Al fine di regolamentare i rapporti successivi alla Brexit e all’Accordo di recesso, l’Unione europea (UE) e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito e l’Irlanda del Nord, dall’altra parte, riconoscendo la necessità di garantire un mercato aperto e sicuro per imprese, beni e servizi attraverso l’eliminazione degli ostacoli al commercio e agli investimenti, hanno concluso, il 31 dicembre 2020, l’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, applicato in via provvisoria dal 1º gennaio 2021 e in vigore dal 1º maggio dello stesso anno. Nonostante tali iniziali intenzioni, il citato accordo, pur dedicando un’intera sezione alla cooperazione giudiziaria in materia penale, risulta sostanzialmente privo di riferimenti al regime di cooperazione giudiziaria in materia civile. La scelta di optare per una c.d. hard Brexit nel settore internazionalprivatistico – con conseguente cessazione dell’operatività del regime normativo uniforme europeo – comporta evidenti ricadute sul grado di certezza del diritto e di efficienza nei rapporti giuridici transnazionali, che era stato invece raggiunto attraverso i regolamenti UE in materia. In questo senso, con il presente lavoro si intende delineare brevemente le conseguenze derivanti dalla Brexit sulle relazioni internazionalprivatistiche tra UE e Regno Unito, da una parte, in termini di norme applicabili ai rapporti contrattuali ed extracontrattuali e, dall’altra parte, con riferimento alla giurisdizione e al riconoscimento e all’esecuzione delle sentenze straniere.
Brexit e diritto internazionale privato
Federico Ceci
2022-01-01
Abstract
Al fine di regolamentare i rapporti successivi alla Brexit e all’Accordo di recesso, l’Unione europea (UE) e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito e l’Irlanda del Nord, dall’altra parte, riconoscendo la necessità di garantire un mercato aperto e sicuro per imprese, beni e servizi attraverso l’eliminazione degli ostacoli al commercio e agli investimenti, hanno concluso, il 31 dicembre 2020, l’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, applicato in via provvisoria dal 1º gennaio 2021 e in vigore dal 1º maggio dello stesso anno. Nonostante tali iniziali intenzioni, il citato accordo, pur dedicando un’intera sezione alla cooperazione giudiziaria in materia penale, risulta sostanzialmente privo di riferimenti al regime di cooperazione giudiziaria in materia civile. La scelta di optare per una c.d. hard Brexit nel settore internazionalprivatistico – con conseguente cessazione dell’operatività del regime normativo uniforme europeo – comporta evidenti ricadute sul grado di certezza del diritto e di efficienza nei rapporti giuridici transnazionali, che era stato invece raggiunto attraverso i regolamenti UE in materia. In questo senso, con il presente lavoro si intende delineare brevemente le conseguenze derivanti dalla Brexit sulle relazioni internazionalprivatistiche tra UE e Regno Unito, da una parte, in termini di norme applicabili ai rapporti contrattuali ed extracontrattuali e, dall’altra parte, con riferimento alla giurisdizione e al riconoscimento e all’esecuzione delle sentenze straniere.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.