Il 27 dicembre 2023 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2023/2675 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulla protezione dell’Unione e dei suoi Stati membri dalla coercizione economica da parte di Paesi terzi. L’adozione di tale atto deriva dalla consapevolezza dei crescenti rischi conseguenti all’interconnessione delle economie nazionali, tra cui quello di coercizione economica da parte degli Stati terzi provvisti di più potenti mezzi. Il Regolamento costituisce infatti uno strumento per dissuadere gli Stati terzi dall’esercitare coercizione economica nei confronti dell’Unione o dei Paesi membri e, qualora la stessa si verifichi, per contrastarla. Inoltre, l’atto in esame è strutturato in modo da garantire un innovativo equilibrio interistituzionale nell’ambito della politica commerciale comune, soprattutto con riguardo ai poteri attribuiti al Consiglio per l’accertamento di eventuali azioni di coercizione economica. Per altro verso, le misure previste dal Regolamento devono, in ogni caso, essere inquadrate in un contesto di conformità rispetto al diritto internazionale, in linea con i principi e gli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione. Alla luce di tali premesse, dopo aver ricostruito il quadro di adozione del Regolamento, il presente contributo si propone quindi di offrire una prima lettura delle norme dallo stesso imposte e di analizzarne gli aspetti più rilevanti. Ciò, tanto con riguardo al rapporto delle previsioni del Regolamento con la disciplina internazionale consuetudinaria e convenzionale in materia di commercio e investimenti, quanto rispetto al coinvolgimento della Commissione e del Consiglio.

Una prima lettura del Regolamento (UE) 2023/2675 sulla coercizione economica da parte di Paesi terzi

Federico Ceci
2024-01-01

Abstract

Il 27 dicembre 2023 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2023/2675 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulla protezione dell’Unione e dei suoi Stati membri dalla coercizione economica da parte di Paesi terzi. L’adozione di tale atto deriva dalla consapevolezza dei crescenti rischi conseguenti all’interconnessione delle economie nazionali, tra cui quello di coercizione economica da parte degli Stati terzi provvisti di più potenti mezzi. Il Regolamento costituisce infatti uno strumento per dissuadere gli Stati terzi dall’esercitare coercizione economica nei confronti dell’Unione o dei Paesi membri e, qualora la stessa si verifichi, per contrastarla. Inoltre, l’atto in esame è strutturato in modo da garantire un innovativo equilibrio interistituzionale nell’ambito della politica commerciale comune, soprattutto con riguardo ai poteri attribuiti al Consiglio per l’accertamento di eventuali azioni di coercizione economica. Per altro verso, le misure previste dal Regolamento devono, in ogni caso, essere inquadrate in un contesto di conformità rispetto al diritto internazionale, in linea con i principi e gli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione. Alla luce di tali premesse, dopo aver ricostruito il quadro di adozione del Regolamento, il presente contributo si propone quindi di offrire una prima lettura delle norme dallo stesso imposte e di analizzarne gli aspetti più rilevanti. Ciò, tanto con riguardo al rapporto delle previsioni del Regolamento con la disciplina internazionale consuetudinaria e convenzionale in materia di commercio e investimenti, quanto rispetto al coinvolgimento della Commissione e del Consiglio.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11586/519064
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