È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla società già cancellata dal registro delle imprese, in quanto da considerarsi non più esistente e, pertanto, non solo priva di legittimazione e interesse all’impugnazione, ma anche del potere di conferire procura speciale alle liti per il giudizio di legittimità.
Ultrattività del mandato e giudizio di legittimità
Minafra N
2016-01-01
Abstract
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla società già cancellata dal registro delle imprese, in quanto da considerarsi non più esistente e, pertanto, non solo priva di legittimazione e interesse all’impugnazione, ma anche del potere di conferire procura speciale alle liti per il giudizio di legittimità.File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.