A fronte della nota e preoccupante situazione in cui versa ormai da tempo la sezione tributaria della suprema Corte, le cui pendenze corrispondono a quasi la metà dell’intero carico dei procedimenti civili, il legislatore italiano ha deciso di intraprendere la strada delle riforme procedendo in una duplice direzione. Per un verso, attuando con la legge n. 130 del 31 agosto 2022 e il d. lgs. n. 220/2023 (attuativo della legge delega n. 111/2023) una riforma dell’assetto ordinamentale della giustizia tributaria di merito al precipuo fine di apportare un miglioramento alla qualità della giurisdizione nel suo complesso; per altro verso, intervenendo direttamente sul giudizio di legittimità con istituti e misure di diversa natura, alcune definibili di sistema, altre, invece, di carattere ‘eccezionale’. Tra queste, la possibilità di addivenire ad una ‘definizione agevolata’ di alcune tipologie di controversie pendenti in Cassazione, il potenziamento degli “uffici per il processo” presso gli organi giurisdizionali di merito ed un ampliamento delle sue funzioni utile a fornire supporto anche alla Corte di Cassazione, nonché, l’introduzione, con il d.lgs. n. 149/2022 che attua la riforma del processo civile delegata al Governo con la legge n. 206 del 26 novembre 2021, del c.d. rinvio pregiudiziale presso la Corte di Cassazione di cui all’art. 363-bis, c.p.c.
L'irragionevole durata del processo di legittimità tra misure acceleratorie e giusto processo
Caramia, LUCREZIA VALENTINA
2025-01-01
Abstract
A fronte della nota e preoccupante situazione in cui versa ormai da tempo la sezione tributaria della suprema Corte, le cui pendenze corrispondono a quasi la metà dell’intero carico dei procedimenti civili, il legislatore italiano ha deciso di intraprendere la strada delle riforme procedendo in una duplice direzione. Per un verso, attuando con la legge n. 130 del 31 agosto 2022 e il d. lgs. n. 220/2023 (attuativo della legge delega n. 111/2023) una riforma dell’assetto ordinamentale della giustizia tributaria di merito al precipuo fine di apportare un miglioramento alla qualità della giurisdizione nel suo complesso; per altro verso, intervenendo direttamente sul giudizio di legittimità con istituti e misure di diversa natura, alcune definibili di sistema, altre, invece, di carattere ‘eccezionale’. Tra queste, la possibilità di addivenire ad una ‘definizione agevolata’ di alcune tipologie di controversie pendenti in Cassazione, il potenziamento degli “uffici per il processo” presso gli organi giurisdizionali di merito ed un ampliamento delle sue funzioni utile a fornire supporto anche alla Corte di Cassazione, nonché, l’introduzione, con il d.lgs. n. 149/2022 che attua la riforma del processo civile delegata al Governo con la legge n. 206 del 26 novembre 2021, del c.d. rinvio pregiudiziale presso la Corte di Cassazione di cui all’art. 363-bis, c.p.c.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


