L’a. si sofferma sulla natura giuridica e sulla validità del c.d. mutuo solutorio, cioè di quel finanziamento erogato per ripianare un debito pregresso del mutuatario verso il mutuante, con la costituzione di una garanzia ipotecaria a favore della banca. Dopo aver analizzato gli attuali contrasti giurisprudenziali e le tesi dottrinali in materia, l’a. evidenzia che tale contratto, pur in se’ valido, può dar luogo ad azioni revocatorie (sia ordinarie, sia «concorsuali», ex art. 166 CCII), laddove abbia leso le ragioni dei creditori in par condicio. L’istituto indagato è dunque ritenuto un vero e proprio contratto di mutuo, e non un mero pactum de non petendo ad tempus, in cui l’accredito in conto corrente è idoneo ad integrare il requisito della traditio, di cui all’art. 1813 cc., nell’ottica di una doverosa interpretazione evolutiva.
Il mutuo solutorio, tra validità dell’operazione contrattuale ed effettività della traditio
Nanna
2025-01-01
Abstract
L’a. si sofferma sulla natura giuridica e sulla validità del c.d. mutuo solutorio, cioè di quel finanziamento erogato per ripianare un debito pregresso del mutuatario verso il mutuante, con la costituzione di una garanzia ipotecaria a favore della banca. Dopo aver analizzato gli attuali contrasti giurisprudenziali e le tesi dottrinali in materia, l’a. evidenzia che tale contratto, pur in se’ valido, può dar luogo ad azioni revocatorie (sia ordinarie, sia «concorsuali», ex art. 166 CCII), laddove abbia leso le ragioni dei creditori in par condicio. L’istituto indagato è dunque ritenuto un vero e proprio contratto di mutuo, e non un mero pactum de non petendo ad tempus, in cui l’accredito in conto corrente è idoneo ad integrare il requisito della traditio, di cui all’art. 1813 cc., nell’ottica di una doverosa interpretazione evolutiva.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.