La sentenza in epigrafe affronta varie questioni sia in materia di motivazione dei provvedimenti di rigetto di istanze di rimborso, sia in materia di tassazione dei rifiuti. Con riguardo alla prima questione, l'A. espone le ragioni per cui ritiene di non poter condividere la soluzione raggiunta dalla pronuncia in esame, laddove afferma che, per gli atti negativi, la motivazione possa anche non risultare completa quando l'istante abbia indicato nella domanda i presupposti di fatto e abbia dimostrato comunque di essere edotto delle disposizioni applicabili. Si osserva, infatti, che non possono essere confusi i motivi della richiesta di rimborso con la motivazione del provvedimento del suo rigetto. Riguardo alla seconda questione, concernente l'assoggettamento alla tassa rifiuti dei cosiddetti scarti di lavorazione ceduti a terzi dietro corrispettivo, l'A. formula qualche obiezione in ordine alla conclusione cui perviene la Commissione Tributaria Regionale di Bari, che qualifica come rifiuti speciali "assimilati ai rifiuti urbani", i materiali di risulta da attività tessile, ancorché destinati al riutilizzo e ceduti a terzi a titolo oneroso e afferma che, come tali, costituiscono presupposto per l'assoggettabilità a Tarsu dell'area in cui vengono prodotti.

Sulla motivazione dei provvedimenti comunali di rigetto dell'istanza di rimborso e sull'assoggettamento a tassa rifiuti di materiali di risulta di attività tessile destinati al riutilizzo e ceduti a terzi dietro corrispettivo

URICCHIO, Antonio Felice
2005-01-01

Abstract

La sentenza in epigrafe affronta varie questioni sia in materia di motivazione dei provvedimenti di rigetto di istanze di rimborso, sia in materia di tassazione dei rifiuti. Con riguardo alla prima questione, l'A. espone le ragioni per cui ritiene di non poter condividere la soluzione raggiunta dalla pronuncia in esame, laddove afferma che, per gli atti negativi, la motivazione possa anche non risultare completa quando l'istante abbia indicato nella domanda i presupposti di fatto e abbia dimostrato comunque di essere edotto delle disposizioni applicabili. Si osserva, infatti, che non possono essere confusi i motivi della richiesta di rimborso con la motivazione del provvedimento del suo rigetto. Riguardo alla seconda questione, concernente l'assoggettamento alla tassa rifiuti dei cosiddetti scarti di lavorazione ceduti a terzi dietro corrispettivo, l'A. formula qualche obiezione in ordine alla conclusione cui perviene la Commissione Tributaria Regionale di Bari, che qualifica come rifiuti speciali "assimilati ai rifiuti urbani", i materiali di risulta da attività tessile, ancorché destinati al riutilizzo e ceduti a terzi a titolo oneroso e afferma che, come tali, costituiscono presupposto per l'assoggettabilità a Tarsu dell'area in cui vengono prodotti.
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