Il lavoro si propone di indagare la natura dell’atto di divisione, con particolare riferimento alla divisione ereditaria, recuperando la tesi classica della dichiaratività in contrapposizione alla più recente, anche sostenuta dalla Suprema Corte a sezioni unite, della costituvitità (scelta non priva di ricadute applicative, tra le quali l’applicabilità o meno della disciplina della circolazione degli immobili abusivi). La dichiaratività in luogo della costitutività viene riaffermata in ragione di una chiara opzione di metodo, attraverso la sostituzione cioè di una ermeneutica strutturale e fondata sul sillogismo con una ermeneutica invece funzionale e improntata ad una lettura procedimentale. Ciò consente di affermare che la divisione ereditaria, ferma la sua efficacia (parzialmente) retroattiva, differentemente da quella ordinaria e in contrapposizione con le recenti affermazioni della Suprema Corte, debba ‘tornare’ ad essere considerata connotata da una «efficacia dichiarativa» anche in considerazione della sua natura di negozio non autonomo rispetto alla vicenda mortis causa cui è connesso.

Natura dell’atto di divisione ereditaria (e questioni di metodo)

Emanuela Migliaccio
2022-01-01

Abstract

Il lavoro si propone di indagare la natura dell’atto di divisione, con particolare riferimento alla divisione ereditaria, recuperando la tesi classica della dichiaratività in contrapposizione alla più recente, anche sostenuta dalla Suprema Corte a sezioni unite, della costituvitità (scelta non priva di ricadute applicative, tra le quali l’applicabilità o meno della disciplina della circolazione degli immobili abusivi). La dichiaratività in luogo della costitutività viene riaffermata in ragione di una chiara opzione di metodo, attraverso la sostituzione cioè di una ermeneutica strutturale e fondata sul sillogismo con una ermeneutica invece funzionale e improntata ad una lettura procedimentale. Ciò consente di affermare che la divisione ereditaria, ferma la sua efficacia (parzialmente) retroattiva, differentemente da quella ordinaria e in contrapposizione con le recenti affermazioni della Suprema Corte, debba ‘tornare’ ad essere considerata connotata da una «efficacia dichiarativa» anche in considerazione della sua natura di negozio non autonomo rispetto alla vicenda mortis causa cui è connesso.
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