La sentenza in epigrafe affronta la questione dell'applicazione del tributo di registro nei confronti della sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro e del successivo decreto ingiuntivo avente ad oggetto le stesse somme ed emesso sulla base di tale sentenza. Richiamata la vicenda processuale, l'A. richiama le disposizioni normative in materia di tassazione degli atti giudiziari ai fini dell'imposta di registro, il testo affronta la questione se l'assoggettamento a tassazione sia della sentenza di condanna di somme e valori, sia del successivo decreto ingiuntivo emesso in relazione alle somme indicate in sentenza, possa ritenersi legittima, oppure sia illegittima, poiché in contrasto con le disposizioni vigenti del Testo Unico del registro o con il divieto di doppia imposizione. L'A. espone, quindi, i motivi per cui ritiene di poter di condividere le ragioni addotte dalla sezione tributaria della Corte di cassazione, per affermare la piena legittimità dell'assoggettamento a tassazione di entrambi gli atti giudiziari, sebbene il diritto sostanziale dedotto in essi sia sempre lo stesso.

Non dà luogo a doppia imposizione l'assoggettamento ad imposta di registro delle sentenze di condanna al pagamento di somme e valori dei decreti ingiuntivi aventi ad oggetto le stesse somme

URICCHIO, Antonio Felice
2005-01-01

Abstract

La sentenza in epigrafe affronta la questione dell'applicazione del tributo di registro nei confronti della sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro e del successivo decreto ingiuntivo avente ad oggetto le stesse somme ed emesso sulla base di tale sentenza. Richiamata la vicenda processuale, l'A. richiama le disposizioni normative in materia di tassazione degli atti giudiziari ai fini dell'imposta di registro, il testo affronta la questione se l'assoggettamento a tassazione sia della sentenza di condanna di somme e valori, sia del successivo decreto ingiuntivo emesso in relazione alle somme indicate in sentenza, possa ritenersi legittima, oppure sia illegittima, poiché in contrasto con le disposizioni vigenti del Testo Unico del registro o con il divieto di doppia imposizione. L'A. espone, quindi, i motivi per cui ritiene di poter di condividere le ragioni addotte dalla sezione tributaria della Corte di cassazione, per affermare la piena legittimità dell'assoggettamento a tassazione di entrambi gli atti giudiziari, sebbene il diritto sostanziale dedotto in essi sia sempre lo stesso.
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