L'emergere della crisi ecologica richiedendo un approccio olistico e interdisciplinare, derivante dalla convergenza delle conoscenze tecnico-scientifiche e delle scelte politico-sociali, ha comportato un ripensamento anche sul piano giuridico. A tal stregua, si ritiene che la dimensione costituzionale rappresenti il miglior livello normativo in grado di rendere più coerenti i principi del diritto internazionale ed europeo in materia ambientale, fornendo ai legislatori statali il supporto normativo idoneo a stabilire norme primarie certe e a declinarle sul piano dell’efficacia amministrativa e, al contempo, dotando le Corti costituzionali e le altre giurisdizioni competenti di strumenti ermeneutici più specifici e di maggiore garanzia dell’approccio integrato tra esigenze ambientali e modelli di sviluppo. Invero, si è consapevoli che la soluzione del conflitto tra gli interessi ambientali e quelli dell’impresa dipende anche dalla conoscenza scientifica e dalle soluzioni tecniche. Si pone, dunque, il problema di disciplinare le modalità con cui la scienza è autorizzata a dare le sue indicazioni. La scienza è anch’essa incerta, quindi la disciplina delle modalità con cui si perseguono determinati risultati è elemento fondamentale. In secondo luogo, diviene centrale la questione dei limiti entro i quali si possono porre in discussione le scelte del legislatore, e in che misura i giudici, costituzionali e ordinari, potranno interpretare le norme costituzionali in materia ambientale, data la concreta possibilità che - in presenza di legislatori inerti, inadeguati o poco attenti – le giurisdizioni siano costrette ad esercitare parte della discrezionalità politica. Tali profili problematici rendono ancora più evidente l’apporto che la dimensione costituzionale può offrire alla “giuridificazione” del nuovo paradigma ambientale.
La garanzia costituzionale dell'approccio integrato tra esigenze ambientali e modelli di sviluppo
Cecilia Pannacciulli
2024-01-01
Abstract
L'emergere della crisi ecologica richiedendo un approccio olistico e interdisciplinare, derivante dalla convergenza delle conoscenze tecnico-scientifiche e delle scelte politico-sociali, ha comportato un ripensamento anche sul piano giuridico. A tal stregua, si ritiene che la dimensione costituzionale rappresenti il miglior livello normativo in grado di rendere più coerenti i principi del diritto internazionale ed europeo in materia ambientale, fornendo ai legislatori statali il supporto normativo idoneo a stabilire norme primarie certe e a declinarle sul piano dell’efficacia amministrativa e, al contempo, dotando le Corti costituzionali e le altre giurisdizioni competenti di strumenti ermeneutici più specifici e di maggiore garanzia dell’approccio integrato tra esigenze ambientali e modelli di sviluppo. Invero, si è consapevoli che la soluzione del conflitto tra gli interessi ambientali e quelli dell’impresa dipende anche dalla conoscenza scientifica e dalle soluzioni tecniche. Si pone, dunque, il problema di disciplinare le modalità con cui la scienza è autorizzata a dare le sue indicazioni. La scienza è anch’essa incerta, quindi la disciplina delle modalità con cui si perseguono determinati risultati è elemento fondamentale. In secondo luogo, diviene centrale la questione dei limiti entro i quali si possono porre in discussione le scelte del legislatore, e in che misura i giudici, costituzionali e ordinari, potranno interpretare le norme costituzionali in materia ambientale, data la concreta possibilità che - in presenza di legislatori inerti, inadeguati o poco attenti – le giurisdizioni siano costrette ad esercitare parte della discrezionalità politica. Tali profili problematici rendono ancora più evidente l’apporto che la dimensione costituzionale può offrire alla “giuridificazione” del nuovo paradigma ambientale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.