Il saggio analizza l’istituto della mobilità nell'ambito del pubblico impiego privatizzato che risponde ad una pluralità di esigenze fondamentali, quali il soddisfacimento del fabbisogno professionale delle amministrazioni, una più razionale distribuzione del personale all’interno delle pubbliche amministrazioni, l’interesse dei dipendenti di trovare una collocazione lavorativa più consona alle proprie necessità professionali o personali. A ciò deve aggiungersi che l’obiettivo del contenimento della spesa pubblica, in particolare dei costi di gestione del personale, con il conseguente blocco delle assunzioni e fuoriuscita forzata del personale, hanno comportato una mutazione fisiologica e funzionale dell’istituto, che da strumento di flessibilità organizzativa per la più efficiente e razionale allocazione del personale, è divenuto condizione ostativa all’attivazione dei concorsi, quanto meno fino alla emanazione della l. 19 giugno 2019, n. 56 (Legge“Concretezza”) che ha previsto la temporanea possibilità di bandire concorsi senza i preventivi adempimenti ex art. 30 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 al fine di snellire e ridurre i tempi di accesso. Ne è conseguita una disciplina disorganica di particolare complessità e di scarso o patologico utilizzo che ha to di recente un ulteriore intervento novellatore con l’art. 3, co. 7, d. l. 9 giugno 2021 n. 80, conv. in l 6 agosto 2021 n. 113 (c.d. «Decreto Reclutamento») che, in attuazione del PNRR, ha parzialmente modificato la disciplina del passaggio diretto del personale con un’operazione apparsa da subito strutturale e rivolta alla liberalizzazione dell’istituto, in linea con l’avviata stagione di reclutamento, ma che ha riaperto, con rinnovati margini di incertezza, il dibattito sulla qualificazione dei processi di mobilità volontaria in termini di cessione o meno del contratto di lavoro.
I RIFLESSI DELLA MOBILITÀ VOLONTARIA SUL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO
carmela garofalo
2024-01-01
Abstract
Il saggio analizza l’istituto della mobilità nell'ambito del pubblico impiego privatizzato che risponde ad una pluralità di esigenze fondamentali, quali il soddisfacimento del fabbisogno professionale delle amministrazioni, una più razionale distribuzione del personale all’interno delle pubbliche amministrazioni, l’interesse dei dipendenti di trovare una collocazione lavorativa più consona alle proprie necessità professionali o personali. A ciò deve aggiungersi che l’obiettivo del contenimento della spesa pubblica, in particolare dei costi di gestione del personale, con il conseguente blocco delle assunzioni e fuoriuscita forzata del personale, hanno comportato una mutazione fisiologica e funzionale dell’istituto, che da strumento di flessibilità organizzativa per la più efficiente e razionale allocazione del personale, è divenuto condizione ostativa all’attivazione dei concorsi, quanto meno fino alla emanazione della l. 19 giugno 2019, n. 56 (Legge“Concretezza”) che ha previsto la temporanea possibilità di bandire concorsi senza i preventivi adempimenti ex art. 30 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 al fine di snellire e ridurre i tempi di accesso. Ne è conseguita una disciplina disorganica di particolare complessità e di scarso o patologico utilizzo che ha to di recente un ulteriore intervento novellatore con l’art. 3, co. 7, d. l. 9 giugno 2021 n. 80, conv. in l 6 agosto 2021 n. 113 (c.d. «Decreto Reclutamento») che, in attuazione del PNRR, ha parzialmente modificato la disciplina del passaggio diretto del personale con un’operazione apparsa da subito strutturale e rivolta alla liberalizzazione dell’istituto, in linea con l’avviata stagione di reclutamento, ma che ha riaperto, con rinnovati margini di incertezza, il dibattito sulla qualificazione dei processi di mobilità volontaria in termini di cessione o meno del contratto di lavoro.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


