Nel biennio 2020-2021, il giudice amministrativo nazionale ha affrontato quattro questioni riguardanti la disciplina dei segni di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, offrendo numerosi spunti per l’interprete. Nelle prime due sentenze in esame, riguardanti, la prima, la modifica di un’iGt, la seconda, di una doc e di una iGt, il tar Cagliari (tar Sardegna - Cagliari, Sez. II, 23 aprile 2020, n. 234) e il Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, Sez. III, 2 novembre 2020, n. 6745) affrontano questioni che, pur se squisitamente procedurali, aprono la strada ad una riflessione ad ampio raggio sulle motivazioni sottese alla modifica del disciplinare di produzione di una dop o IGp vitivinicola e sul primato della pac sulla concorrenza, tema, quest’ultimo, più volte affrontato dal giudice europeo ma inedito nella giurisprudenza amministrativa nazionale. La terza sentenza, riguardante il disciplinare della dop «Prosecco» (tar Lazio - Roma, Sez. II, 31 marzo 2021, n. 3883), desta qualche perplessità riguardo le osservazioni circa il carattere strettamente nazionale del disciplinare di produzione, in quanto si discosta da quanto a più riprese affermato dal giudice europeo circa la complementarità delle due fasi di registrazione e la autosufficienza della disciplina della protezione delle DOP e IGP (Port Charlotte); inoltre, il TAR Lazio legge il rapporto fra libera circolazione delle merci e tutela dei prodotti di qualità in un’ottica non tanto di specialità della seconda rispetto alla prima, quanto più di funzionalità, comunque giungendo alle medesime conclusioni già raggiunte nella giurisprudenza europea. Per quanto concerne l’ultima pronuncia presa in esame (Consiglio di Stato, Sez. III, 15 febbraio 2021, n. 1299), essa, oltre a fare chiarezza sul tema dei piani di regolazione dell’offerta dei formaggi DOP, offre spunti interessanti per quanto riguarda la finalità di questi strumenti, che non si arresta a quella di contingentamento dell’offerta e di preservazione del libero gioco concorrenziale, ma valuta come prioritaria altresì la protezione e la tutela della qualità dei prodotti oggetto del piano. Nel complesso, il giudice amministrativo si mostra sensibile alle suggestioni provenienti non solo dal giudice, ma anche dal legislatore europeo in materia di protezione dei segni di qualità, aprendo la strada ad una riflessione più ampia anche alla luce delle recenti modifiche intervenute in materia grazie al reg. (ue) n. 2117/2021 e con la proposta di regolamento presentata dalla Commissione europea il 31 marzo 2022.
La disciplina dei prodotti agroalimentari e vitivinicoli di qualità nella giurisprudenza amministrativa recente
Camilla Gernone
2022-01-01
Abstract
Nel biennio 2020-2021, il giudice amministrativo nazionale ha affrontato quattro questioni riguardanti la disciplina dei segni di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, offrendo numerosi spunti per l’interprete. Nelle prime due sentenze in esame, riguardanti, la prima, la modifica di un’iGt, la seconda, di una doc e di una iGt, il tar Cagliari (tar Sardegna - Cagliari, Sez. II, 23 aprile 2020, n. 234) e il Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, Sez. III, 2 novembre 2020, n. 6745) affrontano questioni che, pur se squisitamente procedurali, aprono la strada ad una riflessione ad ampio raggio sulle motivazioni sottese alla modifica del disciplinare di produzione di una dop o IGp vitivinicola e sul primato della pac sulla concorrenza, tema, quest’ultimo, più volte affrontato dal giudice europeo ma inedito nella giurisprudenza amministrativa nazionale. La terza sentenza, riguardante il disciplinare della dop «Prosecco» (tar Lazio - Roma, Sez. II, 31 marzo 2021, n. 3883), desta qualche perplessità riguardo le osservazioni circa il carattere strettamente nazionale del disciplinare di produzione, in quanto si discosta da quanto a più riprese affermato dal giudice europeo circa la complementarità delle due fasi di registrazione e la autosufficienza della disciplina della protezione delle DOP e IGP (Port Charlotte); inoltre, il TAR Lazio legge il rapporto fra libera circolazione delle merci e tutela dei prodotti di qualità in un’ottica non tanto di specialità della seconda rispetto alla prima, quanto più di funzionalità, comunque giungendo alle medesime conclusioni già raggiunte nella giurisprudenza europea. Per quanto concerne l’ultima pronuncia presa in esame (Consiglio di Stato, Sez. III, 15 febbraio 2021, n. 1299), essa, oltre a fare chiarezza sul tema dei piani di regolazione dell’offerta dei formaggi DOP, offre spunti interessanti per quanto riguarda la finalità di questi strumenti, che non si arresta a quella di contingentamento dell’offerta e di preservazione del libero gioco concorrenziale, ma valuta come prioritaria altresì la protezione e la tutela della qualità dei prodotti oggetto del piano. Nel complesso, il giudice amministrativo si mostra sensibile alle suggestioni provenienti non solo dal giudice, ma anche dal legislatore europeo in materia di protezione dei segni di qualità, aprendo la strada ad una riflessione più ampia anche alla luce delle recenti modifiche intervenute in materia grazie al reg. (ue) n. 2117/2021 e con la proposta di regolamento presentata dalla Commissione europea il 31 marzo 2022.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


