Il primo ordinamento penitenziario per i minorenni non ha la pretesa di essere “autosufficiente”, come si evince dalla gerarchia delle fonti delineata dall’art. 1 che, analogamente con quanto previsto dall’art. 1 d.p.r. n. 448 del 1988, riconosce il primato alle disposizioni del d.lgs. n. 121 del 2018, così da sottolineare il principio di specialità. Al contempo, «per quanto da esse non previsto […]» si rinvia a un elenco dettagliato di fonti normative, così da consacrare un principio di sussidiarietà. L’elencazione, a prima vista completa, patisce diverse dimenticanze, riconducibili sia alla mancata indicazione di una clausola di compatibilità rispetto alla disciplina richiamata, sia all’omissione di alcuni testi normativi fondamentali, eppure totalmente ignorati. Basti pensare al codice penale, al r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404; al d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, il cui omesso richiamo finisce per precludere l’accesso ad una serie di benefici penitenziari che si traducono in un notevole pregiudizio per il condannato minorenne. La principale novità è rappresentata dall'ingresso del paradigma riparativo nell'ordinamento penitenziario minorile. L’art. 1-bis rappresenta il perno legislativo necessario a rendere concreta la dichiarazione di principio contenuta nell’art. 1, c. 2, d.lgs. n. 121 del 2018, in base alla quale tutta la materia dell’esecuzione delle pene detentive e delle misure penali di comunità deve innanzitutto favorire i programmi di giustizia. Il contributo offre le coordinate spazio-temporali della restorative justice.

Commento agli artt. 1 e 1-bis d.lgs. n. 121/2018, in A. Scalfati (a cura di), Commentario alla disciplina penitenziaria

M. Colamussi
Writing – Review & Editing
2025-01-01

Abstract

Il primo ordinamento penitenziario per i minorenni non ha la pretesa di essere “autosufficiente”, come si evince dalla gerarchia delle fonti delineata dall’art. 1 che, analogamente con quanto previsto dall’art. 1 d.p.r. n. 448 del 1988, riconosce il primato alle disposizioni del d.lgs. n. 121 del 2018, così da sottolineare il principio di specialità. Al contempo, «per quanto da esse non previsto […]» si rinvia a un elenco dettagliato di fonti normative, così da consacrare un principio di sussidiarietà. L’elencazione, a prima vista completa, patisce diverse dimenticanze, riconducibili sia alla mancata indicazione di una clausola di compatibilità rispetto alla disciplina richiamata, sia all’omissione di alcuni testi normativi fondamentali, eppure totalmente ignorati. Basti pensare al codice penale, al r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404; al d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, il cui omesso richiamo finisce per precludere l’accesso ad una serie di benefici penitenziari che si traducono in un notevole pregiudizio per il condannato minorenne. La principale novità è rappresentata dall'ingresso del paradigma riparativo nell'ordinamento penitenziario minorile. L’art. 1-bis rappresenta il perno legislativo necessario a rendere concreta la dichiarazione di principio contenuta nell’art. 1, c. 2, d.lgs. n. 121 del 2018, in base alla quale tutta la materia dell’esecuzione delle pene detentive e delle misure penali di comunità deve innanzitutto favorire i programmi di giustizia. Il contributo offre le coordinate spazio-temporali della restorative justice.
2025
978-88-3379-853-0
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11586/539604
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