Dinanzi alla soluzione ricostruttiva offerta dalla piú recente giurisprudenza di merito – e da una piú risalente ed attenta dottrina – circa la necessità di applicare la par condicio alla liquidazione volontaria delle società e ad ogni ogni ipotesi di patrimonio separato ed incapiente che entra in uno stato di liquidazione, si propone una lettura differente e piú aderente al sistema della responsabilità patrimoniale e alla corretta definizione dei concetti (diversi) di concorsualità e parità di trattamento. Quella cioè di reputare la prima suscettibile di applicazione a tutte le ipotesi di liquidazione (volontarie e coattive) di patrimonio già unificato da una funzione o unificabile per effetto della funzione liquidatoria dalla quale sia pervaso (ed a prescindere dalla capienza); ma la seconda – che non ha natura di principio generale immanente al nostro sistema e non è diretta derivazione del principio di eguaglianza, ma regola di ragionevolezza, sempre recessiva dinanzi ad altra regola posta dalla legge o dall’autonomia privata –, allorché si versi in ipotesi di liquidazione coattiva solo laddove difetti altra regola di ripartizione; o, in caso di liquidazioni volontaria, solo allorché sia la sua mancata attuazione a tradursi nella violazione del canone di uguaglianza e ragionevolezza. Nell’impossibilità di costruire un sistema generale, retto da regole sempre costanti, dell’attività di liquidazione in ragione della molteplicità degli interessi sui quali di volta in volta incide, occorre esaminare partitamente ogni ipotesi di liquidazione in cui manchi la regola di liquidazione: associazione non riconosciuta; società e patrimoni destinati societari; liquidazione dell’impresa individuale.

"Concorsualita' liquidatoria". Spunti per una ricostruzione sistematica

Migliaccio, E
2019-01-01

Abstract

Dinanzi alla soluzione ricostruttiva offerta dalla piú recente giurisprudenza di merito – e da una piú risalente ed attenta dottrina – circa la necessità di applicare la par condicio alla liquidazione volontaria delle società e ad ogni ogni ipotesi di patrimonio separato ed incapiente che entra in uno stato di liquidazione, si propone una lettura differente e piú aderente al sistema della responsabilità patrimoniale e alla corretta definizione dei concetti (diversi) di concorsualità e parità di trattamento. Quella cioè di reputare la prima suscettibile di applicazione a tutte le ipotesi di liquidazione (volontarie e coattive) di patrimonio già unificato da una funzione o unificabile per effetto della funzione liquidatoria dalla quale sia pervaso (ed a prescindere dalla capienza); ma la seconda – che non ha natura di principio generale immanente al nostro sistema e non è diretta derivazione del principio di eguaglianza, ma regola di ragionevolezza, sempre recessiva dinanzi ad altra regola posta dalla legge o dall’autonomia privata –, allorché si versi in ipotesi di liquidazione coattiva solo laddove difetti altra regola di ripartizione; o, in caso di liquidazioni volontaria, solo allorché sia la sua mancata attuazione a tradursi nella violazione del canone di uguaglianza e ragionevolezza. Nell’impossibilità di costruire un sistema generale, retto da regole sempre costanti, dell’attività di liquidazione in ragione della molteplicità degli interessi sui quali di volta in volta incide, occorre esaminare partitamente ogni ipotesi di liquidazione in cui manchi la regola di liquidazione: associazione non riconosciuta; società e patrimoni destinati societari; liquidazione dell’impresa individuale.
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