Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (poi modificato dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164), in attuazione della l. delega 26 novembre 2021, n. 206, ha introdotto nell’ambito della giustizia una riforma – la c.d. riforma Cartabia – di ampio respiro, che ha toccato quasi tutti gli ambiti del processo civile ed ha apportato rilevanti novità, alcune delle quali erano auspicate e attese da lungo tempo. Tra queste ultime novità possono senz’altro annoverarsi quelle volte a dare un nuovo assetto alla giustizia in materia di famiglia e di minori, rispetto alle quali il legislatore si è mosso in una duplice direzione: da un lato ha previsto l’istituzione di un organo giurisdizionale ad hoc, denominato Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e destinato a occuparsi delle materie riguardanti la famiglia in senso ampio e, dall’altro, ha varato un nuovo rito “unificato” a cognizione piena utilizzabile, in linea di principio, per la trattazione di tutte le anzidette materie. La particolare natura dei diritti (tendenzialmente indisponibili o semi-disponibili) che sono coinvolti nel processo familiare ha indotto il legislatore a operare un’attenuazione più o meno significativa del principio dispositivo a beneficio di un simmetrico aumento dei poteri che il giudice può esercitare di propria iniziativa, discrezionalmente e in totale autonomia, cioè indipendentemente da una preventiva iniziativa delle parti e del p.m. Si tratta, talvolta, di poteri officiosi particolarmente incisivi, atipici nel contenuto e astrattamente privi di limiti, che devono essere adeguatamente controbilanciati da corrispondenti poteri in capo alle parti, ai fini del rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

I poteri di iniziativa del giudice nel procedimento unificato in materia di persone, minorenni e famiglie

Francesco Saverio Damiani
2025-01-01

Abstract

Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (poi modificato dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164), in attuazione della l. delega 26 novembre 2021, n. 206, ha introdotto nell’ambito della giustizia una riforma – la c.d. riforma Cartabia – di ampio respiro, che ha toccato quasi tutti gli ambiti del processo civile ed ha apportato rilevanti novità, alcune delle quali erano auspicate e attese da lungo tempo. Tra queste ultime novità possono senz’altro annoverarsi quelle volte a dare un nuovo assetto alla giustizia in materia di famiglia e di minori, rispetto alle quali il legislatore si è mosso in una duplice direzione: da un lato ha previsto l’istituzione di un organo giurisdizionale ad hoc, denominato Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e destinato a occuparsi delle materie riguardanti la famiglia in senso ampio e, dall’altro, ha varato un nuovo rito “unificato” a cognizione piena utilizzabile, in linea di principio, per la trattazione di tutte le anzidette materie. La particolare natura dei diritti (tendenzialmente indisponibili o semi-disponibili) che sono coinvolti nel processo familiare ha indotto il legislatore a operare un’attenuazione più o meno significativa del principio dispositivo a beneficio di un simmetrico aumento dei poteri che il giudice può esercitare di propria iniziativa, discrezionalmente e in totale autonomia, cioè indipendentemente da una preventiva iniziativa delle parti e del p.m. Si tratta, talvolta, di poteri officiosi particolarmente incisivi, atipici nel contenuto e astrattamente privi di limiti, che devono essere adeguatamente controbilanciati da corrispondenti poteri in capo alle parti, ai fini del rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
2025
979-12-5965-497-7
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