Generate – con parto gemellare – dal ventre della modernità giuridica (ma poi separate alla nascita), libertà ed eguaglianza hanno assunto una traiettoria comune nel capoverso dell’art. 3 Cost. Il valore prescrittivo del principio di eguaglianza si è propagato nel sindacato di costituzionalità delle leggi, animato dalla tensione fra discrezionalità legislativa e canone di ragionevolezza. Nella regolazione del lavoro il diritto antidiscriminatorio è giunto a rinforzare i presidii esistenti e ad accamparsi in quelli lasciati sguarniti dal binomio norma inderogabile/contropotere collettivo. Lungo un confine concettuale sempre più sfumato, l’espansione dei fattori di rischio convive con l’unitarietà delle nozioni di discriminazione diretta e indiretta, che – a loro volta – riflettono i due volti dell’eguaglianza (formale e sostanziale), riletti all’interno di un perimetro concettuale unitario. Il contrasto alla discriminazione è anche preventivo: l’obbligo di adottare soluzioni ragionevoli ne è una delle manifestazioni più significative. Strumento di prevenzione è anche quello delle azioni positive: in questo ambito si rincorrono le diverse concezioni di eguaglianza (di opportunità/risultato) ed emerge, ancora una volta, il nesso con la libertà. Le ultime considerazioni sono dedicate proprio alla possibilità di un rilancio congiunto di eguaglianza e libertà, declinate nel binomio redistribuzione/riconoscimento.

Eguaglianza e discriminazioni nel diritto del lavoro. Un profilo teorico

Voza Roberto
2024-01-01

Abstract

Generate – con parto gemellare – dal ventre della modernità giuridica (ma poi separate alla nascita), libertà ed eguaglianza hanno assunto una traiettoria comune nel capoverso dell’art. 3 Cost. Il valore prescrittivo del principio di eguaglianza si è propagato nel sindacato di costituzionalità delle leggi, animato dalla tensione fra discrezionalità legislativa e canone di ragionevolezza. Nella regolazione del lavoro il diritto antidiscriminatorio è giunto a rinforzare i presidii esistenti e ad accamparsi in quelli lasciati sguarniti dal binomio norma inderogabile/contropotere collettivo. Lungo un confine concettuale sempre più sfumato, l’espansione dei fattori di rischio convive con l’unitarietà delle nozioni di discriminazione diretta e indiretta, che – a loro volta – riflettono i due volti dell’eguaglianza (formale e sostanziale), riletti all’interno di un perimetro concettuale unitario. Il contrasto alla discriminazione è anche preventivo: l’obbligo di adottare soluzioni ragionevoli ne è una delle manifestazioni più significative. Strumento di prevenzione è anche quello delle azioni positive: in questo ambito si rincorrono le diverse concezioni di eguaglianza (di opportunità/risultato) ed emerge, ancora una volta, il nesso con la libertà. Le ultime considerazioni sono dedicate proprio alla possibilità di un rilancio congiunto di eguaglianza e libertà, declinate nel binomio redistribuzione/riconoscimento.
2024
9788835163039
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