798. “Il sillogismo, semplice, ha funzionato per secoli e secoli : se è vero che la felicità di qualsiasi creatura è riposta nella realizzazione la più perfetta possibile della sua propria "natura", e se è vero che ciò che essenzialmente caratterizza la natura dell'uomo consiste nel suo essere dotato di ragione, ne deriva che la felicità propria dell'uomo sta, appunto, nel suo realizzarsi quale creatura ragionevole, e cioè nel massimo sviluppo delle sue qualità e capacità intellettuali. Il punto, sviluppato in particolare da Aristotele dans l'Ethique à Nicomaque (libro X, cap. 7), nell'antichità non è mai stato messo veramente in discussione, ed è rimasto saldamente alla base del tratto spiccatamente eudemonistico dell'etica classica : l'uomo virtuoso e felice sarà sempre e solo il sapiente, cioè colui che saprà sottomettere gli impulsi divergenti degli istinti e della volontà ai dettami della ragione e all'acquisizione del sapere. Onde, per contro, il male e l'infelicità deriverebbero sempre, in ultima analisi, da un uso insufficiente o difettoso della ragione, e dunque da ciò che gli stoici definiscono negativamente come l'opinione. Questa convinzione circa la natura intrinsecamente virtuosa di una ragione che procura la felicità mediante il sapere conosce un momento di grande fortuna nel secolo XIII, sia per influsso dei commenti aristotelici di Averroè che delle personali posizioni di Alberto Magno. All'ombra di queste due auctoritates, ed estremizzando le parole dello stesso Aristotele, il perfetto ideale umano (l'ultima perfectio hominis) viene allora ravvisato nel filosofo, proprio per la sua dedizione a quell'attività puramente intellettuale che costituirebbe il fine naturale dell'uomo e che addirittura solo permetterebbe di definirlo come tale, rappresentando la realizzazione esistenziale della sua "vera" natura. Per contro, scendendo lungo la scala del sapere, si giunge sino a coloro che sono tanto ignoranti da essere chiamati "uomini" solo per convenzione linguistica, equivoce, non essendo essi, in verità, diversi dagli animali e restando dunque esclusi dal mondo delle scelte morali. In tutto questo, si delinea una concezione che pone la perfetta felicità, per quanto eccezionalmente ciò possa accadere, alla portata dell'uomo, e che ne fa lo scopo autonomo e autosufficiente della vita, culminando in una mistica dell'intelletto naturalmente raggiungibile, naturaliter adepta, che finisce per opporre un autentico contro-modello alla teoria cristiana delle virtù. La reazione della Chiesa contro posizioni siffatte, che escludevano dall'àmbito della possibile pienezza dell'umana felicità sia la fede, dalla parte dell'uomo, che la grazia, dalla parte di Dio, fu decisa, e trovò un importante momento di condensazione nel 1277, quando un collegio di teologi guidati dal vescovo di Parigi, Stefano Tempier, condannò come eretiche duecentodiciannove proposizioni estratte per lo più da commenti aristotelici. Tra queste proposizioni molte riguardano il punto in questione, e basterà richiamarne qui alcune, di per sé molto eloquenti : "Non esiste condizione di vita tanto eccellente quanto quella di chi si dedica alla filosofia" ; "I filosofi sono gli unici sapienti di questo mondo" ; "Tutto il bene possibile per l'uomo consiste nelle virtù intellettuali" ; "Se la ragione è retta, anche la volontà lo è"; "In questa vita mortale possiamo conoscere l'essenza divina"; "L'uomo sufficientemente dotato di intelligenza e di affettività per quanto lo può essere attraverso l'esercizio delle virtù intellettuali e morali di cui parla ARISTOTELE nell'Etica ha tutto quello che basta alla beatitudine eterna" (ed. Hissette, rispettivamente nn. 1, 2,170,166, 9,171)”… “Anche nella nuova veste, tuttavia, Dante sembra consapevole di non aver veramente sciolto ogni dubbio, e aggiunge altre considerazioni, e insomma fa sì che il suo stesso scrupolo non tanto chiuda perfettamente la questione, ma al contrario ne metta sempre più in luce le falle. Subito dopo il passo citato sopra, infatti, egli torna 58 in maniera esplicita a quanto già aveva detto nel l.III (ciò che non è possibile conoscere, ebbene "un tel savoir n'est pas désiré de nous naturellement"), e citando prima ARISTOTELE, Ethique X 7 (in questo caso probabilmente attraverso la Summa contra Gentiles di S. TOMMASO, I 5, ove la questione è ampiamente trattata, nel l. III e qui in particolare nel cap. 48) e poi s. Paolo, Rom. 12, ': "non plus sarere quam oportet sapere, sed sapere ad sobrietatem", dà al discorso un accento tutto particolare, perché ora sembra piuttosto che l'uomo, per rispettare la sua salute mentale e la sua propria natura, debba porsi dei ragionevoli limiti, relativi tanto alla sua capacità di conoscere quanto alla capacità delle cose ad essere conosciute, e debba insomma evitare di desiderare ciò che non può avere. Ma la contraddizione, così, risulta evidente, perché non avrebbe senso l'esortazione a tenersi entro i confini del possibile se non si ammettesse un'innata tendenza nell'uomo a volerli superare, quasi che ciò che è inconoscibile, ebbene, proprio quello noi naturalmente vogliamo sapere. Ma una siffatta esortazione, del resto, già era nel l. III, 8, 2, affidata, nel caso, alle parole di Eccli. I 3 e III 22 : "Sapientiam Dei praecedentem omnia quis investigavit ?", e : "Altiora te ne quaesieris, et fortiora te ne scrutatus fueris : sed quae praecepit tibi Deus, illa cogita semper, et in pluribus operibus eius ne fueris curiosus", cosi come torna, per esempio, in un testo tardo quale la Questio de aqua et terra 77 : "Cesse donc, ô genre humain, cesse de chercher ce qui est au-dessus de toi, et cherche jusque-là où tu as puissance, pour te hisser aux choses immortelles et divines selon tes moyens ; et laisse les choses plus hautes que toi". A proposito di queste parole, occorre tuttavia aggiungere qualche considerazione, che spero non sia troppo sottile. Esse rimandano ancora una volta ad Aristotele, nel decimo dell'Ethique, già citato dans le Banquet, come abbiamo detto : qui e là, tuttavia, è forte l'impressione che Dante le abbia travisate per accomodarle alla propria intenzione. In Aristotele, infatti, esse vogliono significare che l'uomo deve cercare di innalzare la mente verso le cose divine jusque-là où il a puissance, cioè senza porre alcun limite a questo sforzo di ascesi intellettuale, contro l'opinione di Simonide, il quale avrebbe sostenuto che l'uomo, in quanto tale, avrebbe dovuto limitarsi alle dimensioni umane e terrene del proprio sapere. In Dante, invece, esse paiono assumere il senso opposto, attribuendo egli al jusque-là où l'on a puissance non già il valore di : 'senza limite alcuno', ma : 'solo nella misura in cui le capacità umane lo consentano', che è cosa ben diversa. E' vero infatti che qui e là si assume che ci siano dei limiti alle possibilità umane di conoscere, ma là si dichiara, in qualche modo, che tali limiti fanno parte precisamente delle cose destinate a restare sconosciute, e che dunque è dovere dell'uomo non tenerne alcun conto perché non sta a lui stabilire ove fermarsi quando cerchi di avvicinarsi alle verità ultime, perché ogni eventuale atto di auto-limitazione suonerebbe come intimamente contraddittorio e mortificante delle sue capacità intellettuali ; qui invece, in Dante, si raccomanda una sorta di interiorizzazione preventiva del senso del limite, che prende il colore di una volontaria rinuncia, e questo, alquanto paradossalmente, sempre e solo per poter continuare a sostenere che "pour désir qu'on ait de la science, la science ne doit pas être dite imparfaite ... car lorsqu'on désire la science, les désirs s'achèvent successivement et l'on arrive à la perfection". Il che sta a dire, in altri termini, che il suo ricorso alle citazioni bibliche e le sue ripetute esortazioni a un senso tutto cristiano del trascendente serve in realtà a ribadire il concetto dell'autonoma perfezione e compiutezza del sapere umano e della sua capacità, in tale ambito, di assicurare la felicità (si che, per questo lato, sembra giusto richiamare, come ha fatto la Corti, l'influenza dell'aristotelismo duecentesco). Si osservi anche come Dante abbia rimandato a Eccl. III 22, ma non certo per riprendere e sviluppare, come farà invece Petrarca sulle orme di Agostino (lo vedremo meglio), il grande tema della condanna della curiositas, ch'era ormai diventato uno dei principali argomenti della polemica anti-scientifica del tempo (specificamente, della polemica contro l'effettiva utilità delle scienze della natura, nel quadro del cammino dell'uomo verso la salvezza) : la scienza - ogni scienza, verrebbe voglia di dire - ha in lui un difensore assoluto, ed è questa la sostanza forte del suo pensiero che, di là dalle formulazioni cui via via approda, lo porta ogni volta oltre le sue pur evidenti contraddizioni. Le quali, nel caso, continuano però ad esserci, esponendo quanto scrive nell'ultimo ampio passo du Banquet qui richiamato a un tipo di contestazioni assai vicino a quelle che Agostino muove, in un memorabile passaggio del De Trinitate, all'etica classica. Scrive dunque Agostino che il saggio antico, lo stoico, non è altro che "un malheureux avec courage", perché parte dal presupposto di non poter in alcun modo vivere come vuole, e perché il suo sapere non consiste in null' altro che nell'accettazione di questo stato di cose. Ora, si sforzino le righe che seguono trasferendole mentalmente al nostro problema, e si vedrà quanto il discorso di Agostino colpisca al cuore proprio l'atteggiamento assunto da Dante in quel passo du Banquet : En quel sens il [le 59 philosophe stoïcien] vit comme il veut ? C'est parce que il veut être fort en supportant ce qu'il ne voulait pas qui lui arrive ? Mais donc il veut ce qu'il peut parce que il ne peut pas ce qu'il veut. C'est là tout le bonheur (on sait pas si ridicule où plutôt digne de compassion) des mortels orgueilleux, qui se vantent de vivre comme ils veulent seulement parce que de bon gré ils tolèrent avec patience tous les malheurs qu'ils ne veulent pas qui leur arrivent. On dit que c'est bien ça que Terence sagement conseillait : "Puisque c'est impossible que se réalise ce que tu veux, tu dois désirer ce que tu peux". Belles paroles ! personne le nie. Mais il s'agit d'un conseil donné à un malheureux afin qu'il ne le soit davantage. (DeTrinitate XIII 7,10). Questa infelice felicità, insomma, si presenta del tutto simile a quella che può procurare un desiderio di sapere quale quello che Dante là raccomanda : un desiderio che "vuole ciò che può, perché non può ciò che vuole. Questa citazione dal De Trinitate (con altre intenzioni, vi ha insistito BODEI, nel bel volume Ordo amoris, Bologna, Il Mulino, 1991, in part. pp. 71 ss.) mi sembra opportuna non solo se opposta a quelle particolari formulazioni du Banquet, ma soprattutto se la si prenda come una sorta di introduzione ai versi del canto IV de l'Enfer e, in particolare, del canto III du Purgatoire, dedicati alle anime dei grandi sapienti dell'antichità, confinate nel Limbo. Qui, infatti, il discorso che Dante ha svolto nei modi visti fa un salto, e tutto il problema del nesso plurimo tra sapere - Prima di tutto, Dante eloquentemente ribadisce che ci sono alcune cose ch'è follia sperare di comprendere con le forze della nostra ragione (nel caso, il mistero della Trinità) : questo, del resto, è proprio il motivo per il quale la Rivelazione (la nascita di Cristo) s'è resa necessaria. Invita quindi l'uomo a fermarsi al quia, senza presumere di poter accedere al quid di tali cose, cioè a credere alla loro esistenza, della quale la Rivelazione appunto ci fa certi (il quia introduceva le proposizioni oggettive, nel latino medievale), pur senza comprendere quale sia la loro misteriosa essenza, il loro quid. Ed ecco il punto delicato, che richiede una attenta parafrasi : a riprova di quanto detto, già si sono visti molti (Aristotele, Platone...) che hanno inutilmente (sans nul fruit) desiderato tout voir, quando invece, se fossero rimasti contenti al quia, avrebbero placato quel loro desiderio di sapere che ora, nel Limbo, eternamente li tormenta ... (non fa differenza che l'ipotesi dalla quale si fa dipendere l'appagamento del desiderio stia nell' essere quelli rimasti contenti al quia, o piuttosto - c'è indubbiamente, implicito, anche questo significato - nell'aver potuto godere della Rivelazione, dal momento che questa assicura appunto del quia, non del comunque incomprensibile quid). Non intendo sollevare tutte le questioni che questi versi potrebbero suscitare, ma piuttosto sottolineare quanto ha a che fare più direttamente con il nostro discorso. Intanto, c'è da chiedersi se sia del tutto congruente l'esempio dei grandi filosofi antichi reclusi nel Limbo : essi, lo sappiamo de l'Enfer, devono la loro sorte al fatto di non essere stati battezzati e di non aver creduto, come gli ebrei, a un solo Dio e a Cristo venturo (si veda per ciò anche il canto XXXII du Paradis). Non si tratta, dunque, di uomini che non sono 'stati contenti' al quia, per il semplice fatto che a questa dimensione - quella della fede, in sostanza - essi sono rimasti assolutamente estranei. Certo, se avessero creduto, il loro desiderio sarebbe stato soddisfatto, e addirittura non sarebbero nel Limbo ... Ma il discorso di Dante è diverso : esso non riguarda affatto le eventuali condizioni che avrebbero permesso ai filosofi antichi di salvarsi ma invece lo scacco che subisce l'intelletto umano là dove pur arriva ai suoi massimi traguardi come in Aristotele e Platone, quando presuma di oltrepassare quel quia, cioè quei contenuti di verità che solo la fede può garantire. Ma, di nuovo, quei filosofi la fede non l'hanno avuta : come avrebbero potuto volerne forzare i misteri ? Per qualche aspetto, insomma, l'esempio non sembra del tutto corretto (a rigore ci si potrebbe aspettare, che so ? degli gnostici ...). Eppure, come sempre in Dante, la superficiale incongruenza è strumento di un pensiero ellittico, fortemente concentrato, affidato a una sintassi mentale e poetica di grande effetto. In questo senso, e prima di tutto, Aristotele, Platone e "autres maints" stanno concretamente a rappresentare l'intelletto umano che realizza se stesso in un totalizzante e tendenzialmente infinito desiderio di sapere (chi, meglio di loro?) : un intelletto dunque che non si è e non si sarebbe fermato dinanzi ad alcun quia. Solo in un momento successivo - per dir cosi -, oltre l'assoluta esemplarità del loro essere, emerge la loro condizione di condannati al Limbo. La quale condizione, giustificata da opposti versanti tanto dalla loro mancanza di fede quanto dai loro altissimi meriti intellettuali, diventa un perfetto, eternalizzato emblema del destino che grava sull'uomo che naturalmente desidera disapere: quello di desiderare invano, di desiderare "sans nul fruit", di desiderare senza speranza (Enf. IV 42). Il desiderio infinito si fa pena, frustrazione infinita. Di più, nel Limbo (ecco perché ora il Limbo diventa cosi necessario!), con straordinaria precisione, questo stesso desiderio di sapere si fissa per sempre come perdita, come deuil, proprio 60 perché la pena consiste propriamente nell'eterna perdita di un bene fortissimamente desiderato e mai posseduto, e però presente appunto in quanto perduto da sempre e per sempre. Ma quello che il lutto è là, proiettato nell'eternità dell'oltremondo, n'est pas autre chose du se contenter d'ici bas, visto che, in dimensioni e modi diversi, ciò che determina l'umano destino del desiderio qui e là non è ciò che si sa di sapere, ma ciò che si sa di ignorare. III. Nella poetica rappresentazione del Limbo, Dante afferma dunque che tutto il sapere dell'uomo, assunto cioè quale somma delle sue positive e storiche realizzazioni, si traduce in una condizione di deuil (non si insisterà mai abbastanza sulla pregnanza della parola), quando ad esso non s'accompagni un atteggiamento di accettazione, un se contenter dinanzi ai limiti che quello stesso sapere vede e tocca innanzi a sé. E poiché tale atteggiamento, di natura essenzialmente etica per quanto sia proprio in esso che si estenua e consuma, per dir così ogni conoscenza, coincide propriamente con la fede, diventa inevitabile che chi è privo della fede (i grandi filosofi antichi, nel caso), ed è però divorato dal desiderio di conoscere, sia condannato a un desiderio che non ha e non può avere fine. Il Limbo, in questo senso, proietta sub specie aeternitatis e perfeziona come deuil l'inquietudine, il desiderio, il senso di perdita che accompagna la vita di chi non ha mai apaisé il proprio desiderio di sapere. Ora, tutto ciò mette Dante in contraddizione con se stesso? Cancella l'idea che il sapere procuri comunque la felicità ? Direi di sì, per alcuni aspetti ; di no per altri. Suona infatti azzardata e di fatto smentita dallo sviluppo del discorso, già all'interno du Banquet même l'affermazione secondo la quale ci sarebbe un sapere che "n'est pas désiré de nous naturellement" : tale desiderio è invece tendenzialmente infinito e, per certi versi, il suo approdo nella fede (credere a ciò che non si può capire) non fa altro che confermarlo ed esaltarlo. Ma proprio questo sopraggiungere della fede là dove il pensiero umano urta in ostacoli troppo forti (ma pur pensati come tali !) mostra come Dante non tanto si contraddica, ma semmai corregga e allarghi la sua visione lasciando intendere che il sapere resta pur sempre, passo dopo passo, nei suoi diversi obiettivi di verità e nella catena dei suoi successi, l'unico fondamento di ogni possibile felicità umana. Lo resta, infatti, anche quando si scopre (questa è la novità, rispetto alle dichiarazioni du Banquet) che la sanzione ultima di tale potere non è più in mano del sapere stesso positivamente acquisito, ma della fede : cioè a dire quando si scopre e insieme si accetta che la felicità del sapere sia infine rimessa e custodita da ciò che non si sa. Che, senza la fede, dinanzi all'eterno, le anime di Aristotele e Platone soffrano di un desiderio che si fissa per sempre come deuil, in altre parole, non cancella il fatto che nel corso della vita il sapere è stata la loro possibile anche se non perfetta felicità : e questa felicità è stata in ogni caso tanta e di tale qualità che par quasi bilanciare, là, in un Limbo essenzialmente concepito come un quintessenziato prolungamento della vita terrena, proprio quel deuil ... Certo, essi sono dannati nel primo cerchio dell'Inferno : soffrono "un deuil sans martyre" , e i loro sospiri "faisaient l'air éterne trembler", e insomma la loro dimensione spirituale è quella della più immedicabile malinconia, ma pur tuttavia possiedono un personale patrimonio di sapienza che conferisce loro un'incomparabile dignità, un principio di riscatto. Infelici sì, ma "infelici con coraggio", come avrebbe detto Agostino, il cui ritratto del saggio stoico è quanto di più profondamente, intimamente vicino sia dato trovare ai saggi del Limbo, votati per sempre al coraggio della sopportazione ("leur semblance n'était triste ni gaie": Enf. IV 84). E come non pensare che a farli cosi infinitamente privilegiati, rispetto agli altri dannati, sia il fantasma tuttavia attivo, potente, di una vita trascorsa nell'inquieta e arrischiata felicità del sapere? Non credo di star divagando, rispetto al tema dell'ignoranza. Mi sto invece preparando a parlarne, perché è solo contro lo sfondo della posizione di Dante, qui sommariamente riassunta nei tratti più interessanti allo scopo, che acquista risalto il completo capovolgimento operato da Petrarca. Al proposito, giocando un po' d'anticipo per quello che riguarda quest'ultimo, vorrei subito proporre un breve confronto di testi che mi pare per più rispetti illuminante. Da sempre si è fatto giustamente gran caso al fatto che Petrarca, con un gesto di cui non si possono in alcun modo sottovalutare l'importanza e le conseguenze, abbia scalzato Aristotele dal primo posto tra i filosofi, e vi abbia sostituito Platone. Il punto, tuttavia, va visto meglio di quanto sin qui sia stato fatto. Petrarca, con qualche iniziale timidezza, propone la supremazia di Platone attraverso tutta la sua opera (riprendendo fedelmente l'opinione già espressa da Agostino e da lui soprattutto argomentata nel l. VIII del De civitate Dei), e lo fa, in particolare, in un lungo capitolo della sua opera tarda De sui ipsius ac multorum ignorantia, ove la diffusa dimostrazione ha una solida base di partenza nel creazionismo platonico, contrapposto all'eternalismo aristotelico (altro tema acutamente ripescato dalla tradizione). E' insomma evidente che, per il tramite privilegiato di Agostino, Petrarca aderisce in pieno e con personale forza di 61 convincimento a quella lunga tradizione esegetica che aveva ripetutamente considerato come molti elementi fondamentali del pensiero platonico raggiungessero il loro pieno significato di verità quando fossero interpretati come espressioni di processi e di realtà sovrannaturali legati alla grazia, pur non arrivando a contemplare l ipotesi che pure trovava in Agostino, che Platone avesse potuto conoscere le dottrine della Rivelazione dell'Antico Testamento, o addirittura che a lui fosse stato rivelato il mistero della Trinità, come ancora pensavano, per esempio, Giovanni di Salisbury e Abelardo. Il punto che qui interessa è tuttavia un altro, e sta nell'argomento che insistemente ritorna : rispetto ad Aristotele e ad ogni altro filosofo, Platone 'si è avvicinato di più alla verità...' . Ora, è fondamentale premettere che questo argomento, cosi come Petrarca l'affronta e lo sviluppa con accenti affatto personali, non vale solo in rapporto alle verità di fede, ma ha, per dir così, valore assoluto e finisce per definire la dimensione essenziale di ogni sapere nel rapporto che ineludibilmente intrattiene con il suo stesso rovesciò, cioè con quel non-sapere che non solo lo limita ma che appunto lo costituisce come sapere. Torniamo un attimo a Dante: è pur in presenza della fede che egli fissa la dimensione del deuil che caratterizza la vita terrena del filosofo, ma ciò nulla toglie all'autonoma verità esistenziale di tale condizione. Allo stesso modo, è in presenza della fede che Petrarca definisce non già la condizione ma piuttosto il movimento, l'inesausta tensione dialettica che lega il sapere al non-sapere che lo contiene, ma ciò non toglie, di nuovo, che la cosa valga in ogni caso, quale modello immanente ad ogni esperienza umana del conoscere, che il confronto diretto con la fede torna semmai a illuminare di luce più forte. Che Platone si sia 'avvicinato' ma che non sia 'arrivato' là dove, del resto, neppure i nostri, cioè i pensatori cristiani, sono arrivati, non fa che sottolineare, insomma, l'elemento dinamico che anima il suo pensiero, la direzione del percorso compiuto e il significato di quello non compiuto, che ora diventa, propriamente, il contenuto di verità di quello compiuto. La grandezza di Platone, come quella di qualsiasi altro pensatore, non tanto si misura secondo una oggettiva quantità di sapere, ma invece riposa proprio su quel non-sapere che intimamente è suo e al quale affida il proprio movimento vitale. Il punto comincerà forse ad apparire più chiaro se si richiamano i versi du Triomphe de la Renommée III 4-8, che illustrano bene quanto è stato detto sin qui : Je me tournai à ma gauche, et je vis Platon / qui parmi cette foule arriva plus près au but / auquel on arrive seulement si c'est le ciel qui le consent. /Après, je vis Aristote, doué d'haute intelligence, et Pythagore ...e con essi quelli di Dante, che, s'è già visto, incontra i grandi filosofi antichi nel Limbo, Enf. IV 131-135 : je vis le maître à tout homme sachant / assis parmi la gent philosophique. /Tous lui rendent honneur, tous le remirent : ici vis-je Socrate avec Platon /plus près de lui par devant tous les autres. Ch'io sappia, non è mai stato osservato che Petrarca non solo capovolge esplicitamente l'ordine dantesco, ma rovescia pure, e senza dubbio alcuno con precisa intenzione polemica verso il predecessore, il criterio di giudizio. In Dante, Aristotele è primo in senso compiutamente positivo (conosce più cose degli altri), e rispetto a lui, assunto come termine ultimo di misura, "plus près" stanno Socrate e Platone. In Petrarca, Platone è primo perché è andato "plus près" alla verità, che solo per grazia divina può essere raggiunta ... Insomma, là vale l'oggettiva quantità del sapere, ch'è misura a se stesso ; qui all'opposto, vale quello che manca al possesso di quella compiutezza inattingibile rispetto alla quale ogni sapere può qualificarsi come tale. In questo senso, è dunque ribadito che ogni vero sarere è una forma particolare d'ignoranza, perché riconosce d'essere fondato su una verità che gli appartiene solo in quanto lo trascende, e che un'ignoranza siffatta è la dimensione propria della vita morale, perché è il luogo dello spirito che infinitamente desidera ciò che gli si rivela solo come mancanza. Siamo qui a un passaggio molto importante, e ci si apre davanti un panorama diverso. Se le articolate e in parte divergenti affermazioni di Dante dans le Banquet permettevano di attribuire all'ignoranza uno statuto speculativo riconoscibile, quale discorso fondato sui limiti del sapere nel suo rapporto con la felicità, ora Petrarca, assume tale statuto entro un discorso etico che riprende e però varia profondamente quello che lo stesso Dante finiva per fare a proposito dei grandi filosofi racchiusi nel Limbo. Questo discorso è soprattutto affidato alle pagine del già citato De ignorantia, sulle quali è ora il caso di soffermarsi. Il De ignorantia è costituito da una lunga, argomentata risposta al giudizio che quattro aristotelici avrebbero dato di Petrarca, allora sessantatreenne (la polemica risale al 1367), da essi definito uomo ignorante ma buono (par. 32: "... me sine literis virum bonum"). Di più non sappiamo. Possiamo tuttavia ragionevolmente supporre che i quattro rimproverassero a Petrarca la mancanza di cultura scientifica, corrispondente a una generale sottovalutazione di Aristotele e delle aristoteliche scienze della natura, e confinassero la sua opera nel ruolo di una mera testimonianza di tipo morale. La 62 risposta, infatti, fa perno su questi due punti che Petrarca riconosce e conferma appieno, sì che il De ignorantia puo essere benissimo definito come il testo nel quale egli affronta con inusitata ampiezza e in modo definitivo il discorso su Aristotele, e nel quale rivendica la dimensione integralmente etica della sua concezione del sapere. Non è dunque vero (com'è spesso stato detto) che l'opera abbia come obiettivo polemico l'averroismo, che è semmai coinvolto di striscio : obiettivo vero e dichiarato è appunto Aristotele, individuato come il padre del moderno materialismo scientifico e del razionalismo etico, in quanto da lui essenzialmente dipendono sia le dottrine che negano l'atto della creazione e considerano eterno il cosmo e le leggi fisiche che lo governano, sia quelle che operano un'analoga espulsione di ogni modello trascendente dall'orizzonte delle verità morali e finiscono per ridurre l'etica a una casistica puramente descrittiva e classificatoria. Petrarca, abbiamo detto, conferma l'accusa che gli viene rivolta, si riconosce in essa, esaspera la dicotomia che la costituisce. Ebbene si - risponde - so bene di essere ignorante, e davvero non me ne importa nulla, mentre vorrei con tutto il cuore essere buono ... Ciò naturalmente va assieme a un vero e proprio capovolgimento dei parametri di giudizio che si ripercuote fittamente per tutto il tessuto dell'opera, ed è proprio questa ridefinizione dei criteri ultimi di valore sui quali fondare un possibile discorso sul sapere che dà un sapore e un fascino particolari al suo discorso. Egli esalta dunque la propria virtus illiterata, e si tratta di un'esaltazione che ha un'evangelica forza d'accenti, nel suo paragonarsi a una vecchietta ignorante e devota, "anicula sine literis", e soprattutto nel denunciare che, nei fatti, più di Aristotele conoscono la vera felicità "une quelconque pieuse vieille femme ou un pêcheur ou un dévot berger ou un paysan" (Paradiso. 38 e 63). Ove appunto si intenda che il nerbo della contrapposizione non sta tanto e solo nel confronto tra l'ateo e il cristiano, ma in quello tra la frustrata e perciò infelice presunzione dello scienziato accecato dal proprio orgoglio intellettuale, e la felice umiltà di chi non riconosce in sé altra certezza che non sia la propria profonda e certo divina natura morale. Non che Petrarca si riconosca davvero nella vecchietta o nel pescatore (né ciò toglie forza all'argomento). Piuttosto, egli sviluppa per tutta l'opera un contrappunto ironico, ora sottile ora marcato, fondato sulla sottaciuta eppur solare verità che non egli, Petrarca, è ignorante, ma i suoi detrattori. Ma questi due movimenti che animano il De ignorantia (l'accettazione parte vera e parte ironica della propria ignoranza) se ne intreccia un terzo che in qualche modo avvolge e giustifica gli altri due, sia sul piano morale che su quello intellettuale : è il movimento che di continuo sposta il discorso verso il fatto che ogni vera sapienza porta in sé l'ineliminabile senso del proprio limite perché è proprio a ridosso di quel limite che essa si costituisce come tale, e finisce dunque per essere una particolarissima forma di non sapere. Questi tre movimenti appaiono intimamente fusi nella struttura dell'opera, ma possono essere scomposti secondo logica in una serie di rovesciamenti successivi : prima, l'accettazione della propria condizione di ignoranza ; poi, la smentita pratica di tale condizione attraverso l'esibizione di una cultura superiore e del conseguente diritto/dovere di condannare l'effettiva, concreta ignoranza dei propri detrattori ; infine, il riconoscimento della generale, immedicabile limitatezza di ogni sapere umano, che raccoglie e sublima proprio l'ammissione iniziale e la proietta sullo sfondo di un mondo perituro. Anche quest'ultimo punto merita una sosta, perché ha un posto importante nell'architettura dell'argomentazione : per dir meglio, ne costituisce una delle premesse. La lunga discussione che Petrarca svolge contro l'ipotesi dell'eternità del mondo, propria del mondo antico e di nuovo corrente nel pensiero filosofico scientifico del tempo, non ha, infatti, lo scopo di coniugare Platone e Cicerone con Agostino o Bonaventura per riaffermare il primato del dogma. Ciò che soprattutto preme a Petrarca è invece la piena disponibilità del risultato della discussione : cioè il fatto incontrovertibile che il mondo sarà travolto dalla stessa fine che incombe su ogni realtà umana. Se il mondo è frutto d'un gesto della volontà divina e se è destinato a sparire, ingoiato dalla fine di quel tempo che con esso è nato, ecco che, da una parte, si sbarra la strada a ogni divinizzazione della natura (ma anche a ogni pretesa d'assolutezza e autonoma regolarità delle sue leggi), e dall'altra si fa ricadere sulle scienze della natura il limite intrinseco all'oggetto studiato. Quale preminenza o nobiltà o superiore garanzia di verità potrebbe infatti vantare una conoscenza che per definizione limita il proprio campo d'applicazione a ciò che è comunque destinato a morire ? E' per questa via che la polemica contro il sapere naturalistico scientifico del tempo, qualificato come vana e frivola curiositas, nell'accezione fortemente negativa già di Agostino, conduce ad esaltare il primato dell'etica quale unica vera filosofia, e l'ortodossa difesa del creazionismo non guarda affatto indietro - alla creazione, appunto, sulla quale esclusivamente s'appuntavano i teologi -, ma avanti, alla fine del mondo, e dunque, in concreto, alla condizione esistenziale dell'uomo, questa creatura intrisa di 63 temporalità che istante per istante vive la propria morte, il proprio irreversibile tragitto dal nulla al nulla. La strategia polemica del De ignorantia s'appoggia precisamente a questo ch'è prima di tutto un sentimento acuto di imperfezione, di insufficienza, che ben prima dell'individuo e dei suoi valori investe addirittura il cosmo, se è vero che la sua precaria esistenza è sospesa nel nulla in cui tornerà a sparire. Ecco perché Petrarca ha dedicato cure cosi speciali a questo problema. Egli vuole dire ai suoi avversari che l'universo per primo 'ignora' se stesso, e che l'ignoranza è la dimensione costitutiva della labile presenza umana sulla terra : meglio, è la forma stessa della labilità, la concreta, materiale e infine vincente minaccia della morte e del nulla. Da questo punto di vista, è interessante che Petrarca suggerisca una sorta di parallelismo, che vede da una parte il sapere umano e il tempo, e dall'altra l'ignoranza e l'eternità. Come il tempo, per quanto esteso lo si immagini, è propriamente nulla nell'impensabile rapporto con l'eternità, così il sapere effettivamente raggiungibile dal singolo è a sua volta in ogni caso un nulla, nell'altrettanto impensabile rapporto che intrattiene con l'infinita dimensione dell'ignoranza in cui siamo gettati vivendo nel tempo. Torniamo un attimo ad Aristotele. Proprio nell'opera di cui stiamo parlando Petrarca mette a fuoco un motivo che nei secoli successivi saranno in molti a riprendere da lui : 'anche Aristotele fu un uomo, e in quanto tale non ha potuto sapere tutto'. Non solo non ha potuto sapere tutto : quanto è riuscito a sapere non rappresenta che una porzione infima di un tutto assolutamente indefinito, si che ogni superbia filosofica fondata su una parzialità siffatta appare poco meno che una bestemmia, mentre per contro il senso di tale limite, interiorizzato, alimenta una coscienza critica e autocritica che trasforma la conoscenza intellettuale in consapevolezza etica. Non è perciò né irrilevante né secondario che Petrarca finisca per ricorrere a un aneddoto (non so se inventato allo scopo: io sin qui non ne ho trovato la e) che ricongiunge l'immagine del filosofo a quella dell'uomo : "On dit qu'Aristote sur le point de mourir ait dit en pleurant que aucun ne devait se complaire ou être orgueilleux de son propre savoir, mais plutôt remercier Dieu si par hasard il en ait reçu plus de ce que habituellement les autres en ont" (par. 200). C'è una massima che Petrarca ha amato in modo speciale e ricordato spesso, quella che Cicerone ha ricavato da Platone : "Comme le même Platon dit, toute la vie du philosophe est en effet préparation à la mort" (Tusc. I 74 : posso qui ricordare il "si vis vitam, para mortem" di Freud ?). Così, Aristotele, il filosofo per antonomasia, sfigurato dai traduttori e divinizzato dai suoi stolti seguaci moderni, e pero in buona parte responsabile della loro deriva scientista, torna per Petrarca uomo e filosofo insieme, come non mai nel momento rivelatore della morte : piange e ammonisce, caricando le sue parole dell'inesprimibile peso non già del poco che ha saputo, ma del troppo che non ha potuto conoscere. Non conta più molto, dunque, tutta quella scienza naturale che presumeva di conoscere le proprietà più strane degli animali e che considerava eterno il creato e le sue leggi : anche lo scienziato, anche il filosofo che muore precipita nella voragine di tutto quello che non sa. E il confronto diretto, esistenziale, con questa verità della vita prima che dell'intelletto è tutto ciò che di lui dawero resta : ed è anche in questo modo, dunque, che Petrarca, come sopra si accennava, chiude i suoi conti con Aristotele. Come si vede, lo schema di fondo del discorso di Petrarca è semplice e potrebbe persino sembrare del tutto tradizionale, orientato com'è a ripercorrere i capisaldi della morale stoica, rivisti cristianamente attraverso il pensiero di Agostino e i più vulgati precetti del memento mori. Ma la sua originalità non sta in questa o in quella affermazione, della quale è quasi sempre possibile ritrovare la e : sta piuttosto nella perfetta, articolata coerenza dell'insieme, e nel modo con il quale egli passa da una dimensione volta a volta intellettuale o moralistica a una dimensione esistenziale affatto nuova, immediatamente comprensiva di scelte morali, di atteggiamenti pratici, di orientamenti culturali capaci di tagliare di netto con il passato e di aprire nuovi orizzonti. Torniamo, dopo questa sorta di introduzione, ai punti già toccati parlando di Dante. Ebbene, Petrarca è il primo che appassionatamente afferma (expertus loquor è il motto che guida tutte le operazioni del suo pensiero e caratterizza le sue dimostrazioni) che il saperenon dà affatto la felicità, dal momento che la felicità non è legata alla dimensione del conoscere ma a quella dell'essere. Risentiamolo, ancora, a proposito di Aristotele : Quoi que Aristote au début et à la fin de l'Ethique ait largement parlé du bonheur, j'ose affirmer ... qu'il connaissait si peu du véritable bonheur qu'une quelconque pieuse vieille femme ou un pêcheur ou un dévot berger ou un paysan pourrait être je ne dis pas plus subtil dans l'analyse de l'idée, mais plus habile de la mettre en pratique (par. 63). Se ci teniamo strettamente alla lettera, potremmo anche limitarci ad osservare che è del tutto prevedibile e addirittura doveroso che Petrarca ponga un preciso discrimine tra la possibile felicità di un pagano e quella di un cristiano, il primo sia pure Aristotele e il secondo una vecchietta o un contadino, se è vero 64 che a tale felicità inerisce per definizione la sapienza che deriva dal possesso della verità 'vera'. Ma è anche chiaro che il discorso non è risolvibile secondo questo unico schema, e che in realtà esso propone un'alternativa diversa e in certo senso più radicale, perché impone che si riconosca che la scienza che Aristotele sommamente rappresenta non abbia niente a che fare con l'effettiva natura morale dell'uomo, e ne sia tutt'al più, se rettamente intesa ('sobriamente', con il termine esatto che Petrarca deriva da san Paolo) un aiuto, un completamento : un mezzo, insomma, e per nulla un fine. Non esiste dunque alcun rapporto tra campi cosi qualitativamente diversi e spesso addirittura contrapposti si che il fatto di dissertare filosoficamente sulla morale e sulla felicità non ha a che fare con la personale felicità del filosofo o di chi lo legge più di quanto la scienza dello zoologo abbia a che fare con la felicità della balena o del grifo. Ricordiamo che Petrarca ha sempre concepito la conoscenza come una scelta etica di vita, e che ha sempre presentato le sue personali conoscenze alla luce del suo personale modo di essere e di comportarsi. Ora che si riconosce ignorante, si, ma almeno nelle intenzioni buono, conferma ancora una volta che la misura ultima del sapere non appartiene alle categorie dell'intelletto, ma alla verità della vita. La 'vera' conoscenza è un evento di natura etica, e solo in quanto tale può comunicare con la felicità. In caso contrario, nella forma oggettivata della conoscenza scientifica, il sapere non procura affatto la felicità, e neppure mantiene rapporti con l'esercizio delle semplici e fondamentali virtù di cui gli umili personaggi evocati sono probabilmente provvisti. Così, egli rompe il nesso di vera e propria consustanzialità tra virtù/felicità e conoscenza che era stato tipico del mondo antico e che aveva avuto in Aristotele e nell'aristotelismo la sua definitiva sanzione, attraverso una concezione intellettualistica della felicità che la faceva dipendere dalla perfetta attuazione dei dettami della ragione, di per sé intrinsecamente virtuosi. Ma appunto, le cose non stanno così : A quoi bon connaître la vertu, si une fois connue nous ne l'aimons pas ? A quoi bon connaître le mal, si une fois connu il nous fait pas horreu r? A vrai dire, si la volonté est pervertie, apprendre les difficultés de la vertu et les faciles séductions du vice peut même repousser au pire une âme paresseuse et incertaine ... Il vaut mieux avoir une volonté charitablement vouée au bien plutôt qu'une raison lucide et réceptive. Et si, comme veulent les philosophes, le but de la volonté est le bien, et le but de la raison est la vérité, il est préférable vouloir le bien plutôt que connaître la verité, parce que la recherche du bien est de soi même toujour méritoire, tandis que la recherche de la vérité est plus souvent coupable et n'a pas de justification en soi même... (parr. 145 e 149). Il rifiuto di ogni forma di razionalismo etico tocca qui, provocatoriamente, il uo limite. I teologi guidati da Tempier, abbiamo visto, avevano condannato la proposizione : "Si la raison est droite, en est de même de la volonté" (Hissette, n. 166), richiamando insieme Agostino e l'error Pelagii ("parce que de telle sorte à la juste volonté ne serait nécessaire la grâce, mais seulement la science, et cela est l'erreur de Pélage"). E' chiaro che i censori hanno inteso colpire il senso più ovvio della frase, ribadendo che la volontà umana non è in grado con le sue sole forze di mettere in pratica quel bene che pure sarebbe in grado di intravvedere in via meramente teorica, implicitamente richiamando il grande motivo classico e paolino che Petrarca spesso ripete : "et je vois le meilleur, et je m'attache au pire" (RVF CCLXIV 136). Va pero osservato che tale senso non è l'unico possibile perché, sulla scorta di Aristotele, Ethique 1139a 22-31, si può anche intendere che si tratti non già della ragione teorica, ma della ragione pratica, cioè quella che agisce, per dir così, alla pari e strettamente implicata con la volontà, quando tale ragione sia già praticamente all'opera per il conseguimento di un fine buono, presupponendo che ci sia stata una scelta moralmente buona alla quale la volontà è pervenuta deliberando intorno ai mezzi che rendono effettivamente perseguibile e dunque reale quel fine. Decisivo, insomma, è l'atto della scelta morale che fonde in sé il momento della volontà e quello della ragione deliberante, secondo la definizione aristotelica (nel passo citato) : "le choix est un désir raisonné" ("eleccio autem appetitus consiliativus"). Onde si potrebbe anche dire che la ragion pratica è la verità in cui si trasforma la volontà attraverso la scelta, o addirittura che la ragion pratica è la verità della volontà. Aristotele infatti continua : "il faut donc que la raison soit vraie et le désir soit juste" ("oportet propter hec quidem racionem veram esse et appetitum rectum"), e proprio Petrarca sembra fargli eco quando scrive : "le but de la volonté est le bien, et le but de la raison est la verité". Ma - si badi bene - in Aristotele questa affermazione sottolineava l'intreccio indissolubile dei due momenti unificati nell'atto concreto della scelta morale, mentre in Petrarca ha valore disgiuntivo, e serve a rovesciarne il discorso in modo radicale. Infatti. Da Aristotele in poi punto fermo resta sempre una ratio recta alla quale tocca di fissare i criteri direttivi della moralità, e rispetto alla quale la volontà deve saper regolare i propri 65 appetiti. La volontà buona, insomma, non possiede in sé il fondamento della sua bontà, ma è tale solo perché conforme ai dettami della retta ragione cui spetta di assicurare, come abbiamo visto, che la volontà si trasformi in verità. Per Petrarca è esattamente il contrario. Egli ritorce contro Aristotele le sue stesse parole : se la volontà può essere di per sé buona (se esiste, ed esiste, l'appetitum rectum), conoscenza e ragione non hanno più nulla da dire d'essenziale, perché il bene può fare a meno della loro verità. La quale, infatti, a che serve ("A che serve sapere ...?") se non si fa essa stessa, in atto, volontà buona ? Il capovolgimento delle parti è completo. Ciò che trovava predicato della recta ratio (il fondamento del criterio morale) Petrarca lo attribuisce alla volontà, e ciò che trovava predicato della volontà (il suo problematico adeguamento a quel criterio) passa a caratterizzare una nozione di ragione/conoscenza alla quale la misura del suo proprio valore di verità non appartiene più. E' del tutto ovvio riportare questo conclamato primato della volontà all'influsso determinante di Agostino, corroborato, per la sua parte, da Seneca, il quale per primo ha rotto lo schema dell'intellettualismo ellenico introducendo il concetto di voluntas, che in lui diventa determinante nell'àmbito della problematica morale. Meno ovvio è però osservare la coerenza del discorso di Petrarca, che arriva a questo risultato attraverso la doppia svalutazione della conoscenza scientifica (è sempre parziale ed è incapace di procurare la felicità), e l'esaltazione di un'ignoranza che assume tutte le caratteristiche di un'esperienza morale fondamentale. Il fatto che tutti desideriamo conoscere, secondo l'assunto aristotelico, e che tutti desideriamo essere felici, secondo quello agostiniano, comporta solo che la nostra dimensione reale, il luogo segreto del nostro io non sia né quello della conoscenza né quello della felicità, ma sempre e unicamente quello del desiderio. Un desiderio frustrato sin che cerca ciò che vuole fuori di sé, nelle parziali verità di un imperfetto sapere, e per contro un desiderio non già appagato ma almeno orientato verso la felicità se ha imparato a riconoscere dentro di sé la propria misura e il proprio oggetto. L'unica felicità realmente possibile, insomma, è quella che deriva dalla certezza del proprio desiderio di felicità, fondato sulla conoscenza di sé (nosce te ipsum), e anzi coincidente con tale conoscenza, poiché esso altro non è che il desiderio di una perfezione che tanto più si rivela e appartiene all'uomo quanto più egli ne sperimenta la mancanza, e accetta per ciò di definirsi 'ignorante'. E' per questo che, a ben vedere, se c'è un'esperienza di valore che Petrarca interpreta in chiave personale e che oppone continuamente ai suoi detrattori, questa sta nel movimento, nella tensione che sempre l'ha animato, e insomma, per dire ancora con Agostino la parola giusta, nell'amore : “Je crois avoir lu tous les livres d'Aristote sur l'éthique : en plus, de certaines j'ais entendu l'explication critique, et j'arrivais même à faire croire d'en comprendre quelque chose, avant qu'on découvre toute mon ignorance. Enfin, en regardant en moi même, il est possible que à cause de ces livres je me sois trouvé un peu plus savant, mais pas pour autant meilleur, comme il aurait du arriver ... Je vois, bien sûr, qu'Aristote définit très bien qu'est que c'est la vertu, et je vois qu'il la subdivise et l'analyse avec finesse, et il fait la même chose avec tous les éléments qui partie du vice, d'un côté, et de la vertu, de l'autre. Quand j'ais appris tout ça, je sais peut-être un peu plus que je ne savais avant, mais mon âme est restée tout à fait la même qu'auparavant, et la volonté aussi est restée égale et moi même je suis resté tel que j'étais. En effet, autre chose est savoir et autre chose aimer ; autre chose est comprendre, et autre chose vouloir... (parr. 143-144)”. Ci sarebbero molte altre cose da dire. Qui, vorrei limitarmi ad accennarne una, e a svilupparne un po' più diffusamente un'altra : entrambe, muovono dalla dimensione entro la quale Petrarca ha definito le coordinate essenziali del suo concetto di ignoranza, ed entrambe sottolineano la profondità del solco che ormai lo divide da Dante. La prima. Con apparente paradosso, Petrarca, accusato dai suoi quattro detrattori di ignoranza, è proprio colui che predispone la struttura concettuale che più potentemente ha contribuito all'avanzamento del sapere. La sua visione etica che presuppone l'uguaglianza degli uomini di tutti i tempi non già sul fondamento della quantità materiale di nozioni possedute, ma piuttosto sull'insufficienza di ogni possibile sapere, permette infatti l'apertura pressoché illimitata al patrimonio della sapienza antica, e la porta a noi come qualcosa che non ha mai smesso di appartenerci. Da questo punto di vista, l'uguaglianza dell'animo umano attraverso i tempi è la grande base sulla quale Petrarca costruisce l'intero edificio della sua opera, ed è la chiave per il recupero dell'antico che egli fabbrica e consegna all'età dell'Umanesimo e del Rinascimento. E' solo cosi, infatti che egli può tornare a quel patrimonio e che puo riproporne i valori proprio in nome di ciò che ad essi manca, e dunque per ciò che essi hanno di profondamente, universalmente umano. Ogni autentico sapere, fisico o morale, antico o moderno, grava sui propri confini e si sporge di là da essi e chiama e pretende la propria 66 impossibile integrazione, e in ciò appunto rivela sino in fondo la sua unità e la sua perenne attualità. A tanto Petrarca è giunto non in nome di un'esigenza di tipo intellettualistico, sull'onda di un moto di élargissement del campo delle conoscenze, ma piuttosto in nome di un'esperienza esistenziale che non finisce mai di rispecchiarsi nelle domande, nei tormenti nelle speranze e negli affetti ai quali egli trovava con sempre rinnovata emozione che gli scrittori latini avevano già dato voce e forma universalmente comprensibile. Che l'animo umano riesca a parlare attraverso le epoche, le religioni, le culture, lo stesso linguaggio di ogni altro animo, per esprimere la stessa sgomentante esperienza della vita e della morte è insomma, agli occhi di Petrarca, la prova provata che anche l'ultimo ignorato orizzonte dell'infinita verità nella quale ogni esperienza umana s'inscrive è per tutti il medesimo. Egli ha capito, insomma (e l'ha capito non tanto per sé, quanto per il suo tempo), che solo l'effettiva comunione dei valori custoditi nella sapienza antica avrebbe permesso sia un altrettanto effettivo recupero di un assai più vasto complesso di conoscenze, sia una concezione matura della nostra umanità. Il ponte che avrebbe allora ricongiunto i due mondi e che avrebbe poi sempre ricongiunto il presente dell'uomo al suo passato poteva essere costruito solo con le pietre dell'etica, e cioè poteva essere costruito solo in nome di una comune esperienza esistenziale, di una comune vocazione, di un comune destino : quello che la parola ignoranza compendia nel modo migliore possibile. E' infatti proprio il concetto di ignoranza difeso da Petrarca che permette (ripeto, con paradosso solo apparente) di unificare e trattare il campo del sapere come un tutto organico, e di contrapporlo in quanto tale, come totalità storica dell'umano, allo scientismo specialistico dei suoi avversari. La seconda cosa, di portata altrettanto innovativa, è forse meno lontana dal campo d'interessi di questo convegno, e si colloca tutta entro il discorso affrontato sin dall'inizio, circa il nesso sapere - felicità. Petrarca, abbiamo visto, lo disarticola in maniera radicale. Grossolanamente, potremmo dire che escludendo il sapere dal campo della felicità si trova immerso in una dimensione emotiva caratterizzata insieme dall'ignoranza e dal desiderio . Così, proprio in forza di tale disarticolazione e in presenza del nuovo nesso ignoranza - desiderio il concetto di ignoranza assume uno statuto complesso, dal momento che ogni discorso serio su di essa non può che diventare, da una parte, un discorso sui limiti e il senso di una conoscenza alienata, cacciata dalla sfera esistenziale, e dall'altra non può non legarla indissolubilmente a una nozione affatto nuova e pervasiva di desiderio. La formula già aristotelica e poi dantesca : "tous les hommes naturellement ont désir de savoir", dal momento che "la science est perfection dernière de notre âme", perde di colpo la sua millenaria centralità : dopo un cammino tanto glorioso, acquista di colpo il colore di una superficiale soluzione di comodo, e lascia ormai libero campo all'altro grande assioma che Agostino non si stanca di ripetere per tutta la sua opera : "tutti gli uomini desiderano essere felici". Ecco, Petrarca è l'intellettuale che alle soglie dell'età moderna accoglie e ripropone tale assioma, e ne fa il centro tormentoso della riflessione sulla sua propria condizione esistenziale, e infine lo riduce al suo ultimo, inesauribile nucleo : "tutti gli uomini desiderano". Non è questa la sede di lunghe dimostrazioni. Io sono in ogni caso convinto che proprio questa lunga linea di rottura, questa faglia che s'allarga tra il sapere e la felicità e libera dal profondo i meccanismi del desiderio costituisca una delle radici segrete e pero determinanti del suo capolavoro, il canzoniere, e che proprio in essa stia la ragione profonda del fascino che esercitò per tutto il Rinascimento, e che ancora oggi ci tocca. Tra l'altro, credo si possa anche dire che, così facendo, Petrarca raccolga la dirompente essenza della prima grande poesia d'Europa, quella dei trovatori, che al tema del desiderio è ossessivamente votata, e ne sia il vero e grande erede, sviluppandone la lezione alla luce della sua statura culturale e critica, sino a imporla quale contenuto proprio di ogni esperienza lirica moderna. A questo le forze dei trovatori certo non bastavano, e l'arco discendente della loro esperienza, che si ricongiunge a quella di Dante ed è a ridosso di quella di Petrarca (l'ultima poesia del canzoniere di Guiraut Riquer, uno dei sicuri modelli di quest'ultimo, è del 1292) lo mostra ampiamente. Petrarca ci dice che tutto ignoriamo (o, che è lo stesso, che a nulla serve quel che sappiamo), a fronte della certezza del desiderio infinitamente inappagato che ci costituisce. Si che quanto egli ha ha laicamente vissuto ed espresso con straordinaria lucidità è stato un lungo tormentoso consapevole giro attorno a quanto già aveva detto il suo maestro, AGOSTINO : "Chacun est ce qu'il désire" ("Talis est quisque, qualis eius dilectio est" : Comm. alla prima lettera di Giovanni II 14). In questa luce, e per finire, vorrei allegare poche citazioni, quali chiavi preziose pér cogliere il momento in cui la coscienza infelice del desiderio s'accampa al centro dell'atto poetico. La prima, dal Secretum (altra opera di Petrarca fondamentale per tutti i temi che stiamo troppo velocemente considerando) personalmente mi pare straordinaria,e ad essa mi capita spesso di tornare. 67 Ma sicuramente ne deve essere escluso, allorché la premessa maggiore sia un principio o,per poterla individuare, occorra procedere attraverso un criterio valutativo (questo sempre nell’ottica che il criterio, come la interpretazione, sono assolutamente soggettivi e questo giustifica il contrasto possibile tra conclusiones). Non si dimentichi, infatti, la pluralità di modi di sussumere il caso in una differente premessa maggiore che si verifica durante una lite giudiziaria sia in un grado che in quelli successivi. Il giurista, l’interprete, infatti, sono assolutamente liberi di decidere secondo coscienza e giustizia (ma sempre secondo diritto) e la molteplicità delle interpretazioni su un dato caso è alla base del convincimento che la giustizia automatica non possa esistere (quanto meno nei paesi con ordinamenti romano-germanici, ricchi di un sapere - sed sapere ad sobrietatem 86- giuridico Nel dialogo, il personaggio autobiografico di Francesco cerca di giustificarsi con l'antagonista, il personaggio di Agostino, affermando che, è vero, in passato ha desiderato, ma che quella fase giovanile e colpevole della sua vita è ormai chiusa, e altri ormai sono i suoi desideri. Ma Agostino ribatte : "Avoir voulu et vouloir, même s'ils diffèrent dans le temps, dans leur essence et dans l'âme de celui qui veut sont tout à fait la même chose" ("Voluisse tamen et velle etsi in tempore differunt, in re ipsa inque animo volentis unum sunt": l. I, ed Fenzi p. 110). Se si è desiderato una volta, si è desiderato per sempre, e smettere non si puo perché al fondo ricompare, sempre, il desiderio medesimo : "je désire de ne pas désirer. Mais je suis emporté par mes mauvaises habitudes, et dans le fond de mon coeur je sens qu'il y a toujours quelque chose d'inachevé" ("cupio nihil cupere, sed consuetudine rapior perversa sentioque inexpletum quiddam in precordiis meis semper": l. II, ed. cit., p. 166). Così, il desiderio ha in sé la sua propra condanna, per sempre : A sa perte accourant alors libre et sans lien,/il convient qu'ore elle aille au bon vouloir d'une autre / cette âme qui erra un fois seulement. (RVF 96,12-14)”. (Le traduzioni francesi di Dante sono quelle di A. PÉZARD, nelle OEuvres cornplètes della Pléiade, Gallimard, Paris 1965. Quelle dal canzoniere di Petrarca sono di P. BLANC : Pétrarque, Le Chansonnier, Garnier, Paris 1988.). 86 S. Paolo, Romani, 12. 68 che affonda le sue radici non già e non solo nel diritto romano ma in quei tre, insostituibili pilastri che sono i praecepta juris. Ecco, allora, che ben potrebbero intervenire, a supporto altre modalità di approccio. Mentre lavorava con la Olbrechts-Tyteca, Perelman sviluppò una filosofia che evitava gli eccessi del positivismo e del relativismo nella sua formulazione radicale. Dopo che si era imbattuto in un brano di Brunetto Latini, posto in appendice a Les fleurs de Tarbes di Jean Paulhan, Perelman adottò un approccio all'argomentazione di impostazione classica, greco-latina. Egli scoprì che, in assenza di una specifica logica dei giudizi di valore, era possibile affrontare la questione tramite le opere di Aristotele. Negli Analitici secondi, Aristotele definisce i principi della dimostrazione, detta anche analitica, che si basa sull'accettazione delle premesse delle necessarie conclusioni del sillogismo. Nei Topici ed in altre opere, Aristotele contrappone l'approccio dimostrativo alla dialettica, o alla ragionamento retorico, basata su premesse accettate in una data situazione e, pertanto, per natura contingenti. Attraverso le distinzioni aristoteliche, Perelman fu in grado di percepire le contraddizioni delle prime filosofie: sebbene queste sostenessero di rivelare le verità assolute ed universali tramite il metodo dimostrativo, di fatto esse si limitavano a persuadere delle proprie affermazioni uno specifico pubblico. Secondo Perelman, dunque, una filosofia efficace - cioè capace di 69 determinare l'essere e di fondare delle azioni secondo ragionevolezza - deve essere costruita secondo valutazioni di probabilità e deve poter respingere ogni tentativo di imporre i giudizi di valore e gli altri elementi contingenti dovuti alla sua necessità di essere recepita da un particolare pubblico. La teoria di Perelman, che egli chiamò filosofia regressiva; cercava quindi di incorporare le verità socialmente accettate e rimanendo al contempo impermeabile ai cambiamenti che si sarebbero potuti succedere alle suddette verità. Mentre la retorica e l'argomentazione costituiscono il fondamento del pensiero di Perelman, il suo approccio "regressivo" caratterizza il suo trattato sull'argomentazione non formale. Alla fine della Nuova retorica, Perelman e la Olbrechts-Tyteca sostengono che il loro progetto, a differenza delle affermazioni assolute comuni alla filosofia, ha come scopo che “i singoli ed i gruppi aderiscano alle opinioni di ogni genere con intensità che può variare da caso a caso” e che “tali credenze non siano sempre autoevidenti, e che si occupino raramente di idee chiare e distinte”. Per scoprire la logica che governa queste credenze ed idee, Perelman e la Olbrechts-Tyteca si affidano ad una filosofia regressiva basata sulla variabilità di particolari situazioni e di particolari valori. Perelman applicò questo stesso 70 approccio ai successivi sviluppi della Nuova Retorica e nel successivo e noto scritto su La Giustizia87. Altra possibilità è la cosiddetta fuzzy logic o logica sfumata o logica sfocata; è una logica polivalente e pertanto un'estensione della logica booleana in cui si può attribuire a ciascuna proposizione un grado di verità compreso tra 0 e 1. È fortemente legata alla teoria degli insiemi sfocati e, già intuita da Cartesio, Bertrand Russell, Albert Einstein, Werner Karl Heisenberg, Jan Łukasiewicz e Max Black, venne concretizzata da Lotfi Zadeh. Quando parliamo di grado di verità o valore di appartenenza, per dirla con un'esemplificazione, intendiamo che una proprietà può essere oltre che vera (= a valore 1) o falsa (= a valore 0) come nella logica classica, anche di valori intermedi. In logica fuzzy88 si può ad 87 CHAÏM PERELMAN, De la justice, trad. it. di Liliana Ribet, La Giu-stizia, Giappichelli, Torino 1991, con prefazion di NORBERTO BOBBIO. 88 Nei primi anni sessanta, Lotfi A. Zadeh, professore all'Università della California di Berkeley, molto noto per i suoi contributi alla teoria dei sistemi, cominciò ad avvertire che le tecniche tradizionali di analisi dei sistemi erano eccessivamente ed inutilmente accurate per molti dei problemi tipici del mondo reale. L'idea di grado d'appartenenza, il concetto divenuto poi la spina dorsale della teoria degli insiemi sfumati, fu da lui introdotta nel 1964, e ciò portò in seguito, nel 1965, alla pubblicazione di un primo articolo, ed alla nascita della logica sfumata. Il concetto di insieme sfumato (vedi Insiemi sfocati), e di logica sfumata, attirò le aspre critiche della comunità accademica; nonostante ciò, studiosi e scienziati di tutto il mondo - dei campi più diversi, dalla psicologia alla sociologia, dalla filosofia all'economia, dalle scienze naturali all'ingegneria - divennero seguaci di Zadeh. In Giappone la ricerca sulla logica sfumata cominciò con due piccoli gruppi universitari fondati sul finire degli anni '70: il primo era guidato, a Tokio, da T. Terano e H. Shibata, mentre l'altro si stabilì a Kanasai sotto la guida di K. Tanaka e K. Asai. Al pari dei ricercatori americani, questi studiosi si scontrarono, nei primi tempi, con un'atmosfera fortemente avversa alla logica fuzzy. E tuttavia, la loro tenacia e il duro lavoro si sarebbero dimostrati estremamente fruttuosi già dopo un decennio: i ricercatori giapponesi, i loro studenti, e gli studenti di questi ultimi produssero molti importanti contributi sia alla teoria che alle applicazioni della logica fuzzy. Nel 1974, Seto Assilian ed Ebrahim H. Mamdani svilupparono, in Gran Bretagna, il primo sistema di controllo di un generatore di vapore, basato sulla logica fuzzy. Nel 1976, la Blue Circle Cement e il SIRA idearono la prima applicazione industriale della logica fuzzy, per il controllo di una fornace per la produzione di cemento. Il sistema divenne operativo nel 1982. Nel corso degli anni ottanta, diverse importanti applicazioni industriali della logica fuzzy furono lanciate con pieno successo in Giappone. Dopo otto anni di costante ricerca, sviluppo e sforzi di messa a punto, nel 1987 S. Yasunobu ed i suoi colleghi della Hitachi realizzarono un sistema automatizzato per il 71 controllo operativo dei treni metropolitani della città di Sendai. Un'altra delle prime applicazioni di successo della logica fuzzy è un sistema per il trattamento delle acque di scarico sviluppato dalla Fuji Electric. Queste ed altre applicazioni motivarono molti ingegneri giapponesi ad approfondire un ampio spettro di applicazioni inedite: ciò ha poi condotto ad un vero boom della logica fuzzy. Una tale esplosione era peraltro il risultato di una stretta collaborazione, e del trasferimento tecnologico, tra Università ed Industria. Due progetti di ricerca nazionali su larga scala furono decisi da agenzie governative giapponesi nel 1987, il più noto dei quali sarebbe stato il Laboratory for International Fuzzy Engineering Research (LIFE). Alla fine di gennaio del 1990, la Matsushita Electric Industrial Co. diede il nome di "Asai-go ("moglie adorata") Day Fuzzy" alla sua nuova lavatrice a controllo automatico, e lanciò una campagna pubblicitaria in grande stile per il prodotto "fuzzy". Tale campagna si è rivelata essere un successo commerciale non solo per il prodotto, ma anche per la tecnologia stessa. Il termine d'origine estera "fuzzy" fu introdotto nella lingua giapponese con un nuovo e diverso significato - intelligente. Molte altre aziende elettroniche seguirono le orme della Panasonic e lanciarono sul mercato, tra l'altro, aspirapolvere, fornelletti per la cottura del riso, frigoriferi, videocamere (per stabilizzare l'inquadratura sottoposta ai bruschi movimenti della mano), e macchine fotografiche (con un autofocus più efficace). Ciò ebbe come risultato l'esplodere di una vera mania per tutto quanto era etichettato come fuzzy: tutti i consumatori giapponesi impararono a conoscere la parola "fuzzy", che vinse il premio per il neologismo dell'anno nel 1990. I successi giapponesi stimolarono un vasto e serio interesse per questa tecnologia in Corea, in Europa e, in misura minore, negli Stati Uniti, dove pure la logica fuzzy aveva visto la luce. La logica fuzzy ha trovato parimenti applicazione in campo finanziario. Il primo sistema per le compravendite azionarie ad usare la logica sfumata è stato lo Yamaichi Fuzzy Fund. Esso viene usato in 65 aziende e tratta la maggioranza dei titoli quotati dell'indice Nikkei Dow, e consiste approssimativamente in 800 regole. Tali regole sono determinate con cadenza mensile da un gruppo di esperti e, se necessario, modificate da analisti finanziari di provata esperienza. Il sistema è stato testato per un periodo di due anni, e le sue prestazioni in termini di rendimento hanno superato l'indice Nikkei Average di oltre il 20%. Durante il periodo di prova, il sistema consigliò "sell", ossia "vendere", ben 18 giorni prima del Lunedì Nero (19 ottobre 1987): nel corso di quel solo giorno l'indice Dow Jones Industrial Average diminuì del 23%. Il sistema è divenuto operativo nel 1988. Il primo chip VLSI (Very Large Scale Integration) dedicato alla computazione d'inferenze fuzzy fu sviluppato da M. Togai e H. Watanabe nel 1986: chip di tal genere sono in grado di migliorare le prestazioni dei sistemi fuzzy per tutte le applicazioni in tempo reale. Diverse imprese (e.g., Togai Infralogic, APTRONIX, INFORM) sono state costituite allo scopo di commercializzare strumenti hardware e software per lo sviluppo di sistemi a logica sfumata. Allo stesso tempo, anche i produttori di software, nel campo della teoria convenzionale del controllo, cominciarono ad introdurre pacchetti supplementari di progettazione dei sistemi fuzzy. Il Fuzzy Logic Toolbox per MATLAB, ad esempio, è stato presentato quale componente integrativo nel 1994. Nel 1994 Zadeh scriveva: "Il termine logica fuzzy viene in realtà usato in due significati diversi. In senso stretto è un sistema logico, estensione della logica a valori multipli, che dovrebbe servire come logica del ragionamento approssimato. Ma in senso più ampio logica fuzzy è più o meno sinonimo di teoria degli insiemi fuzzy cioè una teoria di classi con contorni indistinti. Ciò che è importante riconoscere è che oggi il termine logica fuzzy è usato principalmente in questo significato più vasto". La teoria degli insiemi fuzzy costituisce un'estensione della teoria classica degli insiemi poiché per essa non valgono i principi aristotelici di non-contraddizione e del terzo escluso (o del Tertium non datur). Si ricorda che, dati due insiemi A e !A (non-A), il principio di non-contraddizione stabilisce che ogni elemento appartenente all'insieme A non può contemporaneamente appartenere anche a non-A; secondo il principio del terzo escluso, d'altro canto, l'unione di un insieme A e del suo complemento non-A costituisce l'universo del discorso. In altri termini, se un qualunque elemento non appartiene all'insieme A, esso necessariamente deve appartenere al suo complemento non-A. Tali principi logici conferiscono un carattere di rigida bivalenza all'intera costruzione aristotelica, carattere che ritroviamo, sostanzialmente immutato ed indiscusso, sino alla prima metà del XX secolo, quando l'opera di alcuni precursori di Zadeh (in primis Max Black e Jan Łukasiewicz) permette di dissolvere la lunga serie di paradossi cui la bivalenza della logica classica aveva dato luogo e che essa non era in grado di chiarire. 72 Il più antico e forse celebre di tali paradossi è quello attribuito ad Eubulide di Mileto (IV secolo a.C.), noto anche come paradosso del mentitore, il quale, nella sua forma più semplice, recita: "Il cretese Epimenide afferma che il cretese è bugiardo" In tale forma, suggerita dalla logica proposizionale, ogni affermazione esprime una descrizione di tipo dicotomico. Al contrario, nella logica predicativa ogni proposizione esprime un insieme di descrizioni simili o di fatti atomici, come nella frase tutti i cretesi sono bugiardi. Si noti che, a rigor di logica (bivalente), una formulazione del paradosso contenente tale frase è falsa, in quanto è vera la sua negazione: la negazione di tutti non è nessuno, ma non tutti, quindi non tutti i cretesi sono bugiardi, Eubulide è un bugiardo, ed essendo vera la sua negazione, l'affermazione di Eubulide risulterebbe falsa. Ad ogni modo, il paradosso del mentitore nella sua forma proposizionale appartiene alla classe dei paradossi di autoriferimento. Ogni membro di questa classe presenta una struttura del tipo: "La frase seguente è vera La frase precedente è falsa" o in maniera più sintetica: "Questa frase è falsa" Orbene, la logica aristotelica si dimostra incapace di stabilire se queste proposizioni siano vere o false. Essa è strutturalmente incapace di dare una risposta proprio in quanto bivalente, cioè proprio perché ammette due soli valori di verità: vero o falso, bianco o nero, tutto o niente; ma giacché il paradosso contiene un riferimento a sé stesse, non può assumere un valore che sia ben definito (o vero o falso) senza autocontraddirsi: ciò implica che ogni tentativo di risolvere la questione posta si traduce in un'oscillazione senza fine tra due estremi opposti. Il vero implica il falso, e viceversa. Secondo Bart Kosko, uno dei più brillanti allievi di Zadeh, infatti, se quanto afferma Epimenide è vero, allora il cretese mente: pertanto, poiché Epimenide è cretese, quindi mente, dobbiamo concludere che egli dice il vero. Viceversa, se l'affermazione di Epimenide è falsa, allora il cretese Epimenide non mente, e pertanto si deduce che egli mente. In termini simbolici, indicato con V l'enunciato del paradosso di Eubulide, e con v = 0/1 il suo valore di verità binario, si ha, analizzando separatamente i due casi possibili: e tenendo presente che, come mostrato in precedenza, il valore di verità di V coincide con quello della sua negazione !V, vale a dire: v=!v, si perviene all'equazione logica che esprime tale contraddizione: v = 1 − v la cui soluzione è banalmente data da: v = 1 / 2 Da ciò si deduce finalmente che l'enunciato del paradosso non è né vero né falso, ma è semplicemente una mezza verità o, in maniera equivalente, una mezza falsità. Le due possibili conclusioni del paradosso si presentano nella forma contraddittoria A e non-A, e questa sola contraddizione è 73 sufficiente ad inficiare la logica bivalente. Ciò al contrario non pone alcun problema alla logica fuzzy, poiché, quando il cretese mente e non mente allo stesso tempo, lo fa solo al 50%. Quanto esposto conferma la sua validità in tutti i paradossi di autoriferimento. È interessante notare come, ammettendo esplicitamente l'esistenza di una contraddizione, la condizione che la traduce venga poi impiegata per determinare l'unica soluzione contraddittoria tra le infinite possibili (sfumate, cioè a valori di verità frazionari) per la questione posta: ciò conferma l'insussistenza dei principi di non contraddizione e del terzo escluso. Infatti, nella logica fuzzy l'esistenza di circostanze paradossali, vale a dire di situazioni in cui un certo enunciato è contemporaneamente vero e falso allo stesso grado , è evidenziata da ciascuno dei punti d'intersezione tra una generica funzione d'appartenenza e il suo complemento, avendo necessariamente tali punti ordinata pari a ½. Ciò in quanto il valore di verità della proposizione in questione coincide con il valore di verità della sua negazione. Gli operatori logici AND, OR, e NOT della logica booleana sono definiti di solito, nell'ambito della fuzzy logic, come operatori di minimo, massimo e complemento; in questo caso, sono anche detti operatori di Zadeh, in quanto introdotti per la prima volta nei lavori originali dello stesso Zadeh. Pertanto, per le variabili fuzzy x e y si ha, ad esempio: Si è detto che la teoria degli insiemi sfumati generalizza la teoria convenzionale degli insiemi; pertanto, anche le sue basi assiomatiche sono inevitabilmente diverse. A causa del fatto che il principio del terzo escluso non costituisce un assioma della teoria degli insiemi fuzzy, non tutte le espressioni e le identità, logicamente equivalenti, dell'algebra booleana mantengono la loro validità anche nell'ambito della logica fuzzy. Recentemente si sono sviluppati rigorosi studi della logica fuzzy "in senso stretto", studi che si inseriscono nell'antico filone delle logiche a più valori inaugurato da Jan Łukasiewicz (si veda ad esempio il libro di P. Hájek). Tuttavia la logica sfumata, oltre ad avere ereditato le motivazioni filosofiche che hanno dato origine alle logiche a più valori, si inquadra nel contesto più ampio delle metodologie che hanno consentito un marcato rinnovamento dell'intelligenza artificiale classica, dando vita al cosiddetto soft computing che ha tra i suoi costituenti principali le reti neurali artificiali e gli algoritmi genetici ed il controllo fuzzy. Per capire la differenza tra logica fuzzy e teoria della probabilità, facciamo questo esempio: un lotto di 100 bottiglie d'acqua ne contiene 5 di veleno. Diremo allora che la probabilità di prendere una bottiglia di acqua potabile è 0,95. Tuttavia una volta presa una bottiglia, o è potabile, o non lo è: le probabilità collassano a 0 od 1. Se invece prendiamo una bottiglia b contenente una miscela di acqua e veleno, al 95% di acqua, allora avremo μPOTABILE(b) = 0,95. I valori fuzzy possono variare da 0 ad 1 (come le probabilità) ma, diversamente da queste, descrivono eventi che si verificano in una certa misura mentre non si applicano ad eventi casuali bivalenti (che si verificano oppure no, senza valori intermedi). I rapporti tra logica sfumata e teoria della probabilità sono estremamente controversi e hanno dato luogo a polemiche aspre e spesso non costruttive tra i seguaci di ambedue gli orientamenti. Da una parte, infatti, i probabilisti, forti di una tradizione secolare e di una posizione consolidata, hanno tentato di difendere il monopolio storicamente detenuto in materia di casualità ed incertezza, asserendo che la logica sfumata è null'altro che una probabilità sotto mentite spoglie, sostenuti in tale convinzione dalla circostanza, da ritenersi puramente accidentale, che le misure di probabilità, al pari dei gradi d'appartenenza agli insiemi fuzzy, sono espresse da valori numerici inclusi nell'intervallo reale [0, 1]. Gli studiosi di parte fuzzy, al contrario, hanno mostrato che anche la teoria probabilistica, nelle sue varie formulazioni (basate, secondo i casi, sugli assiomi di Kolmogorov, su osservazioni concernenti la frequenza relativa d'accadimento di determinati eventi, oppure sulla concezione bayesiana soggettivista, secondo cui la probabilità è la traduzione, in forma numerica, di uno stato di conoscenza contingente), è in definitiva una teoria del caso ancora saldamente ancorata ad una Weltanschauung dicotomica e bivalente. A questo proposito, Bart Kosko si è spinto fino a ridiscutere il concetto di probabilità così come emerso finora nel corso dell'evoluzione storica, sottolineando la mancanza di solidità di tutti i tentativi intesi a 74 esempio dire che un bambino appena nato è giovane di valore 1, un diciottenne è giovane 0,8, ed un sessantacinquenne è giovane di valore 0,15. Solitamente il valore di appartenenza si indica con μ; per il valore di appartenenza ad un insieme fuzzy F di un predicato p, si indicherà con μF(p). La funzione di appartenenza non ha nulla a che vedere con la teoria della probabilità . fondare la teoria della probabilità su basi diverse da quelle puramente assiomatiche, empiriche o soggettive, e ritenendola un puro stato mentale, una raffigurazione artificiosa destinata a compensare l'ignoranza delle cause reali di un evento: la probabilità sarebbe in realtà mero istinto di probabilità. Al contrario, secondo la suggestiva e penetrante interpretazione dello stesso Kosko, la probabilità è l'intero nella parte, ossia la misura di quanto la parte contiene l'intero. La parte può, in effetti, contenere l'intero nella misura in cui la sua estensione può sovrapporsi a quella dell'insieme universale. Questa concezione comporta un'affermazione apparentemente singolare, quella per cui la parte può contenere l'intero, non soltanto nel caso banale in cui la parte coincide con l'intero; infatti, l'operatore di contenimento non è più bivalente, ma è esso stesso fuzzy e può pertanto assumere un qualunque valore reale compreso tra 0 (non contenimento) e 1 (contenimento completo o, al limite, coincidenza). Su questa base, egli può finalmente concludere che la teoria degli insiemi sfumati contiene e comprende quella della probabilità come suo caso particolare; la realtà sarebbe pertanto deterministica, ma sfumata: la teoria del caos ne ha evidenziato la componente determinista, mentre la teoria fuzzy ha mostrato l'importanza del principio dell'homo mensura già espresso da Protagora. Su Epimenide e sulla logica deontica in genere, cfr. AMEDEO G. CONTE, Pragmatica d’un paradosso: l’Epiménide deontico, in Ricerche praxeologiche, a cura di ANGELA FILIPPONIO, Adriatica Editrice, Bari,2000, pp. 159 – 203. 75 Infine, mi sembrerebbe doveroso un riferimento, sempre come mezzo per superare il sillogismo, alla classificazione89, sempre come mezzo di supporto all’interprete. 4) – Per concludere. L’uomo di oggi, artificialis, digitalis90 o, come lo definiva Natalino Irti91, videns92 , già nel 1998, distinguendolo dal loquens, 89 “La classificazione è l’operazione (x è y1 o y2…) che enuncia, della classe x, due o più sottoclassi (ed eventualmente loro ulteriori sottoclassi) in cui è divisibile senza residui. La classificazione, intesa come sistema di classificazioni, è un insieme di classificazioni che concorrono ad effettuare una rappresentazione ordinata di un campo d’esperienza…”, LELIO LANTELLA - EMANUELE STOLFI – MARIO DEGANELLO, Operazioni elementari di discorso e sapere giuridico, op. cit., pp. 138 e ss.; poco oltre: “ Le classificazioni rilevano in ambito giuridico per i risultati di conoscenza e sistemazione teorica che consentono di raggiungere. In altre parole, alle classificazioni si farà ricorso, ancor più che nel concreto agire dell’operatore giuridico (il quale viceversa tante volte qualifica, e soprattutto sussume), nell’allestire un impianto ordinante che consenta una conoscenza sistematica della materia giuridica”, p. 157. E farà ricorso a diversi criteri di classificazione, al fine di meglio specificare, delimitare, il percorso da seguire per dare una risposta quanto più vicina al sistema giuridico compulsato. E tutto questo, accanto alle fonti di produzione e a quelle di cognizione, assumono la denominazione di fonti di elaborazione, intese “ «come atti che nel loro insieme unitario costituiscono i precedenti di creazione, modificazione o di estinzione delle norme giuridiche» (ad esempio, il procedimento previsto dalla Costituzione per la formazione delle leggi). Evidente è anche come, nelle classificazioni che realizzeremo, la prospettiva sarà prevalentemente orientata sull’esperienza giuridica italiana” (Ib., pag. 157) e comunitaria, mi sentirei di aggiungere. 90 Appellato così perché una le mani per comunicare, comandare, vivere (con una tastiera del computer) e a parere mio caratterizzato dalla solitudine, dal silenzio, dall’assenza di sensi di colpa, disperazione della non conoscenza del progresso scientifico e tecnologico e da una serie di paure, angosce e incertezze sul futuro suo e del mondo intero. 91 NATALINO IRTI, Scambi senza accordo, in Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, Giuffrè, Milano, 1998, pagg. 347 e sgg. 92 “Homo loquens è l’uomo che, conoscendo le cose e rendendole presenti nel dialogo, ricorre al sapere collettivo della lingua; homo videns è l’uomo che percepisce, con l’immediatezza dell’occhio, la figura stessa delle cose. La parola possiede un contenuto teoretico che l’occhio non può avere: la parola offre, la cosa si offre; la parola evoca l’assente, la cosa è presente¸ la parola chiede di essere capita, la cosa di essere ricevuta nella percezione visiva. Ecco perché dove la cosa o l’immagine della cosa prendono il luogo della parola, si estingue il dialogo e regna il silenzio”, N. Irti, Scambi…, op. cit. pag. 353. E poco oltre: “La tecnologia dell’immagine rovescia il rapporto tra l’uomo e le cose. Non più l’uomo che va verso o presso le cose; ma le cose che, fermate in immagini, vanno verso l’uomo. Le 76 homo pur sempre ma in evoluzione del primo e che non è sicuramente quello della prima metà del secolo scorso. Assai differente dall’homo tolemaicus di Sergio Cotta93! Non è una banalità: è la verità. E questo tipo di uomo che è nel giurista, nell’interprete: un essere altamente tecnologicizzato, logico, meno intuitivo e più deduttivo, affascinato dal presente, sperso in un futuro da fantascienza, amante dei miti, poco incline alla saggezza. Operando per concludere un giudizio, quindi, tutto quel suo Io è dinamizzato con la attività che sta compiendo. Il problema della interpretazione è “a risposta aperta”, come esattamente afferma Pugiotto94, “in progress”, ad acquisizione progressiva. Non si è mai definito e non è mai chiuso proprio a cagione della ricchezza interiore che ogni interprete ha ex se, per il solo e semplice fatto di essere un uomo. Infatti il tecnicismo logico del sillogismo giuridico, pur sempre alla base del ragionamento decisionale anche per i sistemi di Common Law (la premessa maggiore potrebbe essere un cose (diremo con JACQUES DERIDA) vengono chez nous. Traducendosi in pura visibilità, esse si offrono alla nostra scelta. Tra la cosa e noi non c’è un uomo, chela offra e proponga, ma la stessa figura visiva della cosa: astratto termine del nostro rifiuto o della nostra preferenza. L’uomo non più proferisce parole, ma preferisce immagini di cose”, N. IRTI, op. ult. cit., pagg. 356-357. Quasi un primato della estetica, allora, su tutte le attività umane! Solo che qui colgo l’essenza, il Valore; lì, forse, ne colgo l’utile per me. 93 SERGIO COTTA, L’uomo tolemaico, Rizzoli, Milano, 1975. 94 A. PUGIOTTO, Come non si interpreta il diritto, op. cit., p. 12 77 precedente95) non è fallace tout court; solo che non regge al confronto del sopravanzare dei “nuovi diritti”, alla applicazione di norme costituite da meri principi, al pieno riconoscimento dei diritti dell’uomo nei fatti (mi si lasci questa espressione che rende, però, l’idea che i diritti fondamentali vanno vissuti sulla pelle dell’uomo e non semplicemente idealizzati o stampati in meravigliosi programmi e progetti) , della dignità della persona, della tutela di tutto ciò che circonda l’essere. In una sola parola: della evoluzione della Natura all’interno della quale l’uomo è magna pars, ma resta sempre una parte del Tutto. In realtà il giudice, l’interprete, il giurista rimane, per sua funzione teleologica, sempre meno la bouche de la loi, per dirla col Montesquieu96, anche se le si aggiungesse la qualifica di naturale97. E l’interprete deve, nel trovare la (giusta) soluzione al caso concreto, cercare di attuare di continuo, proprio perché si pone all’interno di un sistema di norme vive, ma anche di una società che muta costantemente, che crea nuovi diritti e nuovi modelli 95 Ancora sul punto, PAOLO MORO, Topica e Informatica Giuridica. Sui fondamenti della ricerca elettronica dell’argomentazione forense, in Prolegomeni d’informatica giuridica, a cura di UGO PAGALLO, CEDAM, Padova,2003, pp. 269 e ss. .- 96 Sul punto, A. PUGIOTTO,op. ult. cit., pag. 2.- 97 Non a caso SERGIO COTTA parla di un diritto naturale positivo e vigente (nel suo citato Il diritto nella esistenza) proprio ad indicare l’esigenza tutta umana di trovare la razionalità del diritto all’interno dell’uomo stesso che co-esiste con gli altri in questa società. “Il diritto positivo quindi mutua dal diritto naturale il valore della razionalità (giustizia) e fornisce al diritto naturale il valore proprio della positività (la determinazione concreta, che forse è difficilmente individuabile, che certamente può essere fatta valere). In tal modo diritto naturale e diritto positivo sono due aspetti, ben distinguibili con l’astrazione mentale, di una normazione, di una stessa sentenza, di una stessa osservanza”, R. BOZZI, Filosofia del Diritto, op. cit., p. 277. 78 comportamentali98, due principi che non possono essere pretermessi anche se, oggi, hanno un diverso modo di essere intesi: la certezza del diritto e la giustizia. La prima deve essere intesa come pre-ordinamento; cioè quella sicurezza che scaturisce dalla presenza dell’ordinamento per cui si conosce, già prima di compiere un atto, quali saranno le conseguenze cui si andrà incontro. Non una mera aspettativa, quindi, ma la piena consapevolezza del risultato raggiungibile. E tutto ciò lo attua il giurista con ogni strumento logico, meccanico, informatico. In quanto il sillogismo giudico, come detto, è solo un mezzo per una buona intepretazione/applicazione delle norme ai fatti e atti umani. Ma l’automatismo, la sentenza informatica, il processo decisionista automatizzato non regge al processo di induzione e di sussunzione laddove debba farsi ricorso a un principio sancito in una regola cui, a sua volta, dare un contenuto specifico. Almeno fino alla data odierna… Il modo classico di esprimere la proposizione normativa Px (a v b) dove x indica il soggetto, P il permesso (funtore del permesso), a e b due azioni, v l’alternativa (= x ha il permesso di fare a o b); o se 98 Si pensi a come sia cambiata la nostra vita, nel volgere di pochi anni, da quando è stata riconosciuta, ad esempio, il diritto alla privacy, la tutela del dato personale, l’esaltazione della dignità umana, sia per quel che attiene al quotidiano (le aree video sorvegliate, il modulo di consenso informato, la maggior tutela dei dati sensibili, eccetera) sia per quel che attiene alla loro tutela in ambito giudiziario. 79 voglio esprimere che “x ha l’obbligo di fare a” devo simboleggiare con Ox (a) Se, invece, voglio dire che “l’editto dice che x deve fare a” dovrò simboleggiare con p (Ox (a) ) Orbene se proponiamo a una qualsiasi elaboratore di trovare una norma del genere, lo farà in tempi ristretti, ricercando la terminologia esatta. Ma il problema nasce quando l’obbligo di fare/non fare, il permesso, l’editto, sia un principio con una valenza assolutamente generica e, al contempo, universale e sia, quindi, di tipo valutativo. Qui la macchina si sperderebbe, come un uomo negli occhi di una donna amata! E non si ritroverebbe più. Ma non perché vi sia un salto dal razionale all’irrazionale. Perché per una valutazione non è stata ancora trovato l’algoritmo. Come per un atto volontaristico. L’intelligenza resta sempre artificiale e il modello cui si ispira ha la intuizione, la visione dei fatti sotto diverse prospettive, la capacità linguistica di scegliere il termine appropriato, l’articolazione mentale per poter decidere assumendosene le responsabilità. 80 In fin dei conti: il sillogismo resta come strumento del ragionamento giuridico ma la logica dei sistemi informatici non appare ancora pronta a sostituire totalmente la genialità di un cervello umano. Non dimenticando che ognuno di noi ha al suo interno un Io che è principio di vita e di universalità e la cui luce traspare dagli occhi della propria e altrui persona, latinamente intesa come maschera, e che si proietta intorno per illuminare e cogliere non soltanto la razionalità degli altri, ma tutto quanto è stato biblicamente posto al suo servizio, come la natura, l’ambiente nelle loro essenze. Ed è il grande limite delle macchine (se pur pensanti)!99 L’attività ermeneutica è essenzialmente attività umana e il termine trae origine da Ermes o Mercurio: divinità che per il volgo era il protettore di ladri, ingannatori e commercianti, ma per i sapienti, per coloro, cioè, che riuscivano a cogliere l’essenza delle cose nella realtà che li circondava, i principi universali sparsi in noi e al di fuori di noi, Ermes era Colui che rubava la verità agli déi per portarla agli uomini, che di essa hanno sempre avuto una sete insaziabile. Ma tutto doveva essere sigillato proprio perché la 99 “La cibernetica ha potuto procedere così decisamente proprio per la coperta delle tecniche di funzionamento del pensiero, ma è chiaro che tali tecniche ci sono soltanto in piccola parte e che lasciano ancora quasi ignote le tecniche del funzionamento della volontà e del sentimento. Se il dualismo di anima e corpo è stato completamente superato, resta tuttavia da esplicitarne l’unità sotto tanti aspetti finora negletti perché supposti tradizionalmente affatto eterogenei…Pretendere di costruire una macchina che abbia i requisiti dell’uomo senza avere gli strumenti dell’uomo, significa porsi un fine assurdo. Potremo costruire macchine che avranno capacità incomparabilmente diverse e maggiori di quelle dell’uomo. Fino a quando biologia e cibernetica non si identificheranno, il secondo Adamo non potrà venire alla luce”, UGO SPIRITO, Cibernetica e Biologia, op. cit., p. 68 e p. 70.- 81 verità non andasse dispersa. Ecco perché si è sempre parlato della sacralità della (dea) Giustizia non formalmente e formalisticamente intesa come rituaria, ma essenzialisticamente come attuazione di una sola, Unica, Universale grande Legge. Al di là, ancora, di ogni singolo ordinamento, morale, religione. Mercurio aveva alle ali i piedi, per volare verso l’Olimpo e il caduceo, simbolo di forza, luce, amore e fertilità. Come della Giustizia, intesa come un jus che stat e ia100: cioè una continua attuazione del diritto (positivo, vigente, valido, efficace, effettivo), in piena adesione alla iconografia classica dei due piatti della bilancia che non sono mai in posizione statica o paritetica, ma dinamica. Al fine di far comprendere, agli uomini, che Essa è in continua evoluzione e progressione proprio per attuare quello jus in civitate positum, sempre pieno di (naturali) lacune a causa della perenne evoluzione che la società umana alla continua ricerca di nuovi aspetti della persona da tutelare e che deve adeguarsi al caso concreto101 per disciplinarlo. E che dire del vero e proprio Idola baconiano, se non sogno (incubo) giuspositivista, della completezza dell’ordinamento? Se così fosse, un elaboratore potrebbe per davvero sostituire un Giudice. Ma così non è. 100 Per una più compiuta esposizione di tale concetto, ERNESTO CIANCIOLA, Il senso della Giustizia, Cacucci, Bari, 1998, pp. 27 – 32 e 105 -131.- 101 La massima “ex facto oritur jus”, quindi, vale oggi più che mai! 82 E che dire, ancora, delle antinomie? In linea teoria un elaboratore potrebbe ritrovarle ed eliminarle; ma il controllo dell’uomo è sempre essenziale proprio per evitare che la polisemia “confonda” la macchina, ad esempio. E l’interprete, quindi, si pone (sempre liberamente e mai sotto una influenza ideologica, morale o religiosa, perché scivolerebbe amaramente in un fondamentalismo che è cecità e obnubilazione mentale tout court) come colui che deve sussumere il fatto nei principi normativi sempre più protesi verso un nomos basileus che governa uomini e déi; quella Legge Unica e Universale sopra richiamata, cui tutti tendiamo e alla quale tutti ci appelliamo nei momenti nei quali, come diceva Archita, patiamo ingiustizia, cioè soffriamo. E il giurista è anch’egli, come Mercurio, un portatore del caduceo, perché sana i mali sociali e ha le ali per volare alto, avendo (parafrasando I. KANT nella sua Critica della Ragion Pratica) sopra di sé un cielo stellato e al suo interno l’universo infinito luminoso e nouminoso di una Legge Unica. ERNESTO CIANCIOLA
2007
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