Come noto, il disegno di legge in discussione non è quello che concede l’autonomia a singole Regioni. Si tratta di norme generali volte a disegnare il procedimento per cui con altra e successiva legge (speciale e “rinforzata”), approvata a maggioranza assoluta dei componenti, si concederà la maggiore autonomia sulla base di un’intesa stipulata dall’esecutivo. Si tratta di una legge ordinaria: come tale non è in grado di imporre vincoli giuridicamen- te efficaci alla diversa e successiva legge che attribuisse maggiori forme di autonomia a singole Regioni sulla base di intese. La legge di ratifica delle intese può contenere disposizioni differenti da quella qui in discussione. Perché allora proporla? La sua importanza sta nella circostanza che di- segna un procedimento di approvazione delle Intese che limita il ruolo del Parlamento. La partecipazione del Parlamento a definire il contenuto delle Intese di cui all’art. 116.3 è infatti ridotta all’espressione, dopo rapida di- scussione, di un indirizzo di cui il Governo non è tenuto a tenere conto nella stipula. Il Parlamento potrebbe così spogliarsi di sostanziali poteri di cui è depositario, grazie all’approvazione della legge di stipula dell’Intesa, senza poter entrare nel loro merito. Questo appare ancora più grave perché la maggiore autonomia viene con- cessa con un procedimento legislativo speciale. Questo significa che potràessere modificata solo con lo stesso procedimento, e quindi con una nuova intesa: il Parlamento non potrà rivedere le proprie determinazioni e la Re- gione disporrà di un potere di veto nei confronti di modifiche non gradite. Inoltre, per giurisprudenza della Corte costituzionale la legge che approva l’autonomia differenziata sulla base di intesa non può essere sottoposta a referendum ex art. 75 Cost. Va anche ricordato che nelle richieste delle Regioni Veneto, Lombardia e Emilia-Romagna non è mai chiarito perché la specifica Regione chiede che le venga attribuita ogni specifica competenza. Nei testi “concordati” del 2019 si fa solo un vaghissimo riferimento alla “specificità” regionale, di ogni Regione. Ciò significa che negli stessi termini dovrà essere concessa alle altre Regioni a statuto ordinario che ne faranno richiesta, avendo per defini- zione ogni Regione la propria specificità. La concessione di maggiori poteri alle prime sarà peraltro (come già avvenuto in Spagna) un forte incentivo per le altre ad avanzare analoga richiesta, dal momento che la quantità e qualità dell’autonomia conquistata diventeranno un elemento caratterizzante la Re- gione e la sua amministrazione. Quindi, il Parlamento non ha possibilità di discutere e prendere meditate decisioni. Su questioni di importanza fondamentale per il futuro dell’intero Paese e i cittadini non hanno possibilità di esprimersi.
Sei delle principali criticità del disegno di legge sull’autonomia regionale differenziata
Gianfranco Viesti
2023-01-01
Abstract
Come noto, il disegno di legge in discussione non è quello che concede l’autonomia a singole Regioni. Si tratta di norme generali volte a disegnare il procedimento per cui con altra e successiva legge (speciale e “rinforzata”), approvata a maggioranza assoluta dei componenti, si concederà la maggiore autonomia sulla base di un’intesa stipulata dall’esecutivo. Si tratta di una legge ordinaria: come tale non è in grado di imporre vincoli giuridicamen- te efficaci alla diversa e successiva legge che attribuisse maggiori forme di autonomia a singole Regioni sulla base di intese. La legge di ratifica delle intese può contenere disposizioni differenti da quella qui in discussione. Perché allora proporla? La sua importanza sta nella circostanza che di- segna un procedimento di approvazione delle Intese che limita il ruolo del Parlamento. La partecipazione del Parlamento a definire il contenuto delle Intese di cui all’art. 116.3 è infatti ridotta all’espressione, dopo rapida di- scussione, di un indirizzo di cui il Governo non è tenuto a tenere conto nella stipula. Il Parlamento potrebbe così spogliarsi di sostanziali poteri di cui è depositario, grazie all’approvazione della legge di stipula dell’Intesa, senza poter entrare nel loro merito. Questo appare ancora più grave perché la maggiore autonomia viene con- cessa con un procedimento legislativo speciale. Questo significa che potràessere modificata solo con lo stesso procedimento, e quindi con una nuova intesa: il Parlamento non potrà rivedere le proprie determinazioni e la Re- gione disporrà di un potere di veto nei confronti di modifiche non gradite. Inoltre, per giurisprudenza della Corte costituzionale la legge che approva l’autonomia differenziata sulla base di intesa non può essere sottoposta a referendum ex art. 75 Cost. Va anche ricordato che nelle richieste delle Regioni Veneto, Lombardia e Emilia-Romagna non è mai chiarito perché la specifica Regione chiede che le venga attribuita ogni specifica competenza. Nei testi “concordati” del 2019 si fa solo un vaghissimo riferimento alla “specificità” regionale, di ogni Regione. Ciò significa che negli stessi termini dovrà essere concessa alle altre Regioni a statuto ordinario che ne faranno richiesta, avendo per defini- zione ogni Regione la propria specificità. La concessione di maggiori poteri alle prime sarà peraltro (come già avvenuto in Spagna) un forte incentivo per le altre ad avanzare analoga richiesta, dal momento che la quantità e qualità dell’autonomia conquistata diventeranno un elemento caratterizzante la Re- gione e la sua amministrazione. Quindi, il Parlamento non ha possibilità di discutere e prendere meditate decisioni. Su questioni di importanza fondamentale per il futuro dell’intero Paese e i cittadini non hanno possibilità di esprimersi.File | Dimensione | Formato | |
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