"All'indomani della riforma delle procedure concorsuali che ha previsto nel concordato la possibilità di suddividere i creditori in classi destinatarie di trattamenti differenziati, il contributo si propone di offrire una ricostruzione attenta al profilo funzionale e non solo strutturale delle ipotesi di alterazione della par condicio creditorum e, piú ampiamente, di quelle ricondotte alle prelazioni atipiche e/o a forme di separazione patrimoniale rilevanti ai sensi dell'art. 2740 c.c. Muovendo da una corretta ricostruzione del rapporto tra parità di trattamento, regola di distribuzione proporzionale (art. 2741 c.c.), e concorsualitâ, regola di partecipazione connessa all'universalitâ della responsabilità (art. 2740 c.c.), la separazione patrimoniale in chiave funzionale di destinazione é un fenomeno che incide sul concorso e non sulla paritâ di trattamento. Non appare invece congrua la assimilazione tra la prelazione atipica, la separazione patrimoniale e la previsione delle classi di creditori, la quale non rappresenta comunque deroga all'art. 2741 bensí altra differente regola di distribuzione giustificata dal differente assetto degli interessi in essa valutati come rilevanti"
Appunti sulla par condicio creditorum (a margine di un recente contributo)
MIGLIACCIO, Emanuela
2008-01-01
Abstract
"All'indomani della riforma delle procedure concorsuali che ha previsto nel concordato la possibilità di suddividere i creditori in classi destinatarie di trattamenti differenziati, il contributo si propone di offrire una ricostruzione attenta al profilo funzionale e non solo strutturale delle ipotesi di alterazione della par condicio creditorum e, piú ampiamente, di quelle ricondotte alle prelazioni atipiche e/o a forme di separazione patrimoniale rilevanti ai sensi dell'art. 2740 c.c. Muovendo da una corretta ricostruzione del rapporto tra parità di trattamento, regola di distribuzione proporzionale (art. 2741 c.c.), e concorsualitâ, regola di partecipazione connessa all'universalitâ della responsabilità (art. 2740 c.c.), la separazione patrimoniale in chiave funzionale di destinazione é un fenomeno che incide sul concorso e non sulla paritâ di trattamento. Non appare invece congrua la assimilazione tra la prelazione atipica, la separazione patrimoniale e la previsione delle classi di creditori, la quale non rappresenta comunque deroga all'art. 2741 bensí altra differente regola di distribuzione giustificata dal differente assetto degli interessi in essa valutati come rilevanti"I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.