È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla società già cancellata dal registro delle imprese, in quanto da considerarsi non più esistente e, pertanto, non solo priva di legittimazione e interesse all’impugnazione, ma anche del potere di conferire procura speciale alle liti per il giudizio di legittimità.

Ultrattività del mandato e giudizio di legittimità

Minafra N
2016-01-01

Abstract

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla società già cancellata dal registro delle imprese, in quanto da considerarsi non più esistente e, pertanto, non solo priva di legittimazione e interesse all’impugnazione, ma anche del potere di conferire procura speciale alle liti per il giudizio di legittimità.
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